News per i Clienti dello studio
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- Graziano Pesce
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1 News per i Clienti dello studio del 18 Marzo 2011 Ai gentili clienti Loro sedi Dal 1 aprile applicazione del reverse charge per cellulari e dispositivi a circuito integrato ma non per tutti Dal 1 aprile 2011 Reverse Charge per cessione di cellulari e dispositivi a circuito integrato A partire dal prossimo 1 aprile 2011 le cessioni di telefoni cellulari e di microprocessori, effettuate nelle fasi che precedono il commercio al dettaglio, saranno regolate dalle norme del reverse charge. La fattura emessa dal cedente senza Iva, sarà poi integrata dal cessionario e registrata nel registro degli acquisti e in quello delle vendite. La norma, prevista in origine dalla Finanziaria 2007, entra in vigore grazie all autorizzazione comunitaria, arrivata lo scorso novembre. La preventiva autorizzazione, richiesta dall'art. 395, par. 1 della Direttiva 2006/112/Ce, è arrivata solo limitatamente ad alcuni beni. Infatti, la Decisone del Consiglio n. 710/2010/Ue del 22 novembre 2010, pubblicata sulla Guce del successivo 25 novembre, ha autorizzato l'italia a designare quale debitore dell'iva il soggetto passivo destinatario di una cessione solo per: telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo; dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. 1
2 Beni interessati Art. 17, co. 6, lett. b), c), d), D.P.R. 633/1972 "(...) b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori; c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere (...)" Decisione del consiglio n. 710/2010/Ue del 22 novembre 2010 "(...) a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo; b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (...)" REVERSE CHARGE (art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972) Operazione Decorrenza Osservazioni Cessioni di telefoni cellulari L'autorizzazione comunitaria menziona i telefoni cellulari, ma non i relativi componenti e accessori (es. batterie, auricolari) Cessioni di dispositivi a circuito integrato L'autorizzazione comunitaria menziona i dispositivi a circuito integrato prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali, ma non fa riferimento alle cessioni di computer e relativi accessori 2
3 Ambito applicativo Sono escluse dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile che qui ci interessa le cessioni dei beni effettuate nella fase del commercio al dettaglio: non conta la qualifica dell'acquirente (privato o soggetto passivo Iva), ma la sola attività del cedente. Ciò, in quanto, obiettivo della deroga richiesta dall'italia, autorizzata dal Consiglio Ue, è quello di rendere debitore dell'iva il cessionario "passivo", per contrastare le frodi che si verificano, di regola, nelle cessioni che precedono il commercio al dettaglio, nel quale i beni sono venduti all'ultimo acquirente, ossia all'utilizzatore finale del ciclo distributivo. Ne deriva che: l'acquisto di un cellulare o di un microprocessore da parte di un soggetto passivo Iva presso un dettagliante, ancorché per scopi legati all'attività economica svolta, e indipendentemente dal numero o dal valore dei pezzi acquistati, non deve essere assoggettato a reverse charge, ma al sistema ordinario di applicazione dell'iva a titolo di rivalsa. In altre parole la società, imprenditori, professionisti o organismi pubblici o privati dotati di partita Iva se acquistano per uso professionale o d'impresa un telefonino, sono esclusi dall'obbligo del reverse charge ed i cedenti applicheranno le regole ordinarie del tributo addebitando l'iva in fattura. ESEMPIO Si pensi al professionista che acquista il telefono cellulare come bene strumentale per la sua attività professionale: non sarà sottoposto alle regole dell inversione contabile. diversamente, se l'acquisto avviene presso un grossista, si applica il meccanismo dell'inversione contabile. Commercio al dettaglio escluso dal Reverse Charge Il meccanismo del reverse charge, per le cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato Si applica alla fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. L esclusione opera anche quando l utilizzatore finale sia un soggetto passivo Nulla è stato previsto a riguardo di una eventuale soglia minima per l applicazione della disposizione 3
4 Tra gli esclusi dall'applicazione del reverse charge per le cessioni di cellulari e microprocessori vi sono, inoltre, i soggetti che operano nel regime dei contribuenti minimi, disciplinato dall'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007. Questi soggetti, infatti, sono esonerati dal versamento dell'imposta e dagli altri adempimenti previsti dal Dpr 633/1972, a eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e degli obblighi da assolvere per le operazioni intra-ue. È previsto, tuttavia, l'obbligo di certificazione del corrispettivo, che dovrà essere adempiuto dal cedente senza recare l'addebito dell'imposta. Infine, qualora il contribuente minimo assuma la veste di cessionario dei beni in discorso, la fattura emessa nei suoi confronti in regime di reverse charge comporta l'obbligo di integrazione del documento e di versamento dell'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. CONTRIBUENTE MINIMO CEDENTE NO REVERSE CHARGE FATTURA SENZA IVA IN QUANTO REGIME MINIMI CESSIONARIO REVERSE CHARGE INTEGRA LA FATTURA E VERSA L IVA Il meccanismo dell inversione contabile L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile comporta che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente. Ciò, in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d'imposta nei confronti dell'erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la (prestazione di servizi). Quindi, i cedenti dei beni in argomento sono tenuti a emettere fattura senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Dpr n. 633/1972 e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse charge - articolo 17, comma 6, lettera c). Il committente dovrà, poi, integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi (articoli 23 e 24, del Dpr 633/1972), entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Il documento contabile, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 dello stesso Dpr. 4
5 Cedente: obblighi e diritti Cessionario: obblighi IL FUNZIONAMENTO DEL REVERSE CHARGE 1) Deve emettere fattura senza l applicazione dell Iva quale titolo di inapplicabilità dell imposta l art.17 comma 6, D.P.R: 633/1972; 2) può detrarre l imposta assolta a monte sugli acquisti e sulle importazioni inerenti l attività; 3) può esercitare il diritto al rimborso dell Iva secondo le modalità di cui all art.38 bis, D.P.R. 633/1972, realizzandosi i presupposti di cui all art.30, comma 3, lett. A), così come modificato dall art. 35, comma 6 bis, D.L. 223/ ) deve integrare la fattura emessa dal cedente senza addebito d imposta, indicando sul documento stesso l aliquota ordinaria e la relativa imposta; 2) deve annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento della fattura o comunque entro 15 giorni dal suo ricevimento con riferimento al relativo mese e nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione. ESEMPIO di FATTURAZIONE La società Patati s.r.l., grossista, vende alla società Pepicchio s.r.l. un telefono cellulare per un importo pari a 1.000, senza addebito di Iva in quanto si applica il regime del reverse charge. Patati SRL... Spett. Pepicchio SRl... Ft. N.84 del Vi resta venduto telefono cellulare modello Sole Totale Operazione senza applicazione di Iva ai sensi dell art. 17, c. 6, lett. b) del D.p.r. 633/72. Patati SRL... Ft. N.84 del Spett. Pepicchio SRl... Vi resta venduto telefono cellulare modello Sole Totale Operazione senza applicazione di Iva ai sensi dell art. 17, c. 6, lett. b) del D.p.r. 633/72. INTEGRAZIONE del DOCUMENTO ai sensi dell art. 17, comma 6, del D.p.r. n. 633/1972: Imponibile Iva 200 Totale N. protocollo fatt. acquisto. N. protocollo fatt. vendite.. 5
6 Sanzioni Per la violazione degli obblighi legati alla procedura del reverse charge, in base all impianto sanzionatorio previsto dalla Legge Finanziaria 2008, così come ricordato dall Agenzia delle entrate nella citata circolare n.59/e/2010, è prevista una sanzione amministrativa compresa tra il 100% ed il 200% dell imposta non versata, con un minimo di 258,00 a carico del: cessionario che, a seguito dell errata applicazione del reverse charge, non abbia assolto l Iva; cedente che abbia irregolarmente addebitato l Iva in fattura omettendone il versamento. Al pagamento della sanzione (dal 100 al 200%) nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. Nel caso in cui, pur in presenza di irregolarità, l imposta sia stata versata o dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto di detrazione, secondo l articolo 19 del D.p.r. n.633/1972, l infrazione è sanzionata dalla norma del comma 9-bis dell'art. 6 del dlgs. 471/1997, aggiunto dalla legge n. 244/2007 con effetto dal 1 gennaio Questa disposizione, introdotta allo scopo di punire più lievemente quelle condotte che, seppure contrarie alla legge, non arrecano danno all'erario, stabilisce che in tali ipotesi la sanzione amministrativa è pari al 3% (anziché dal 100 al 200%) dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro. Occorre rilevare che, poiché la disposizione prende in considerazione l'ipotesi di irregolare assolvimento dell'imposta sia da parte del cedente/prestatore, sia da parte del cessionario/committente, la sanzione del 3% sembra applicabile non solo quando l'operazione avrebbe dovuto essere fatturata in regime di inversione contabile (irregolare applicazione dell'iva da parte del cedente/prestatore), ma anche quando, al contrario, è stata sottoposta erroneamente all'inversione contabile (irregolare applicazione dell'iva da parte del cessionario/committente), ovviamente purché in presenza di motivi tali da far ritenere applicabile il reverse charge. Infine, se il cedente o prestatore non emette fattura, è soggetto alla sanzione dal 5 al 10% del corrispettivo non fatturato (comma 2 del citato art. 6, D.Lgs. 471/1997), fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile. 6
7 Sanzioni per l'errata applicazione del "reverse charge" Soggetti Violazione sanzione Cessionario o committente Cessionario o committente Mancato assolvimento dell'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi, connessa all'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile Dal 100 al 200% dell'imposta non assolta, con un minimo di euro 258 Cedente o prestatore Addebito irregolare dell'imposta in fattura senza effettuare il versamento Dal 100 al 200% dell'imposta non pagata, con un minimo di euro 258. Il cessionario/committente risponde in solido della sanzione e del pagamento dell'imposta non versata dal cedente/prestatore Cessionario o committente - Cedente o prestatore Irregolarità nell'applicazione del reverse charge, ma regolare assolvimento dell'imposta 3% dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di euro 258 ( dal 1 gennaio 2011 senza il limite massimo di euro previsto invece per il triennio ). Al pagamento delle sanzioni sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile Cedente o prestatore Mancata emissione della fattura senza applicazione dell'imposta Dal 5 al 10% dell'imponibile non fatturato. Il cessionario o committente è obbligato a regolarizzare l'omissione applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 7
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