SOGGETTI DEBITORI DELL IVA. Torino, 30 gennaio 2015

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SOGGETTI DEBITORI DELL IVA. Torino, 30 gennaio 2015"

Transcript

1 SLIDE 1 SOGGETTI DEBITORI DELL IVA Torino, 30 gennaio 2015

2 SLIDE 2 SOGGETTO PASSIVO E DEBITORE D IMPOSTA Individuazione del presupposto territoriale Prestazioni di servizi (artt. da 7-ter a 7-septies DPR 633/72) Cessioni di beni (art. 7-bis DPR 633/72) Individuazione del soggetto sul quale ricade l obbligo d imposta Regola generale: soggetto passivo = debitore d imposta (art. 17 co. 1 DPR 633/72) Deroga per operazioni in reverse charge (art. 17 co. 2 DPR 633/72)

3 SLIDE 3 OPERAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE (Artt. 17 co. 5 e 6 e 74 co. 7 e 8, DPR 633/72) Cessioni di oro da investimento poste in essere dai soggetti che producono e commerciano oro da investimento o che trasformano l oro in oro da investimento, imponibili IVA per opzione, e relative prestazioni di intermediazione, effettuate nei confronti di soggetti passivi d imposta, nonché cessioni di oro diverso da quello da investimento (c.d. oro industriale ) e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi d imposta; Prestazioni di servizi rese, nel settore edile, dai subappaltatori; Cessioni di fabbricati (o porzioni di fabbricato) abitativi o strumentali, imponibili IVA su opzione del cedente; Cessioni, non al dettaglio, di telefoni cellulari e di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; Cessioni di rottami e altri materiali di recupero

4 SLIDE 4 MODALITÀ DI FATTURAZIONE - REVERSE CHARGE NEI PAESI UE Fino a tutto il 2012, l obbligo di emissione della fattura, per le operazioni irrilevanti ai fini IVA perché extraterritoriali, era previsto esclusivamente per: le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette a IVA ai sensi dell art. 7-bis co. 1 DPR 633/72; le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE, non soggette a IVA ai sensi dell art. 7-ter del DPR 633/72.

5 SLIDE 5 MODALITÀ DI FATTURAZIONE - REVERSE CHARGE NEI PAESI UE Dal 2013, il nuovo art. 21 co. 6-bis DPR 633/72 prevede che i soggetti passivi stabiliti in Italia emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando extraterritoriali, indicando, in luogo dell ammontare dell imposta, le seguenti annotazioni con l eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10 nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell imposta in altro Stato UE, con l annotazione inversione contabile ; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori della UE, con l annotazione operazione non soggetta.

6 SLIDE 6 In base all art. 219-bis Direttiva 2006/112/CE: come regola generale, la fattura è soggetta alle norme applicabili nel Paese UE in cui si considera effettuata la cessione/prestazione; tuttavia, se il cedente/prestatore non è stabilito nel Paese UE in cui l operazione si considera territorialmente rilevante, la fattura è soggetta alle norme applicabili nel Paese UE in cui il cedente/prestatore è stabilito a condizione che il cessionario/committente sia un soggetto passivo debitore d imposta. Di conseguenza, il cedente/prestatore italiano, per le operazioni di cui all art. 21 co. 6-bis lett. a) DPR 633/72, territorialmente rilevanti in altro Paese UE, deve: emettere fattura riportante l indicazione inversione contabile, se in tale Paese opera il reverse charge, con traslazione dell obbligo d imposta in capo al cessionario/committente soggetto passivo, a nulla rilevando l eventuale identificazione IVA del cedente/prestatore in tale Paese; emettere fattura utilizzando la posizione IVA previamente accesa in tale Paese UE, se ivi non opera il reverse charge o se il cessionario/committente non agisce nell esercizio d'impresa o di arte o professione.

7 SLIDE 7 OPERAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE NEI PAESI UE Traslazione obbligatoria dell obbligo d imposta in capo al cessionario/committente per: cessioni di gas e di energia elettrica (art. 195 Direttiva 2006/112/CE) prestazioni di servizi generiche (art. 196 Direttiva 2006/112/CE) Traslazione facoltativa dell obbligo d imposta in capo al cessionario/committente: libera (art. 194 par. 1 Direttiva 2006/112/CE); vincolata (artt. 199, 199-bis e 199-ter Direttiva 2006/112/CE).

8 SLIDE 8 Art. 199 Direttiva 2006/112/CE: prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili, nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell art. 14 par. 3 della Direttiva 2006/112/CE; messa a disposizione di personale per l esecuzione delle attività di cui al precedente punto; cessioni di beni immobili, di cui all art. 135 par. 1 lett. j) e k) della Direttiva 2006/112/CE, qualora il cedente abbia optato per l imposizione dell operazione ai sensi dell art. 137; cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili, di materiali di scarto parzialmente lavorati, di avanzi e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell allegato VI alla Direttiva 2006/112/CE; le cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia; le cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto; le cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.

9 SLIDE 9 Gli Stati membri: se optano per l applicazione dell inversione contabile, possono definire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplate e le categorie di soggetti nei confronti dei quali si applica il reverse charge; possono esigere: - che il soggetto passivo, che esercita altresì attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell art. 2 Direttiva 2006/112/CE, sia considerato soggetto passivo per le operazioni di cui all art. 199 par. 1, effettuate nei suoi confronti; - che un ente di diritto pubblico che non è soggetto passivo sia considerato soggetto passivo per le operazioni di cui all art. 199 par. 1 lett. e), f) e g), effettuate nei suoi confronti; informano il Comitato IVA in merito all applicazione dell inversione contabile, a condizione che tale regime non sia stato autorizzato dal Consiglio europeo prima del ai sensi dell art. 27 par. 1-4 della VI Direttiva CEE e mantenuto ai sensi dell art. 199 par. 1 della Direttiva 2006/112/CE.

10 SLIDE 10 Estensione dell applicazione facoltativa del reverse charge Art. 199-bis Direttiva 2006/112/CE La Direttiva 2013/43/UE, entrata in vigore il , ha previsto l estensione dell applicazione facoltativa del reverse charge per le operazioni aventi ad oggetto determinati beni e servizi a rischio di frode La Commissione ha presentato nel 2009 una proposta contenente un elenco di beni e servizi ai quali può essere applicato, per un periodo limitato, il meccanismo dell inversione contabile. Il Consiglio ha scelto di scindere la proposta e ha adottato la Direttiva 2010/23/UE, limitata tuttavia alle sole quote di emissioni dei gas a effetto serra, dal momento che la situazione delle frodi in tale settore esigeva una risposta immediata. Il Consiglio ha assunto, nel contempo, l impegno politico di proseguire i negoziati sulla parte restante della proposta della Commissione Da allora, altri settori hanno registrato casi di frode e, pertanto, nuovi beni e servizi dovrebbero essere aggiunti alla parte restante della proposta della Commissione con riguardo all elenco prestabilito di beni e servizi ai quali potrebbe essere applicata l inversione contabile

11 SLIDE 11 A tal fine, viene ritenuto opportuno che l elenco prestabilito da cui gli Stati membri possono scegliere sia limitato ai beni e ai servizi che, secondo l esperienza recente, sono particolarmente a rischio di frode, fermo restando che, nell applicare il meccanismo dell inversione contabile, gli Stati membri determinano a loro discrezione le condizioni per l applicazione del meccanismo, fra cui la fissazione delle soglie, le categorie di soggetti interessati e l eventuale assoggettamento parziale al regime derogatorio Fino al (anziché fino al per le cessioni di quote di emissioni di gas a effetto serra, di cui alle lett. a e b) e per un periodo minimo di 2 anni, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell IVA sia il destinatario delle operazioni espressamente elencate nelle neo introdotte lettere da c) a j), vale a dire: - cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo; - cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; - cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;

12 SLIDE 12 - cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica; - prestazioni di servizi di telecomunicazione; - cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop; - cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione; - cessioni di metalli grezzi e semilavorati. Obblighi informativi e comunicativi in capo agli Stati membri - Gli Stati membri informano il Comitato IVA dell applicazione del reverse charge in occasione della sua introduzione - Gli Stati membri in questione, entro il , presentano, inoltre, alla Commissione una relazione, basata sui criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i beni e i servizi elencati nel par. 1 dell art. 199-bis prima e dopo l applicazione del meccanismo - A partire dal , gli Stati membri che hanno individuato un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio in relazione ai beni o ai servizi elencati nel par. 1 dell art. 199-bis, sono tenuti, con riguardo a tali beni e servizi, a presentare alla Commissione una relazione al riguardo entro il

13 SLIDE 13 Meccanismo di reazione rapida (QRM) Art. 199-ter Direttiva 2006/112/CE La Direttiva 2013/42/UE, entrata in vigore il , ha previsto un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA diretto a combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe determinare perdite di gettito gravi e irreparabili e che consente agli Stati membri, in casi di imperativa urgenza, di imporre il sistema di reverse charge per le operazioni effettuate nei settori economici interessati dai fenomeni fraudolenti per i quali non sia già prevista l applicazione dell inversione contabile. La misura speciale: - è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte dello Stato membro per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi rispetto alle quali viene prevista l applicazione del reverse charge; - ha una durata non superiore a nove mesi.

14 SLIDE 14 Procedura prevista per l applicazione della misura speciale - Lo Stato membro che desidera introdurre la suddetta misura speciale deve inviare una notifica alla Commissione europea, utilizzando un apposito modulo standard e, contemporaneamente, agli altri Stati membri - Lo Stato membro che desidera introdurre la suddetta misura speciale deve farne anche contestualmente domanda alla Commissione conformemente alla procedura stabilita dall art. 395 par. 2 e 3 della Direttiva 2006/112/CE - Nei casi di imperativa urgenza, la procedura in esame è completata entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione

15 SLIDE 15 REVERSE CHARGE L art. 17 co. 2 DPR 633/72 disciplina l ipotesi in cui il cedente/prestatore non è residente: Spetta al cessionario/committente italiano, in qualità di debitore d imposta, adempiere ai relativi obblighi (formali e sostanziali), che, di regola, ossia in base all art. 17 co. 1 DPR 633/72, incombono sul soggetto passivo La traslazione dell obbligo d imposta presuppone che il cessionario/committente sia stabilito in Italia L art. 7 co. 1 lett. d) DPR 633/72 fornisce la definizione di soggetto passivo stabilito Sede dell attività, per i soggetti diversi dalle persone fisiche Stabile organizzazione (soggetto passivo stabilito ex lege)

16 SLIDE 16 REVERSE CHARGE ORDINARIO Se neppure il cessionario/committente è residente, occorre determinare a chi spetti assolvere l imposta per l operazione territorialmente rilevante in Italia La risoluzione 28/E/2012 individua un trattamento differenziato a seconda che l operazione, ove effettuata tra soggetti residenti, sia o meno soggetta a reverse charge obbligatorio La disciplina del reverse charge esterno deve essere coordinata con quella del reverse charge interno applicabile a specifici settori, di cui all art. 17 co. 5 e 6 DPR 633/72 e all art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72 Il rif. al luogo di stabilimento del destinatario (art. 17 co. 2 DPR 633/72) implica che si resti al di fuori dello schema del reverse charge quando il cessionario/committente è soltanto identificato in Italia Obbligo del cedente/prestatore di identificarsi in Italia (art. 17 co. 3 DPR 633/72), con ripristino della regola generale di cui all art. 17 co. 1 DPR 633/72 (soggetto passivo = debitore IVA)

17 SLIDE 17 REVERSE CHARGE SPECIALE Per le operazioni riconducibili ai settori disciplinati dall art. 17 co. 5 e 6 e dall art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72, il debitore d imposta coincide con il cessionario, se soggetto passivo d imposta nel territorio dello Stato In assenza di un espresso richiamo al luogo di stabilimento del destinatario, il debitore d imposta è il cessionario, soggetto passivo (risoluzione 28/E/2012): anche se non stabilito in Italia; a prescindere dal fatto che il cedente sia stabilito o identificato in Italia. Il cessionario, anche se non stabilito, è il debitore IVA perché l operazione è oggettivamente attratta nel sistema del reverse charge Conclusione avallata anche dalla circolare 11/E/2007 (risposta 5.1) per i subappalti edili, ma smentita dalla risoluzione 36/E/2011 (parte C) per le cessioni di telefonini e di dispositivi a circuito integrato, perché impone il reverse charge al cessionario estero che sia identificato in Italia

18 SLIDE 18 Da ultimo, la circolare 37/E/2011 (par. 4.5) richiede che il destinatario sia stabilito in Italia. In definitiva, sullo status di soggetto passivo d imposta nel territorio dello Stato sono state adottate tre diverse interpretazioni: da una parte, viene richiesto che il cessionario/committente sia stabilito in Italia (circolare 37/E/2011); all opposto, la risoluzione 28/E/2012 e la circolare 11/E/2007 prescindono dal luogo di stabilimento del cessionario/committente; la soluzione intermedia è quella indicata dalla risoluzione 36/E/2011, che reputa sufficiente, ai fini del reverse charge, il possesso di una posizione IVA da parte del cessionario/committente stabilito all estero. Si tratta dell interpretazione più conforme al dato normativo, privo del riferimento al requisito dello stabilimento del destinatario, previsto invece dall art. 17 co. 2 DPR 633/72

19 SLIDE 19 PROCEDURE DI INTEGRAZIONE E DI AUTOFATTURAZIONE Procedura di integrazione e registrazione di cui agli artt. 46 e 47 DL 331/93 per: acquisti intracomunitari di beni; cessioni di beni e prestazioni di servizi, generici e specifici, territorialmente rilevanti in Italia: - effettuati da cedenti/prestatori UE; - nei confronti di soggetti passivi italiani. Procedura di autofatturazione di cui all art. 17 co. 2 DPR 633/72 per cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia: rese da fornitori extracomunitari; nei confronti di soggetti passivi italiani.

20 SLIDE 20 Termini di integrazione e di registrazione della fattura estera Il cessionario/committente italiano deve: - numerare la fattura del fornitore UE ed integrarla con l indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che compongono la base imponibile espressi in valuta estera, nonché dell IVA, calcolata secondo l aliquota applicabile; - annotare la fattura così integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro delle fatture emesse, indicando anche il corrispettivo in valuta estera; - annotare la stessa fattura integrata, distintamente, nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitata la detrazione; - emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, in caso di mancata ricezione della fattura dal fornitore UE entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (art. 46 co. 5 del DL 331/93).

21 SLIDE 21 Termini di integrazione e di registrazione della fattura estera Il cessionario/committente italiano deve: - numerare la fattura del fornitore UE ed integrarla con l indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che compongono la base imponibile espressi in valuta estera, nonché dell IVA, calcolata secondo l aliquota applicabile; - annotare la fattura così integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro delle fatture emesse, indicando anche il corrispettivo in valuta estera; - annotare la stessa fattura integrata, distintamente, nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitata la detrazione; - emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, in caso di mancata ricezione della fattura dal fornitore UE entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (art. 46 co. 5 del DL 331/93).

SOGGETTI DEBITORI DELL IVA E REVERSE CHARGE

SOGGETTI DEBITORI DELL IVA E REVERSE CHARGE SOGGETTI DEBITORI DELL IVA E REVERSE CHARGE SOGGETTO PASSIVO E DEBITORE IVA SOGGETTO PASSIVO E DEBITORE D IMPOSTA IVA DOVUTA DAL SOGGETTO PASSIVO CHE EFFETTUA LA CESSIONE O LA PRESTAZIONE ART. 193 DIR.

Dettagli

giurisprudenza Ue e nazionale - 2

giurisprudenza Ue e nazionale - 2 Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti Reverse charge: rassegna giurisprudenza Ue e nazionale - 2 ragionata 13 Luglio 2017 La normativa nazionale ne prevede l introduzione

Dettagli

Studio Paolo Simoni. Dottori Commercialisti Associati

Studio Paolo Simoni. Dottori Commercialisti Associati Dottori Commercialisti Associati Dott. Paolo Simoni Dott. Grazia Marchesini Dott. Alberto Ferrari Dott. Federica Simoni Rag. Lidia Gandolfi Dott. Francesco Ferrari Dott. Enrico Ferra Dott. Agostino Mazziotti

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 67 del 5 Maggio 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Reverse Charge anche per Tablet Pc e Console da gioco Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che il DLgs.

Dettagli

La gestione del Reverse Charge nell ambito della Dichiarazione IVA 2018

La gestione del Reverse Charge nell ambito della Dichiarazione IVA 2018 di Massimo Pipino La gestione del Reverse Charge nell ambito della Dichiarazione IVA 2018 Come noto nell ambito della Dichiarazione IVA il contribuente è tenuto ad indicare quali sono state nel corso dell

Dettagli

ANNEX ALLEGATO. della. Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo

ANNEX ALLEGATO. della. Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.3.2018 COM(2018) 118 final ANNEX ALLEGATO della Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente gli effetti degli articoli 199 bis e 199 ter

Dettagli

CIRCOLARE n. 1 del 7 gennaio NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Direttiva 2010/45/UE

CIRCOLARE n. 1 del 7 gennaio NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Direttiva 2010/45/UE CIRCOLARE n. 1 del 7 gennaio 2013 NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Direttiva 2010/45/UE INDICE 1. PREMESSA 2. NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE 3. CONTENUTO DEL DOCUMENTO E ANNOTAZIONE 4. FATTURA CUMULATIVA

Dettagli

Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico

Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico 1 1 PREMESSA Il DLgs. 11.2.2016 n. 24, pubblicato sulla G.U. 3.3.2016 n. 52, ha modificato l art. 17 del DPR 633/72. In particolare, per

Dettagli

Il meccanismo dell inversione contabile (reverse charge)

Il meccanismo dell inversione contabile (reverse charge) 1 Il meccanismo dell inversione contabile (reverse charge) 2 La procedura di inversione contabile (o «reverse charge) è disciplinata, dall art. 17 del D.P.R. 633/72 con riferimento ad alcune operazioni,

Dettagli

C E N T R O S T U D I A Z I E N D A L I E T R I B U T A R I S. R. L.

C E N T R O S T U D I A Z I E N D A L I E T R I B U T A R I S. R. L. Circolare n. 1 del 7 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione INDICE 1 premessa...3 2 NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE...3 2.1 Operazioni nei confronti di soggetti PASSIVI

Dettagli

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Circolare n. 1 del 3 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013

Dettagli

Reverse charge nel settore informatico

Reverse charge nel settore informatico Treviso, lì 13.06.2016 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 09/2016 Reverse charge nel settore informatico Dal 2 maggio 2016 per le cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco si applica l IVA

Dettagli

INDICE. Sezione Prima - CARATTERISTICHE ED ASPETTI GENERALI. Sezione Seconda - IL REVERSE CHARGE IN EDILIZIA

INDICE. Sezione Prima - CARATTERISTICHE ED ASPETTI GENERALI. Sezione Seconda - IL REVERSE CHARGE IN EDILIZIA INDICE Premessa... pag. 11 Il reverse charge...» 12 Struttura del testo...» 16 Sezione Prima - CARATTERISTICHE ED ASPETTI GENERALI Premessa... pag. 20 Il debitore dell imposta...» 20 Reverse charge...»

Dettagli

SPECIALE INFORMATIVA Novità in materia di fatturazione

SPECIALE INFORMATIVA Novità in materia di fatturazione Circolare n 2/2013 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI Milano, 11 Gennaio 2013 SPECIALE INFORMATIVA Novità in materia di fatturazione Sommario 1. Premessa... 2 2. Nuovi obblighi di fatturazione... 2 3.

Dettagli

INDICE. Circolare n. 1 del 3 gennaio Legge di stabilità Novità in materia di fatturazione

INDICE. Circolare n. 1 del 3 gennaio Legge di stabilità Novità in materia di fatturazione Circolare n. 1 del 3 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuovi obblighi di fatturazione... 2 2.1 Operazioni nei confronti di soggetti passivi

Dettagli

Fiscal News La Circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La Circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La Circolare di aggiornamento professionale N. 72 10.03.2016 Reverse charge: ultime news D.Lgs. n. 24 del 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3/3/2016 A cura di Gioacchino De

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 1/2013. OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013

NOTA OPERATIVA N. 1/2013. OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013 NOTA OPERATIVA N. 1/2013 OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013 - Introduzione La legge 228, del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto alcune modifiche all

Dettagli

LEGGE di STABILITA 2013 NOVITA in MATERIA di FATTURAZIONE

LEGGE di STABILITA 2013 NOVITA in MATERIA di FATTURAZIONE LEGGE di STABILITA 2013 NOVITA in MATERIA di FATTURAZIONE In questa Circolare 1. Premessa 2. Nuovi obblighi di fatturazione - Operazioni nei confronti di soggetti passivi UE - Operazioni extra-ue - Volume

Dettagli

LEGGE DI STABILITÁ 2013 NOVITÁ IN MATERIA DI FATTURAZIONE

LEGGE DI STABILITÁ 2013 NOVITÁ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Santa Croce sull Arno, lì 8 Gennaio 2013 A TUTTI I NOSTRI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 1/2013 LEGGE DI STABILITÁ 2013 NOVITÁ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Al fine di recepire il contenuto della direttiva

Dettagli

RISOLUZIONE N. 89/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 89/E. Quesito RISOLUZIONE N. 89/E Roma, 25 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Cessioni di beni estratti dal deposito fiscale da parte del rappresentante

Dettagli

CIRCOLARE n. 2/2013. Le novità IVA per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013

CIRCOLARE n. 2/2013. Le novità IVA per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013 CIRCOLARE n. 2/2013 Le novità IVA per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2013 Con la presente circolare informativa vengono analizzate le principali modifiche legislative inerenti la disciplina IVA

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 2/2012. OGGETTO: Prestazioni di servizi comunitarie stop all autofatturazione ammessa solo l integrazione della fattura

NOTA OPERATIVA N. 2/2012. OGGETTO: Prestazioni di servizi comunitarie stop all autofatturazione ammessa solo l integrazione della fattura NOTA OPERATIVA N. 2/2012 OGGETTO: Prestazioni di servizi comunitarie stop all autofatturazione ammessa solo l integrazione della fattura - Premessa A partire dal 17 marzo 2012,per i soggetti che fruiscono

Dettagli

Regime contro le frodi per le cessioni di telefoni cellulari

Regime contro le frodi per le cessioni di telefoni cellulari Regime contro le frodi per le cessioni di telefoni cellulari di Paolo Giovannetti Pubblicato il 9 aprile 2011 un agile riassunto degli obblighi relativi al regime appena entrato in vigore per contrastare

Dettagli

Reverse charge Roma ODCEC 9 luglio Mario Spera Centro Studi - Bernoni Grant Thornton

Reverse charge Roma ODCEC 9 luglio Mario Spera Centro Studi - Bernoni Grant Thornton Reverse charge Roma ODCEC 9 luglio 2015 1 Le modifiche normative Legge di stabilità per il 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190) Art. 1, comma 629, lett. a) e d), e commi 631 e 632 Nuove ipotesi di applicazione

Dettagli

Studio E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI dottori commercialisti

Studio E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI dottori commercialisti Dott. Enrico Guarducci Dott. Domenico Ciafardoni Dott. Salvatore Marchese Dott. Gianluca Bogini Dott. Giulio Nicolò Campagni Ai Preg.mi Signori Clienti Loro Sedi Circolare n. 3. 2013 Perugia, 11 gennaio

Dettagli

Prestazioni di servizi generiche : integrazione della fattura e momento di effettuazione dei servizi

Prestazioni di servizi generiche : integrazione della fattura e momento di effettuazione dei servizi ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 13 03 MARZO 2012 Prestazioni di servizi generiche : integrazione della fattura e momento

Dettagli

OGGETTO: Reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop art. 17, sesto comma, lett. c) del DPR n.

OGGETTO: Reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop art. 17, sesto comma, lett. c) del DPR n. CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 MAGGIO 2016 OGGETTO: Reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop art. 17, sesto comma, lett. c) del DPR n. 633 del 1972

Dettagli

Fattura elettronica: chiarimenti ministeriali ai casi particolari

Fattura elettronica: chiarimenti ministeriali ai casi particolari FATTURA ELETTRONICA Fattura elettronica: chiarimenti ministeriali ai casi particolari La documentazione di operazioni rilevanti IVA alla luce delle novità in tema di fatturazione elettronica 2 LUGLIO 2019

Dettagli

NOVITA IVA Legge 7 agosto 2012 n.134 Circolare dell Agenzia delle Entrate n.44 del 26 novembre 2012 Iva per cassa

NOVITA IVA Legge 7 agosto 2012 n.134 Circolare dell Agenzia delle Entrate n.44 del 26 novembre 2012 Iva per cassa NOVITA IVA 2013 Legge 24 dicembre 2012 n. 228 Circolare dell Agenzia delle Entrate n.12/e del 3 maggio 2013 Momento di effettuazione delle operazioni internazionali e nazionali Autofatturazione e integrazione

Dettagli

IMPONIBILE ALIQUOTE I.V.A %... 10%... 22%...

IMPONIBILE ALIQUOTE I.V.A %... 10%... 22%... DITTA DICHIARAZIONE IVA ANNO 2019 PER 2018 A) CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI (sia con corrispettivi che con fatture) (suddividere nelle varie aliquote) Per la cessione di beni usati/sistema

Dettagli

La disciplina giuridica del reverse charge

La disciplina giuridica del reverse charge La disciplina giuridica del reverse charge di Maurizio Villani, Federica Attanasi Pubblicato il 2 agosto 2017 Il reverse charge è un particolare metodo di applicazione dell IVA che consente di effettuare

Dettagli

LA NUOVA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

LA NUOVA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE OGGETTO: L ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE A CONSOLE DA GIOCO, TABLET PC, LAPTOP E ALLE SOCIETA CONSORZIATE Riferimenti: Art. 17, commi da 6 a 9, DPR n. 633/72; Art. 1, comma 128, Legge n. 2018/2015 D.Lgs.

Dettagli

NUOVE REGOLE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA

NUOVE REGOLE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA NUOVE REGOLE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA QUESTIONI CONTROVERSE E POSSIBILI SOLUZIONI Confindustria Genova - Lunedì 15 marzo 2010 1 D: Per le operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti

Dettagli

"REVERSE CHARGE" (Inversione contabile)

REVERSE CHARGE (Inversione contabile) "REVERSE CHARGE" (Inversione contabile) A sensi del 1 comma dell'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 i soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili sono tenuti

Dettagli

L IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI Circolare 16/E/2013 Corte di giustizia C 155/12 Documento COM 763/2012

L IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI Circolare 16/E/2013 Corte di giustizia C 155/12 Documento COM 763/2012 L IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI Circolare 16/E/2013 Corte di giustizia C 155/12 Documento COM 763/2012 Legge Comunitaria 2010 Il momento di effettuazione dei servizi generici Legge Comunitaria 2010 (L.

Dettagli

Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico

Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico Verona, 30 Maggio 2016 CIRCOLARE TEMATICA Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale

Dettagli

CIRCOLARE N. 59/E. Roma, 23 dicembre 2010

CIRCOLARE N. 59/E. Roma, 23 dicembre 2010 CIRCOLARE N. 59/E Roma, 23 dicembre 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Applicabilità del meccanismo dell inversione contabile o reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e microprocessori

Dettagli

La disciplina giuridica del reverse charge

La disciplina giuridica del reverse charge La disciplina giuridica del reverse charge Maurizio Villani Federica Attanasi in IVA Il reverse charge è un particolare metodo di applicazione dell IVA che consente di effettuare l'inversione contabile

Dettagli

L OMESSO REVERSE CHARGE NON PREGIUDICA IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

L OMESSO REVERSE CHARGE NON PREGIUDICA IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE Periodico quindicinale FE n. 17 25 settembre 2013 L OMESSO REVERSE CHARGE NON PREGIUDICA IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE ABSTRACT Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che la mancata effettuazione

Dettagli

Le insidie del reverse charge rimaste irrisolte. ODCEC Civitavecchia, 5 Giugno 2015 Nicoletta Mazzitelli, Dottore Commercialista

Le insidie del reverse charge rimaste irrisolte. ODCEC Civitavecchia, 5 Giugno 2015 Nicoletta Mazzitelli, Dottore Commercialista Le insidie del reverse charge rimaste irrisolte ODCEC Civitavecchia, 5 Giugno 2015 Nicoletta Mazzitelli, Dottore Commercialista Reverse charge ex art 17 secondo e quarto comma DPR 633/72 (artt. 194 e 196

Dettagli

LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE

LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE MODIFICHE AL DPR 633/72 Base imponibile (art. 13 co. 4); soggetti passivi (art. 17 co. 2 e 5); volume d affari (art.

Dettagli

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI Circolare n.8 del 25 febbraio 2008 Operazioni soggette a reverse charge. Nuovi obblighi e sanzioni Settore immobiliare Applicazione del reverse charge dal 1 ottobre 2007 Come noto il 1 ottobre 2007 è entrata

Dettagli

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 05/2010. Treviso, 15 marzo 2010

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 05/2010. Treviso, 15 marzo 2010 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 05/2010 Treviso, 15 marzo 2010 OGGETTO: Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina Con il DLgs. 11.2.2010 n. 18, pubblicato

Dettagli

Rimborsi IVA a soggetti non residenti: esteso l ambito applicativo

Rimborsi IVA a soggetti non residenti: esteso l ambito applicativo Rimborsi IVA a soggetti non residenti: esteso l ambito applicativo di Antonino & Attilio Romano Pubblicato il 17 novembre 2009 la legge Comunitaria 2008 estende l ambito delle operazioni attive effettuate

Dettagli

24/09/2012. I nuovi obblighi di fatturazione dei servizi intracomunitari

24/09/2012. I nuovi obblighi di fatturazione dei servizi intracomunitari 63 I nuovi obblighi di fatturazione dei servizi intracomunitari 1 Fatturazione dei servizi intracomunitari 64 Dal 17 marzo 2012, per effetto della legge comunitaria 2010, cambiano le regole di fatturazione

Dettagli

Reverse charge nel settore edile

Reverse charge nel settore edile Fonti Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 c. 44 CAE 16.2.2007 n. 11 Video conferenza Italia Oggi 20.1.2007 CAE 29.12.2006 n. 37 Comunicato Ag. Entrate 12.10.2006 Comunicato Ag. Entrate 6.10.2006 CAE 4.8.2006

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI Legge Comunitaria Autore Benedetto Santacroce

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI Legge Comunitaria Autore Benedetto Santacroce IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI Legge Comunitaria 2010 Autore Benedetto Santacroce Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011) Momento di effettuazione prestazioni generiche rese da un soggetto

Dettagli

Scritto da Maurizio D'Amato Venerdì 04 Febbraio :45 - Ultimo aggiornamento Venerdì 04 Febbraio :05

Scritto da Maurizio D'Amato Venerdì 04 Febbraio :45 - Ultimo aggiornamento Venerdì 04 Febbraio :05 Sino al 31.12.2009, i casi di applicazione del Reverse Charge erano limitati a: a) cessioni di oro industriale, nonché,previa opzione per il regime di imponibilità iva, cessioni di oro da investimento

Dettagli

OPERAZIONI CON L ESTERO: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

OPERAZIONI CON L ESTERO: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE OPERAZIONI CON L ESTERO: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE Con l intento di uniformare gli adempimenti in ambito comunitario, la Legge di Stabilità

Dettagli

LE NOVITÀ IVA DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE. Dott. Sergio PELLEGRINO

LE NOVITÀ IVA DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE. Dott. Sergio PELLEGRINO LE NOVITÀ IVA DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE Dott. Sergio PELLEGRINO Diretta 1 febbraio 2010 DECRETO LEGISLATIVO RECEPIMENTO DIRETTIVE 2008/117/CE (modifica 2006/112/CE) Contrasto frodi fiscali

Dettagli

LA NUOVA FATTURA Art. 1, commi , Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010)

LA NUOVA FATTURA Art. 1, commi , Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010) Art. 1, commi 324 335, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010) 1 Termini di emissione e di registrazione delle fatture Tipologia fattura Termine di emissione

Dettagli

Circolare N. 96 del 29 Giugno 2016

Circolare N. 96 del 29 Giugno 2016 Circolare N. 96 del 29 Giugno 2016 Console da gioco, tablet pc e laptop sempre con IVA se cedute al dettaglio Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la circ. 25.5.2016 n. 21, l

Dettagli

Rappresentante fiscale ed identificazione diretta

Rappresentante fiscale ed identificazione diretta Rappresentante fiscale ed identificazione diretta Dott. Alberto Perani Monza, 30 giugno 2016 In collaborazione con Debitore d imposta (art. 17 DPR 633/72) L imposta sul valore aggiunto è dovuta dai soggetti

Dettagli

Studio Commerciale Antonio Altieri Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

Studio Commerciale Antonio Altieri Dottore Commercialista ed Esperto Contabile Studio Commerciale Antonio Altieri Dottore Commercialista ed Esperto Contabile CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/2013 NOVITA' IN MATERIA DI IVA DAL 01.01.2013 BASE IMPONIBILE PER OPERAZIONI IN VALUTA Per le operazioni

Dettagli

Estensione del reverse charge in ambito IVA ed introduzione del regime IVA di split payment

Estensione del reverse charge in ambito IVA ed introduzione del regime IVA di split payment Studio Ferrari & Genoni Dottori Commercialisti 0331 380680 Via Orru 1 21052 - BUSTO ARSIZIO VA Tel 0331 683290 683750 fax Estensione del reverse charge in ambito IVA ed introduzione del regime IVA di split

Dettagli

NOVITA FISCALI PER I PROFESSIONISTI. 27 febbraio 2013

NOVITA FISCALI PER I PROFESSIONISTI. 27 febbraio 2013 NOVITA FISCALI PER I PROFESSIONISTI 27 febbraio 2013 PRINCIPALI NOVITA momento impositivo delle prestazioni intra-ue; novità in materia di fatturazione; le autorizzazioni per l effettuazione delle operazioni

Dettagli

Gruppo Buffetti S.p.A. Via del Fosso di S. Maura, snc Roma

Gruppo Buffetti S.p.A. Via del Fosso di S. Maura, snc Roma Reverse charge Edilizia L art. 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007, ha sostituito il sesto comma dell art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che il meccanismo dell inversione contabile

Dettagli

Esterometro e ultimo Spesometro - presentazione entro il 30 aprile Inserire intestazione dello Studio. Studio Ferrari & Genoni

Esterometro e ultimo Spesometro - presentazione entro il 30 aprile Inserire intestazione dello Studio. Studio Ferrari & Genoni Inserire intestazione dello Studio Studio Ferrari & Genoni Dottori Commercialisti Tel 0331 683290 683750 fax 0331 380680 Via Orru 1 21052 - BUSTO ARSIZIO VA Esterometro e ultimo Spesometro - presentazione

Dettagli

Oggetto: LA NUOVA FATTURA UE DAL 2013

Oggetto: LA NUOVA FATTURA UE DAL 2013 Gentili clienti (loro sedi) Oggetto: LA NUOVA FATTURA UE DAL 2013 Con l approvazione della Direttiva n. 2010/45/UE il Legislatore comunitario ha modificato la disciplina IVA in materia di fatturazione.

Dettagli

REGOLE DI RIFERIMENTO

REGOLE DI RIFERIMENTO Saluzzo, lì 28 gennaio 2016 Egr. CLIENTE Prot. n. 06/16/FISC REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI REGOLE DI RIFERIMENTO Ambito oggettivo La Legge finanziaria 2013 (Legge n. 228/2012), nel recepire

Dettagli

DEFINIZIONE DEFINIZIONE

DEFINIZIONE DEFINIZIONE DEFINIZIONE 24. VOLUME DEFINIZIONE D'AFFARI DEFINIZIONE Per volume d affari s intende l ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o

Dettagli

Circolare 2015 n.5 Giovedì 16 Luglio :45 - Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Luglio :04

Circolare 2015 n.5 Giovedì 16 Luglio :45 - Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Luglio :04 LA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI (SPESOMETRO) Modello polivalente L art. 21 D.L. 78/2010 ha previsto l obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell Iva, assolto con la trasmissione,

Dettagli

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L.

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L. CIRCOLARE Spettabili Padova, 1 aprile 2011 CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Obbligo di reverse charge in caso di vendita di telefoni cellulari e/o microprocessori. Con la presente Vi informiamo che, a decorrere

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio del 18 Marzo 2011 Ai gentili clienti Loro sedi Dal 1 aprile applicazione del reverse charge per cellulari e dispositivi a circuito integrato ma non per tutti Dal 1 aprile

Dettagli

Nuovo regime di territorialità al via dal 1º gennaio 2010

Nuovo regime di territorialità al via dal 1º gennaio 2010 IVA in fattura Nuovo regime di territorialità al via dal 1º gennaio 2010 di Marco Bargagli A partire dal 1º gennaio 2010 l ordinamento tributario italiano recepisce importanti novità in materia di imposta

Dettagli

Operazioni IVA: rapporti con stabili organizzazioni, rappresentante IVA e identificati diretti

Operazioni IVA: rapporti con stabili organizzazioni, rappresentante IVA e identificati diretti Operazioni IVA: rapporti con stabili organizzazioni, rappresentante IVA e identificati diretti 1. Il soggetto passivo Iva ed il debitore d imposta E comune nella pratica professionale imbattersi in operazioni

Dettagli

«REVERSEE CHARGE» e «SPLIT PAYMENT»

«REVERSEE CHARGE» e «SPLIT PAYMENT» Circolare informativa per la clientela n. 28/2016 del 28 luglio 2016 «REVERSEE CHARGE» e «SPLIT PAYMENT» 1. «Reverse charge» 2. «Split payment» Al fine di contrastare fenomeni di frodi Iva, il sistema

Dettagli

OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI

OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI Circolare n. 05 del 19 marzo 2010 A tutti i Clienti Loro sedi OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI UFFICIALI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (D.Lgs. 18/2010 -

Dettagli

La legge di stabilità 2013 ridefinisce

La legge di stabilità 2013 ridefinisce Giovanni ACCARDO La legge di stabilità 2013 ridefinisce Articolo 39 del D.L. 331/1993 relativo al momento di effettuazione delle operazioni INTRA Dal 2013 gli acquisti/cessioni intra-ue si considerano

Dettagli

IL FONDAMENTO COMUNITARIO DELL IMPOSIZIONE SUL VALORE AGGIUNTO

IL FONDAMENTO COMUNITARIO DELL IMPOSIZIONE SUL VALORE AGGIUNTO INDICE Premessa XI CAPITOLO I IL FONDAMENTO COMUNITARIO DELL IMPOSIZIONE SUL VALORE AGGIUNTO 1. Le origini dell Imposta sul Valore Aggiunto 1 2. Le fonti comunitarie dell imposta 7 CAPITOLO II LA STRUTTURA

Dettagli

Enti non commerciali la nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari

Enti non commerciali la nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari Enti non commerciali la nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 13 febbraio 2010 Dal 1 gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole in materia di Iva

Dettagli

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/45/UE

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/45/UE IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/45/UE Renato Dagostino 1 Emissione della fattura Indicazioni in fattura: Partita IVA del cessionario/committente In mancanza, codice fiscale Se stabilito in un altro

Dettagli

... 4%... 10%... 22%...

... 4%... 10%... 22%... DITTA DICHIARAZIONE IVA ANNO 2017 PER 2016 A) CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI (sia con corrispettivi che con fatture ) (suddividere nelle varie aliquote) Per la cessione di beni usati/sistema

Dettagli

IVA 2010 Nuove regole di tassazione dei servizi

IVA 2010 Nuove regole di tassazione dei servizi Studio Tributario e Societario IVA 2010 Nuove regole di tassazione dei servizi Barbara Rossi Genova, 18 novembre 2009 1 VAT Package - 2010 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Agenda Nuove regole di territorialità

Dettagli

CIRCOLARE TEMATICA. Legge di stabilità Novità in materia di fatturazione-

CIRCOLARE TEMATICA. Legge di stabilità Novità in materia di fatturazione- Avv. GIORGIO ASCHIERI* Rag. Comm. SIMONETTA BISSOLI* Dott. Comm. MARCO GHELLI* Dott. Comm. ALBERTO MION* Dott. Comm. ALBERTO RIGHINI* Avv. ANTONIO RIGHINI* Dott. MONICA SECCO* Avv. ORNELLA BERTOLAZZI Avv.

Dettagli

IVA trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

IVA trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere IVA trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere 1 Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 Articolo 1 - Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi

Dettagli

Estensione del "reverse charge" in ambito IVA... 2

Estensione del reverse charge in ambito IVA... 2 1 T TEMI SOTTO LA LENTE Economia & tributi Estensione del "reverse charge" in ambito IVA... 2 I contenuti della presente circolare sono meramente a titolo informativo e non rappresentano una consulenza

Dettagli

Reverse charge IVA nell edilizia dopo le ultime novità fiscali: il subappaltatore non deve addebitare l IVA in fattura all appaltatore...

Reverse charge IVA nell edilizia dopo le ultime novità fiscali: il subappaltatore non deve addebitare l IVA in fattura all appaltatore... Reverse charge IVA nell edilizia dopo le ultime novità fiscali: il subappaltatore non deve addebitare l IVA in fattura all appaltatore... di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 30 ottobre 2008 reverse charge

Dettagli

Diritto Tributario. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Roma, Utet, 2012;

Diritto Tributario. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Roma, Utet, 2012; Diritto Tributario IVA adempimenti dei contribuenti RIFERIMENTI NORMATIVI d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 BIBLIOGRAFIA: F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Roma, Utet,

Dettagli

Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi

Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi A cura di Antonino Iacono Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio IVA I presupposti

Dettagli

S T U D I O C A P R A & A S S O C I A T I

S T U D I O C A P R A & A S S O C I A T I Stradone San Fermo, 20 37121 Verona tel. 045.8030145 r.a. telefax 045.8010778 studio@studiocapraeassociati.it studiocapraeassociati@legalmail.it www.studiocapraeassociati.it Giuseppe Capra Marco Bazzani

Dettagli

D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) DPCM 27/02/2019 FAQ Agenzia delle Entrate

D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) DPCM 27/02/2019 FAQ Agenzia delle Entrate CIRCOLARE 21 DEL 11 MARZO 2019 COMUNICAZIONE DATI OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE Rif. normativi e di prassi: D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) DPCM 27/02/2019

Dettagli

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N. 3 26.01.2015 Comunicazione annuale dati IVA: II parte La compilazione Categoria: IVA Sottocategoria: Comunicazione

Dettagli

Reverse charge in edilizia

Reverse charge in edilizia La tassazione immobiliare alla luce della Finanziaria 2007 Reverse charge in edilizia Giuseppe Janiri SUBAPPALTO E REVERSE CHARGE FONTI NORMATIVE Art. 17, 6 comma D.P.R. 633/72 modificato dal D.L. 223/2006,

Dettagli

ANALISI TECNICO-NORMATIVA RELAZIONE

ANALISI TECNICO-NORMATIVA RELAZIONE ANALISI TECNICO-NORMATIVA RELAZIONE Amministrazione proponente: Ministero dell economia e delle finanze. Titolo: Recepimento delle disposizioni delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del

Dettagli

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA Settimanale di Aggiornamento Fiscale del 17 gennaio 2013 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla delle novità di maggior rilievo che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa.

Dettagli

Ragioniere Commercialista Consulente Tecnico Tribunale di Ancona Revisore Contabile iscrizione al n. 28614 TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Ragioniere Commercialista Consulente Tecnico Tribunale di Ancona Revisore Contabile iscrizione al n. 28614 TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI Rag. GILBERTO GNESUTTA Ragioniere Commercialista Consulente Tecnico Tribunale di Ancona Revisore Contabile iscrizione al n. 28614 TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI Le disposizioni del vecchio

Dettagli

Il trattamento Iva nell'e-commerce

Il trattamento Iva nell'e-commerce ECONOMIAeDIRITTO.it Analisi, spunti e riflessioni su temi economico-giuridici http://www.economiaediritto.it Il trattamento Iva nell'e-commerce (di Mauro Merola) 1. Introduzione Il commercio elettronico

Dettagli

NUOVA TERRITORIALITÀ IVA

NUOVA TERRITORIALITÀ IVA Circolare informativa per la clientela n. 7/2010 dell 11 marzo 2010 NUOVA TERRITORIALITÀ IVA In questa Circolare 1. Nuove disposizioni sulla territorialità 2. Territorialità per i servizi «generici» 3.

Dettagli

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo Spesometro) - D.L. 22 ottobre 2016 n. 193

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo Spesometro) - D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 STUDIO DATTILO C O M M E R C I A L I S T I A S S O C I A T I Oggetto: Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo Spesometro) - D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 Il D.L. n. 193/2016 ha

Dettagli

a) estensione del reverse charge nell ambito del settore edile e dei settori connessi, a norma dell art. 17, c. 6, lett. a-ter) del DPR n.

a) estensione del reverse charge nell ambito del settore edile e dei settori connessi, a norma dell art. 17, c. 6, lett. a-ter) del DPR n. Oggetto: IVA Nuove fattispecie di reverse charge (art. 1, commi 629 e 631, L. n. 190/2014) Primi chiarimenti - Circolare n. 14/E del 27/03/2015. Roma 31 marzo Come già comunicato (v. circolare confederale

Dettagli

LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI Periodico quindicinale FE n. 06 26 marzo 2014 ABSTRACT LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI Sempre più frequentemente le imprese non residenti, prive di stabile organizzazione in Italia, operano all

Dettagli

Anno 2013 N.RF022. La Nuova Redazione Fiscale FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI UE ED EXTRAUE

Anno 2013 N.RF022. La Nuova Redazione Fiscale FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI UE ED EXTRAUE Anno 2013 N.RF022 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 7 OGGETTO FATTURAZIONE DELLE UE ED EXTRAUE RIFERIMENTI ARTT. 21 C.6-BIS E 20 C. 1 DPR 633/72; ART.6 C. 2 DLGS 471/97;

Dettagli