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1 STUDIO COMMERCIALISTI Via Felice Casati MILANO Tel. 02/ r.a. - Fax 02/ Milano, 8 febbraio 2010 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 3/2010 Oggetto : 1 gennaio 2010 nuove regole Iva sulla tassazione dei servizi nei rapporti con l estero La direttiva 2008/8/Ce recepita dal Governo con un decreto legislativo del 22 gennaio in corso di pubblicazione comporta una serie di modifiche in materia di Iva relative alle regole per l individuazione del luogo di rilevanza delle prestazioni di servizi ai fini Iva Per effetto di tale novità si è provveduto a mutare il quadro normativo in tema di territorialità prevedendo la seguente struttura: Art. 7: Contiene la definizione del territorio dello Stato e Comunitario, nonché quella di soggetto passivo di imposta ed una serie di ulteriori definizioni funzionali all applicazione delle disposizioni successive; Art. 7 bis: Disciplina la territorialità delle cessioni di beni ( nella sostanza immutata rispetto al passato) Art. 7 ter: Si occupa di individuare il luogo di rilevanza territoriale delle prestazioni di servizi cd generiche ossia di diverse da quelle incluse nelle successive deroghe; Art. 7 quater 7 septies: contengono delle deroghe ossia una serie di servizi per i quali sono individuati specifici parametri per individuare il luogo di rilevanza territoriale. 1

2 Sempre in tema di territorialità è bene evidenziare che il decreto legislativo in commento ha abrogato definitivamente i servizi intracomunitari di cui all art 40 4 bis (le prestazioni di servizi relative a beni mobili), art 40 comma 5 (Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione), art 40 comma 6 (le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione), art 40 comma 7 (per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati). Pertanto l art.7 ter che di fatto sostituisce il precedente art 7 comma 3 del dpr 633/72 ha recepito quanto segue Criterio del luogo del Committente B2B ( Business to Business) A) Se il servizio è reso da un soggetto passivo di imposta comunitario ( quindi anche Italiano ) o extra comunitario a un committente nazionale soggetto passivo di imposta L OPERAZIONE SI CONSIDERA SEMPRE EFFETTUATA IN LIA B) Se il servizio è reso da un soggetto passivo di imposta comunitario ( quindi anche Italiano ) o extra comunitario a un committente CEE O EXTRACEE soggetto passivo di imposta L OPERAZIONE SI CONSIDERA FUORI CAMPO IVA Criterio del luogo del PRESTATORE B2C ( Business to Customer) Se il servizio è reso da un soggetto passivo di imposta nazionale a un committente non soggetto passivo di imposta UE o EXTRAUE l OPERAZIONE SI CONSIDERA SEMPRE EFFETTUATA IN LIA salvo le deroghe previste dall art. 7 sexies e art. 7 septies Per soggetto passivo di imposta stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo con domicilio ( costituito per le società, dalla sede legale) o residenza ( costituita per le società, dalla sede effettiva nel territorio dello Stato ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all estero ( art. 7 comma 1 lett d).sono considerati inoltre soggetti passivi di imposta anche: gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale, anche per le operazioni riguardanti l attività istituzionale; gli enti non commerciali che non svolgono alcuna attività commerciale, ma che si sono identificati ai fini Iva, obbligatoriamente per aver effettuato acquisti di beni da Paesi UE per un ammontare superiore ad o facoltativamente per acquisto sotto tale soglia 2

3 Quindi: con riferimento alla territorialità dell'imposta sul valore aggiunto, le prestazioni di servizi (ad eccezione di alcune particolari tipologie) erogate nel contesto di operazioni così dette "B2B" (business to business ossia tra soggetti passivi di imposta) si considerano effettuate nello Stato in cui è stabilito il committente; si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente/committente; Le prestazioni di servizi rese a privati consumatori Cd Busness to Consumer (B2C) si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti passivi prestati stabiliti nel territorio dello stato (Cd regola del prestatore) OCCORRE inoltre ottenere il numero identificativo IVA completo dei Vostri clienti europei. Si tratta del numero IVA completo del prefisso relativo al paese europeo di residenza Si suggerisce di controllare con il sito dell Agenzia delle Entrate l esistenza del numero IVA Per i servizi generici con corrispettivi incassati dal 1 gennaio, emettere fatture con apposita indicazione operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell art. 7 (o 7-ter) del DPR 633/72, con indicazione del numero IVA UE per le operazioni con i soggetti passivi di imposta. DEROGHE A fianco della regola generale sopra descritta, come accadeva fino al 2009, vi sono numerose deroghe per alcune tipologie di prestazioni di servizi cd. battezzate. Tali deroghe possono essere suddivise in due categorie: Deroghe assolute, dove continua ad essere irrilevante lo stato del soggetto committente applicabili sia per le prestazioni B2B (committente soggetto passivo), sia per le prestazioni B2C (committente non soggetto passivo), previste negli artt. 7-quater e 7-quinquies ): Art 7- quater a)prestazioni relative a beni immobili b) Trasporto passeggeri c) Servizi di ristorazione e catering d) Servizi di ristorazione e catering a bordo in un trasporto passeggeri comunitario e) Noleggio breve (e simili) di mezzi di trasporto N.B. Irrilevanza del paese e dello status del committente 3

4 Conferma di deroghe già in vigore in passato Deroghe previste sia per rapporti B2B che per rapporti B2C Sono rilevanti in Italia a prescindere dalla qualifica soggettiva del committente Fattispecie Criterio le prestazioni di servizi relative a beni immobili, incluse le prestazioni di periti e di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, quali campi di Tali prestazioni sono rilevanti in Italia vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, quando l immobile è situato nel la concessione di diritti di utilizzazione di beni territorio dello Stato immobili le prestazioni tendenti a preparare o coordinare l esecuzione dei lavori edili, come ad esempio le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza Tali prestazioni sono rilevanti in Italia in le prestazioni di trasporto passeggeri proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato Art. 7- quinquies Disposizioni relative a servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività nonché le prestazioni si servizi accessorie alle precedente. N.B. Irrilevanza del paese del committente fino al Conferma di deroghe già in vigore in passato Deroghe previste sia per rapporti B2B che per rapporti B2C Sono rilevanti in Italia a prescindere dalla qualifica soggettiva del committente Fattispecie Criterio le prestazioni di servizi relative ad attività Tali prestazioni si considerano effettuate culturali, artistiche, sportive, scientifiche, nel territorio dello Stato quando le 4

5 educative, ricreative e simili, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dagli organizzatori di dette attività, medesime attività sono ivi materialmente svolte le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti Nuove ipotesi di deroga Deroghe previste sia per rapporti B2B che per rapporti B2C Fino al sono considerate rilevanti, in generale, nel Paese in cui è stabilito il prestatore. Le modifiche introdotte dalla Direttiva Servizi hanno lo scopo di attribuire rilievo al luogo in cui il servizio può considerarsi realmente consumato. Fattispecie a) prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lett.b) Criterio Tali prestazioni si considerano tassabili in Italia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato b) prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all interno della Comunità: «si considera parte di un trasporto di passeggeri effettuata all interno della Comunità la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri». Tali prestazioni si considerano soggette all imposta in Italia se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato «Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità» 5

6 «Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri è l ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità». «Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto». c) prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto «per noleggio a breve termine si intende il possesso o l uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni». Tali prestazioni si considerano territorialmente rilevanti in Italia quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato. Deroghe relative, applicabili solo per le prestazioni B2C ( l applicazione è prevista nella sola ipotesi in cui il committente sia un non soggetto passivo d imposta PRIVATI ), disciplinate dagli artt. 7-sexies e 7-septies del DPR 633/72. Art. 7-sexies a) Prestazioni di intermediazione (trasparente) b) Trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario c) trasporto intracomunitario di beni d) Lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali nonché attività accessorie ai trasporti e) Noleggi non brevi e simili di mezzi di trasporto f) Prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici g) Prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione N.B. Riguardano solo committenti privati (IT, UE o Extra UE). 6

7 Deroghe previste solo per i rapporti B2C In deroga al principio di tassazione nel Paese in cui è stabilito il prestatore. Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a clienti/committenti non soggetti passivi. Fattispecie a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato: previsione già contenuta nell ex art.7 co.4 lett. f-quinquies) DPR n.633/72 b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario: previsione già contenuta nell ex art. 7 co.4 lett. c) D.P.R. 633/72 c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni: previsione già contenuta nell ex art.40 co.5 D.L. n.331/93 d) le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato: previsione già contenuta nell ex art.7 co.4 lett.b) DPR n.633/72 e) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità: Criterio Tali prestazioni si considerano tassabili in Italia quando le operazioni oggetto dell intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato Tali prestazioni si considerano tassabili in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato Tali prestazioni si considerano territorialmente rilevanti in Italia quando il luogo di partenza è situato nel territorio dello Stato Tali prestazioni si considerano territorialmente rilevanti in Italia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato Tali prestazioni si considerano territorialmente rilevanti in Italia quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente 7

8 previsione già contenuta nell ex art. 7 co.4 lett.f-ter) DPR n.633/72 f) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità: previsione differente rispetto a quanto previsto nell ex art.7 co.4 lett.f-quater) DPR n.633/72 nel territorio dello Stato Tali prestazioni si considerano territorialmente rilevanti in Italia quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato Art. 7-septies a) a) Diritti di autore, royalties e simili b) Prestazioni pubblicitarie c) Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché elaborazione e fornitura di dati e simili d) Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le riassicurazioni ed escluse le casseforti; e) Messa a disposizione di personale f) Locazione, leasing, noleggio e simili di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto g) Concessione dell accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, trasporto o trasmissione mediante gli stessi e altri servizi direttamente collegati h) servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione i) Servizi prestati per via elettronica j) Prestazioni negative relative ad attività di cui alla precedenti lettere N.B. Riguardano solo committenti privati extra UE. Deroghe previste solo per i rapporti B2C In deroga al principio di tassazione nel Paese in cui è stabilito il prestatore. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a clienti/committenti non soggetti passivi stabiliti fuori dalla Comunità Extra Ue Fattispecie a) le prestazioni di cessioni e concessioni di diritti di autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi; b) le prestazioni pubblicitarie; c) le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre prestazioni analoghe, nonché quelle di elaborazione e fornitura di informazioni; Criterio Tali prestazioni NON si considerano tassabili in Italia quando sono rese a clienti/committenti non soggetti passivi stabiliti fuori dalla Comunità 8

9 d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti; e) la messa a disposizione del personale; f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; g) la concessione dell accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati; h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione; i) i servizi prestati per via elettronica; j) le prestazioni di servizi inerenti all obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un attività o un diritto di cui alle lettere precedenti. REGISTRAZIONE DELLE FATTURE PASSIVE Generalizzato il principio in base al quale, per le prestazioni territorialmente rilevanti in Italia, il cliente/committente nazionale soggetto passivo provvede agli obblighi contabili e di assolvimento dell imposta per le prestazioni di servizio rese da un soggetto passivo non stabilito in Italia. La modalità con la quale il committente soggetto passivo nazionale sarà tenuto ad assolvere l imposta è il reverse charge o inversione contabile mediate emissione di autofattura da parte dello stesso committente. In tale contesto, se pur la normativa approvata non lo preveda, l Agenzia delle entrate, nella risposta fornita nel corso del forum di Italia Oggi del 22 gennaio scorso, ritiene che in considerazione che in ambito comunitario la prestazione continua ad essere documentata dalla fattura emessa dal fornitore (anche se si tratta di operazioni non rilevante territorialmente nel Paese del prestatore), il committente conserva la facoltà, in luogo di emettere l'autofattura, di integrare il documento ricevuto dal prestatore con l'iva, fermo restando l'obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione ell'operazione. 9

10 INTRASTAT Con riferimento agli obblighi connessi con gli scambi intracomunitari, anche le prestazioni di servizi rese nel contesto di operazioni così dette "B2B" (business to business) dovranno essere incluse negli elenchi riepilogativi Intrastat. Infatti, se il prestatore soggetto passivo nazionale rende una prestazione ad un committente soggetto passivo non residente (sia comunitario che extracomunitario ancorché tale prestazione sia di regola non rilevante ai fini Iva in Italia (ma lo è nel Paese del committente se comunitario) il prestazione nazionale sarà obbligato ad emettere fattura (sebbene la stessa non concorra a formare il suo volume d affari). Si osservi che nel recepire la direttiva, lo schema di decreto legislativo, non ancora approvato, prevede l'obbligo non solo di indicare le prestazione "rese", ma anche quelle "ricevute"; in assenza della approvazione della normativa di recepimento, tuttavia, la disposizione è attualmente inapplicabile; con riferimento agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, si renderà obbligatorio presentare i modelli intrastat attraverso il canale telematico (direttamente ovvero per il tramite dei professionisti abilitati); con riferimento ai modelli intrastat, dal 1 gennaio 2010, entrano in vigore i nuovi termini di presentazione. Le differenze tra il vecchio ed il nuovo regime possono essere così riepilogate: Modelli intrastat Situazione Fino al 31 dicembre 2009 Dal 1 gennaio 2010 Contenuti I modelli Intrastat contengono dati relativi alle operazioni di acquisto e di vendita di beni, effettuate in ambito Cee; vi rientrano altresì le operazioni di trasporto e di intermediazione collegate alle operazioni suddette. Oltre all indicazione di acquisti e cessioni di beni sul territorio Cee i modelli Intrastat conterranno anche le informazioni relative alle prestazioni di servizio rese e/o ricevute ( per quest ultime si aspetta approvazione del Decreto Legislativo che recepisce le Direttive comunitarie) in ambito comunitario a partire dal 1 gennaio

11 Modalità di presentazione Cartaceo, Supporto magnetico, telematico Dal è obbligatoria la presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni INTRA beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal L'adesione è già possibile e le istruzioni per comprendere a pieno come aderire al servizio e come accreditarsi al sistema sono disponibili sul sito Cessione di beni: Si rammentano, inoltre, le importanti novità riguardanti la Firma digitale derivanti dall applicazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 7 marzo 2005 (Codice dell Amministrazione Digitale - CAD), precisando che a partire dal 1 gennaio 2010 i certificati di firma digitale sono rilasciati soltanto a persone fisiche e, quindi, che a partire da tale data sono revocati i certificati di firma rilasciati alle persone giuridiche (codici fiscali di aziende). Acquisti e cessioni di beni: Periodicità di presentazione fino a ,00 - Annuale da ,01 a ,00 - Trimestrale superiori a ,00 - Mensile Acquisti di beni: fino a ,00 - Annuale superiore a ,00 - Mensile regola generale: MENSILE; potrà essere prevista una presentazione trimestrale per i soggetti che non hanno superato il volume d affari, né per il trimestre considerato, né per i 4 trimestri successivi, di: fino al ; dal Per le prestazioni di servizi ricevuti e resi: 11

12 Scadenze di presentazione Mensile: entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento; Trimestrale entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento; Annuale: entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento regola generale: presentazione trimestrale Mensile: entro il giorno 19 del mese successivo al mese di riferimento (es. mese di gennaio 2010 entro il 19 febbraio); Trimestrale: entro il giorno 19 successivo al trimestre di riferimento (es. 1 trimestre, 2010 entro il 19 aprile). OSSERVA I termini fissati al giorno 19 potrebbero trovare, in fase di approvazione del Decreto legislativo di recepimento delle Direttive comunitarie, uno slittamento al 24/25 del mese successivo al mese o al trimestre di riferimento. Alla data di redazione della presente circolare sono in corso di pubblicazione le norme di recepimento delle direttive comunitarie sulla rilevazione delle prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario, che, tra l altro, prevedono l obbligo della trasmissione telematica delle dichiarazioni Intrastat (a partire da quelle relative a periodi del

13 Si riportano alcuni esempi della tassazione di alcuni servizi di cui all art. 7 sexies septies INTERMEDAZIONI Committente Italiano soggetto passivo comporta la rilevanza territoriale del servizio di intermediazione in Prestatore del servizio agente Operazione intermediata Adempimenti Nazionale Fattura emessa dal prestatore con iva Intracee Fattura emessa dal prestatore con iva UE/EXTRAUE UE/EXTRAUE UE/EXTRAUE UE/EXTRAUE Esportazione/importazione Estero su Estero Nazionale Intracee Esportazione/importazione Estero su Estero imponibile ai sensi dell'art.9 n 7 dpr 633/72 imponibile ai sensi dell'art.9 n 7 dpr 633/72 Autofattura emessa dal committente con iva Autofattura emessa dal committente con iva imponibile ai sensi dell'art.9 n 7 dpr 633/72 imponibile ai sensi dell'art.9 n 7 dpr 633/72 Committente CEE i servizi sono sempre esclusi da Iva Prestatore del servizio agente Operazione intermediata Adempimenti Da Cee a Ita Fattura emessa dal prestatore Fuori campo iva ai sensi dell'art 7 Intracee Fattura emessa dal prestatore Fuori campo iva ai sensi dell'art 7 Committente EXTRACEE i servizi sono sempre esclusi da Iva Prestatore del servizio agente Operazione intermediata Adempimenti Da ExtraCee a Ita Fattura emessa dal prestatore Fuori campo iva ai sensi dell'art 7 Intracee Fattura emessa dal prestatore Fuori campo iva ai sensi dell'art 7 13

14 LAVORAZIONI SU BENI MOBILI MATERIALI Le lavorazioni su beni mobili materiali sono territorialmente rilevanti in Italia a) in ogni caso se eseguite a favore di committenti soggetti passivi di imposta stabiliti nel territorio dello Stato b) solo se materialmente eseguite nel territorio dello Stato, se prestate a favore di committenti non soggetti passivi di imposta nel nostro Stato Prima di analizzare il criterio territoriale vigente dal 1 gennaio 2010, è bene rammentare, sia pure brevemente, le regole vigenti fino al 31 dicembre Tali prestazioni di servizi, infatti, erano disciplinate da due disposizioni normative: L art. 7, co. 4, lett. b), del DPR 633/72, secondo cui le prestazioni di servizi relative a beni mobili (tra cui rientrano le lavorazioni) erano territorialmente rilevanti ai fini nel territorio dello Stato se ivi eseguite; L art. 9, n. 9), dello stesso DPR 633/72 in subordine, attribuiva la non imponibilità Iva alle lavorazioni, eseguite nel territorio dello Stato, su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato ; l art. 40, co. 4-bis, del D.L. 331/93, che considerava non imponibili le lavorazioni cd. intracomunitarie, ossia eseguite da un soggetto passivo d imposta nel territorio dello Stato a favore di un committente soggetto passivo d imposta in altro Stato Ue. Tali lavorazioni erano non imponibili alla duplice condizione che il committente comunitario inviasse la materia prima (o il bene oggetto della lavorazione/manutenzione) al prestatore italiano, il quale, dopo aver eseguito il servizio provvedeva ad inviarlo, per conto del committente, in altro Stato Ue (diverso da quello in cui aveva eseguito la lavorazione). Il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/8 ha provveduto ad abrogare la disposizione dell art. 40, co. 4-bis, del D.L. 331/93, con la conseguenza che tutte le prestazioni in oggetto sono ora disciplinate dalle disposizioni del DPR 633/72. In particolare, come già detto: Le lavorazioni su beni mobili B2B sono tassate a destino, ossia nel Paese del committente; le lavorazioni si beni mobili B2C sono tassate nel luogo di esecuzione della prestazione. 14

15 Per quanto riguarda le lavorazioni su beni mobili materiali, eseguite a favore di un committente non soggetto passivo d imposta (B2C), la territorialità è disciplinata dall art. 7-sexies, lett. d), del DPR 633/72, il quale, come già evidenziato, prevede la rilevanza ai fini Iva in Italia se la prestazione è ivi eseguita. Da ciò deriva che, indipendentemente dalla residenza del committente non soggetto passivo d imposta, la lavorazione: è rilevante ai fini Iva in Italia se la prestazione è ivi eseguita. La fattura emessa dal prestatore residente è soggetta ad Iva se i beni, dopo la lavorazione, restano nel territorio italiano o sono inviati in altro Stato Ue, mentre fruisce della non imponibilità se il bene è inviato in un Paese extraue; è esclusa da Iva se la lavorazione è eseguita all estero (Ue o extraue). 15

16 PRESTAZIONE DI TRASPORTO DI BENI 16

17 Si riportano alcuni esempi VETTORE LIANO COMMITTENTE TRASPORTO Adempimenti DA A CE Fattura emessa dal prestatore con iva DA CEE A CEE Fattura emessa dal prestatore con iva CEE CEE CEE CEE EXTRA CEE EXTRA CEE EXTRA CEE EXTRA CEE DA A EXTRA CEE DA EXTRA CEE A EXTRA CEE DA CEE A EXTRA CEE DA A CEE DA A DA A EXTRA CEE DA EXTRA CEE A CEE DA CEE A EXTRA CEE DA A CEE DA A Fattura emessa dal prestatore Fuori campo iva ai sensi dell'art 9 e Iva per la distanza percorsa in Italia Fattura emessa dal prestatore con iva imponibile ai sensi dell'art.7 dpr 633/72 imponibile ai sensi dell'art.7 dpr 633/72 imponibile ai sensi dell'art.7 dpr 633/72 imponibile ai sensi dell'art.7 dpr 633/72 imponibile ai sensi dell'art.7 dpr 633/72 imponibile ai sensi dell'art.7 dpr 633/72 imponibile ai sensi dell'art.7 dpr 633/72 imponibile ai sensi dell'art.7 dpr 633/72 VETTORE CE COMMITTENTE TRASPORTO Adempimenti DA A CEE Autofattura emessa dal prestatore con iva DA A EXTRA CEE Autofattura emessa dal prestatore Fuori campo iva ai sensi dell'art 9 DA CEE A EXTRA CEE Autofattura emessa dal prestatore Fuori campo iva ai sensi dell'art 9 DA A Autofattura emessa dal prestatore con iva VETTORE EXTRACEE COMMITTENTE TRASPORTO Adempimenti DA A EXTRA CEE DA EXTRA CEE A EXTRA CEE Autofattura emessa dal prestatore non imponibile ai sensi dell'art.9 n 7 dpr 633/72 Autofattura emessa dal prestatore non imponibile ai sensi dell'art.9 n 7 dpr 633/72 17

18 Servizi i cui all art 7 septies a) Diritti di autore, royalties e simili b) Prestazioni pubblicitarie c) Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché elaborazione e fornitura di dati e simili d) Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le riassicurazioni ed escluse le casseforti; e) Messa a disposizione di personale f) Locazione, leasing, noleggio e simili di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto g) Concessione dell accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, trasporto o trasmissione mediante gli stessi e altri servizi direttamente collegati h) servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione i) Servizi prestati per via elettronica j) Prestazioni negative relative ad attività di cui alla precedenti lettere Tali prestazioni saranno fatturate o registrate del soggetto passivo di imposta italiano con le seguenti modalità COMMITTENTE PRESTATORE Adempimenti EXTRA CEE Fattura emessa art. 7 CEE Fattura emessa art. 7 CEE PRIVATO Fattura emessa con iva al 20% EXTRA CEE PRIVATO Fattura emessa art. 7 SEPTIES CEE AUTOFATTURA IL SERVIZIO AL 20% EXTRA CEE AUTOFATTURA IL SERVIZIO AL 20% PRIVATO CEE Fattura con iva cee PRIVATO EXTRA CEE Fattura con iva extra cee Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e Vi porgiamo i più cordiali saluti. Studio Commercialisti. 18

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