VIDEO FISCO 2007 IL PUNTO SUL REVERSE CHARGE

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1 VIDEO FISCO 2007 IL PUNTO SUL REVERSE CHARGE Relatore Rag. Andrea Scaini 27

2 L ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE DISPOSIZIONI DI BASE EX ART. 35 C. 5 E 6 LEGGE 248/06 SETTORE EDILE Soggetti subappaltatori Prestazione di servizi, compresa la prestazione di manodopera Imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili Appaltatore principale Altri subappaltatori INVERSIONE CONTABILE Reverse charge Il subappaltatore emette fattura senza addebito IVA fattura L appaltatore integra la fattura con l indicazione dell aliquota IVA e della relativa imposta L appaltatore registra la fattura sia nel registro IVA vendite sia nel registro IVA acquisti Il meccanismo dell inversione contabile si applica anche agli eventuali rapporti di subappalto posti in essere dal subappaltatore 28

3 L ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE DISPOSIZIONI DI BASE EX ART. 35 C. 5 E 6 LEGGE 248/06 DECORRENZA RIMBORSO IVA COMPENSAZIONE INFRANNUALE L efficacia della disposizione è subordinata all autorizzazione in deroga alla sesta direttiva comunitaria (direttiva 77/388/CEE del consiglio del ) da parte degli organismi comunitari preposti. I rimborsi devono essere effettuati in via prioritaria entro tre mesi (c. 308), disposizione attuata con Decreto del 22 Marzo 2007 (GU 31/3/2007) Si applicherà, quindi, alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione Il subappaltatore può richiedere il rimborso risultante dalla dichiarazione annuale quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l effettuazione di operazioni soggette ad IVA con aliquote inferiori a quelle sugli acquisti e importazioni, computando anche le operazioni effettuate con il meccanismo dell inversione contabile (reverse charge) Al subappaltatore che applica il reverse charge è consentito di effettuare la compensazione infrannuale, in quanto, non potendo fatturare con IVA le prestazioni rese all appaltatore, avrà normalmente una posizione IVA a credito. Il limite di Euro ,90 previsto per la compensazione,è elevato a Euro ,00 a favore dei subappaltatori il cui volume d affari registrato nell anno precedente riguardi per almeno l 80% prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto. 29

4 L ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE DISPOSIZIONI A REGIME POST FINANZIARIA 2007 La norma relativa ai sub appalti in edilizia è entrata in vigore il 1 Gennaio 2007 La Finanziaria 2007 prevede inoltre che, previa autorizzazione UE, verranno assoggettate a reverse charge anche le seguenti operazioni: - Cessione di personal computer e loro componenti ed accessori - Cessione di telefonini - Cessione di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere Dal 1 Ottobre 2007, estensione del reverse charge in funzione alle norme della Direttiva 2006/69/CE alle seguenti operazioni - Cessione di beni immobili strumentali per natura (categorie A/10, B, C, D e E) qualora il cedente abbia optato per l imposizione dell operazione non quando l IVA deve essere obbligatoriamente applicata. 30

5 ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE 1 OTTOBRE

6 ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE 1 OTTOBRE

7 IL PUNTO SUL REVERSE CHARGE CHIARIMENTI DI BASE (Circolare 37/E 2006 e 11/E del 2007) Prestatore emette fattura non soggetta ad IVA ex art. 17 VI c. Dpr 633/72 ed esente da bollo (per il principio di alternatività con l IVA) Rientrano quindi i lavori generali e speciali di costruzione, i lavori di completamento di un fabbricato, l installazione nello stesso degli impianti e altri lavori edili (deve trattarsi quindi di prestazioni che rientrano nella Sezione F Costruzioni della Tabella Atecofin 2004) Restano escluse le prestazioni di pulizia immobili, di installazione prati e giardini e di installazione di attrezzature industriali L ambito soggettivo comprende i rapporti tra subappaltatore e appaltatore/subappaltatore, mai quelli diretti con costruttore proprietario Esclusi i rapporti con professionisti e con coloro che effettuano cessioni di beni con posa in opera Esclusa la costruzione dei serramenti ed infissi che non rientra nel concetto di opera edile in quanto non compresa nella Tabella F Atecofin

8 IL PUNTO SUL REVERSE CHARGE LE PRESTAZIONI DI CUI ALLA TABELLA ATECOFIN

9 IL PUNTO SUL REVERSE CHARGE CONCETTI GIURIDICI DI APPALTO E CESSIONE CON POSA (vedi RM 220/E del 2007) La distinzione tra cessione e appalto va effettuata valutando la effettiva volontà delle parti e non solo le clausole contrattuali (ex art C.c.). Si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell opera (Cass /7/1978) Si ha appalto quando la prestazione d opera assuma, non tanto sotto l aspetto quantitativo, bensì qualitativo e teleologico, valore determinante al fine del risultato (Cass /3/1995) Se l attività prestata non consista in un mero adattamento del bene alle esigenze del cliente ma conduca alla produzione di un bene completamente distinto rispetto a quello ceduto allora è appalto; sistemare e adattare il bene ceduto alle esigenze del cliente concretizza una cessione (Cass del 27/12/1996) Va quindi data rilevanza non tanto al nomen juris dato dalle parti al contratto bensì agli effetti da questo prodotti in base alla comune intenzione delle stesse (comportamento complessivo posteriore alla conclusione del contratto) (conformi RM 172/2007 e Assonime 50/2007) 35

10 IL PUNTO SUL REVERSE CHARGE T. U. DEL REVERSE CHARGE (RRmm 148, 154, 164, 172, 187,205, 220 del 2007) Non si applica mai il reverse charge a monte e a valle di una cessione con posa in opera (anche se si appalta e subappalta a terzi il montaggio del bene adattato alle esigenze del cliente) La norma riguarda prestazioni aventi ad oggetto attività sezione F attività ATECOFIN 2004 (anche se svolte in modo occasionale e non ancora dichiarate all IVA) Per applicare il reverse charge è necessario che sia l appaltatore che il subappaltatore realizzino prestazioni riconducibili alla sezione F Atecofin 2004 (requisito necessario senza il quale la prestazione rimane soggetta ad IVA) Nel concetto di prestazione rientrano a pieno titolo sia l appalto che il contratto di opera non intellettuale; ricadono quindi nella fattispecie tutte le manutenzioni, riparazioni, rifacimenti, installazioni e montaggi 36

11 IL PUNTO SUL REVERSE CHARGE T. U. DEL REVERSE CHARGE (RRmm 148, 154, 164, 172, 187,205, 220 del 2007) Manutenzione, installazione, rifacimento e costruzione di impianti idraulici ed elettrici negli edifici rientra sempre nel r.c. (154 del 5/7/2007) Manutenzione, installazione, rifacimento e costruzione di impianti di allarme negli edifici rientra sempre nel r.c. (164 del 11/7/2007) Noleggio e installazione ponteggi no r.c. mentre è soggetta la mera attività di prestazione di montaggio degli stessi (187 del 26/7/2007) Nolo a freddo mai r.c.; il nolo a caldo è escluso solo se viene remunerato a prescindere dal risultato, altrimenti è opera o appalto e quindi sì r.c. (205 del 3/8/2007) Realizzazione di controsoffitti e di pareti in cartongesso in subappalto rientra in quanto opera complessa nel r.c. (220 del 10/8/2007) Cessione di piastrelle sempre no r.c. e aliquota ordinaria, esecuzione di pavimento con fornitura o semplice posa dello stesso sì r.c. (Informativa Confartigianato del 9 Febbraio 2007) 37

12 IL PUNTO SUL REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE E RAPPORTI COMPLESSI ( CM 19 del 04/04/2007 e RRmm 155 del 05/07/2007, 172 del 13/07/2007 e 243 del 11/09/2007) Gli elementi rilevanti sono la posizione di subappaltatore dell organismo collettivo e la sua rilevanza giuridica nei confronti di terzi In caso di Consorzio o di Cooperativa (Rm 243 del 2007) rileva la circostanza che lo stesso abbia rilevanza esterna e che quindi operi nei confronti dei terzi anche ai sensi Cm 19 del 4 Aprile 2007 In caso di ATI (Rm 172 del 2007) valgono le regole Rm del 28/6/1988, per cui opera reverse charge verificando se ATI è o meno soggetto autonomo, anche ai sensi Cm 19 del 4 Aprile 2007 Diverso il caso del General Contractor (RM 155 del 2007) in quanto lo stesso risulta essere l esecutore delle opere con facoltà di subappalto a terzi e quindi in questo caso sì r.c. per le fatture ricevute anche se il contratto principale è solo un appalto 38

13 IL PUNTO SUL REVERSE CHARGE ASPETTI SANZIONATORI (CM 11/E del 16/2/2007 risp. 5.1) Ipotesi di errata emissione di fattura con IVA anziché in regime di non soggettività ex art. 17 VI comma Dpr 633/72 La risposta data dall Agenzia nella Circolare è quella dell obbligo di regolarizzazione da parte dell emittente con Nota di Variazione ex art. 26 L emissione della Nota di variazione va emessa entro un anno dalla effettuazione dell operazione e regolarizza senza problemi l operazione Non risulta regolamentata l ipotesi inversa che potrebbe però configurare irregolare fatturazione ex art. 6 Dlgs 471/97 (dal 100 al 200% dell imposta) Nel sistema sanzionatorio è coinvolto anche il committente ai sensi art. 6 c. 8 lettera b) e comma 9 del Dlgs. 471/97 (100% con un minimo di 258) La sanzione di infedele dichiarazione si configura solo nel caso il committente abbia detrazione sugli acquisti limitata (es. pro-rata) 39

14 MANOVRA FINANZIARIA 2007 MODIFICHE RIGUARDANTI L IVA Commi 387 e 388 a seguito della proroga della Agevolazione 36% per i privati per recupero patrimonio edilizio, alle prestazioni, fatturate dal , aventi per oggetto interventi di cui all art. 31, co.1, lett. a), b), c) e d), della L. n. 457 del 5 agosto 1978, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l aliquota Iva del 10%, con la limitazione dei beni significativi, ai quali l aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. Le agevolazioni di cui sopra, spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. L indicazione del costo separato della manodopera può essere indicato (nel suo ammontare complessivo) solo nella fattura di saldo e non anche in quelle di acconto (Rm 167 del 12 Luglio 2007) Risoluzione 243 del 11 Settembre 2007 richiama C.M. 71 del 7 Aprile 2000 per affermare che l aliquota del 10%, nel caso di interventi (prestazioni di cui all art. 7 1 c. lettera b) legge 488/1999 che beneficiano della detrazione 36% ex comma 387 Finanziaria 2007, non spetta nelle fatturazioni intermedie (subappalti) ma solo nei confronti del destinatario dell opera finita (privato committente) 40

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