Anno 2012 N.RF062. La Nuova Redazione Fiscale
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1 Anno 2012 N.RF062 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 5 OGGETTO NOVITÀ PER IL MODELLO IVA TR RIFERIMENTI ART. 38-BIS C. 2 DPR 633/72 - L. 217/2011 CIRCOLARE DEL 20/03/2012 Sintesi: è disponibile sul sito delle Entrate, la bozza del modello IVA TR da utilizzato dal prossimo mese di aprile per chiedere il rimborso e/o la compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre Le principali novità riguardano: la possibilità di presentare il modello anche per i soggetti che effettuano, nei confronti di soggetti esteri, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel trimestre l adeguamento alla nuova aliquota ordinaria Iva al 21% la tenuta della contabilità presso terzi la soppressione del rigo relativo ai crediti trasferiti al gruppo dalle controllate. l adeguamento al nuovo limite di previsto per la compensazione del credito Come noto, l agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet la versione (ancora in bozza) del nuovo modello TR che i contribuenti dovranno utilizzare per richiedere: esclusivamente in via telematica il rimborso ovvero la compensazione del credito IVA sorto nel primo trimestre Nella sua nuova veste il modello lascia sostanzialmente invariata la struttura previgente. DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE Come noto, i soggetti che soddisfano determinati requisiti possono chiedere il rimborso e/o la compensazione del credito IVA maturato nel primo trimestre 2012 indipendentemente dalla periodicità di liquidazione dell imposta (mensile o trimestrale). In particolare, secondo l art. 38-bis, DPR 633/72 tale possibilità è riconosciuta purché: il credito IVA maturato nel trimestre sia di importo superiore a 2.582,28 sia soddisfatto uno dei requisiti di cui all art. 30, co. 3, lett. a), b) c), DPR 633/72,ossia: effettuazione (in via esclusiva o prevalente) di operazioni attive con aliquota media (maggiorata del 10%) inferiore all aliquota media degli acquisti e importazioni effettuazione di operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, DPR 633/72, art. 41, DL 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo acquisti e/o importazioni, nel trimestre, di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti/importazioni di beni e servizi imponibili. La possibilità di rimborso/compensazione è inoltre riconosciuta anche ai soggetti non residenti identificati direttamente in Italia (art. 35-ter, DPR 633/72) ovvero con rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei presupposti indicati. A tal fine è dunque necessario presentare il modello IVA TR : esclusivamente in via telematica entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (se il termine cade di sabato o giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo). Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati -
2 Redazione Fiscale Info Fisco 062/2012 Pag. 2 / 5 MODELLO TR : PRINCIPALI NOVITÀ ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 21% Con il nuovo modello TR, si inseriscono, nei rispettivi quadri riservati all'esposizione delle operazioni attive e passive, i nuovi righi relativi all aliquota Iva del 21% che, a decorrere dal 17/09/2011, costituisce l aliquota Iva ordinaria ( art. 2, DL 138/2011) In particolare, si dovrà indicare: nel rigo TA 11 le operazioni attive con applicazione dell aliquota del 21% nel rigo TB 11 gli acquisti e le importazioni con aliquota del 21% Eventuali differenze di imposte (positive o negative) derivanti da note di addebito o di accredito, da operazioni ad esigibilità differita o da fatture di acquisto che espongono ancora l aliquota del 20% dovranno essere riportati in appositi campi previsti tra le vendite e gli acquisti ( quali il righi TA14 e TB13). AMPLIAMENTO PRESUPPOSTI La principale novità prevista dal modello TR riguarda la platea dei soggetti che da quest'anno possono chiedere il rimborso infrannuale. In particolare, a partire dal primo trimestre 2012, per effetto delle modifiche apportata dalla cd Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011) all articolo 38-bis co. 2 del DPR 633/72, il beneficio viene ora esteso ai soggetti che effettuano in un trimestre: operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo. nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia LIMITAZIONI: il beneficio è limitato alle seguenti attività non soggette ad Iva in Italia: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti fuori della UE ovvero relative a beni esportati fuori della stessa UE (art. 19, co. 3 lett. a-bis), DPR 633/72) Pertanto, nel quadro TD, è stata introdotta la nuova casella TD5 relativa al presupposto operazioni non soggette. DECORRENZA: tale ipotesi di rimborso trova applicazione con riferimento alle operazioni effettuate esclusivamente a partire dal 17/03/2012 (sono escluse le operazioni effettuate in precedenza). Ciò in quanto la cd Comunitaria 2010 fa decorre la sua efficacia a partire dal 60 giorno successivo a quello di entrata in vigore ovvero il 17/01/2012. Pertanto, gli operatori interessati dovranno verificare che le operazioni effettuate con soggetti non residenti nel periodo 17/03-31/03/2012 siano di importo superiore al 50% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate dal 01/01-31/03/2012.
3 Redazione Fiscale Info Fisco 062/2012 Pag. 3 / 5 SOCIETA CONTROLLANTI E soppresso quanto precedentemente contenuto del rigo TE43. In particolare, viene meno la possibilità per le società controllate: che partecipano per la prima volta alla procedura di liquidazione dell IVA di gruppo di trasferire al gruppo l ammontare dei crediti maturati in periodi di imposta precedenti all ingresso nel gruppo. LIQUIDAZIONI SFASATE Nelle istruzioni allegate alla bozza del modello TR, per i contribuenti che: avendo affidato a terzi la tenuta della contabilità optano per l effettuazione delle liquidazioni periodiche secondo l art. 1 c. 3 Dpr 100/98. l agenzia chiarisce (come da RM 6/2011) che ai fini della determinazione dell eccedenza rimborsabile riferita ad un determinato trimestre questi devono far riferimento: alla differenza tra l imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso e all imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo alla presenza dei presupposti previsti dall art. 30 del DPR 633/72 Esempio per il primo trimestre dell anno le operazioni da considerare sono costituite dalle operazioni attive e passive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Al riguardo, il dubbio era sorto poiché l affidamento della contabilità presso terzi costituisce uno sfasamento della fase di liquidazione e versamento dell imposta rispetto al regime ordinario, in quanto il contribuente, entro il giorno 16 del mese, procede alla liquidazione su base mensile e all eventuale versamento, non dell imposta afferente il mese appena precedente, bensì di quella relativa ai due mesi antecedenti (art. 1, c. 3, del DPR 100/98) RM 6/2011: l'art. 1 c 3 Dpr 100/98, nel prevedere un diverso sistema di effettuazione delle liquidazioni IVA, dispone che il contribuente "...che affida a terzi la tenuta della contabilità..., può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica". Al riguardo, è opportuno precisare che, per quanto concerne la determinazione dell'imposta, l'applicazione della norma..comporta..soltanto una diversa base di calcolo dell'imposta (a debito o a credito) relativa a ciascuna liquidazione periodica (cfr. Cassazione, sent. n /08; n /08). Infatti, come base di riferimento, deve essere considerata l'iva divenuta esigibile nel secondo mese precedente a quello in cui si effettua la liquidazione, con un'eccezione nel solo primo anno di applicazione. Ciò premesso.per i rimborsi IVA in relazione a periodi inferiori all'anno.si è dell'avviso che, ai fini della determinazione dell'eccedenza IVA rimborsabile relativa, ad esempio, al primo trimestre, occorra fare riferimento alla differenza tra l'imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e all'imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nello stesso periodo. Del pari, alle medesime operazioni occorrerà fare riferimento ai fini della verifica dell'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 30 del DPR n. 633 del Va da sé che il contribuente dovrà tener conto, nelle liquidazioni e nelle registrazioni successive, dell'eventuale sfasamento tra il totale degli importi effettivamente liquidati per il trimestre di riferimento e l'importo a credito risultante dalle operazioni registrate nel medesimo trimestre e chiesto a rimborso.
4 Redazione Fiscale Info Fisco 062/2012 Pag. 4 / 5 DETERMINAZIONE DEL CREDITO Un ulteriore novità riguarda la determinazione del credito da esporre nel quadro TC. Si tratta, in particolare, delle prestazioni cd generiche (art. 7- ter, DPR 633/72): rese da un soggetto passivo UE per le quali l IVA viene assolta dal committente italiano il quale è tenuto (obbligo) ad integrare la fattura ricevuta dal prestatore UE in luogo dell applicazione del meccanismo del reverse charge. L emissione di autofattura da parte del committente italiano resta utilizzabile per i servizi: generici (art. 7-ter) ed in deroga (artt. 7- quater e 7-quinquies) resi da soggetti extraue non generici (artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72) resi da soggetti passivi Ue Inoltre, il modello è stato ulteriormente adeguato anche ad un altra ipotesi di reverse charge, ovvero quella prevista per le operazioni di acquisto di cellulari e circuiti integrati per i quali le Entrate ha fornito diversi chiarimenti (RM 36/2011 e CM 59/2010). COMPENSAZIONE CREDITI Particolare attenzione, meritano le modifiche introdotte dal recente decreto sulle semplificazioni fiscali (DL 16/2012), recepite anche dalle istruzioni alla bozza del modello in esame, riguardo la compensazione del credito (annuale o trimestrale) dell IVA limitata ora ad importi superiori a euro annui (anziché ). Provv. Ag. entrate del 16/03/2012: l'applicazione del nuovo limite di si applica alle compensazioni dei crediti Iva effettuate a partire dal 2 aprile In pratica, le compensazioni dei crediti Iva potranno essere effettuate: fino al 31/03/2012: applicando le "vecchie" regole e dunque: liberamente fino al limite di (senza obbligo di utilizzo dell'f24 telematico con Entratel) previa preventiva presentazione della Dichiarazione per utilizzi superiori a (con obbligo di utilizzo dell'f24 telematico con Entratel) con apposizione del visto di conformità per utilizzi superiori a dal 2/04/2012: applicando le "nuove" regole e dunque : liberamente fino al limite di (senza obbligo di F24 telematico con Entratel) previa preventiva presentazione della Dichiarazione per utilizzi superiori a (con obbligo di utilizzo dell'f24 telematico con Entratel) con apposizione del visto di conformità per utilizzi superiori a In particolare, secondo le istruzioni ministeriali al modello: l utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuali è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell istanza da cui emerge. il superamento del limite di riferito all ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell anno d imposta, comporta l obbligo di utilizzare in compensazione il credito a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell stanza.
5 Redazione Fiscale Info Fisco 062/2012 Pag. 5 / 5 Esempio Se nell anno d imposta 2011 il contribuente ha maturato un credito annuale pari ad , presentando la relativa dichiarazione annuale entro il 31 marzo 2012, lo stesso potrà utilizzare per intero il credito Iva a partire dal 16 aprile fino ad : a partire dal giorno successivo alla presentazione del modello TR senza obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24 COMPENSAZIONE CREDITI IVA oltre ad : a partire dal 16 del successivo a quello di presentazione del modello TR con obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24 con visto di conformità per utilizzi superiori a AMPLIAMENTO PRESUPPOSTI NUOVA ALIQUOTA IVA SOPPRESSO RIGO TE 43 CONTABILITÀ PRESSO TERZI RIGO TC DETERMINAZIONE CREDITO COMPENSAZIONE CREDITI NOVITA DEL MODELLO TR CHE VERRA Possono beneficiare del rimborso infrannuale anche quei contribuenti che effettuano prevalentemente operazioni non soggette all IVA per un importo superiore al 50% dell ammontare di tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi esteri limitatamente alle prestazioni : di lavorazione di beni mobili materiali di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione di servizi rese a soggetti stabiliti fuori della UE ovvero relative a beni esportati fuori della Comunità stessa (art. 19, co. 3, lett. a bis) del DPR 633/72) I righi TA 11 e TB 11 sono riservati rispettivamente alle operazioni di attive e passive con la nuova aliquota ordinaria elevata al 21%. Sono eliminati i righi previsti per l esposizione dei crediti relativi a periodi precedenti, e trasferiti al gruppo dalle controllate nel primo anno di partecipazione alla procedura di liquidazione dell Iva di gruppo. Ai fini della determinazione dell eccedenza rimborsabile riferita al trimestre si deve far riferimento: alla sussistenza dei requisiti previsti dall art. 30 del DPR 633/72 alle operazioni attive registrate nel trimestre e all imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo per le prestazioni generiche rese da un soggetto UE, l imposta viene assolta dal committente italiano mediante l integrazione della fattura ricevuta, senza possibilità di emettere autofattura adeguamento al reverse charge anche in caso di acquisto di cellulari e circuiti integrati La compensazione del credito annuale o infrannuale dell IVA, è ora limitata ad importi superiori a annui (anziché ) e può sempre essere effettuata: a partire dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui il credito emerge.
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