NOVITA IVA DECRETO LEGGE 216/2012 LEGGE 228/2012 (STABILITA 2013) IN VIGORE DAL 1 GENNAIO a cura di Marco MAGRINI 1

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1 NOVITA IVA DECRETO LEGGE 216/2012 LEGGE 228/2012 (STABILITA 2013) IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013 a cura di Marco MAGRINI 1

2 Modifiche della Direttiva n. 2010/45/CE Il legislatore ha recepito nell ordinamento nazionale alcune modifiche di fonte CE (Direttiva 2010/45/Ce) in materia di fatturazione ed altre disposizioni con integrazione del D.P.R. 633/1972 ad opera del - Decreto Legge 11 Dicembre 2012 n. 216 art. 1 (c.d. Salva infrazioni) - Legge 24 Dicembre 2012 n (c.d. Stabilità 2013) con effetto dal 1 Gennaio 2013 a cura di Marco MAGRINI 2

3 LE NOVITA IVA Determinazione base imponibile in valuta estera Obbligo generalizzato integrazione della fattura Momento effettuazione scambi intracomunitari Novità fatturazione beni e servizi, termini emissione fatture Estensione obbligo fatturazione alle operazioni extra territoriali Determinazione operazioni che concorrenti alla formazione del volume di affari Contenuto della fattura Fattura semplificata Fatturazione elettronica e conservazione Precisazioni esigibilità Iva differita PA (Iva per cassa) Aumento aliquota Iva ordinaria al 22% (dal 1 Luglio 2013) Iva al 10% servizi resi da cooperative sociali (dal 2014) dal 2016 Iva 5% a cura di Marco MAGRINI 3

4 Determinazione base imponibile in valuta estera Modificato art. 13, co. 4, D.P.R. 633/1972 Art. 1, co. 325, lett. a) e co. 335, Legge 228/2012 La disposizione si applica alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013 Determinazione base imponibile: "i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati 1)secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione 2)o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura ; 3)o, in mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. Inoltre, il contribuente, ai fini della conversione in euro, può prendere a riferimento il tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea (Bce), utilizzando tale metodologia per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare. a cura di Marco MAGRINI 4

5 Determinazione base imponibile in valuta estera Modificato art. 13, co. 4, D.P.R. 633/1972 Art. 1, co. 325, lett. a) e co. 335, Legge 228/2012 La disposizione si applica alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013 N.B. - Nella nuova formulazione dell art. 21 DPR 633/1972 è scomparsa la disposizione che consentiva di esprimere gli importi in qualsiasi valuta (ad eccezione della sola imposta, che va espressa in euro). La possibilità rimane però immutata posto in quanto la previsione discende direttamente dall'art. 230 della Direttiva 2006/112/CE. Quindi oltre all importo in Euro (almeno per quanto riguarda l Iva) si potrà indicare la valuta estera eventualmente interessata a cura di Marco MAGRINI 5

6 Obbligo generalizzato integrazione fattura Modificato art. 17, co. 2 e 5, D.P.R. 633/1972 Il soggetto passivo stabilito in Italia che riceve fattura per acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia da fornitore / prestatore UE provvede alla sua INTEGRAZIONE (in conformità agli artt. 46 e 47 del D.L. 331/1993) Viene superata l impostazione della Legge Comunitaria 2010 (dove si prevedeva che l obbligo di integrazione era limitato ai soli acquisti di prestazioni di servizi generici) N.B. - resta fermo l obbligo di AUTOFATTURA per acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti Italia da fornitori stabiliti in paesi extra-ue La fattura emessa dal cedente senza addebito d imposta oltre alla conformità con l art. 21 deve riportare l indicazione INVERSIONE CONTABILE di cui all art. 17, co. 5, secondo periodo, DPR. 633/1972 a cura di Marco MAGRINI 6

7 Obbligo generalizzato integrazione fattura Circolare n. 35/E del 20 settembre 2012 Agenzia delle Entrate 3.3 Integrazione delle fatture per servizi intra UE In caso di mancato ricevimento della fattura del fornitore stabilito nella UE entro il mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, il committente entro il mese seguente (secondo mese successivo all effettuazione dell operazione) è tenuto ad emettere, ai sensi dell art. 46, co. 5 del D.L. 331/1993 autofattura in unico esemplare, indicando in tale documento anche il numero di partita IVA del prestatore UE. L autofattura, ai sensi dell art. 47 co. 1, D.L. 331/1993, dovrà essere annotata negli appositi registri entro il mese di emissione. L adempimento deve essere posto in essere quando il committente ha conoscenza dell effettuazione della prestazione o quando ha eseguito il pagamento. a cura di Marco MAGRINI 7

8 Obbligo generalizzato integrazione fattura Natura dell operazione Servizi generici (art. 7-ter, D.P.R. 633/1972) Servizi diversi da quelli generici (artt. 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. 633/1972) Operazione territorialmente Rilevante in Italia posta in essere da Operatore estero Ue Extra-Ue Ue Extra-Ue Modalità di assolvimento degli obblighi di inversione contabile Fino al 31 Dicembre 2012 Integrazione della fattura del soggetto Ue Emissione dell'autofattura Emissione dell'autofattura Emissione dell'autofattura Dal 01 Gennaio 2013 Integrazione della fattura del soggetto Ue Emissione dell'autofattura Integrazione della fattura del soggetto Ue Emissione dell'autofattura Cessione di beni (art. 7-bis, D.P.R. 633/1972) Ue Extra-Ue Emissione dell'autofattura Emissione dell'autofattura Integrazione della fattura del soggetto Ue Emissione dell'autofattura a cura di Marco MAGRINI 8

9 Momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie. La legge 228/2012 (Stabilità 2013) modifica il contenuto dell art. 39 del DL 331/1993 che dal 1 gennaio 2013 individua il medesimo criterio sia per le cessioni che per gli acquisti intracomunitari di beni: le cessioni intracomunitarie si considerano effettuate all atto dell inizio del trasporto o della spedizione dal Territorio dello Stato al cessionario (o a terzi per suo conto); criterio è analogo a quanto previsto fino al (il criterio di effettuazione andava individuato secondo le regole generali previste dall art.6 del DPR 633/1972: consegna o spedizione del bene) gli acquisti intracomunitari, invece, si considerano effettuati all atto dell inizio del trasporto o della spedizione dal Territorio dello Stato UE di provenienza; cambia il criterio: fino al , gli acquisti IntraUE si consideravano effettuati nel momento della consegna del bene al cessionario nel Territorio dello Stato o addirittura nel luogo di destinazione del cessionario se il trasporto era avvenuto con mezzi di quest ultimo. a cura di Marco MAGRINI 9

10 Momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie Dal 1 gennaio 2013 con riferimento agli scambi intracomunitari di beni cambia anche la rilevanza degli eventi pagamento o fatturazione anticipati:. fino al pagamento o fatturazione anticipata (rispetto alla consegna o spedizione), generavano l effettuazione dell operazione per l importo pagato o fatturato anticipatamente; dal 1 gennaio 2013, il momento di effettuazione dell operazione è generato dalla sola fatturazione anticipata (nel limite di quanto fatturato), non rilevano eventuali pagamenti anticipati (in assenza di fatturazione). a cura di Marco MAGRINI 10

11 Momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI NULLA CAMBIA Si applica la disciplina di EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE in vigore dal 17 marzo 2012 Legge Comunitaria Si veda la circolare n. 35/E del 20 settembre 2012 Agenzia delle Entrate - rilievi interpretativi inerenti quesiti posti nel corso del Modulo di aggiornamento professionale (MAP) del 31 maggio 2012 a cura di Marco MAGRINI 11

12 Momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie Circolare n. 35/E del 20 settembre 2012 Agenzia delle Entrate Deroga alla regola dell effettuazione legata al pagamento ex art. 6 co. 3 DPR 633/1972 (la fatturazione anticipata non è in genere causa autonoma di effettuazione). Regola: Le prestazioni generiche rese da un soggetto passivo (Ue o extra Ue) non stabilito in IT a un soggetto passivo ivi stabilito e viceversa si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi Semplificazione: La fattura emessa dal prestatore comunitario non residente e ricevuta può essere assunta come riferimento dell effettuazione dell operazione Al momento di ricezione della fattura corrisponde l esigibilità dell IVA deve essere assolta in reverse charge dal committente a prescindere dall effettuazione del pagamento mediante integrazione del documento a cura di Marco MAGRINI 12

13 Momento di effettuazione degli scambi di BENI INTRA Operazione Fino al Dal Cessione INTRA di BENI Acquisto INTRA di BENI Consegna o spedizione. Fatturazione anticipata, totale o parziale, ovvero pagamento anticipato. Per le operazioni effettuate in modo continuativo (somministrazioni) il momento impositivo si realizza al pagamento del corrispettivo Consegna in Italia o arrivo a destinazione in Italia. Fatturazione anticipata, totale o parziale, ovvero pagamento anticipato. Per le operazioni effettuate in modo continuativo (somministrazioni) il momento impositivo si realizza al pagamento del corrispettivo Inizio del trasporto o spedizione (dal territorio dello Stato per le cessioni e da quello dello Stato membro per gli acquisti). Fatturazione anticipata, totale o parziale. Non assume più alcuna rilevanza il pagamento di corrispettivi. Per le operazioni effettuate in modo continuativo per un periodo superiore a un mese (somministrazioni), il momento impositivo si realizza al termine di ciascun mese a cura di Marco MAGRINI 13

14 Momento di effettuazione PRESTAZIONI SERVIZI ESTERI Operazione PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERICI, resi o ricevuti, nei rapporti B2B (art.7-ter, DPR 633/1972) sia UE che EXTRAUE PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI da quelli indicati al punto precedente sia UE che EXTRAUE Fino al 16 Marzo 2012 Pagamento del corrispettivo o fatturazione anticipata Pagamento del corrispettivo o fatturazione anticipata Dal 17 Marzo 2012 Momento di ultimazione ovvero al momento del pagamento (non l'emissione della fattura)*. Se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo in un periodo superiore a un anno, senza dar luogo a pagamenti - anche parziali - nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine dell'anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni. Pagamento del corrispettivo o fatturazione anticipata a cura di Marco MAGRINI 14

15 Fatturazione delle PRESTAZIONI SERVIZI ESTERI Modifiche all art. 21, co. 4, lett. c) e d) del DPR 633/1972 art. 1, co. 325, Legge 228/2012 Tempistica fatturazione servizi INTRA UE ed EXTRA - UE Per i servizi generici (art. 7-ter) resi a soggetti passivi di altro Stato Ue o Extra UE, il temine di emissione della fattura passa dal giorno di effettuazione ex art. 6 del DPR 633/72, al 15 del mese successivo al giorno di effettuazione Per i servizi generici (art. 7-ter) resi a o ricevuti da un soggetto passivo stabilito fuori della UE, il temine di emissione della fattura (o autofattura) passa dal giorno di effettuazione ex art. 6 del DPR 633/72, al 15 del mese successivo al giorno di effettuazione a cura di Marco MAGRINI 15

16 Fatturazione delle OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Modifiche all art. 46 del D.L. 331/1993 art. 1, co. 326, lett. e) Legge 228/2012 Fatturazione cessioni INTRA UE La fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo all effettuazione (prima del 2013 il termine coincideva con l effettuazione dell operazione) a cura di Marco MAGRINI 16

17 Registrazione delle OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Modifiche all art. 47 del D.L. 331/1993 art. 1, co. 326, lett. f) Legge 228/2012 Registrazione fatture di vendita Annotazione entro il termine di emissione (giorno 15 del mese successivo all effettuazione) con riferimento al mese di effettuazione dell operazione (prima del 2013 entro 15 giorni dall effettuazione) a cura di Marco MAGRINI 17

18 Registrazione delle OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Modifiche all art. 47 del D.L. 331/1993 art. 1, co. 326, lett. f) Legge 228/2012 Registrazione fatture di acquisto Le fatture previa integrazione sono annotate distintamente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura con riferimento al mese precedente Ai fini della detrazione Iva le fatture sono annotate distintamente anche nel registro degli acquisti entro il termine art. 19 DPR 633/1972 Prima del 2013 nel registro vendite: entro il mese di ricezione o comunque anche successivamente ma entro quindici giorni Nel registro acquisti: stessa tempistica del registro vendite a cura di Marco MAGRINI 18

19 Registrazione delle OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Modifiche all art. 47 del D.L. 331/1993 art. 1, co. 326, Legge 228/2012 Acquisti senza ricezione della fattura Il soggetto passivo Iva che non riceve la fattura entro il secondo mese a quello di effettuazione dell operazione, deve provvedere in via autonoma entro il giorno 15 del terzo mese successivo all effettuazione ad emettere la relativa (autofattura per regolarizzare l omissione del suo fornitore Per gli acquisti intracomunitari di beni l esigibilità Iva si genera al più tardi entro il terzo mese successivo all effettuazione (se non perviene fattura necessaria l autofattura per pagamento Iva) a cura di Marco MAGRINI 19

20 Registrazione delle OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Modifiche all art. 47 del D.L. 331/1993 art. 1, co. 326, Legge 228/2012 Acquisti senza ricezione della fattura L art. 17 co. 2 DPR. 633/1972 modificato prevede applicazione dell art. 46 del D.L. 331/1993 L obbligo di regolarizzazione spontanea opera anche per le cessioni di beni non intracomunitarie e le prestazioni di servizi, generiche e non, effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione europea nei confronti di un cessionario/committente stabilito in Italia a cura di Marco MAGRINI 20

21 Sintesi modifiche recenti PRESTAZIONI ATTIVE SERVIZI ESTERI Prestazioni non generiche (artt. 7-quater, 7-quinquies DPR 633/1972) Non sono interessate dalle modifiche recate dalla Comunitaria 2010 né dalla Legge di Stabilità 2013: per il momento di effettuazione dell operazione e di emissione della fattura si applicano i principi ordinari previsti dall art. 6, co. 3 e 4 DPR 633/1972. Prestazioni generiche rese a B2B intra o extraue (art. 7-ter, lett. a DPR 633/1972) La Comunitaria 2010 ha modificato le regole sul momento di effettuazione dell operazione, la Legge di Stabilità 2013 il momento di fatturazione: Prestazioni non continuative: Effettuazione: momento dell ultimazione della prestazione Fatturazione: entro il giorno 15 del mese successivo all effettuazione Prestazioni Continuative: Effettuazione: data di maturazione dei corrispettivi Fatturazione: entro il giorno 15 del mese successivo all effettuazione Per entrambe le fattispecie ai fini dell effettuazione: Rileva il pagamento degli acconti (limitatamente all ammontare corrisposto) Non rileva la fatturazione anticipata a cura di Marco MAGRINI 21

22 Sintesi modifiche recenti ACQUISTI PRESTAZIONI SERVIZI ESTERI Prestazioni generiche e non rese da B2B intra UE Assolvimento dell Iva con integrazione della fattura del prestatore art. 46, D.L. 331/1993 In caso di mancato ricevimento della fattura la prestazione deve essere autofatturata ex art. 46, co. 5, D.L. 331/1993, entro il secondo mese successivo all effettuazione (corrispondente all ultimazione) dell operazione a cura di Marco MAGRINI 22

23 Sintesi modifiche recenti ACQUISTI PRESTAZIONI SERVIZI ESTERI Prestazioni generiche e non rese da B2B extra UE Assolvimento dell Iva con autofattura art. 17, co. 2 DPR 633/1972 da emettere nei termini che seguono: Servizi generici o Prestazioni non continuative Effettuazione: data di ultimazione della prestazione Autofatturazione: entro il giorno 15 del mese successivo all effettuazione o Prestazioni continuative Effettuazione: data di maturazione dei corrispettivi Autofatturazione: entro il giorno 15 del mese successivo all effettuazione o Per entrambe le tipologie di prestazioni Effettuazione: pagamento degli acconti (limitatamente all ammontare corrisposto) Servizi non generici o Effettuazione e autofatturazione: termini ordinari ex art. 6, co. 3 e 4 a cura di Marco MAGRINI 23

24 Termini di emissione / registrazione delle fatture nelle operazioni UE Tipologia di operazione Cessioni comunitarie Acquisti INTRAUE (registrazione a libro vendite) con fattura ricevuta Acquisti INTRAUE (registrazione a libro vendite) con fattura NON ricevuta Termine emissione fattura o integrazione Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della operazione Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura Giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione Termine di registrazione Entro il termine di emissione della fattura, con riferimento al mese di effettuazione Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, con riferimento al mese precedente Giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, con riferimento al mese precedente a cura di Marco MAGRINI 24

25 ACQUISTI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI Fino al 31 Dicembre 2012 (art. 47, co. 3, D.L. 331/1993) Attività e termini: Annotazione delle fatture di acquisto NON COMMERCIALI intracomunitario in apposito registro, previa integrazione e progressiva numerazione delle stesse, entro il mese successivo a quello di ricevimento In caso di regolarizzazione con autofattura (per mancato ricevimento o fattura irregolare) registrazione dell autofattura entro lo stesso mese di emissione a cura di Marco MAGRINI 25

26 ACQUISTI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI Dal 1 Gennaio 2013 (nuovo art. 47, co. 3, D.L. 331/1993) Attività e termini: Registrazione delle fatture di acquisto NON COMMERCIALI intracomunitario in apposito registro (Registro Acquisti Intra Istituzionali), previa integrazione e progressiva numerazione delle stesse, entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento, ma con riferimento al mese precedente Annotazione entro gli stessi termini indicati al comma 1 dell art 47 (la nuova norma si allinea agli acquisti inerenti l attività commerciale) a cura di Marco MAGRINI 26

27 DICHIARAZIONI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI Fino al 31 Dicembre 2012 (art. 49, co. 1, D.L. 331/1993) Presentazione del modello INTRA 12 entro ciascun mese relativamente agli acquisti registrati nel mese precedente con contestuale versamento della relativa IVA a cura di Marco MAGRINI 27

28 DICHIARAZIONI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI Modifiche all art. 49 del D.L. 331/1993 art. 1, co. 326, lett. g) Legge 228/2012 Dal 1 Gennaio 2013 Presentazione telematica del modello INTRA 12 entro ciascun mese relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente con contestuale versamento della relativa IVA Il termine di presentazione è sostanzialmente confermato (e non ampliato) rispetto al passato in quanto era prevista la presentazione entro la fine del mese successivo alla registrazione della fattura a cura di Marco MAGRINI 28

29 DICHIARAZIONI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI Modifiche all art. 49 del D.L. 331/1993 art. 1, co. 326, lett. g) Legge 228/2012 Dal 1 Gennaio 2013 Il termine di presentazione dalla dichiarazione INTRA 12 è sostanzialmente confermato (e non ampliato) rispetto al passato in quanto fino al 31 Dicembre 2012 la registrazione dell acquisto intracomunitario avveniva nel mese successivo a quello di ricezione della documento e, di conseguenza, la dichiarazione doveva essere presentata nel mese successivo a quello di registrazione dal 1 Gennaio 2013 la fattura deve essere registrata nei 15 giorni del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese precedente, e viene stabilito che la dichiarazione va presentata entro il secondo mese successivo a quello con riferimento al quale la fattura è registrata, che coincide sempre con il mese successivo della precedente disposizione a cura di Marco MAGRINI 29

30 Esempi: CICLO PASSIVO ACQUISTI INTRA - Ue ENC Regole fino al 31 Dicembre Gennaio 2012: ricevuta fattura acquisto Intra UE 28 Febbraio 2012: registrata fattura registro acquisti IntraUe istituzionali 31 Marzo 2012: versamento Iva e presentazione INTRA12 relativo al mese di Febbraio 2012 (mese successivo a registrazione) Regole dal 1 Gennaio Gennaio 2013: ricevuta fattura acquisto Intra UE 15 Febbraio 2013: registrata fattura registro acquisti IntraUe istituzionali con riferimento a Gennaio Marzo 2012: versamento Iva e presentazione INTRA12 relativo al mese di Febbraio 2012 (entro secondo mese successivo a Gennaio 2013, quale mese di riferimento) a cura di Marco MAGRINI 30

31 ELENCHI INTRASTAT Dopo le modifiche ai princpi di effettuazione dell operazione anche gli elenchi INTRASTAT subiscono modifiche di compilazione per il loro contenuto Nella parte relativa ai dati fiscali si rileva che negli elenchi devono essere riportati i dati delle operazioni che nel periodo di riferimento: - sono registrate o soggette a registrazione (beni e servizi); - anteriormente all inizio del trasporto o spedizione dei beni sia stata emessa fattura (in base però al trasporto o spedizione per i beni); - anteriormente all erogazione del servizio sia stata emessa fattura e l operazione risulti effettuata nel periodo. Non si deve tenere conto di: - pagamento in tutto o in parte del corrispettivo per acquisti / cessioni beni senza fattura a cura di Marco MAGRINI 31

32 FATTURA DIFFERITA ESTESA AI SERVIZI art. 21, comma 4 DPR 633/1972 Dal 2013 la fattura differita è ammessa sia con riferimento alle cessioni di beni che alle prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, qualora: in caso di cessioni di beni, sia stato emesso, all'atto della consegna o spedizione, documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti (regola invariata); in caso di prestazioni di servizi, queste siano "individuabili attraverso idonea documentazione" (novità). a cura di Marco MAGRINI 32

33 OBBLIGO FATTURAZIONE PER OPERAZIONI NON TERRITORIALI Nuovo comma 6-bis art. 21 DPR 633/1972 Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi (tutte le prestazioni, sia generiche che specifiche): a) diverse da quelle di cui all'art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), D.P.R. 633/1972 (si tratta delle operazioni creditizie, finanziarie e assicurative esenti) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in altro Stato Ue- (B2B); nella fattura emessa riportare la dicitura inversione contabile ; b) che si considerano effettuate fuori della Ue (in base alle disposizioni degli artt. da 7-bis a 7-quinquies, DPR 633/1972) verso chiunque (B2B e B2C); nella fattura emessa riportare la dicitura non soggetta ; a cura di Marco MAGRINI 33

34 Operazioni e formazione del volume di affari Modificato art. 20, co. 1, D.P.R. 633/1972 Anche le operazioni non territorialmente rilevanti in Italia rese da soggetti passivi stabiliti in Italia nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altro stato della UE o extra UE Devono essere considerati nel VOLUME DI AFFARI IVA Quindi il volume d affari aumenta per effetto della inclusione: 1. delle operazioni 7-ter (non più escluse dal testo normativo) 2. delle operazioni non territoriali ex artt. da 7 a 7-septies per le quali diventa obbligatoria l emissione della fattura ex art. 21, comma 6-bis a cura di Marco MAGRINI 34

35 Operazioni e formazione del volume di affari Modificato art. 20, co. 1, D.P.R. 633/1972 Sono invece escluse dal VOLUME DI AFFARI IVA Le cessioni di beni ammortizzabili compresi quelli indicati dall art codice civile, voci B.I.3 (diritti brevetto industriale e diritti utilizzazione opere dell ingegno) e B.I.4 (concessioni, licenze, marchi e diritti simili) dell attivo dello stato patrimoniale Viene eliminato il riferimento all art n. 3 del codice civile a cura di Marco MAGRINI 35

36 Operazioni e formazione del volume di affari Ampliamento del novero delle operazioni in comunicazione Black List In quanto le comunicazioni Black List riepilogano tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione N.B. - si vedano semplificazioni introdotte dall art. 21 del D.lgs. 175/2014 ( Decreto Semplificazioni) dal 2015 a cura di Marco MAGRINI 36

37 Operazioni e formazione del volume di affari Ampliamento Volume d affari effetto sul pro-rata Attenzione alla codifica della tabella operazioni Iva! Se la fattura emessa in base alle nuove regole riporta l indicazione: inversione contabile operazioni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in altro Stato Ue non soggetta - operazioni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in altro Stato Ue Concorre al volume di affari Ciò non comporta la concorrenza favorevole alla formazione dell eventuale pro rata di detraibilità cioè: se la prestazione sulla base delle regole Iva in Italia è esente art. 10 DPR. 633/1972 (esempio attività sanitaria / didattica, ecc.) continua ad essere considerata nel pro-rata di detraibilità Iva come operazione esente a cura di Marco MAGRINI 37

38 OPERAZIONI NON TERRITORIALI : EFFETTI SU VOLUME DI AFFARI DISCIPLINA Verifica limite (2 mln di euro) per accesso / fuoriuscita nuovo regime dell IVA per cassa ex art.32-bis D.L. 83/2012 Verifica limiti (euro 400 mila e 700 mila) per accesso / fuoriuscita dalle liquidazioni IVA con periodicità trimestrale Verifica del superamento della soglia del 10% per la qualifica di esportatore abituale INCREMENTO VOLUME DI AFFARI Rileva Rileva Non rileva (per effetto di una modifica apportata all art. 1 D.L. 746/1983 che a tal fine esclude le operazioni di cui al co. 6-bis art. 21 DPR 633/1972) Verifica condizioni per accesso a talune ipotesi Non rileva di rimborso del credito IVA annuale (art. 30, co. 3 (ipotesi prevalenza operazioni non soggette di cui DPR 633/1972) lett.d in quanto nuove operazioni erano già ricomprese in passato anche in assenza dell obbligo di fatturazione ) Rileva (ipotesi soglia 25% operazioni non imponibili di cui alla lett.b in quanto le nuove operazioni incrementano il denominatore del rapporto, quindi rendono più difficile raggiungere il requisito per l accesso a tale ipotesi di rimborso) a cura di Marco MAGRINI 38

39 Contenuto della fattura - NUMERAZIONE Risoluzione Agenzia Entrate n. 1/E del Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura Gli operatori, dal 1 gennaio 2013 per la numerazione delle fatture possono alternativamente: proseguire nel 2013 e successivi con la numerazione progressiva del 2012 (se l ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 61 la prima del 2013 sarà la n. 62); iniziare dal 2013 una numerazione progressiva che a fianco al numero attribuito alla fattura indichi l anno di emissione (n. 1/2013, 2/2013, 3/2013 e così via, e dal 2014 ripartire con la 1/2014, 2/2014, ecc.); adottare nel 2013 la numerazione progressiva per anno solare (1,2,3,4 e così via) e dal 2014 e per i successivi ripartire con la medesima numerazione (1,2,3,4 ) in quanto l univocità si realizza con la presenza della data. a cura di Marco MAGRINI 39

40 Contenuto della fattura DATI IDENTIFICATIVI CESSIONARIO/COMMITTENTE L art. 21, co. 2, lett. f), del DPR 633/1972, prevede che nella fattura sia indicato SEMPRE: il numero di partita IVA del cessionario o committente soggetto passivo nel territorio dello Stato numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro, se l acquirente o committente è un soggetto passivo d imposta in altro Stato UE il numero di codice fiscale del cessionario o committente residente nel territorio dello Stato laddove quest ultimo non agisca nell esercizio d impresa o arte e professione (ad esempio un privato). a cura di Marco MAGRINI 40

41 DICITURE OBBLIGATORIE IN FATTURA Operazione non imponibile ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, D.P.R. 633/1972 Cessione intracomunitaria di beni ex art. 41, D.L , n. 331, conv. con modif. dalla Legge , n. 427 Operazione esente ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 633/1972 ad eccezione di quella di cui al n. 6) Cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 7-bis, co. 1, D.P.R. 633/1972 Cessione di beni e prestazione di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10, co. 1, nn. da 1) a 4), D.P.R. 633/1972, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in altro Stato Ue a cura di Marco MAGRINI Operazione non imponibile Operazione non imponibile (*) (*) L'indicazione non è contenuta nell'art. 21 DPR 633/1972 ma nell'art. 46, co.2, DL 331/1993 Operazione esente Operazione non soggetta Inversione contabile 41

42 DICITURE OBBLIGATORIE FATTURA Cessione di beni e prestazione di servizi, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Ue Cessione di beni usati rientranti nel regime del margine di cui al D.L , n. 41, conv. con modif. dalla L , n. 85 Cessione di oggetti d'arte rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 41/1995 Cessione di oggetti d'antiquariato o da collezione rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 41/1995 Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette allo speciale regime del margine di cui all'art. 74-ter, D.P.R. 633/1972 Fatture emesse dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo proprio (art. 21, co. 6-ter, D.P.R. 633/1972 Operazioni soggette al regime del reverse charge interno ai sensi dell'art. 17, co. 5 e 6, D.P.R. 633/197 2 Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e materiali di scarto in genere ai sensi dell'art. 74, co. 7 e 8, D.P.R. 633/1972 a cura di Marco MAGRINI Operazione non soggetta Regime del margine - Beni usati Regime del margine - Oggetti d'arte Regime del margine - Oggetti d'antiquariato o da collezione regime del margine - Agenzie di viaggio Autofatturazione Inversione contabile Inversione contabile 42

43 Art. 21-bis DPR n. 633/1972 Fattura «semplificata» Il suo utilizzo è (per ora) limitato alle operazioni di importo complessivo non superiore a 100 euro Il limite potrà essere elevato in futuro fino a 400 euro, o addirittura eliminato per determinate operazioni La fattura può essere emessa in forma semplificata, e in tal caso senza limiti di importo, anche per le variazioni o rettifiche, positive o negative, da apportare a norma dell art. 26 del DPR n. 633/1972 ad una fattura emessa in precedenza. In tal caso la fattura rettificativa deve contenere il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate a cura di Marco MAGRINI 43

44 Art. 21-bis DPR n. 633/1972 Fattura «semplificata» La fattura semplificata non può essere emessa per le: cessioni intracomunitarie e per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti comunitari in regime B2B soggette ad inversione contabile di cui al nuovo comma 6 bis, lett. a) del DPR n. 633/1972). La fattura semplificata è utile nelle operazioni al dettaglio (es.: bar e ristorazione) la norma ha modificato l art. 1 della Legge , n. 18 stabilendo che la fattura, ordinaria o semplificata, può essere emessa anche con i misuratori fiscali (registratori di cassa). a cura di Marco MAGRINI 44

45 Art. 21-bis DPR n. 633/1972 Fattura «semplificata» Le principali semplificazioni della fattura semplificata danno la possibilità di: Individuare il cessionario o committente, in alternativa ai dati previsti per la fattura ordinaria, con la sola indicazione del numero di partita IVA o del numero di codice fiscale. Se trattasi di soggetto passivo comunitario, potrà esser indicato il numero di identificazione attribuito dallo Stato membro di riferimento; Indicare i beni ceduti o i servizi resi con una descrizione sintetica rispetto alla natura e qualità richieste per la fattura ordinaria; Indicare il corrispettivo comprensivo dell imposta e i dati necessari per calcolare quest ultima (Es.: Totale fattura 90 euro, IVA 20%). a cura di Marco MAGRINI 45

46 Art. 21-bis DPR n. 633/1972 Fattura «semplificata» In particolare, per quanto riguarda le fatture emesse con i misuratori fiscali, è consentito individuare l emittente, in alternativa ai dati previsti per la fattura ordinaria, con l indicazione degli stessi dati previsti per l emissione dello scontrino fiscale D.M , art. 12 (scontrino fiscale) : Ditta, denominazione o ragione sociale, cognome e nome, ubicazione dell esercizio e numero di partita IVA a cura di Marco MAGRINI 46

47 Nuova Fattura semplificata Esercente Cliente. Fattura n. 25 del primo piatto 8,00 10% Secondo e contorno 15,00 10% Vino 10,00 10% Dessert 5,00 10% Imponibile 10 % 34,55 IVA 10 % 3,45 Totale 38,00 Cassa 01 14:38 Op. n. 12 a cura di Marco MAGRINI 47

48 FATTURAZIONE ELETTRONICA Legge 228/2012 (Stabilità 2013) art. 1 co. 325 NUOVO art. 21, co. 1, D.P.R. 633/1972 dal 2013 E fattura elettronica quella emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; L uso della fattura elettronica è subordinato all accettazione da parte del destinatario. L emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l attività da almeno 5 anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei 5 anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di IVA. Con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. a cura di Marco MAGRINI 48

49 FATTURAZIONE ELETTRONICA Legge 228/2012 (Stabilità 2013) art. 1 co. 325 NUOVO art. 21, co. 1, D.P.R. 633/1972 dal 2013 La fattura, cartacea o elettronica, risulta emessa: -all atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o -messa a disposizione del cessionario o committente. a cura di Marco MAGRINI 49

50 FATTURAZIONE ELETTRONICA Legge 228/2012 (Stabilità 2013) art. 1 co. 325 NUOVO art. 21, co. 1, D.P.R. 633/1972 dal 2013 Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l autenticità dell origine e l integrità dei dati. a cura di Marco MAGRINI 50

51 CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE E NON Legge 228/2012 (Stabilità 2013) art. 1 co. 325 NUOVO art. 39, co. 3, D.P.R. 633/1972 dal 2013 Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del Decreto MEF emanato ai sensi dell articolo 21, co. 5, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente Il luogo di conservazione elettronica delle fatture, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l accesso automatizzato all archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l autenticità e l integrità delle fatture di cui all articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico. a cura di Marco MAGRINI 51

52 CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE E NON Legge 228/2012 (Stabilità 2013) art. 1 co. 325 Agenzia delle Entrate Circolare 3 Maggio 2013 n. 12/E Conferma quanto precede la circolare n. 12/E/2013, la quale chiarisce che: è elettronica la fattura emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, previa accettazione del destinatario. la fattura è emessa quando viene messa a disposizione del cessionario o del committente (sul sito e/o sul portale dell'emittente o quando si invia un link di collegamento attraverso un messaggio di posta elettronica per la realizzazione del download della fattura per la sua conservazione da parte del ricevente. a cura di Marco MAGRINI 52

53 IVA PER CASSA E ESIGIBILITA DIFFERITA P.A. In presenza di regime Iva per cassa di cui all art. 32-bis del D.L. 22 Giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 134 la fattura emessa dal fornitore con Iva esigibile per cassa a carico di ente pubblico rientrante nella disciplina dell art. 5, co. 6 del DPR. 633/1972 inerente l attività commerciale di quest ultimo l esigibilità Iva è: Immediata se dichiarato in fattura Differita art. 6, co. 5, DPR. 633/1972 in assenza di indicazioni Non rileva l eventuale regime Iva per cassa del fornitore a cura di Marco MAGRINI 53

54 ALIQUOTA IVA ORDINARIA al 22% art. 1, comma 480,Legge 228/2012 aliquota IVA 22% dal 1 Luglio 2013 Modificato l art. 40, co. 1-ter D.L. 98/2011 conv. Legge 111/2011 A decorrere dal 1 luglio 2013, l'aliquota IVA ordinaria del 21% è rideterminata nella misura del 22% a cura di Marco MAGRINI 54

55 IVA al 10% SERVIZI RESI DA COOPERATIVE SOCIALI art. 1, comma , Legge 228/2012 N.B. dal 2016 art. 1, co L. 208/2015 nuova IVA 5% Modificato il DPR. 633/1972 tabella A a) IVA 4% parte II, il numero 41-bis) è abrogato; b) IVA 10% parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente: «127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'art. 10, co. 1, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale». Le nuove aliquote IVA si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre Quindi per tutte le fatture emesse in dipendenza di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2013 opera l IVA al 4% N.B. - PER COLORO CHE SI TROVANO NELLA IPOTESI DI RINNOVO DI CONTRATTI PER SERVIZI SIMILARI PUO ESSERE IL CASO DI ANTICIPARE LA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2013 a cura di Marco MAGRINI 55

56 IVA al 10% SERVIZI RESI DA COOPERATIVE SOCIALI art. 1, comma , Legge 228/2012 Agenzia delle Entrate Circolare 3 Maggio 2013 n. 12/E l interpretazione dell art. 1, commi da 488 a 490 della Legge 228/2012 da parte dell Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E/2013, capitolo IV, numero 4 è conforme alla norma, mentre il prospetto riassuntivo sintetico ivi riportato può indurre in conclusioni non coerenti alla norma. escludendo la parte relativa ai consumatori finali si tratta di valutare l impatto delle modifiche, a decorrere dal 1 Gennaio a cura di Marco MAGRINI 56

57 IVA al 10% SERVIZI RESI DA COOPERATIVE SOCIALI art. 1, comma , Legge 228/2012 Agenzia delle Entrate Circolare 3 Maggio 2013 n. 12/E dal 1 Gennaio 2013 le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn. da 18) a 21) e 27-ter) dell art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 a) rese da società cooperative che abbiano la qualifica di ONLUS e cooperative sociali (ONLUS di diritto) direttamente nei confronti del fruitore finale (escluso quindi il rapporto con ESTAV, ASL o ente locale) corrispettivi esente IVA art. 10, punto n. 27-ter del DPR 633/1972; b) rese da società cooperative sociali (ONLUS di diritto) e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in corrispettivi imponibili IVA aliquota 10% (punto n. 127-undeviciea tabella A parte terza allegata al DPR. 633/1972; c) rese da cooperative non ONLUS che non abbiano le altre caratteristiche che consentano l applicazione dell esenzione - corrispettivi imponibili IVA aliquota 21%. a cura di Marco MAGRINI 57

58 IVA al 10% SERVIZI RESI DA COOPERATIVE SOCIALI art. 1, comma , Legge 228/2012 Agenzia delle Entrate Circolare 3 Maggio 2013 n. 12/E Transitoriamente, il comma 490 congela le modifiche che interessano le prestazioni rese sulla base di contratti di appalto e di convenzioni all aliquota del 4% da cooperative di qualsiasi tipo (non solo sociali e loro consorzi) stabilendo che le nuove regole (imponibilità IVA 10% o 21%) si applicheranno unicamente alle operazioni effettuate in base a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013; pertanto fino a quando sarà efficace un contratto stipulato prima del 1 Gennaio 2014 è previsto la fatturazione con IVA 4%. Ai rinnovi - espressi o taciti - nonché alle proroghe, successivi al 31 Dicembre 2013, di contratti già in essere tra le parti prima della predetta data del 31 dicembre 2013 si applicherà il nuovo regime. a cura di Marco MAGRINI 58

59 IVA al 10% SERVIZI RESI DA COOPERATIVE SOCIALI art. 1, comma , Legge 228/2012 Agenzia delle Entrate Circolare 3 Maggio 2013 n. 12/E Quindi una fattura emessa nel 2014 da una cooperativa sociale per le prestazioni in esame in relazione ad un contratto: - stipulato / rinnovato / prorogato nel 2014 recherà l IVA del 10% - stipulato nel 2013, ma rinnovato / prorogato nel 2014 recherà l IVA del 10% - stipulato nel 2013 non rinnovato o prorogato recherà l IVA del 4%. Invece la stessa fattura emessa nel 2014 da una cooperativa non sociale e non ONLUS per le prestazioni in esame in relazione ad un contratto: - stipulato / rinnovato / prorogato nel 2014 recherà l IVA del 21% - stipulato nel 2013, ma rinnovato / prorogato nel 2014 recherà l IVA del 21% - stipulato nel 2013 non rinnovato o prorogato recherà l IVA del 4%. a cura di Marco MAGRINI 59

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