DECRETO 22 febbraio 2013, n. 37

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1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 febbraio 2013, n. 37 Regomento recante mofiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme attuazione Fondo solidarieta' per i mutui per l'acquisto prima casa, ai l'articolo 2, comma 475 e seguenti legge 24 cembre 2007, n (13G00079) (GU n ) note: Entrata in vigore provvemento: 27/04/2013 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista legge 24 cembre 2007, n. 244 e, in particore, l'articolo 2, il quale prevede, ai commi 475 e seguenti, l'istituzione presso il Ministero l'economia e le finanze un Fondo solidarieta' per i mutui per l'acquisto prima casa ( seguito: «Fondo»); Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con moficazioni, dal legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particore, l'articolo 2, comma 5-sexies, il quale prevede che il Ministro l'economia e le finanze con proprio decreto, previo parere le Commissioni parmentari competenti, emana il regomento attuativo Fondo medesimo; Visto il proprio decreto n giugno 2010, pubblicato nel Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192, «Regomento recante norme attuazione Fondo solidarieta' per l'acquisto prima casa, ai l'articolo 2, comma 475, legge 24 cembre 2007, n. 244»; Vista legge 28 giugno 2012 n. 92 recante «Disposizioni in materia riforma mercato voro in una prospettiva crescita» e, in particore, l'articolo 3, comma 48, che prevede alcune mofiche ai commi da 475 a 479 l'articolo 2 legge 24

2 cembre 2007, n. 244, stabilendo, al successivo comma 49, che le stesse si applicano esclusivamente alle domande accesso al Fondo solidarieta' presentate dopo data entrata in vigore legge stessa; Ritenuta, pertanto, necessita' adeguare le previsioni citato decreto n giugno 2010 alle mofiche normative introdotte dal predetta legge 28 giugno 2012 n. 92; Sentita Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere Consiglio Stato espresso dal Sezione consultiva per gli atti normativi 22 novembre 2012 (parere n. 4940/2012); Visti i pareri espressi dal VI commissione finanze Camera dei deputati nel seduta 29 gennaio 2013 e VI commissione finanze e tesoro Senato Repubblica nel seduta 5 febbraio 2013; Vista comunicazione al Presidente Consiglio dei Ministri, a norma l'articolo 17, comma 3, predetta legge n ; Adotta il seguente regomento: Art All'articolo 2 decreto Ministro l'economia e le finanze n giugno 2010, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'ammissione al beneficio e' subornata esclusivamente all'accamento almeno uno dei seguenti eventi riferiti al persona beneficiario, intervenuti successivamente al stipu

3 contratto mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti al richiesta ammissione al beneficio: a) cessazione rapporto voro subornato ad eccezione le ipotesi risoluzione consensuale, risoluzione per limiti eta' con ritto a pensione vecchiaia o anzianita', licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, missioni voratore non per giusta causa, con attualita' lo stato soccupazione; b) cessazione dei rapporti voro cui all'articolo 409, n. 3) coce procedura civile, ad eccezione le ipotesi risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso voratore non per giusta causa, con attualita' lo stato soccupazione; c) morte o riconoscimento hancap grave, ai l'articolo 3, comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero invalita' civile non inferiore all'80 per cento. In caso mutuo cointestato, gli eventi cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari». 2. All'articolo 2 decreto Ministro l'economia e le finanze n giugno 2010, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi: «4. La sospensione pagamento le rate mutuo si applica anche ai mutui: a) oggetto operazioni emissione obbligazioni bancarie garantite ovvero cartorizzazione ai legge 30 aprile 1999, n. 130; b) erogati per portabilita' tramite surroga ai l'articolo 120-quater testo unico cui al decreto legistivo 1 settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui nuova erogazione al data perfezionamento l'operazione surroga;

4 c) che hanno gia' fruito altre misure sospensione pagamento le rate purche' tali misure non determinino complessivamente una sospensione l'ammortamento superiore a 18 mesi. 5. La sospensione pagamento le rate mutuo non puo' essere richiesta per i mutui che presentano almeno una le seguenti caratteristiche: a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento presentazione domanda da parte mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta decadenza dal beneficio termine o risoluzione contratto stesso, anche tramite notifica l'atto precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; b) fruizione agevozioni pubbliche; c) per i quali sia stata stiputa un'assicurazione a copertura rischio che si verifichino gli eventi cui al comma 479 legge n. 244/2007, purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi le rate oggetto sospensione e sia efficace nel periodo sospensione stesso». Avvertenza: Il testo le note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai l'art.10, commi 2 e 3, testo unico le sposizioni sul promulgazione le leggi, sull'emanazione dei decreti Presidente Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 cembre 1985, n.1092, al solo fine facilitare lettura le sposizioni legge moficate o alle quali

5 Stato e per 10 Il ad un mesi per durata il salvo La alcuna senza Note alle premesse: La legge 24 cembre 2007, n. 244 (Disposizioni per formazione bincio annuale e pluriennale lo legge finanziaria 2008) e' pubblicata nel Gazz. Uff. cembre 2007, n. 300, S.O. Si riporta il testo dei commi da 475 a l'articolo 2 citata legge n : "475. E' istituito presso il Ministero l'economia le finanze il Fondo solidarieta' per i mutui l'acquisto prima casa, con una dotazione milioni euro per ciascuno degli anni 2008 e Fondo opera nei limiti le risorse sponibili e fino esaurimento le stesse." "476. Per i contratti mutuo riferiti all'acquisto unita' immobiliari da abire ad abitazione principale mutuatario, questi puo' chiedere sospensione pagamento le rate per non piu' due volte e per periodo massimo complessivo non superiore a ciotto nel corso l'esecuzione contratto. In tal caso, durata contratto mutuo e quel le garanzie esso prestate e' prorogata un periodo eguale al sospensione. Al termine sospensione, pagamento le rate riprende secondo gli importi e con periocita' originariamente previsti dal contratto, verso patto eventualmente intervenuto fra le parti per rinegoziazione le conzioni contratto medesimo. sospensione non comporta l'applicazione commissione o spesa istruttoria ed avviene

6 richiesta garanzie aggiuntive." "476-bis. La sospensione cui al comma 476 si applica anche ai mutui: a) oggetto operazioni emissione obbligazioni bancarie garantite ovvero cartorizzazione ai legge 30 aprile 1999, n. 130; b) erogati per portabilita' tramite surroga ai l'articolo 120-quater testo unico cui al decreto legistivo 1 settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui nuova erogazione al data perfezionamento l'operazione surroga; c) che hanno gia' fruito altre misure sospensione purche' tali misure non determinino complessivamente una sospensione l'ammortamento superiore a ciotto mesi." "477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo' essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una le seguenti caratteristiche: a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento presentazione domanda da parte mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta decadenza dal beneficio termine o risoluzione contratto stesso, anche tramite notifica l'atto precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; b) fruizione agevozioni pubbliche; c) per i quali sia stata stiputa un'assicurazione a copertura rischio che si verifichino gli eventi cui al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi le rate oggetto

7 sospensione e sia efficace nel periodo sospensione stesso." "478. Nel caso mutui concessi da intermeari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta mutuatario che intende avvalersi facolta' prevista dal comma 476, presentata per il tramite l'intermeario medesimo, provvede al pagamento degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro riferimento tasso interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto componente maggiorazione sommata a tale parametro." "479. L'ammissione al beneficio cui al comma 476 e' subornata esclusivamente all'accamento almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente al stipu contratto mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti al richiesta ammissione al beneficio: a) cessazione rapporto voro subornato, ad eccezione le ipotesi risoluzione consensuale, risoluzione per limiti eta' con ritto a pensione vecchiaia o anzianita', licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, missioni voratore non per giusta causa; b) cessazione dei rapporti voro cui all'articolo 409, numero 3), coce procedura civile, ad eccezione le ipotesi risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso voratore non per giusta causa;

8 c) morte o riconoscimento hancap grave, ai l'articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero invalita' civile non inferiore all'80 per cento." "480. Con regomento adottato dal Ministro l'economia e le finanze, concerto con il Ministro solidarieta' sociale, sono stabilite le norme attuazione Fondo cui ai commi da 475 a 479.". Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, voro, occupazione e impresa e per risegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con moficazioni, dal legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' pubblicato nel Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280, S.O. Si riporta il testo l'articolo 2, comma 5- sexies, citato decreto-legge n : "5-sexies. Entro sessanta giorni dal data entrata in vigore legge conversione presente decreto, il Ministro l'economia e le finanze, con proprio decreto, previo parere le Commissioni parmentari competenti, emana il regomento attuativo Fondo solidarieta' per i mutui per l'acquisto prima casa, cui all'articolo 2, comma 475, legge 24 cembre 2007, n. 244.". La legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia riforma mercato voro in una prospettiva crescita) e' pubblicata nel Gazz. Uff. 3 luglio 2012, n. 153, S.O. Si riporta il testo l'articolo 3, commi 48 e 49,

9 n. seguente risorse seguente citata legge n : "48. All'articolo 2 legge 24 cembre 2007, 244, sono apportate le seguenti moficazioni: a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il periodo: «Il Fondo opera nei limiti le sponibili e fino ad esaurimento le stesse»; b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il periodo: «La sospensione non comporta l'applicazione alcuna commissione o spesa istruttoria ed avviene senza richiesta garanzie aggiuntive»; c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente: «476-bis. La sospensione cui al comma 476 si applica anche ai mutui: a) oggetto operazioni emissione obbligazioni bancarie garantite ovvero cartorizzazione ai legge 30 aprile 1999, n. 130; b) erogati per portabilita' tramite surroga ai l'articolo 120-quater testo unico cui al decreto legistivo 1 settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui nuova erogazione al data perfezionamento l'operazione surroga; c) che hanno gia' fruito altre misure sospensione purche' tali misure non determinino complessivamente una sospensione l'ammortamento superiore a ciotto mesi»; d) il comma 477e' sostituito dal seguente: «477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo' essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una le seguenti caratteristiche: a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento presentazione domanda da parte mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta

10 decadenza dal beneficio termine o risoluzione contratto stesso, anche tramite notifica l'atto precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; b) fruizione agevozioni pubbliche; c) per i quali sia stata stiputa un'assicurazione a copertura rischio che si verifichino gli eventi cui al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi le rate oggetto sospensione e sia efficace nel periodo sospensione stesso»; e) al comma 478, le parole: «dei costi le procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per sospensione pagamento le rate mutuo» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro riferimento tasso interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto componente maggiorazione sommata a tale parametro»; f) il comma 479e' sostituito dal seguente: «479. L'ammissione al beneficio cui al comma 476 e' subornata esclusivamente all'accamento almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente al stipu contratto mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti al richiesta ammissione al beneficio: a) cessazione rapporto voro subornato, ad eccezione le ipotesi risoluzione consensuale, risoluzione per limiti eta' con ritto a pensione

11 vecchiaia o anzianita', licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, missioni voratore non per giusta causa; b) cessazione dei rapporti voro cui all'articolo 409, numero 3), coce procedura civile, ad eccezione le ipotesi risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso voratore non per giusta causa; c) morte o riconoscimento hancap grave, ai l'articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero invalita' civile non inferiore all'80 per cento»." "49. Le sposizioni cui ai commi da 475 a 479 l'articolo 2 legge 24 cembre 2007, n. 244, come moficati dal comma 48 presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande accesso al Fondo solidarieta' presentate dopo data entrata in vigore presente legge." Si riporta il testo l'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina l'attivita' Governo e ornamento Presidenza Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regomenti nelle materie competenza ministro o autorita' sottornate al ministro, quando legge espressamente conferisca tale potere. Tali regomenti, per materie competenza piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando

12 necessita' apposita autorizzazione da parte legge. I regomenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regomenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente Consiglio dei ministri prima loro emanazione. 4. I regomenti cui al comma 1 ed i regomenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare denominazione «regomento», sono adottati previo parere Consiglio Stato, sottoposti al visto ed al registrazione Corte dei conti e pubblicati nel Gazzetta Ufficiale.". Note all'art. 1: Si riporta il testo l'articolo 2 citato decreto Ministro l'economia e le finanze n , come moficato dal presente legge: "Art. 2 Requisiti e conzioni per l'accesso alle agevozioni 1. Per accedere alle agevozioni i beneficiari devono essere in possesso, al data presentazione domanda, dei seguenti requisiti soggettivi: a) titolo proprieta' sull'immobile oggetto contratto mutuo; b) titorita' un mutuo importo erogato non superiore a 250 mi euro, in ammortamento da almeno un anno; c) incatore situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mi euro. 2. L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche lusso incate nel decreto Ministero dei vori

13 pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l'abitazione principale beneficiario al data presentazione domanda. 3. L'ammissione al beneficio e' subornata esclusivamente all'accamento almeno uno dei seguenti eventi riferiti al persona beneficiario, intervenuti successivamente al stipu contratto mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti al richiesta ammissione al beneficio: a) cessazione rapporto voro subornato ad eccezione le ipotesi risoluzione consensuale, risoluzione per limiti eta' con ritto a pensione vecchiaia o anzianita', licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, missioni voratore non per giusta causa, con attualita' lo stato soccupazione; b) cessazione dei rapporti voro cui all'art. 409, n. 3) coce procedura civile, ad eccezione le ipotesi risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso voratore non per giusta causa, con attualita' lo stato soccupazione; c) morte o riconoscimento hancap grave, ai l'art. 3, comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero invalita' civile non inferiore all'80 per cento. In caso mutuo cointestato, gli eventi cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.

14 4. La sospensione pagamento le rate mutuo applica anche ai mutui: a) oggetto operazioni emissione obbligazioni bancarie garantite ovvero cartorizzazione ai legge 30 aprile 1999, n. 130; b) erogati per portabilita' tramite surroga ai l'articolo 120-quater testo unico cui al decreto legistivo 1 settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui nuova erogazione al data perfezionamento l'operazione surroga; c) che hanno gia' fruito altre misure sospensione pagamento le rate purche' tali misure non determinino complessivamente una sospensione l'ammortamento superiore a 18 mesi. 5. La sospensione pagamento le rate mutuo non puo' essere richiesta per i mutui che presentano almeno una le seguenti caratteristiche: a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento presentazione domanda da parte mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta decadenza dal beneficio termine o risoluzione contratto stesso, anche tramite notifica l'atto precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; b) fruizione agevozioni pubbliche; c) per i quali sia stata stiputa un'assicurazione a copertura rischio che si verifichino gli eventi cui al comma 479 legge n. 244/2007, purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi

15 nel le rate oggetto sospensione e sia efficace periodo sospensione stesso.".

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