Studio Commerciale Antonio Altieri Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

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1 Studio Commerciale Antonio Altieri Dottore Commercialista ed Esperto Contabile CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/2013 NOVITA' IN MATERIA DI IVA DAL BASE IMPONIBILE PER OPERAZIONI IN VALUTA Per le operazioni in valuta estera effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013 la base imponibile è determinata in base (art. 13, comma 4, D.P.R. n. 633/1972): - al cambio del giorno di effettuazione dell'operazione, o in mancanza di tale annotazione in fattura; - al cambio del giorno di emissione della fattura, o in mancanza; - al cambio del giorno antecedente più prossimo rispetto al giorno di emissione della fattura. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. Ciò vale con riferimento anche alla determinazione della base imponibile relativa alle cessioni e agli acquisti intracomunitari. INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE DA SOGGETTI COMUNITARI Per tutte le prestazioni di servizi o cessioni di beni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013 da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato Ue, il cessionario o committente soggetto passivo residente in Italia deve (art. 17, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972): - numerare e integrare (non autofatturare) la relativa fattura ai sensi dell'art. 46 D.L. n. 331/1993; - annotarla distintamente, al massimo entro 15 giorni dal ricevimento, nel registro delle fatture emesse ai sensi dell'art. 47 D.L. n. 331/1993. Pertanto l'integrazione del documento del cedente/prestatore diventa la modalità ordinaria di assolvimento degli obblighi Iva negli acquisti presso soggetti comunitari, anche se intervengono in Italia.

2 Con particolare riferimento alle cessioni di oro industriale effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013 il cedente deve indicare nella fattura emessa senza l'addebito d'imposta l'annotazione "inversione contabile" e solo, eventualmente, l'indicazione della norma di riferimento (art. 17, comma 5, D.P.R. n. 633/1972). VOLUME D'AFFARI Le prestazioni di servizi generiche effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013 e rese a soggetti passivi stabiliti in altri paesi UE fuori dal campo di applicazione dell'iva per mancanza del requisito della territorialità (ex art. 7-ter D.P.R. n. 633/1972) concorrono a formare il volume d'affari (art. 20, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972). Rientrano nel volume d'affari anche tutte le altre operazioni di cui agli articoli da 7 a 7 septies in quanto soggette all'obbligo della fatturazione. Tuttavia ai fini del calcolo del plafond è stato modificato l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983 in modo tale che nella determinazione del volume d'affari restino escluse le operazioni non soggette all'imposta per mancanza del requisito della territorialità. Tale esclusione consente di raggiungere più facilmente la percentuale del 10% di operazioni non imponibili. Si ricorda che per quanto riguarda il momento di effettuazione delle prestazioni generiche (articolo 7 ter), esse si considerano effettuate con l'ultimazione del servizio. In deroga a tale criterio le prestazioni si considerano eseguite se, prima dell'ultimazione, è intervenuto il pagamento. L'emissione anticipata della fattura non anticipa invece il momento di effettuazione (art. 6, comma 6, D.P.R. n. 633/1972). Il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi specifici resta quello del pagamento o dell'anticipata fatturazione (art. 6, commi 3 e 4, D.P.R. n. 633/1972). CONTENUTO ED EMISSIONE DELLA FATTURA Con riferimento alla fatturazione delle operazioni (art. 21 D.P.R. n. 633/1972) effettuate dal 1 gennaio 2013: - la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco. - la fattura può essere emessa anche dal cessionario, dal committente o da un terzo. In tutti e tre i casi è emessa per conto del cedente o prestatore. Ciò significa che il cessionario, il committente o il terzo agiscono nell'interesse e su delega del soggetto che effettua l'operazione pertanto la responsabilità dell'emissione grava tutta in capo a quest'ultimo. Prima ciò accadeva solo con riferimento al terzo incaricato; - può essere emessa la fattura elettronica. Per fattura elettronica si intende una fattura emessa in un qualunque formato elettronico. Per avvalersene è tuttavia necessario l'accettazione del cliente. Il soggetto passivo deve assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità dall'emissione fino al termine del periodo di conservazione anche mediante sistemi di controllo di gestione; - la fattura si intende emessa oltre che all'atto della sua consegna, spedizione o trasmissionea nche all'atto della sua messa a disposizione a favore del cliente;

3 - la fattura deve contenere l'indicazione della partita Iva del cliente, se soggetto passivo, o del suo codice fiscale, se soggetto privato; - è stato eliminato il riferimento al valore normale per l'indicazione dei corrispettivi relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; - è prevista la possibilità di emettere un'unica fattura differita per le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto a patto che le stesse siano individuabili da idonea documentazione. Si ricorda che la fattura differita deve essere emessa e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni e con riferimento al mese di effettuazione della operazione (art. 21, comma 4, lett. a) e art. 23, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972); - diventano soggette all'obbligo di fatturazione le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'iva per mancanza del requisito della territorialità (articoli da 7 a 7-septies D.P.R. n. 633/1972) effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in altro Stato Ue e per tutte le operazioni che si considerano effettuate extra-ue. Con riferimento all'annotazione occorre indicare in fattura le seguenti diciture: 1. "inversione contabile", per le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato Ue (ad eccezione delle operazioni di carattere finanziario di cui all'art. 10, n. da 1 a 4 e 9, D.P.R. n. 633/1972); 2. "operazione non soggetta" per le operazioni effettuate al fuori dell'ue; 3. "autofatturazione" per le operazioni in cui la fattura è emessa dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo specifico; - è introdotta la possibilità di emettere la fattura o l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione per le prestazioni di servizi generiche ricevute o rese da un soggetto passivo stabilito fuori dell'ue nonché per le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi stabiliti in un paese Ue. La stessa opportunità vale per tutte le prestazioni di servizi generiche (diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7- quinques del D.P.R. n. 633/1972) rese da un soggetto passivo residente in Italia a un soggetto passivo stabilito fuori dell'ue. Si ricorda che in tali casi la fattura deve essere emessa e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni e con riferimento al mese di effettuazione della operazione (art. 21, comma 4, lett. c) e d) e art. 23, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972); - le fatture possono essere emesse anche mediante i registratori di cassa (ciò vale anche per la fattura semplificata di cui si dirà in seguito).

4 FATTURA SEMPLIFICATA E' prevista la possibilità dal 1 gennaio 2013 di emettere una fattura semplificata per operazioni di importo complessivo non superiore a 100 euro e per le note di variazione. In alternativa all'indicazione della ditta, ragione sociale, nome e cognome, residenza del cessionario o committente, può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita Iva, in caso di soggetto stabilito in Italia, oppure il numero di identificazione Iva del relativo Stato, in caso di soggetto stabilito in altro Stato Ue (art. 21-bis D.P.R. n. 633/1972). La fattura semplificata non può essere emessa per (art. 21-bis, comma 2, lett. a) e b) D.P.R. n. 633/1972): - le cessioni intracomunitarie; - le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato Ue. CONSERVAZIONE ELETTRONICA Le fatture cartacee ed elettroniche relative ad operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013 possono essere conservate in modalità elettronica. OPERAZIONI INTRA UE MODIFICA MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRA UE Dal 1 gennaio 2013 le cessioni e gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione all'acquirente o a terzi per suo conto (art. 39 D.L. n. 331/1993). Eccezioni: - se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione. In tal caso l'operazione si considera effettuata nel momento in cui si producono tali effetti e comunque decorso 1 anno dalla consegna. Esempio: quando la consegna è avvenuta ma il prezzo è da determinare oppure in caso di vendita con periodo di prova entro il quale l'acquirente può restituire il bene; - in presenza di contratti estimatori. In tal caso l'operazione si considera effettuata all'atto della rivendita a terzi o, se i beni non sono restituiti entro il termine previsto, decorso 1 anno dal ricevimento; - se viene emessa la fattura prima dell'inizio del trasporto o della spedizione. In tal caso l'operazione si considera effettuata all'atto di emissione della stessa; - se le operazioni sono effettuate in modo continuativo per un periodo superiore ad 1 mese solare. In tal caso le operazioni si considerano effettuate al termine di ciascun mese. Ciò vale per le cessioni intracomunitarie (art. 41, comma 1, lett. a), D.L. n. 331/1993), escluse quelle per corrispondenza o in base a cataloghi, nonché per le cessioni ad esse assimilate (art. 41, comma 2, lett. b) e c), D.L. n. 331/1993). Inoltre vale per tutti gli acquisti intracomunitari (art. 38, commi 2 e 3, D.L. 331/1993).

5 Si precisa che il differimento del momento di effettuazione opera a condizione che la movimentazione dei beni sia correttamente monitorata attraverso l'annotazione sul registro di cui all'art. 50, comma 5, D.L. n. 331/1993. FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRA UE Con riferimento alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie (art. 46 D.L. n. 331/1993) effettuate dal 1 gennaio 2013: - in caso di acquisti senza pagamento dell'imposta, non imponibili o esenti l'indicazione della relativa norma di riferimento diventa eventuale; - per le cessioni di beni la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione anche senza l'emissione di documenti di consegna. Anche in tal caso l'indicazione della relativa norma di riferimento diventa eventuale; - in caso di mancato ricevimento della fattura a seguito di un acquisto intracomunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione occorre emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione della operazione. In caso di ricevimento della fattura indicante un corrispettivo inferiore al dovuto bisogna emettere la fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRA UE Con riferimento alla registrazione delle operazioni intracomunitarie (art. 47 D.L. n. 331/1993) effettuate dal 1 gennaio 2013: - le fatture di acquisto devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente nel registro delle fatture emesse. Nel registro degli acquisti può essere annotata entro il secondo anno successivo ma ovviamente non conviene. Nonostante l'annotazione sia ritardata rispetto alla normativa previgente di fatto non viene modificato il periodo di liquidazione in cui l'iva a debito deve essere computata; - le fatture emesse a causa del mancato ricevimento a seguito di un acquisto intracomunitario devono essere annotate entro il termine di emissione (ovvero entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione). Tuttavia ai fini della liquidazione periodica il periodo nel quale deve essere computata l'iva a debito è il mese precedente rispetto al termine di emissione pertanto da questo punto di vista non cambia nulla; - le fatture relative alle cessioni intracomunitarie devono essere registrate entro il termine di

6 emissione (ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione) ma con riferimento al mese di effettuazione della operazione.

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