Anno 2013 N.RF022. La Nuova Redazione Fiscale FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI UE ED EXTRAUE

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1 Anno 2013 N.RF022 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO FATTURAZIONE DELLE UE ED EXTRAUE RIFERIMENTI ARTT. 21 C.6-BIS E 20 C. 1 DPR 633/72; ART.6 C. 2 DLGS 471/97; ART. 1 L. 228/2012 CIRCOLARE DEL 1/02/2013 (PARTE 2 ) Sintesi: a seguito delle novità introdotte dalla cd Legge di Stabilità 2013, viene esteso alle operazioni extraterritoriali l obbligo di emissione della fattura (che fino al 2012 riguardava le sole prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE). Pertanto, dal 2013, la fattura va emessa anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi: - rese a soggetti passivi debitori IVA in altro Paese UE, purché diverse da operazioni bancarie e assicurative (con annotazione inversione contabile ); - effettuate fuori dalla UE (con annotazione operazione non soggetta ). Si rammenta, inoltre, che da quest anno i professionisti dovranno applicare in fattura il contributo integrativo dovuto alla Cassa anche se la prestazione non è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. Le novità introdotte con la cd. Legge di stabilità 2013 sono state trattate nella prima parte (Info Fisco 021/2013) in relazione alle cessioni intracomunitarie di beni, con riferimento al momento impositivo, agli obblighi di registrazione ed all'intrastat. Nella presente informativa si dà conto delle novità che interessano le modalità di emissione della fattura nelle operazioni territorialmente non rilevanti in Italia, in relazione sia ad operazioni intraue che extraue. FATTURA PER EXTRATERRITORIALI Per le operazioni effettuate a decorrere dal 1/01/2013 si verifica un ampliamento dell obbligo di emissione di fattura per le operazioni territorialmente non rilevanti in Italia. NORMA PREVIGENTE: fino al 2012, l obbligo di emissione della fattura per le operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale era limitato: alle prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter Dpr 633/72) rese a soggetti passivi stabiliti in altro Paese UE alle cessioni di beni viaggianti allo Stato estero; beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (cd. "depositi Iva"); beni che si trovano in "punti franchi". La generalità delle operazioni effettuate verso soggetti passivi Iva in altro paese Ue o extraue non era soggetta ad obbligo di fatturazione. Secondo il nuovo art. 21 c. 6-bis Dpr 633/72, a decorrere dal 2013: l emissione della fattura è obbligatoria anche per le operazioni escluse da IVA per carenza del presupposto territoriale in applicazione dagli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/72. Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - In particolare, l obbligo di fatturazione e le modalità della sua emissione è differenziato in relazione al luogo di effettuazione dell operazione (Paese UE o extraue) come evidenziato nella seguente tabella:

2 Redazione Fiscale Info Fisco 022/2013 Pag. 2 / 7 TERRITORIALITÀ TIPOLOGIA CONTROPARTE EXTRA UE INTRA UE qualsiasi operazione considerata effettuata fuori della UE (ex art. da 7 a 7 septies Dpr 633/72): cessione di beni prestazioni di servizi qualsiasi operazione considerata effettuata fuori della UE (ex art. da 7 a 7 septies Dpr 633/72): cessione di beni prestazioni di servizi DEROGA: operazioni di natura bancaria o assicurativa (ex art. 10 c. 1 nn. da 1) a 4) e 9) DPR 633/1972) qualsiasi operazione considerata effettuata fuori della UE (ex art. da 7 a 7 septies Dpr 633/72): cessione di beni prestazioni di servizi non rileva (privato o soggetto passivo) soggetto passivo soggetto privato (*) soggetto passivo Iva non stabilito nel Paese UE in cui la cessione/servizio è territorialmente rilevante (**) OBBLIGO FATTURA ANNOTAZIONE operazione non soggetta inversione contabile NO Note: (*) l'operazione deve risultare non territoriale in Italia. Nel caso di cessionario/committente privato, pertanto, l'operazione risulta territoriale in Italia (e va conseguentemente emessa fattura con Iva) se l'operazione consiste in una cessione di beni o una prestazione di servizi "generica" (art. 7-ter). Al contrario, un'impresa italiana che effettui un trasporto di turisti in Germania non va obbligatoriamente fatturato (in quanto escluso da Iva in Italia ex art. 7-quater). (**) È il caso di controparte impresa domiciliata in Austria in relazione ad un servizio reso in Germania. MODALITA' DI EMISONE La fattura va emessa: a) regola generale: secondo le norme dello Stato UE in cui la cessione si considera effettuata (art. 219-bis Dir. n. 2006/112/CE) b) in deroga: qualora il fornitore non sia stabilito nello Stato UE in cui l operazione è territorialmente rilevante, la fattura potrà essere emessa: secondo le norme dello Stato UE del fornitore purché il cessionario/committente sia un soggetto passivo Iva. Esempio1 REGOLA GENERALE Impresa italiana effettua una cessione locale di beni territorialmente rilevante in Francia (beni acquistati da fornitore francese e rivenduti a clienti francesi); ai fini della fattura: se il cliente francese è un soggetto passivo: - essendo previsto in Francia il reverse charge per le cessioni locali effettuate da non residenti, l'impresa italiana deve emettere fattura (con la propria P. Iva italiana)indicando l annotazione inversione contabile

3 Redazione Fiscale Info Fisco 022/2013 Pag. 3 / 7 - ciò anche nel caso in cui il soggetto italiano abbia una Partita Iva francese (in quanto se identificato direttamente o possiede un rappresentante fiscale in Francia) se il cessionario è soggetto privato: - la cessione dovrà essere fatturata tramite una Partita IVA francese (Paese dove è territoriale l operazione ex art. 7-bis Dpr 633/72), che l'impresa italiana dovrà acquisire ove ne sia sprovvista, applicando l'iva francese in fattura (ciò in quanto, posto che il cliente è un privato, non può trovare applicazione il reverse charge). Esempio2 DEROGA Nell'esempio precedente si ponga ora che l'operazione sia avvenuta in Germania. In tale paese per tale operazione non opera il meccanismo del reverse charge nei confronti dei soggetti passivi (al pari dei privati); dunque l'impresa italiana: applica le regole italiane che non prevedono l'obbligo di fatturazione (con la partita Iva italiana) ex art. 21 c. 6-bis Dpr 633/72 deve aprire una partita Iva tedesca e fatturare con Iva tedesca sia per la cessione ad una impresa tedesca che ad un privato. Nota: si rende necessaria una attenta analisi delle operazioni effettuate dai soggetti passivi all interno dell UE e una conseguente verifica delle normativa estera. NUOVO ART. 21, COMMA 6 BIS *, DPR N. 633/1972 I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7 septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta". * comma inserito dall'art. 1, comma 325, lett. d), n. 2) della L. 228/2012 TERMINI DI EMISONE DELLA FATTURA La fattura deve essere emessa: regola generale: al momento di effettuazione dell operazione (art. 21 c. 4, DPR 633/72), rappresentato dalle ore 24 del giorno in cui l operazione si considera effettuata (CM 225/96) servizi generici: entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, in caso di prestazioni di servizi generiche (escluse Iva art. 7-ter Dpr 633/72) rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia. REGISTRAZIONE DELLA FATTURA Ai fini dell annotazione nel registro, la fattura deve essere registrata: regola generale: entro 15 giorni e con riferimento alla data di emissione servizi generici: entro il termine di emissione, ossia entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, e con riferimento al mese di effettuazione, se si tratta delle prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia, escluse da IVA ai sensi dell art. 7-ter Dpr 633/72.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 022/2013 Pag. 4 / 7 FATTURA PER EXTRATERRITORIALI rese a soggetti passivi debitori IVA in altro Paese UE, purché diverse dalle operazioni bancarie e assicurative effettuate fuori dalla UE annotazione inversione contabile annotazione operazione non soggetta VOLUME D AFFARI - RILEVANZA DEI SERVIZI UE La riformulazione dell art. 20 c. 1 Dpr 633/1972 ha soppresso l'esclusione dalla formazione del volume d'affari per i servizi generici resi a committenti stabiliti in altri Paesi UE. Ciò comporta che, a decorrere dal 1/01/2013: le operazioni extraterritoriali cui è stato esteso l obbligo di fatturazione di cui al paragrafo precedente così come le prestazioni di servizi generiche rese nei confronti di soggetti passivi UE (già precedentemente soggette ad obbligo di fatturazione ex art. 21 c. 6 Dpr 633/72, ma escluse dal computo del volume d'affari) effettuate nei confronti di un soggetto passivo in altro paese Ue o di un soggetto extraue concorreranno alla determinazione del volume d affari. EFFETTI: tale novità avrà riflessi nell'ambito di tutti quegli istituti che si basano sul volume d'affari (liquidazioni trimestrali; diritto al rimborso Iva; pro rata da operazioni esenti; ecc. - v. oltre). ESCLUSE DAL VOLUME D'AFFARI: con modifica meramente formale viene poi adeguato il riferimento alla esclusione dal volume d affari delle cessioni di beni ammortizzabili riferiti alle immobilizzazioni immateriali (rimangono escluse le cessioni di brevetti, marchi e simili). ART. 20 COMMA 1 DPR 633/72: NUOVO E VECCHIO TESTO A CONFRONTO FINO AL 31/12/2012 DAL 01/01/2013 Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n.3), del codice civile, nonche' i passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36 e le prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunita', non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7 ter del presente decreto. Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al 5 comma dell'articolo 36. L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'art. 27.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 022/2013 Pag. 5 / 7 Operazioni territorialmente rilevanti Cessioni di beni ammortizzabili Passaggi interni di beni e servizi in caso di applicazione separata dell imposta Cessioni di beni in transito o in deposito in luoghi soggetti a vigilanza doganale Servizi generici resi a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE Servizi non generici resi a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori della UE VOLUME D AFFARI NO NO (operazioni dal 2013) EFFETTI DEL "NUOVO" VOLUME D'AFFARI DAL 2013 STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE - NESSUN EFFETTO Ai fini della verifica dello status di esportatore abituale, modificando l art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83, viene disposto che: per acquistare beni/servizi senza applicazione dell IVA il volume d affari viene necessariamente determinato senza tener conto: delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale (già richiamate dalla norma previgente) delle operazioni extraterritoriali di cui all art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72 Pertanto, dette operazioni extraterritoriali rimangono irrilevanti anche ai fini: della verifica della qualifica di esportatore abituale della formazione del plafond per l acquisto di beni/servizi senza IVA. REGIMI AGEVOLATI La presenza delle operazioni extraterritoriali nel computo del volume d affari comporta affetti negativi sui cd regimi agevolati ad esso connessi; in particolare, diventa più difficile: IVA PER CASSA CONTRIBUENTI MINORI RIMBORSO IVA rientrare nel tetto dei 2 milioni di euro previsto per accedere al regime dell IVA per cassa (art. 32 bis, DL 83/2012) rientrare nei limiti stabiliti per eseguire le liquidazioni IVA con cadenza trimestrale; si tratta del caso in cui il volume d affari dell anno precedente non sia superiore a : , per i contribuenti che effettuano prestazioni di servizi , per i contribuenti con attività diverse accedere al rimborso (annuale e infrannuale) in relazione all ipotesi in cui il volume d affari delle operazioni non imponibili (artt. 8, 8 bis e 9 del DPR 633/72) sia superiore al 25% dell ammontare complessivo delle operazioni effettuate. Diversamente, il computo delle operazioni extraterritoriali ai fini della determinazione del volume d affari dovrebbe agevolare l accesso al rimborso annuale previsto per i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni non soggette a IVA (artt. 7 7 septies, DPR 633/72)

6 Redazione Fiscale Info Fisco 022/2013 Pag. 6 / 7 PROFESONISTI - CONTRIBUTO INTEGRATIVO Con l estensione dell obbligo di fatturazione alle operazioni extraterritoriali, dal 2013 i professionisti devono applicare il contributo integrativo dovuto alla Cassa di appartenenza anche se la prestazione resa non è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. Pertanto, il corrispettivo fatturato, ancorché non soggetto a IVA, va maggiorato, a titolo di contribuzione integrativa, nella misura percentuale prevista dalla Cassa previdenziale di appartenenza (es. 4% per i commercialisti). ECCEZIONE: il contributo integrativo non è dovuto se la prestazione extraterritoriale posta in essere non rientra nel volume d affari perché esclusa dall obbligo di emissione della fattura. Esempi Da quanto sopra consegue che: una consulenza fiscale resa ad un soggetto passivo non stabilito in Italia è soggetta a fatturazione ed a contribuzione integrativa, così come la consulenza al privato extra-ue. la perizia svolta da un ingegnere relativamente ad un immobile: non è soggetta a fatturazione ed a contribuzione integrativa se l immobile è situato in un Paese UE diverso da quello in cui è stabilito il committente soggetto passivo. è soggetta a fatturazione e a contribuzione integrativa se l immobile è ubicato al di fuori della UE indipendentemente dal luogo di stabilimento del committente e dal suo status. COMUNICAZIONE PER CON PAE BLACK LIST L estensione dell obbligo di fatturazione alle operazioni extraterritoriali determina anche l ampliamento delle operazioni soggette all obbligo di comunicazione Black List (DL 40/2010). Pertanto, essendo l adempimento collegato alla registrazione dell operazione, si osserva che: CESONE DI BENI PRESTAZIONE SERVIZI l obbligo di fatturazione esteso alle operazioni extraterritoriali comporta che la comunicazione riguarda anche le cessioni di beni : non soggette a IVA, in quanto extraterritoriali effettuate nei confronti di soggetti stabiliti in Paesi black list. Norma previgente: fino al 31/12/2012 l obbligo di fatturazione e di registrazione riguardava esclusivamente le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette a IVA ai sensi dell art. 7 bis c. 1 Dpr 633/72. l obbligo di fatturazione esteso alle operazioni extraterritoriali conferma che l adempimento riguarda tutte le prestazioni di servizi: non soggette a IVA, in quanto extraterritoriali rese nei confronti di soggetti stabiliti in Paesi black list. Norma previgente: fino al 31/12/2012 non era previsto l obbligo di fatturazione anche se l Amministrazione finanziaria aveva comunque imposto la comunicazione.

7 Redazione Fiscale Info Fisco 022/2013 Pag. 7 / 7 REGIME SANZIONATORIO Con l ampliamento dell obbligo di fatturazione e di registrazione, viene revisionato anche l art. 6 co. 2 del DLgs 471/97 in materia di sanzioni. In particolare, il regime sanzionatorio esistente viene esteso anche alle violazioni commesse in caso di operazioni extraterritoriali, non soggette a IVA (la norma previgente si limitava alle operazioni non imponibili ed esenti) Pertanto, dal 2013, chi viola gli obblighi inerenti la documentazione/registrazione di operazioni: non imponibili esenti non soggette ad IVA è punito con una sanzione amministrativa: dal 5 al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di.516 da.258 a se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito. NUOVO ART. 6, COMMA 2, DLGS 471/97 Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA* è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. * Le parole "non imponibili, esenti o non soggette ad IVA" sono state sostituite alle precedenti "non imponibili o esenti" dall'art. 1, comma 327, L. 228/2012.

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