IL PLAFOND IVA PREMESSA ESPORTATORI ABITUALI DICHIARAZIONE DI INTENTO
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- Filippo Biagi
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1 IL PLAFOND IVA PREMESSA Le imprese che effettuano operazioni internazionali, con Paesi sia UE sia extra UE, in presenza di determinate condizioni, possono acquistare/importare beni e servizi senza applicazione dell IVA, entro un predeterminato limite detto plafond. Nell ambito della dichiarazione IVA annuale i dati che permettono all esportatore abituale di costituirsi plafond sono riepilogati nel Quadro VE 30, mentre quelli riguardanti l utilizzo sono considerati nel Quadro VC. Nella dichiarazione IVA 2016, è stato inserito il nuovo modello VI, che deve essere compilato dal fornitore dell esportatore abituale e che comprende i dati delle dichiarazioni di intento ricevute. ESPORTATORI ABITUALI Gli operatori nazionali che intendono usufruire della facoltà di acquistare o importare beni e/o servizi senza applicazione dell imposta, in quanto esportatori abituali, sono tenuti all esecuzione di determinati adempimenti. Per poter usufruire dell agevolazione il contribuente deve: verificare il proprio status di esportatore abituale: inviare telematicamente all Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d intento emesse; inviare al fornitore / Dogana la dichiarazione d intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall Agenzia delle Entrate; tenere apposito registro delle dichiarazioni rilasciate ai fornitori ovvero annotarle nel registro delle fatture emesse/corrispettivi; compilare il quadro VE 30 della dichiarazione IVA annuale, con indicazione delle operazioni che costituiscono plafond; compilare il quadro VC della dichiarazione IVA annuale, con indicazione dell utilizzo mensile del plafond. DICHIARAZIONE DI INTENTO Ogni operatore deve comunicare ai propri fornitori, anteriormente all effettuazione delle operazioni, la volontà di acquistare beni e/o prestazioni di servizi in sospensione d imposta compilando e consegnando la cosiddetta dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall Agenzia delle Entrate. Qualora la dichiarazione d intento sia utilizzata per importazioni senza applicazione dell IVA, essa va consegnata all Ufficio doganale prima di effettuare ogni singola operazione unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall Agenzia delle Entrate.
2 Attenzione: considerato che il sistema predisposto consente l interoperabilità tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane, a decorrere dal , gli esportatori abituali sono dispensati dalla consegna in Dogana dalla copia cartacea della dichiarazione d intento e della relativa ricevuta di presentazione, come previsto dall art. 20, D.Lgs. n. 175/2014. Nella fattura emessa dal fornitore devono risultare gli estremi della dichiarazione di intento quale causale di non imponibilità IVA. La dichiarazione va numerata progressivamente, sia dall esportatore emittente che dal fornitore ricevente, annotata entro 15 giorni dall emissione o dal ricevimento, e conservata. Si ricorda che per l annotazione non è più necessario tenere apposito registro vidimato ma è sufficiente l annotazione in apposita sezione dei Registri delle fatture emesse o dei corrispettivi. Con Circolare 30 dicembre 2014 n.31/e, l Agenzia delle Entrate specifica che gli operatori possono accedere al sito internet ove è resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico. PLAFOND FISSO O MOBILE L ammontare del plafond dipende dall ammontare complessivo delle operazioni non imponibili registrate: nell anno solare precedente (plafond fisso); nei 12 mesi precedenti (plafond mobile). Ne consegue che, ai fini della determinazione del plafond, vanno prese in considerazione anche le fatture di acconto, che pur non essendo ancora esportazioni, sono comunque operazioni registrate. Attenzione: Ai fini della costituzione del plafond e dei benefici fiscali dati dagli acquisti in sospensione di imposta, nell ipotesi di esportazione, è comunque necessario comprovare con idonea documentazione l effettività dell operazione e l uscita dei beni dal territorio dell Unione europea. Infatti, in mancanza di tale prova, gli importi delle cennate operazioni, riducono del corrispondente ammontare la disponibilità del plafond. La scelta del metodo di determinazione del plafond (fisso o mobile) è nella piena discrezionalità del contribuente e può essere modificata all inizio di ciascun anno. Fino al , la scelta non andava comunicata preventivamente all Ufficio IVA competente, ma era sufficiente che fosse indicata, a consuntivo, nella dichiarazione annuale.(riquadro VC 14 colonna 2 o 3). Nel nuovo modello di dichiarazione d intento, cosiddetto MOD. DI è stato inserito il Quadro A dove l esportatore abituale dovrà indicare preventivamente la tipologia di plafond scelto: fisso o mobile. Così come previsto dalle istruzioni di compilazione del modello, l esportatore abituale può inviare una comunicazione integrativa nell ipotesi in cui, prima di effettuare l operazione, intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A).
3 Il metodo fisso consente di determinare il plafond per l intero anno solare, in misura pari ai corrispettivi delle cessioni all esportazione ed operazioni assimilate registrate nell anno solare precedente. Con il metodo mobile, invece, la determinazione è mensile, sulla base dell ammontare delle cessioni ed operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti, al netto degli acquisti in sospensione d imposta effettuati nel medesimo periodo. Per ognuno dei mesi interessati è necessario che il rapporto delle esportazioni e operazioni assimilate sul volume d affari, diminuito delle cessioni beni in transito art. 7bis D.P.R. n.633/72 + operazioni art. 21 comma 6bis, D.P.R. n.633/72, sia superiore al 10%. TIPO DI PLAFOND PERIODO DI RIFERIMENTO Plafond fisso (o solare) Operazioni registrate nell anno solare precedente Plafond mobile (o mensile) Operazioni registrate nei 12 mesi precedenti OPERAZIONI CHE CONCORRONO/NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND Nelle tabelle che seguono vengono riepilogate le operazioni che concorrono alla formazione del plafond e, quelle, che pur non imponibili o fuori campo IVA non possono essere considerate: OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND Esportazioni dirette (comprese operazioni triangolari) Art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 Cessioni di beni effettuate a soggetti non residenti che provvedono all esportazione entro 90 giorni dalla consegna Art. 8, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 633/1972 Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione fuori dalla UE Art. 50bis, comma 4, lett. g), D.L. n. 331/1993 Cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro Stato UE Art. 50bis, comma 4, lett. f), D.L. n. 331/1993 Operazioni assimilate alle cessioni all esportazione, effettuate nell esercizio dell attività propria dell impresa Art. 8bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
4 OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND Servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, effettuati nell esercizio dell attività propria dell impresa Art. 9, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 Cessioni e prestazioni a residenti nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano Art. 71, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 Cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati o accordi internazionali (basi Nato, ambasciate, ecc.) Art. 72, D.P.R. n. 633/1972 Cessioni intracomunitarie di beni non imponibili (comprese le operazioni triangolari) Art. 41, D.L. n. 331/1993 Triangolazione UE promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro (es.: una ditta italiana vende a una ditta francese ma su incarico della ditta francese consegna a una ditta tedesca) Art. 41, D.L. n. 331/1993 Triangolazione UE promossa da soggetto passivo nazionale (es.: una ditta tedesca vende ad una ditta italiana ma consegna a una ditta francese su incarico della ditta italiana) Art. 41, D.L. n. 331/1993 Triangolazioni nazionali (operatore italiano cede beni ad altro operatore nazionale, con consegna ad operatore comunitario) Art. 58, comma 1, D.L. n. 331/1993 Margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati Art. 37, comma 1, D.L. n. 41/1995 OPERAZIONI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND Cessioni/prestazioni ad esportatori abituali Art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 Cessioni a viaggiatori extracomunitari Art. 38quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 Cessioni relative a beni in transito doganale nel territorio dello Stato o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale Art. 7bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 Prestazioni di trasporto intracomunitarie e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione Lavorazioni intracomunitarie, prestazioni pubblicitarie, consulenze tecniche, prestazioni scientifiche, sportive, didattiche, lesing, noleggio di beni mobili, prestazioni alberghiere, catering, prestazioni relative agli immobili etc. Art. 7ter, D.P.R. n. 633/1972; Art. 7 quater, D.P.R. n.633/72 Art.7 quinquies, D.P.R. n. 633/72.
5 Cessioni di beni destinati ad essere introdotti in depositi IVA (cessioni a soggetto UE mediante introduzione in un deposito IVA e cessioni di beni di cui alla Tabella Abis, a soggetti diversi da quelli identificati nella UE) Art. 50bis, comma 4, lett. c) e d), D.L. n. 331/1993 Cessioni di beni custoditi in un deposito IVA e prestazioni di servizio aventi ad oggetto beni ivi custoditi Art. 50bis, comma 4, lett. e) ed h), D.L. n. 331/1993 Trasferimenti da un deposito IVA ad un altro Art. 50bis, comma 4, lett. i), D.L. n. 331/1993 Cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate ad organizzazioni dello Stato od organizzazioni non governative riconosciute ex Legge n. 49/1987, che provvedono ad effettuare il trasporto o la spedizione di tali beni all estero, per scopi umanitari D.M. 10 marzo 1988 Parte dei corrispettivi che non costituisce margine nelle cessioni di beni usati (coincidente col prezzo di acquisto) Art. 37, comma 1, D.L. n. 41/1995 Prestazioni di servizi rese fuori dalla UE da agenzie di viaggio e turismo, rientranti nel regime speciale del D.M. 340/1999 Art. 74ter, D.P.R. n. 633/1972 QUADRO VE30 All interno del quadro VE, nella Sezione 4, il rigo VE30 comprende le operazioni che concorrono alla formazione del plafond degli esportatori abituali. In tale rigo deve essere indicato: in colonna 1, il totale delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond, di cui all art. 2, comma 2, Legge 18 febbraio 1997, n. 28 ;(vedasi operazioni indicate nella tabella precedente) in colonna 2, l ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate nel 2015, risultanti dalle dichiarazioni doganali, di cui all art. 8, comma 1, lettere a) e b), tra le quali sono ricomprese anche: o le cessioni con trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari, effettuate a cessionari o commissionari di questi; o le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell Unione Europea (art. 50bis, comma 4, lett. g), D.L. n. 331/1993); in colonna 3, l importo complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni, di cui all art. 41, D.L. 331/93,tenendo conto delle variazioni di cui all art. 26, D.P.R. n. 633/1972, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi; in colonna 4, l ammontare complessivo delle cessioni di beni effettuate nel corso dell anno 2015 nei confronti di operatori di San Marino; in colonna 5, l ammontare complessivo delle operazioni assimilate alle cessioni all esportazione.
6 Riguardo al contenuto del punto 5 cessioni assimilate alle esportazioni, devono essere indicate tra l altro le operazioni non imponibili, non comprese nei campi precedenti, quali ad esempio i servizi internazionali di cui all articolo 9, D.P.R. n. 633/72, le cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati o accordi internazionali (basi Nato, ambasciate, ecc) comprese nell art.72, D.P.R. n.633/72, le cessioni assimilate alle esportazioni comprese nell art. 8bis, D.P.R. n.633/72. In questo modo vi è corrispondenza tra l importo indicato nel punto 1 del riquadro VE30 ed i successivi campi da 2 a 5 che formano il totale delle operazioni costituenti plafond IVA, da indicare anche nel riquadro VC14 della dichiarazione IVA dell anno 2017.
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