L INVIO DELLE DICHIARAZIONI D INTENTO PER IL 2016

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1 L INVIO DELLE DICHIARAZIONI D INTENTO PER IL 2016 Come noto, agli esportatori abituali è concessa la possibilità di acquistare / importare beni e servizi senza applicazione dell IVA nel limite del plafond determinato con uno dei 2 metodi a disposizione (fisso o mobile). A tal fine è necessario inviare ai relativi fornitori / Dogana una specifica dichiarazione d intento. A decorrere dal è stato imposto: agli esportatori abituali di trasmettere telematicamente all Agenzia delle Entrate, tramite il Mod. DI, i dati delle dichiarazioni d intento; ai fornitori di verificare l avvenuta presentazione all Agenzia delle Entrate del predetto modello. Nel mese di dicembre 2015 è possibile inviare all Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d intento con effetto dall Come noto, al fine di evitare che i soggetti che effettuano abitualmente operazioni con l estero (non imponibili) presentino rilevanti crediti IVA l art. 8, DPR n. 633/72 prevede la possibilità, per i c.d. esportatori abituali, di acquistare beni o servizi senza applicazione dell IVA. A tal fine devono essere rispettate una serie di condizioni / requisiti di seguito sintetizzati. STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE I soggetti che intendono usufruire della predetta facoltà di acquistare o importare beni / servizi senza applicazione dell IVA devono acquisire lo status di esportatore abituale, riconosciuto a coloro che nell anno precedente ovvero negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni e altre operazioni assimilate e cessioni intraue (comprese le fatture d acconto) per un ammontare superiore al 10% del volume d affari.

2 Secondo quanto affermato nella RM , n. 102/E, possono utilizzare il plafond anche i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti. Tale possibilità è inoltre riconosciuta anche agli operatori esteri identificatisi direttamente ai sensi dell art. 35-ter, DPR n. 633/72. Per usufruire dell agevolazione in esame i predetti soggetti sono tenuti a: determinare il plafond disponibile (fisso / mobile); tenere l apposito registro delle dichiarazioni d intento emesse ovvero annotarle nel registro delle fatture emesse / corrispettivi; inviare la dichiarazione d intento al fornitore / Dogana; compilare il quadro VC della dichiarazione IVA annuale. SOGGETTI ESCLUSI Non possono effettuare acquisti senza applicazione dell IVA con utilizzo del plafond: i produttori agricoli in regime speciale ex art. 34, DPR n. 633/72. A favore di tali soggetti è riconosciuto il diritto alla detrazione / rimborso dell IVA teorica, ossia dell imposta che risulterebbe dall applicazione delle percentuali di compensazione alle cessioni non imponibili; i soggetti che iniziano l attività, limitatamente al primo anno, per i quali manca il periodo cui fare riferimento per la formazione del plafond. DETERMINAZIONE DEL PLAFOND Dopo aver verificato l acquisizione dello status di esportatore abituale, i soggetti interessati devono quantificare l ammontare del plafond disponibile. Anche per la formazione del plafond, le cessioni e operazioni assimilate concorrono in base al principio della registrazione, considerando, come sopra accennato, anche gli acconti e le fatture anticipate. Relativamente alle esportazioni è opportuno verificare l effettiva uscita dei beni dall UE tramite la documentazione doganale. In mancanza di tale prova, infatti, le operazioni in esame riducono l ammontare del plafond disponibile, con il conseguente obbligo di regolarizzare l eventuale

3 splafonamento. Le operazioni che concorrono alla formazione del plafond sono così individuate. Tipologia operazione Disposizione Esportazioni dirette (comprese operazioni triangolari) Art. 8, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72 Cessioni di beni effettuate a soggetti non residenti che provvedono all esportazione entro 90 giorni dalla consegna Art. 8, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72 Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione fuori dall UE Art. 50-bis, comma 4, lett. g), DL n. 331/93 Operazioni assimilate alle cessioni all esportazione Art. 8-bis, comma 1, DPR n. 633/72 Servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali Art. 9, comma 1, DPR n. 633/72 Cessioni e prestazioni a residenti nella Repubblica di S. Marino e nella Città del Vaticano Art. 71, comma 1, DPR n. 633/72 Altre operazioni non imponibili Art. 72, DPR n. 633/72 Cessioni intraue di beni (comprese operazioni triangolari) Art. 41, DL n. 331/93 Cessioni intraue di oro industriale ed argento puro Art. 41, DL n. 331/93 Triangolazioni UE promosse da soggetti passivi appartenenti ad altro Stato UE (ad esempio, ditta italiana vende a ditta francese ma su incarico di quest ultima consegna a ditta tedesca) -Art. 41, DL n. 331/93

4 Triangolazioni UE promosse da soggetti passivi nazionali (ad esempio, una ditta tedesca vende ad una ditta italiana ma consegna a una ditta francese su incarico della ditta italiana) Art. 41, DL n. 331/93 Triangolazioni nazionali (operatore italiano cede beni ad altro operatore nazionale, con consegna ad operatore UE) Art. 58, comma 1, DL n. 331/93 Cessioni intraue di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro Stato UE Art. 50-bis, comma 4, lett. f), DL n. 331/93 Margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati Art. 37, comma 1, DL n. 41/95 In particolare non concorrono alla formazione del plafond le cessioni / prestazioni ad esportatori abituali ex art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72. METODI DI CALCOLO DEL PLAFOND Come sopra accennato gli acquisti / importazioni senza IVA possono essere effettuati nel limite del plafond disponibile che può essere determinato utilizzando uno dei 2 metodi di seguito specificati. Tipo plafond Fisso (o solare) Periodo di riferimento Operazioni registrate nell anno solare precedente (così, ad esempio, per individuare il plafond disponibile per il 2016 va fatto riferimento alle operazioni registrate nel 2015) Mobile (o mensile) Periodo di riferimento

5 Operazioni registrate nei 12 mesi precedenti (devono essere trascorsi più di 12 mesi dall inizio dell attività) All inizio di ogni mese, va verificato: che le operazioni che concorrono alla formazione del plafond, registrate nei 12 mesi precedenti, superino il 10% del volume d affari riferito al medesimo periodo; l ammontare del plafond a disposizione (differenza tra esportazioni registrate nei 12 mesi precedenti e acquisti senza IVA effettuati nello stesso periodo). Non è possibile modificare la scelta del metodo adottato in corso d anno. UTILIZZO DEL PLAFOND Il plafond a disposizione può essere utilizzato per effettuare, senza IVA, acquisti o importazioni di: beni di qualsiasi natura, con esclusione di fabbricati e aree fabbricabili, anche se acquisiti in leasing o appalto; servizi di qualsiasi natura, anche se non inerenti l attività di esportazione. L esportatore abituale non può acquistare senza applicazione dell IVA beni / servizi con IVA indetraibile ex art. 19 bis-1, DPR n. 633/72. MOMENTO DI UTILIZZO DEL PLAFOND Il plafond si considera utilizzato tenendo presente il momento di effettuazione dell operazione così individuato. Operazione Momento di utilizzo Riferimento normativo Acquisto di beni consegna o spedizione art. 6, comma 1, DPR n. 633/72 Acquisto di servizi pagamento del corrispettivo art. 6, comma 3, DPR n. 633/72 Importazione accettazione della bolletta doganale art. 36, comma 2, DPR n. 43/73

6 Acquisto intraue inizio del trasporto / spedizione art. 39, comma 1, DL n. 331/93 Nella Circolare , n. 14/E l Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di una dichiarazione d intento riferita ad operazioni assoggettate al reverse charge non può essere utilizzato il plafond. Infatti è applicabile il reverse charge in quanto attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria. In presenza di un unico contratto comprensivo di una pluralità di servizi in parte soggetti al reverse charge ed in parte soggetti ad IVA, l Agenzia precisa che anche in caso di difficoltà nell individuazione della relativa parte (anche per motivi di formulazione del contratto), è necessario procedere alla scomposizione dell operazione oggetto del contratto, individuando le singole prestazioni assoggettabili al reverse charge. Le singole prestazioni (ad esempio, demolizione, installazione di impianti e opere di completamento) ancorché incluse in un unico contratto di appalto, vanno tenute distinte dalle altre prestazioni, poiché da assoggettare al reverse charge. INVIO DICHIARAZIONI D INTENTO Come sopra accennato l esportatore abituale è tenuto a comunicare ai propri fornitori, anteriormente all effettuazione dell operazione, la volontà di acquistare beni / servizi senza applicazione dell IVA, tramite la dichiarazione d intento. A seguito dell emanazione del Decreto Semplificazioni, la gestione delle dichiarazioni d intento può essere così schematizzata. ESPORTATORE ABITUALE -> comunicazione dati dichiarazione d intento -> AGENZIA DELLE ENTRATE -> ricevuta presentazione ESPORTATORE ABITUALE -> dichiarazione d intento + ricevuta presentazione -> FORNITORE -> Riscontro telematico presentazione all Agenzia delle Entrate della dichiarazione d intento ricevuta -> fattura n.i. IVA ex art. 8, DPR n.

7 633/72 Si rammenta che ai sensi dell art. 20, D.Lgs. n. 175/2014 gli adempimenti sopra illustrati erano applicabili dalle operazioni senza applicazione dell imposta da effettuare a decorrere dal 1 gennaio Tuttavia, in ragione delle difficoltà operative, l Agenzia delle Entrate con il Provvedimento ha previsto un periodo transitorio fino all (Informativa SEAC , n. 310). Le nuove modalità sono quindi obbligatorie a decorrere dal OBBLIGHI DELL ESPORTATORE ABITUALE Ai sensi del citato art. 20, l esportatore abituale è quindi tenuto ad inviare: all Agenzia delle Entrate, telematicamente, i dati delle dichiarazioni d intento emesse; al fornitore la dichiarazione d intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall Agenzia delle Entrate. Si rammenta che con il citato Provvedimento l Agenzia ha approvato il nuovo Mod. DI per la dichiarazione d intento (Informative SEAC , n. 47 e , 117). OBBLIGHI DEL FORNITORE Con riguardo agli obblighi previsti in capo al fornitore il citato art. 20 dispone che lo stesso può effettuare cessioni / prestazioni senza IVA solo dopo aver: ricevuto la dichiarazione d intento e la relativa ricevuta di presentazione all Agenzia delle Entrate, consegnategli dall esportatore abituale; riscontrato telematicamente l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento all Agenzia da parte dell esportatore abituale. Il fornitore deve tenere l apposito registro delle dichiarazioni d intento e indicare nelle fatture emesse, oltre

8 al regime di non imponibilità IVA, gli estremi della relativa dichiarazione d intento. Lo stesso è altresì tenuto a riepilogare nella dichiarazione IVA annuale le dichiarazioni d intento ricevute (a breve con la pubblicazione da parte dell Agenzia delle Entrate della bozza del mod. IVA 2016 sarà possibile desumere i dati da riepilogare nella dichiarazione annuale). IMPORTAZIONI il citato Decreto ha previsto altresì che venga messa a disposizione dell Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d intento al fine di consentire un controllo più efficace su tali operazioni. L Agenzia delle Entrate con la Risoluzione , n. 38/E ha semplificato la presentazione delle dichiarazioni d intento in Dogana prevedendo in particolare che gli esportatori abituali possono trasmettere la dichiarazione d intento alla Dogana anche per più operazioni, fino all importo indicato. Tale possibilità è stata resa effettiva a decorrere dal Da tale data, inoltre, gli operatori sono stati dispensati dalla consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione d intento DICHIARAZIONI D INTENTO PER IL 2016 Nella prassi è ormai consolidata la pratica di inviare nel mese di dicembre le dichiarazioni d intento con effetto dal mese di gennaio dell anno successivo. Tale modalità operativa può essere mantenuta anche in vigenza delle nuove regole sopra riepilogate. L esportatore abituale, dopo aver predisposto le dichiarazioni d intento con attribuzione della numerazione progressiva del 2016 e con indicazione che le stesse riguardano le operazioni del periodo , effettua già nel mese di dicembre l invio dei Mod. DI all Agenzia delle Entrate. TERRITORIALITÀ NELLA DISCIPLINA IVA Nel testo viene analizzata, con taglio pratico ed operativo, la disciplina in materia di individuazione del luogo di

9 imposizione ai fini IVA delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni prevista dalle direttive comunitarie ed in vigore dal 1 gennaio Le novità hanno, in particolare, interessato le operazioni di commercio elettronico diretto (c.d. e-commerce ), nonché i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione business to consumer. In relazione a tali prestazioni di servizi, è stato, inoltre, introdotto il regime agevolato del mini sportello unico (c.d. Moss), per l assolvimento degli adempimenti IVA. Nel testo vengono, altresì, descritte con accuratezza le nuove norme in materia di fatturazione introdotte dalla direttiva 2010/45/UE che impattano sugli adempimenti in materia di territorialità IVA. L esame delle varie problematiche viene realizzato operando un continuo raffronto tra norma nazionale da un lato e norma comunitaria e sentenze della Corte di giustizia dall altro in modo da permettere agli operatori economici di comprendere al meglio la normativa introdotta dal legislatore nazionale, nonché di risolvere eventuali problemi che dovessero sorgere in relazione all interpretazione della stessa. L applicazione concreta delle nuove regole viene, inoltre, chiarita attraverso l utilizzo di numerosi esempi, nonché tabelle, le quali consentono, altresì, di mettere in luce anche i mutamenti che la nuova disciplina ha comportato rispetto a quanto applicato dagli operatori economici sino al 31 dicembre Vengono, poi, presi in considerazione, riportando esempi pratici di compilazione, tutti gli adempimenti ai fini dell imposta sul valore aggiunto previsti a seguito dell entrata in vigore della nuova disciplina in materia di territorialità IVA (fatturazione, registrazione, obblighi dichiarativi, richieste di rimborso ecc.). Al fine, inoltre, di consentire al lettore di meglio comprendere le tematiche affrontate nel testo, nella parte introduttiva del volume vengono analizzate alcune fondamentali nozioni in materia di territorialità IVA.

10 TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DEGLI OMAGGI La diffusa consuetudine delle imprese e dei professionisti di distribuire gratuitamente beni ai propri clienti, fornitori o dipendenti pone il problema di dare una precisa definizione ed un corretto inquadramento ai fini delle imposte dirette ed indirette delle operazioni riguardanti gli omaggi. Al fine di individuare il corretto trattamento, pertanto, è necessario identificare: la tipologia dei beni oggetto dell omaggio, che possono essere beni acquisiti appositamente a tal fine o beni oggetto della attività di impresa del soggetto che cede l omaggio; le caratteristiche del soggetto ricevente, a seconda che sia un dipendente, un cliente o un altro soggetto terzo rispetto all impresa. Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell attività d impresa I costi sostenuti per l acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell attività propria dell impresa sono: integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro; qualificati come spese di rappresentanza e quindi deducibili nel limite massimo ottenuto applicando ai

11 ricavi della gestione caratteristica le percentuali previste a seconda del volume di ricavi dello 0,1%, 0,5% o 1,3%, se di valore unitario superiore a 50 euro Si evidenzia che il recente decreto internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015) ha elevato con decorrenza dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto (quindi, in generale, dal 2016) i predetti limiti nelle seguenti misure, che di seguito si evidenziano in raffronto con quelle attuali. Vecchie percentuali di deducibilità Fino a 10 milioni di euro 1,3% Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro 0,5% Oltre 50 milioni di euro 0,1% Nuove percentuali di deducibilità (possono essere modificate con d.m.) Fino a 10 milioni di euro 1,5% Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro 0,6% Oltre 50 milioni di euro 0,4% Sotto il profilo Iva, gli omaggi di beni acquisiti appositamente al fine di essere ceduti gratuitamente di valore imponibile non superiore a 50,00 euro scontano la piena detrazione dell imposta, mentre quelli di valore imponibile superiore a 50,00 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell Iva. La soglia di rilevanza è quindi equiparata tanto ai fini IVA quanto ai fini delle imposte sul reddito. Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell attività d impresa In taluni casi, ad essere destinati ad omaggio ai propri clienti o fornitori sono i beni che costituiscono il

12 prodotto dell azienda erogante o i beni che l azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione ad omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate: dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati ad omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell attività di impresa); dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata ad imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l utilizzo dell autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita. Omaggi a dipendenti di beni da parte dell impresa Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce spese per prestazioni di lavoro dipendente e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell impresa. Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell attività propria

13 dell impresa, l imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell Iva. L acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell attività propria dell impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.). Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore ad 258,23 euro nello stesso periodo d imposta (se di importo complessivo inferiore ad 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro. Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell attività propria dell impresa.

14 OMAGGI A CLIENTI/FORNITORI OMAGGI A DIPENDENTI Il costo sostenuto all atto dell acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50,00 euro scontano la piena detrazione dell imposta, mentre quelli di valore superiore a 50,00 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell Iva. Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce spese per prestazioni di lavoro dipendente e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L iva è indetraibile.

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