Newsletter. Legale - Fiscale Diritto delle società e fiscalità d'impresa. Sommario. Edizione Speciale. 17 dicembre 2012

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1 Newsletter Legale - Fiscale Diritto delle società e fiscalità d'impresa Edizione Speciale 17 dicembre 2012 Sommario Modifiche in materia IVA introdotte dal decreto legge n. 216/ Acquisti di carburante mediante strumenti di pagamento elettronici 3

2 Modifiche in materia IVA introdotte dal decreto legge n. 216/2012 Con il decreto legge n. 216/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 dicembre 2012, sono state recepite le nuove regole sulla fatturazione contenute nella Direttiva 2010/45/UE. E opportuno segnalare che il decreto legge deve essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pena la sua decadenza. La conversione in legge potrebbe non avvenire a causa della chiusura anticipata della legislatura. In tale ipotesi, come segnalato sulla stampa specializzata, le disposizioni del decreto potrebbero essere inserite nella Legge di Stabilità al fine di assicurarne l efficacia futura. Le nuove disposizioni in materia IVA si applicheranno alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013 e apporteranno modifiche rilevanti alle regole di fatturazione contenute nel DPR n. 633/1972 e al D.L. 331/1993 in materia di scambi intracomunitari. In particolare, le novità riguarderanno: l emissione della fattura; il contenuto della fattura; la fattura differita; la fattura elettronica; la fattura semplificata; il momento di effettuazione delle cessioni/acquisti intracomunitari; la modifica dei termini di fatturazione delle operazioni intracomunitarie; l estensione dell obbligo di integrazione delle fatture intracomunitarie. L emissione della fattura Viene esteso l obbligo di emissione della fattura alle cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/1972 rese da un soggetto passivo stabilito in Italia ad un soggetto passivo debitore d imposta in un altro Stato UE, ad esclusione delle operazioni esenti di cui all art. 10 nn. da 1) a 4) e 9) del decreto citato (operazioni bancarie, finanziarie e assicurative). In tale ipotesi, la fattura dovrà riportare la dicitura inversione contabile. Dovrà altresì essere emessa fattura per le cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette all imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, che un soggetto passivo stabilito in Italia effettua fuori dall Unione europea, a prescindere dallo status e/o dal luogo di stabilimento del cessionario/ committente. In detta ipotesi sulla fattura dovrà essere riportata l annotazione operazione non soggetta. Dette operazioni vengono attratte nel volume d affari disposto dall art. 20 del DPR n. 633/1972. Sono quindi ricomprese nel nuovo volume d affari non solo le prestazioni di servizi non generiche e le cessioni di beni fuori campo per carenza del requisito territoriale, ma anche le prestazioni di servizi generiche di cui all art. 7-ter del decreto citato, che ne venivano invece espressamente escluse nella previgente formulazione della norma. L incremento del volume d affari ha un impatto operativo su tutti gli istituti dell IVA che utilizzano tale parametro quali ad esempio il regime di liquidazione IVA con cadenza mensile/trimestrale, l IVA per cassa etc., con l eccezione dell istituto del plafond che, a seguito di uno specifico intervento normativo all art. 1 del D.L. 746/83, non ne risulta condizionato (in negativo) per l espressa esclusione delle operazioni non territoriali dal denominatore del calcolo. Il contenuto della fattura Tra le novità più rilevanti sul contenuto della fattura (sia cartacea che elettronica) si segnala: il numero progressivo che identifica in modo univoco la fattura. Nella nuova formulazione della norma, la numerazione progressiva non deve essere più collegata con l anno solare; il numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente. In precedenza previsto solo per le fatture in reverse charge o per quelle emesse nei confronti di operatori comunitari; il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'unione europea; il codice fiscale se il cessionario/ committente è residente o domiciliato in Italia ma non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione; l annotazione operazione non imponibile, non soggetta, esente o sottoposta a regime speciale con l eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale; l annotazione inversione contabile per le operazioni extraterritoriali effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell imposta; l annotazione operazione non soggetta per le operazioni extraterritoriali effettuate fuori dall Unione europea. La fattura differita Viene estesa la possibilità di emettere la fattura differita anche alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione (ordine d acquisto contratto, etc.) effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. Parimenti alla cessione di beni, la fattura differita va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Per le prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter del DPR 633/1972), la fattura va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione nei seguenti casi: servizi resi a soggetti passivi d imposta Ue ed Extra Ue; servizi ricevuti da soggetti passivi d imposta extra Ue. In questo caso, il committente italiano deve emettere autofattura con l annotazione specifica di autofatturazione. La fattura elettronica Si definisce elettronica la fattura emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico. Per l utilizzo della fattura elettronica è necessaria l accettazione da parte del destinatario. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso prestatore è possibile inserire una sola volta le indicazioni comuni alle diverse fatture a condizione che per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto emittente deve assicurare l autenticità dell origine, l integrità del 2

3 contenuto e la leggibilità del documento dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. L autenticità dell origine ed integrità del contenuto della fattura possono essere garantite non solo attraverso la firma elettronica ovvero i sistemi di trasmissione Edi, ma anche attraverso sistemi di controllo di gestione che assicurano un collegamento tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi connessa. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. La fattura semplificata E prevista l emissione della fattura semplificata, così definita perché consente l indicazione di un numero limitato e inferiore di informazioni rispetto a quelle richieste per la fattura ordinaria. La fattura semplificata potrà essere emessa solo: per operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 (IVA compresa); in caso di fattura rettificativa (a prescindere dal valore dell importo). Il limite di 100 può essere innalzato con decreto ministeriale fino a 400 o rimosso per specifici settori di attività e/o per specifiche tipologie di soggetti. La fattura semplificata non potrà, invece, essere emessa per: le cessioni intracomunitarie; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/1972, diverse dalle operazioni esenti di cui all art. 10 nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore di imposta in un altro Stato membro dell Unione europea. Il momento di effettuazione delle cessioni/acquisti intracomunitari Fino al 31 dicembre 2012 le cessioni/acquisti di beni tra due soggetti IVA comunitari stabiliti in due diversi Stati dell Unione Europea si considerano effettuati al momento della consegna o, se precedente, al momento del pagamento del corrispettivo o dell emissione della fattura anticipata. Dal 1 gennaio 2013 le cessioni/acquisti intracomunitari si considereranno effettuati al momento dell inizio del trasporto o della spedizione rispettivamente dallo Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Se anteriormente al verificarsi di detto evento dovesse essere emessa fattura, l operazione si considererà effettuata, limitatamente all importo fatturato, alla data della fattura. Il pagamento anticipato, pertanto, non avrà più rilevanza ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell operazione e quindi di esigibilità dell imposta in quanto occorrerà attendere l avverarsi di uno degli eventi previsti dalla nuova disposizione (inizio del trasporto o della spedizione, emissione anticipata della fattura). Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, effettuati in maniera continuativa per un periodo superiore ad un mese, si considereranno effettuati al termine di ciascun mese. Modifica dei termini di fatturazione delle operazioni intracomunitarie Dal 1 gennaio 2013, nelle operazioni intracomunitarie (cessioni di beni e prestazioni di servizi), il cedente/prestatore soggetto passivo d imposta sarà tenuto ad emettere la fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. Una volta ricevuta la fattura, il committente soggetto passivo d imposta dovrà, previa integrazione, annotare il documento entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione e con riferimento al mese precedente secondo le modalità previste dall art. 47 del D.L. 331/93. In caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, il committente dovrà emettere autofattura in unico esemplare entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione ed annotarla entro il termine di emissione con riferimento al mese precedente. Se sulla fattura ricevuta sarà indicato un corrispettivo inferiore a quello reale, la fattura integrativa dovrà essere emessa entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. Estensione dell obbligo di integrazione delle fatture intracomunitarie La legge n. 217/2011 (Legge Comunitaria 2010) ha previsto dal 17 marzo 2012 che le prestazioni generiche di servizi (art. 7-ter del DPR 633/72) rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato Ue ad un soggetto IVA stabilito in Italia siano assoggettate ad imposta in Italia mediante integrazione della fattura. Dal 1 gennaio 2013, detto obbligo è esteso indifferentemente a tutte le operazioni (cessione di beni e prestazioni di servizi) territorialmente rilevanti in Italia rese da prestatori comunitari a soggetti IVA stabiliti in Italia. Riferimenti normativi Art. 1 del decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell 11 dicembre Acquisti di carburante mediante strumenti di pagamento elettronici Come regola generale, per certificare gli acquisti di carburante, sia ai fini della detrazione IVA che della deduzione del costo, le imprese e i professionisti devono avvalersi della scheda carburante. Il decreto sviluppo ha introdotto un eccezione a questa regola prevedendo l esonero dell obbligo della tenuta della scheda carburante per i soggetti IVA che effettuano i rifornimenti di benzina esclusivamente mediante strumenti di pagamento elettronico (e cioè tramite carte di credito, carte di debito e prepagate). Detta disposizione era di difficile attuazione pratica per mancanza di adeguate disposizioni applicative. Sul punto, è intervenuta la circolare n. 42/E/2012 dell Agenzia delle Entrate con i chiarimenti che verranno di seguito esposti. L esercizio del diritto alla detrazione dell IVA e alla deduzione del costo del carburante acquistato mediante strumenti di pagamento elettronici è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: il mezzo di pagamento deve essere 3

4 intestato al soggetto che esercita l attività economica; dall estratto conto devono risultare tutti gli elementi necessari per risalire all acquisto quali, ad esempio, la data, il soggetto presso il quale è stato effettuato il rifornimento, l ammontare del relativo corrispettivo. Nella circolare viene specificato che non sono tenuti all uso della scheda carburante i contribuenti che nel corso del periodo d imposta acquistano il carburante esclusivamente mediante strumenti di pagamento elettronico. Di conseguenza, dovranno munirsi della scheda carburante i soggetti IVA che nel corso del periodo d imposta: effettuano gli acquisti di benzina mediante mezzi diversi di pagamento (ad es. i contanti); alternano più sistemi di pagamento (ad es. contanti e strumenti elettronici). Il contribuente non dovrà utilizzare la carta elettronica esclusivamente per l acquisto di carburante ma potrà impiegarla anche per acquisti di altro genere riconducibili sia alla sua sfera privata che alla sua attività professionale. In tale ipotesi è, però, necessario che l acquisto di carburante avvenga mediante una distinta transazione, per consentirne la separata individuazione. Riferimenti normativi Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 42/E del 9 novembre 2012 Articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo), convertito con legge del 12 luglio 2011, n

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