Studio Paolo Simoni. Dottori Commercialisti Associati

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1 Dottori Commercialisti Associati Dott. Paolo Simoni Dott. Grazia Marchesini Dott. Alberto Ferrari Dott. Federica Simoni Rag. Lidia Gandolfi Dott. Francesco Ferrari Dott. Enrico Ferra Dott. Agostino Mazziotti Bologna, 29/01/2016 Ai Signori Clienti Loro Indirizzi CIRCOLARE N. 10/2016 REGIME DEL REVERSE CHARGE Gentili Clienti, con la presente circolare lo Studio illustra il funzionamento del regime IVA dell inversione contabile (anche detto reverse Charge), analizzando le operazioni soggette a tale regime e gli adempimenti operativi. Infine, verrà illustrata la procedura dello Split Payment, introdotta dalla Legge di Stabilità Il meccanismo del reverse charge L Iva è dovuta, normalmente, dal soggetto passivo che effettua l operazione di cessione di beni o prestazione di servizi imponibile, che deve di conseguenza emettere la fattura. Esistono casi in cui, a differenza della regola, è il cessionario o committente ad essere il debitore d imposta. Il cedente o prestatore emetterà la fattura senza quantificazione dell imposta e il soggetto cessionario o committente dovrà integrarla con l ammontare dell imposta, registrandola allo stesso tempo nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite, in modo da rendere l operazione neutrale. Operazioni soggette al reverse charge Il meccanismo dell inversione contabile si applica in alcune specifiche tipologie di operazioni fra soggetti passivi residenti in Italia, che di seguito si elencano. - le cessioni di rottami e di altri materiali di recupero, nonché di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo per le quali è previsto il pagamento dell imposta da parte del cessionario, soggetto passivo IVA, comprese le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d opera, d appalto e simili, aventi per oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi (art. 74 c. 7 e 8 DPR 633/72);

2 - le cessioni di oro da investimento (poste in essere dai soggetti che producono e commerciano oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento), imponibili IVA per opzione e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nei confronti di soggetti passivi d imposta, nonché le cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi d imposta (art. 17 c. 5 DPR 633/72) - le prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edile (art. 17 c. 6 lett. a) DPR 633/72). Il regime del reverse charge si applica alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese dai soggetti subappaltatori sia nei confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, sia nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Sono esclusi: a) le prestazioni rese direttamente dall appaltatore principale, a imprese di costruzione o ristrutturazione; b) le prestazioni d opera intellettuale rese da professionisti; c) le forniture di beni con posa in opera (in quanto qualificate come cessioni di beni e non come prestazioni di servizi, laddove la posa in opera assuma una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene). Più in generale, sono tenuti alla applicazione del reverse charge, i subappaltatori che svolgono, anche se non esclusiva o prevalente, attività identificate dai codici ATECO riferiti alla sezione Costruzioni (sezione F). Non rileva tanto il codice attività in concreto adottato (che rappresenta soltanto un requisito formale), quanto l oggetto della prestazione, riconducibile ai codici previsti dalla sezione F. - le prestazioni di servizi rese, nel settore edile, per pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento (art. 17 c. 6 lett. a-ter) DPR 633/72). Rispetto al precedente punto, queste prestazioni di servizi sono soggette al regime del reverse charge alla sola condizione che siano effettuate nell ambito del settore edile (prestazioni destinate all immobile), a prescindere che siano effettuate da soggetti subappaltatori (il meccanismo può quindi essere applicato da tutti i soggetti passivi, anche se non legati a un contratto di subappalto). - i trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra (art. 17 c. 6 lett. d-bis), d-ter) e d-quater) DPR 633/72); - le cessioni di fabbricati (o di porzioni di fabbricato) abitativi o strumentali, imponibili IVA su opzione del cedente (art. 10 c. 1 n. 8-bis) e 8-ter) DPR 633/72); - le cessioni, non nei confronti di consumatori finali, di telefoni cellulari, intesi come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo (art. 17 c. 6

3 lett. b) DPR 633/72). I relativi componenti accessori, invece, sono soggetti al regime del reverse charge solo se ceduti unitamente ai telefonini; - le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (art. 17 c. 6 lett. c) DPR 633/72). Il meccanismo del reverse charge si applica anche ai beni destinati ad essere installati nei personal computer e in apparati analoghi (ad es. server aziendali) e a dispositivi comunque riconducibili ai concetti di circuiti integrati elettronici. Più in generale, il sistema dell inversione contabile deve essere applicato a microprocessori e unità centrali di elaborazione individuati in base ai codici NC e NC della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune, di cui all Allegato I del reg. 2658/87/CEE, in quanto oggettivamente idonei ad essere installati in personal computer o apparati analoghi, a prescindere dalla loro effettiva destinazione ai predetti apparecchi e a prescindere dal fatto che siano destinati ad essere incorporati nei predetti apparecchi ovvero in altre apparecchiature. Si ricorda che il reverse charge si applica alle operazioni effettuate nelle fasi di commercializzazione prima della vendita al dettaglio, purché il cessionario sia un soggetto passivo dell imposta. Restano pertanto esclusi dall applicazione del regime in oggetto tutti i commercianti al minuto e i soggetti diversi dai commercianti al minuto che cedono beni direttamente agli utilizzatori finali. I contribuenti minimi, per le cessioni effettuate, non applicano il reverse charge, fermo restando l obbligo di certificazione dei corrispettivi, da adempiere senza l addebito dell imposta. Il contribuente minimo che assume la veste di cessionario deve, invece, versare l Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. N.B. Come precisato dalla Circolare n. 14/2015 dell Agenzia delle Entrate in presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell inversione contabile e in parte soggette all applicazione dell IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. Ciò in quanto il meccanismo dell inversione contabile, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria. In tale ipotesi, pertanto, le singole prestazioni soggette a reverse charge dovranno essere distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell inversione contabile. Tale ultima specificazione potrebbe risultare di difficile applicazione nell ambito del settore edile. In questo senso, l Agenzia delle Entrate, nella medesima Circolare 14/E/2015, suggerisce che, nella specifica ipotesi di

4 un contratto unico di appalto (che, come sopra detto, non prevede l applicazione del reverse charge), avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia, per le operazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento (art. 17 c. 6 lett. a-ter) DPR 633/72) potrà applicarsi il regime IVA ordinario. Così, ad esempio, in presenza di un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di un edificio in cui è prevista anche l installazione di uno o più impianti, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l installazione di impianti dagli interventi, ma si applicherà l IVA secondo le modalità ordinarie all intera fattispecie contrattuale. Nel caso, invece, di un contratto che preveda una pluralità di prestazioni, in parte riferibili alla lettera a-ter dell art. 17 c. 6 del decreto Iva (ad esempio installazione di impianti e prestazioni generiche, oppure servizi di pulizia riferiti ad un immobile e all area verde circostante), si dovrà tenere separate, ai fini della fatturazione, le prestazioni soggette al reverse charge e quelle soggette al regime ordinario. Adempimenti operativi Il regime del reverse charge prevede che: - il cedente o prestatore deve emettere fattura non addebitando l IVA e con la specifica annotazione Inversione contabile e l eventuale indicazione della norma di riferimento (art. 17 c. 5 o 6 DPR 633/72); - il cessionario o committente deve integrare la fattura ricevuta con l indicazione dell aliquota e dell ammontare dell imposta e annotarla sia nel registro delle fatture emesse (entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese) sia nel registro degli acquisti ai fini della detrazione, così da rendere l operazione neutrale. Split Payment La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il meccanismo dello split payment per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici. Il regime dello split payment prevede che il cedente o prestatore che effettua operazioni nei confronti di enti pubblici deve emettere fattura addebitando l IVA, con la seguente annotazione: Split Payment - IVA da versare a cura del cessionario committente ai sensi dell art. 17-ter del DPR 633/72. L omissione di quest ultima indicazione è punita con la sanzione da ad (art. 9 c. 1 D.lgs. 471/97). I soggetti che effettuano operazioni soggette a split payment devono annotare le fatture emesse nel registro Iva vendite o in quello dei corrispettivi, di cui agli

5 articoli 23 e 24 del DPR 633/72, non computando però l imposta nella liquidazione periodica. A differenza del reverse charge, non avviene alcuna inversione contabile, ma allo stesso tempo l imposta deve essere pagata direttamente dall ente pubblico all Erario. Il regime dello split payment non si applica: - alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d acconto, per le quali rimane applicabile l IVA in via ordinaria; - alle operazioni soggette al reverse charge (rientranti nelle fattispecie sopra descritte), in quanto quest ultimo prevale sullo split payment; - alle operazioni non imponibili, esenti, fuori campo Iva, e comunque senza applicazione dell imposta. Sanzioni in caso di errata applicazione del reverse charge Per quanto concerne le sanzioni sull errata applicazione del meccanismo del reverse charge, si rinvia alla Circolare dello Studio sulla riforma del sistema sanzionatorio, di prossima emanazione. chiarimento. Rimango a disposizione per qualunque ulteriore informazione o Cordiali saluti. Rag. Lidia Gandolfi LG/rr

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