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8 REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIGILANZA AUSILIARIA

9 Art. 1 Oggetto e finalità Il presente regolamento disciplina, a norma dell art.117 comma 6 della Costituzione, l'istituzione e il funzionamento del servizio di prevenzione e accertamento, nell'ambito del territorio comunale, delle violazioni in materia di sosta e di circolazione stradale da parte di personale del Comune o di società di gestione dei parcheggi o di personale delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ai sensi dell'art. 17, commi della legge n. 127 del e dell art. 12, comma 3, lett. c) del codice della strada approvato con d.lgs. 30/4/1992 n, 285 e ss.mm. Ferma restando la competenza degli Ufficiali e degli Agenti di Polizia Municipale, allo scopo di realizzare un efficace apparato di monitoraggio e controllo del territorio comunale, teso a migliorare le azioni preventive atte a promuovere il rispetto della legalità ed il conseguimento di una ordinata e civile convivenza, specificamente nel settore della circolazione stradale, sono istituiti gli AUSILIARI DELLA VIGILANZA. Gli ausiliari della vigilanza si distinguono in : a) Accertatori delle violazioni in materia di sosta o Ausiliario della sosta (art. 17 comma 132 Legge 127/97): a.a) sono i dipendenti comunali, diversi da quelli della Polizia Municipale, nominati con provvedimento del Sindaco, competenti a svolgere funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni relative alla sosta o alla fermata in tutte le strade del territorio comunale: - in cui tali manovre sono vietate da apposita segnaletica stradale ovvero dalle norme del Codice della Strada, con la facoltà di disporre la rimozione dei veicoli illecitamente parcheggiati limitatamente ai casi previsti dall art. 158 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice della Strada; - in cui esistono parcheggi o aree di sosta a pagamento; a.b) sono i dipendenti di enti o imprese alle quali è stata affidata la gestione di parcheggi ovvero di aree di sosta a pagamento, che, diversamente dai soggetti di cui al punto a.a), hanno funzioni di accertamento delle violazioni di cui all art. 7 comma 15 e all art. 157 commi 5, 6 e 8 del Codice della Strada, relative alla sosta solo sui parcheggi o sulle strade del territorio comunale in cui esistono aree di sosta a pagamento concesse all azienda o all impresa da cui dipendono. La competenza si estende anche a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe ad esse, che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentono il concreto utilizzo da parte degli utenti della strada; b) Accertatori delle violazioni in materia di sosta e circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico (art. 17 comma 133 Legge 127/97): sono dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, nominati con provvedimento del Sindaco, ai quali nell ambito del territorio comunale sono attribuite le funzioni di accertamento delle violazioni: - in materia di sosta di cui ai punti a.a) e a.b) dei paragrafi del punto precedente;

10 - relative alla sosta ovvero alla circolazione non autorizzata sulle corsie riservate ai mezzi pubblici delimitate ai sensi dell art. 7 comma 1 lett. a), ovvero sulle strade riservate previste dall art. 7 comma 1 lett. i) del Codice della Strada. c) Accertatori delle violazioni in materia di circolazione o Ausiliari del traffico (articolo 12, comma 3, lettera c), del codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 22, 23, 24 e 25 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni) Sono dipendenti comunali diversi da quelli della Polizia Municipale, nominati con provvedimento del Sindaco, competenti a svolgere funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e per la tutela ed il controllo sull'uso delle strade, limitatamente ai fatti commessi sulle strade o sui tratti di strade del territorio comunale, con la facoltà di disporre la rimozione dei veicoli illecitamente parcheggiati. Gli ausiliari del traffico hanno inoltre funzioni ausiliarie nell attività di verifica e posizionamento della segnaletica stradale provvisoria in occasione delle manifestazioni sportive e culturali che interessano il territorio comunale, coadiuvando l attività svolta dagli operatori della polizia municipale in materia di prevenzione e sicurezza stradale. Art. 2 Definizione del Servizio. Funzioni e poteri degli Ausiliari 1. Ai sensi del presente regolamento, gli ausiliari del traffico e della sosta, dipendenti dal Comune, hanno funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni relative alla sosta e alla circolazione in tutte le strade e le aree pubbliche del territorio comunale. 2. La valenza attribuita all attività svolta dagli addetti di cui sopra, dalla quale scaturisce direttamente l applicazione di una sanzione amministrativa, impone che all accertamento compiuto da questi soggetti consegua sempre, ai sensi dell art. 200 e 201 del C.d.S., la redazione di un verbale di contestazione con i contenuti previsti dall art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. e numerato progressivamente. Copia dello stesso dovrà essere consegnato al trasgressore se presente al momento dell accertamento o se sopraggiunge immediatamente dopo. Tutte le fasi del procedimento successivo saranno gestite dal Servizio Polizia municipale secondo le regole del citato art. 383, 3 comma. Al solo fine di completare il verbale con tutti gli elementi necessari alla sua validità, se si procede a contestazione immediata della violazione, tutti gli accertatori possono chiedere l esibizione dei documenti relativi al veicolo ed al conducente che ha commesso la violazione. Gli accertatori dovranno inoltre disporre anche l applicazione delle sanzioni accessorie relative alle violazioni contestate, ed in particolare la rimozione e il blocco del veicolo ai sensi dell art. 215 del C.d.S., indicando nel verbale di contestazione gli eventuali motivi che impediscano l adozione delle citate misure. 3. Il personale di cui al presente regolamento adempie alle proprie funzioni con la massima cura, diligenza e costante presenza attiva ed esterna sul territorio, tesa ad assicurare la più efficace

11 azione di accertamento e prevenzione delle violazioni alle norme di legge, di regolamento e dei provvedimenti emanati dall'autorità comunale. 4. Il personale ausiliario di cui al presente regolamento deve mantenere, nei confronti dei cittadini un atteggiamento di collaborazione e di favorevole disponibilità, fornendo ogni utile informazione sull'uso corretto delle strutture pubbliche, dei servizi ed in particolare della strada, delle aree di sosta, del suolo e spazio pubblico, assicurando nel contempo, con attenta e precisa azione di prevenzione, controllo ed accertamento, la correttezza dei comportamenti in materia di circolazione stradale. 5. Per assolvere ai compiti di accertamento delle violazioni, il personale che svolge le funzioni di cui al presente regolamento adempie agli atti previsti secondo le procedure stabilite dalla normativa in materia, osservando le direttive ricevute. Utilizza, a tal fine, correttamente gli strumenti e le apparecchiature di servizio che ha in dotazione, assicurandone il corretto utilizzo e la buona conservazione. 6. Gli ausiliari del traffico e della sosta, dipendenti di società che hanno in gestione i parcheggi hanno funzioni di accertamento relative alla sosta a pagamento solo ed esclusivamente sui parcheggi e sulle aree di sosta stradali concesse dal Comune al soggetto privato dal quale dipendono, ovvero, se dipendenti da imprese di trasporto pubblico, solo sulle soste nelle corsie riservate e negli spazi delle fermate riservate ai mezzi di trasporto pubblico locale del territorio comunale. Non hanno poteri nelle altre aree di sosta anche se a pagamento. 7. Gli ausiliari del traffico e della sosta hanno la competenza a disporre la rimozione dei veicoli che intralcino il traffico nei casi previsti. Art. 3 Istituzione del servizio, individuazione degli Ausiliari 1. La Giunta, con propria deliberazione, istituisce il servizio degli ausiliari del traffico e della sosta ne stabilisce i requisiti morali e professionali, i percorsi formativi che gli stessi dovranno possedere, nonché il loro numero. 2. Il Sindaco, su segnalazione del Responsabile di Presidio della Polizia Municipale nomina gli ausiliari del traffico e della sosta scegliendoli tra i dipendenti comunali ascritti nella categoria B e C CCNL comparto Regioni Enti Locali, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o anche determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, che abbiano conseguito apposita idoneità allo svolgimento delle funzioni a seguito della frequenza di un corso specifico della durata di 20 ore organizzato dal Presidio di Polizia Municipale, nonché in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5. Non possono essere conferite le funzioni di ausiliari del traffico e della sosta a soggetti impegnati in lavori socialmente utili. 3. Gli ausiliari dipendono funzionalmente dal Responsabile di Presidio della Polizia Municipale e si attengono alle disposizioni operative e organizzative del servizio stesso. 4. Il Sindaco dispone, sentito il Responsabile del Presidio di Polizia Municipale di Maranello ed il dirigente competente, la revoca delle funzioni di cui al presente regolamento nei seguenti casi: a) perdita di uno dei requisiti personali prescritti dal regolamento o dalla legge

12 b) risoluzione del rapporto di lavoro c) richiesta scritta dell azienda privata d) nell'ipotesi di violazione dei doveri e compiti di servizio come accertata dal Responsabile del Presidio di Polizia municipale. Art. 4 Qualità di Pubblico ufficiale 1. I soggetti nominati a svolgere le funzioni di cui al presente regolamento, nell'esercizio di dette funzioni, rivestono la qualità di pubblico ufficiale a norma dell'articolo 357 del codice penale. Nello svolgimento di tali funzioni al predetto personale sono attribuite le funzioni di cui agli artt e 2700 del Codice Civile e le competenze di cui all art. 13 della L. 689/81. Lo stesso personale provvede, a tal fine, alla redazione degli atti inerenti le procedure sanzionatorie stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia. 2. Resta ferma la competenza, ai sensi dell art. 331 del codice di procedura penale, alla denuncia dei reati perseguibili d'ufficio, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio o a causa della loro funzione o del servizio. 3. L addetto procede alla contestazione dell illecito amministrativo, all identificazione personale del cittadino. Qualora il cittadino rifiuti l esibizione del documento, l addetto è privo di poteri coercitivi volti a fermare il contravventore, dovrà quindi contattare immediatamente degli Ufficiali/Agenti delle forze dell ordine dotati di tali poteri per chiedere il loro ausilio. Art. 5 Requisiti per il conferimento delle funzioni 1. I dipendenti comunali destinati a svolgere le funzioni di ausiliari del traffico ed ausiliari della sosta sono tenuti a conseguire apposita idoneità a seguito della frequentazione di un corso di preparazione e qualificazione finalizzato a fornire adeguate conoscenze delle norme in materia di responsabilità penale ed amministrativa dei Pubblici Ufficiali, circolazione stradale, con particolare riguardo a quelle di comportamento, ai compiti di prevenzione e repressione delle violazioni, ai procedimenti sanzionatori e di tutela e controllo sull'uso della strada. 2. Il corso di cui al precedente comma 1, ha durata di venti ore e si compone di moduli formativi teorici, organizzati e svolti dal Servizio di Polizia Municipale, secondo calendari di frequenza da questo predisposti. 3. La partecipazione al corso è obbligatoria e l'idoneità si consegue a seguito di esame finale predisposto dal Servizio Polizia municipale. Delle procedure è redatto verbale finale. 4. Per il conferimento delle funzioni previste dal presente regolamento sono richiesti i seguenti requisiti minimi: a) essere in possesso almeno della licenza di scuola media inferiore; b) avere raggiunto la maggiore età; c) godere dei diritti civili e politici; d) essere cittadini U.E.; e) non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;

13 f) non avere riportato condanne penali definitive per delitti non colposi. g) patente di guida di categoria B o superiore valida; h) prestare giuramento ai sensi dell art. 5 della legge n. 478/1946. Art. 6 Norme generali di condotta. Doveri degli Ausiliari 1. Tutti gli ausiliari del traffico e della sosta devono attenersi al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali. 2. Gli ausiliari del traffico e della sosta devono avere, in servizio, un comportamento improntato alla cortesia e all'imparzialità e devono mantenere una condotta irreprensibile operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni per il perseguimento dell'interesse pubblico. Sia in servizio sia fuori servizio gli Ausiliari devono astenersi da comportamenti o atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio al rapporto fra cittadini e Amministrazione. 3. Gli ausiliari del traffico e della sosta dovranno sempre operare utilizzando esclusivamente le dotazioni di servizio della Polizia municipale e indossando vestiario idoneo, di sicurezza e di facile riconoscibilità per la sicurezza propria e per i cittadini con la scritta evidente della loro qualifica, nonché esporre il tesserino di riconoscimento individuale rilasciato dal Comune. Il vestiario sarà indossato sempre in ordine, pulito e decoroso a cura dell'operatore. 4. Dotazioni e vestiario sono forniti agli ausiliari del traffico e della sosta, dipendenti comunali, dal Comune stesso e agli ausiliari del traffico e della sosta dipendenti di concessionari dai medesimi concessionari. Dotazioni, vestiario e tesserino di riconoscimento forniti dal Comune dovranno essere in ogni caso restituiti al Comune stesso al cessare delle funzioni assegnate ai sensi del presente regolamento. Art. 7 Responsabilità disciplinare 1. Gli ausiliari del traffico e della sosta debbono attenersi al principio della disciplina che impone loro il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie funzioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevute, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri e al segreto d'ufficio. 2. Per gli ausiliari del traffico e della sosta dipendenti dal Comune, le violazioni al presente regolamento daranno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal CCNL enti locali. 3. Per gli ausiliari del traffico e della sosta dipendenti dai concessionari, le violazioni al presente regolamento daranno luogo obbligatoriamente a diffida da parte del soggetto concessionario, anche su richiesta del Comando di Polizia municipale e/o del Sindaco, e potranno essere valutate quali elementi di inadempienza contrattuale nei confronti del concessionario. Art.8 Difesa in Giudizio 1. Il Comune, qualora si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile a carico di un ausiliario del traffico o della sosta, dipendente del Comune, per fatti o atti direttamente connessi

14 all'espletamento del servizio, assumerà a proprio carico ogni onere di difesa del procedimento in conformità alla normativa vigente. Art. 9 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell art. 27 dello Statuto Comunale, entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale di approvazione. Art. 10 Modifiche Le modifiche al presente Regolamento che rivestono carattere di adeguamento normativo o di tipo procedurale sono assunte dalla Giunta Comunale che ne darà comunicazione al Consiglio Comunale.

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