Le indicazioni contenute nella fattura

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1 Le indicazioni contenute nella fattura A cura di Marina Leogrande Premessa Tutti i soggetti passivi, escluse alcune categorie di contribuenti ai quali è consentito emettere scontrini o ricevute, sono tenuti ad emettere fattura, secondo quanto disposto dall art.21 del DPR n. 633/72. La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), in recepimento della direttiva 2010/45/UE, ha modificato la disciplina delle fatturazioni per le operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio In particolare, è stato modificato il contenuto della fattura, estesa la procedura di integrazione delle fatture per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia poste in essere da fornitori stabiliti in altri Paesi UE, equiparata completamente la fattura elettronica a quella cartacea, generalizzato l obbligo di indicare il numero di partita Iva del destinatario se soggetto passivo nazionale o comunitario. E stata, inoltre, introdotta la fattura semplificata per le somme non superiori a 100 euro. Data la vastità dell argomento in questo contributo ci limiteremo a trattare solo il tema del contenuto della fattura, rimandando l approfondimento degli altri argomenti ad ulteriori contributi. Quadro normativo Il comma 2 1 dell art.21 del DPR n. 633/72, come modificato dall articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 prevede che la fattura contenga le seguenti indicazioni: a) data di emissione; 1 Testo previgente: "La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e contiene le seguenti indicazioni: a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome; b) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; c) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2; d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; e) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente o del prestatore, con l'indicazione della relativa norma; f-bis) il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità; g) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; h) annotazione che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.". La Tribù dei Tributaristi 1

2 b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale; nome, cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore e del cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del cedente o prestatore; f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale; g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che sono oggetto dell'operazione; h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile, con arrotondamento al centesimo di euro 2 ; m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi; n) annotazione che la fattura è emessa per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. Le modifiche apportate dalla Legge n. 228/2012 al contenuto della fattura Come già anticipato la legge di stabilità 2013 ha introdotte nuove regole in merito al formale contenuto della fattura. Una delle prime modifiche riguarda il numero progressivo che la identifichi in modo univoco posto che, nella nuova formulazione, l articolo 21 non prevede più la numerazione in ordine progressivo per anno solare. L Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013 ha chiarito che è compatibile con l identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa. Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell attività 2 Per le fatture emesse in euro gli importi devono essere arrotondati al centesimo di euro per eccesso, se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, e per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5. La Tribù dei Tributaristi 2

3 stessa. Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.. In termini pratici, quindi, la numerazione progressiva dal 1 gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell ultima fattura emessa nel 2012, oppure il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare. La fattura deve contenere l'indicazione della partita Iva del cessionario o committente nazionale. Se soggetto passivo comunitario, è necessario indicare il numero identificativo IVA, mentre qualora si tratti di clienti privati è necessario indicare il codice fiscale. La fattura deve contenere, inoltre, in luogo dell ammontare dell imposta, le seguenti annotazioni con eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all imposta a norma dell art.7-bis, co.1, con l annotazione operazione non soggetta ; b) operazioni non imponibili di cui agli artt.8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l annotazione operazione non imponibile ; c) operazioni esenti di cui all art.10, eccetto quelle indicate al n.6) con l annotazione operazione esente ; d) operazioni soggette al regime del margine con l annotazione regime del margine beni usati, regime del margine oggetti d arte, regime del margine oggetti di antiquariato o da collezione ; e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall art.74-ter, con l annotazione regime del margine agenzie di viaggio. E stato esteso l obbligo di fatturazione alle operazioni attive non territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia con nell obbligo di indicazione, in luogo dell imposta, delle seguenti annotazioni con l eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: f) per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all art.10, n.. da 1) a 4) e 9) effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d imposta in altro Stato membro dell Unione europea, con l annotazione inversione contabile, g) alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori dall UE, segue l annotazione operazione non soggetta ; h) per le fatture emesse dal cessionario di un bene i dal committente di un servizio in virtù di un proprio obbligo va riportata l annotazione autofatturazione. La Tribù dei Tributaristi 3

4 Irregolarità del contenuto della fattura: giurisprudenza e prassi La chiarezza e la precisione nelle indicazioni apportate nelle fatture rappresenta senza alcun dubbio un arma molto efficace per potersi difendere dalle presunte pretese del Fisco. Indicazioni troppo generiche, blande o incomplete sono prova sufficiente perché il fisco contesti la falsa fatturazione, con conseguente onere della prova a carico del contribuente. A tal proposito si tenga presente che la lettera f) dell articolo 21 riporta, fra le indicazioni che devono essere contenute nella fattura, natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che sono oggetto dell'operazione. E di pochi giorni fa l ordinanza n del 13 marzo 2013, con cui la Cassazione ha stabilito che in assenza di un contratto scritto la fattura emessa per una consulenza può essere ritenuta falsa dall Amministrazione Finanziaria che, quindi, può negare la detrazione dei costi alla società. In questa ipotesi se la fattura si riferisce a prestazioni generiche di consulenza, se non supportata da un contratto scritto tra le parti, legittima l accertamento da parte dell'ufficio sulla base di presunzioni semplici, con conseguente onere della prova a carico della contribuente. Con la sentenza n del 19 maggio 2010, la Cassazione ha sostenuto che qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamene inesistenti, l'onere di fornire la prova che l'operazione non è stata mai posta in essere incombe all'amministrazione Finanziaria, la quale può sostenere la falsità del documento anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, che, nel caso di specie, da una riscontrata anomalia delle fatture concernenti i servizi di trasporto, che presentavano "delle irregolarità, quali la doppia numerazione ed una descrizione troppo generica delle prestazioni rese". L indicazione della quantità dei beni oggetto della cessione, secondo la sentenza n del 29 luglio 2011 della Cassazione, può essere omessa solo quando la particolare natura della transazione commerciale non permette di determinare la predetta quantità dei beni ceduti. Anche i documenti di prassi evidenziano come la troppo generica descrizione delle prestazioni oggetto di fatturazione costituisca un irregolarità. Si legge nella risoluzione n.111 del 1995 appare evidente che il legislatore abbia voluto imporre ai contribuenti l'obbligo di specificare puntualmente le prestazioni rese al fine evidente di facilitare la successiva, ed eventuale, attività di accertamento degli organi verificatori dell'amministrazione finanziaria. In conclusione, se gli elementi indicati in fattura risultano vaghi o troppo generici, scattano le presunzioni semplici in favore dell Ufficio, il quale può sostenere la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni ritenute inesistenti, con conseguente onere della prova a carico del contribuente. La Tribù dei Tributaristi 4

5 Sarebbe quindi corretto evitare l emissione di fatture troppo generiche ed essere sempre in grado di produrre documentazione idonea a dimostrarne l effettivo svolgimento, al fine di vincere la presunzione semplice operante in favore dell Amministrazione Finanziaria. La Tribù dei Tributaristi 5

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