FORNITURA TRIENNALE DI AGHI E SIRINGHE IN UNIONE DI ACQUISTO REGIONALE CAPITOLATO D ONERI
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1 FORNITURA TRIENNALE DI AGHI E SIRINGHE IN UNIONE DI ACQUISTO REGIONALE CAPITOLATO D ONERI
2 Art. 1 OGGETTO Il presente capitolato disciplina la fornitura di aghi e siringhe in favore delle aziende sanitarie liguri e precisamente: ASL1, ASL2, ASL3, ASL4, ASL5, A..O.U S.MARTINO, A.O.U SANTACORONA, A.O.U VILLA SCASSI, E.O. OSPEDALI GALLIERA, IRCCS GIANNINA GASLINI, EVANGELICO, IST che hanno conferito mandato all Asl1 Imperiese per la gestione di tutte le attività necessarie all esecuzione della procedura di scelta. Le quantità sono indicate solo ai fini dell individuazione della migliore offerta. I quantitativi si riferiscono, infatti, ad un presunto fabbisogno e sono indicativi delle stime effettuate dalle varie Aziende aderenti alla presente gara regionale e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà fornire solo quei prodotti che l Azienda Sanitaria richiederà, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d obbligo, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta. Qualora la ditta aggiudicataria immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione all Azienda Sanitaria che ha la facoltà di accettare o meno quanto proposto. ART.2 AZIENDA CAPOFILA TITOLARE DELLA PROCEDURA E SOGGETTI CONTRAENTI L Azienda Capofila ASL 1 Imperiese, è titolare e responsabile dello svolgimento delle fasi di gara fino all individuazione della ditta aggiudicataria. La stipula dei contratti conseguenti avverrà tra la ditta aggiudicataria e le singole Aziende Sanitarie per le quali la gara viene indetta. Nell ambito delle presenti condizioni di fornitura, resta nell esclusiva competenza dell Asl1 Imperiese,la titolarità della gestione giuridico amministrativa delle seguenti attività contrattuali: - espletamento della procedura di gara; - gestione dell eventuale contenzioso; - custodia campionatura e/o documentazione tecnica dei prodotti oggetto della fornitura In merito alla documentazione antimafia spetta alla Capofila acquisire i relativi certificati e darne comunicazione alle altre Aziende. Sempre nell ambito delle presenti condizioni generali di fornitura, resta nell esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda delegante, nonché dell Azienda Capofila Asl1 Imperiese per la propria quota di fornitura, la titolarità della gestione contrattuale giuridico/amministrativa delle seguenti attività: - assunzione diretta nei confronti dell aggiudicatario dell autonoma gestione del rapporto negoziale relativo alla quota di fornitura di propria competenza; - gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa; - ricevimento fatture e pagamento delle stesse; - gestione dell eventuale contenzioso, compresa l applicazione di penali e la risoluzione del singolo rapporto contrattuale, per la propria quota di fornitura, relativamente alle attività sopra indicate;
3 - richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo per la propria quota-parte di fornitura; - monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla Capofila ; ART 3. DURATA E DECORRENZA La fornitura avrà una durata di 36 mesi a decorrere dal 60 giorno successivo alla delibera di aggiudicazione definitiva assunta dall Azienda capofila. Nell ultimo anno di fornitura il contratto potrà essere rinnovato per identiche o migliori condizioni economiche per ugual periodo, anche annualmente, mediante apposito provvedimento. L impresa aggiudicataria, tuttavia, avrà l obbligo di continuare la fornitura alle condizioni originarie, per consentire la definizione delle procedure relative all espletamento di una nuova gara e del passaggio di consegne tra le due imprese esecutrici e comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto. ART.4 IMPORTO APPALTO L importo presunto della presente fornitura è quantificato in ,00 IVA esclusa. Si riportano a titolo puramente indicativo e non vincolate gli importi annui presunti di ciascun lotto di gara : Lotto Importo annuo Lotto ,00 Lotto ,00 Lotto ,00 Lotto ,00 Lotto ,00 Lotto ,00 Lotto ,00 Lotto ,00 Lotto ,00 Lotto ,00 Lotto ,00 Lotto ,00 Lotto ,00 Lotto ,00 Lotto ,00 Lotto ,00 ART. 5 VARIAZIONI SOGGETTIVE E vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte di ciascuna Azienda Sanitaria ed Ospedaliera, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell art. 116 del D.Lgs 163/2006. La verifica sarà effettuata entro 60 gg dalla comunicazione, decorsi i quali l approvazione si dà per avvenuta.
4 In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, ciascuna Azienda Sanitaria o Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere di diritto per la propria parte il contratto (art c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art c.c.) Non sarà concesso il subappalto. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata da ciascuna Azienda Sanitaria o Ospedaliera. ART.6 ESECUZIONE DEL CONTRATTO CONSEGNE Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei beni/prodotti secondo quanto disposto dal presente Capitolato d Oneri nonché secondo gli usi commerciali delle prestazioni contrattuali. La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicate nonché nella concordata calendarizzazione ( di conseguenza ordinativo emesso per tempo dalle aziende); Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura presentata, che sarà conservata dall Azienda Capofila ai fini di eventuali verifiche di rispondenza. Il Committente può, in caso di difformità tra le caratteristiche tecniche contrattuali e le caratteristiche tecniche dei beni offerti, rifiutare la parte di fornitura non conforme e richiedere alternativamente la tempestiva sostituzione dei beni con altri adeguati o l acquisto dei beni presso altre ditte, con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprio totale onere a rifornire ogni mese secondo una propria calendarizzazione comunicata a tutte le aziende le quantità necessarie richieste e rapportate ai consumi indicativi precisati nell allegato al capitolato speciale; in caso di emergenza motivata la ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile a fornire una scorta sufficiente entro 24 ore lavorative. Non sono consentite consegne parziali o in acconto, fatti salvi diversi accordi intercorsi tra le parti. La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro, presso i locali indicati di volta in volta nell ordine. Salvo che non sia diversamente stabilito in contratto, tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell appaltatore, il quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa nei magazzini, nei reparti o negli uffici del Committente indicati in contratto o nei rispettivi ordini. I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono al Committente il diritto di rifiutare i beni. Il Committente ha la facoltà di annullare l ordine di fornitura dei beni, comunicando l annullamento entro due giorni lavorativi dal suo invio. Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, il Committente può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposita nota scritta.
5 L appaltatore garantisce il Committente, escludendone ogni responsabilità, contro azioni o condanne per risarcimento di danni a persone o cose causati a terzi in ragione o in occasione dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti nell'esecuzione del contratto. ART.7 VERIFICHE DI QUALITÀ NELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO La regolare esecuzione della fornitura è verificata, di regola, dai responsabili dei magazzini dove avviene la consegna della merce. Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista. L accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell accettazione e accertati successivamente al momento dell effettivo utilizzo. L Azienda Sanitaria si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate. Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione. L Azienda si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, ad acquistare presso altre imprese il materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l eventuale risarcimento dei danni subiti. I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro entro 10 giorni. In caso di reiterato accertamento, con le modalità previste dal presente articolo, dell avvenuta consegna di prodotti difettati, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, ogni singola Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all art c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione. Nel caso la prestazione dell appaltatore non soddisfi completamente le prescrizioni contrattuali, il Committente può rifiutarsi di rilasciare il certificato di buona esecuzione o rilasciare un certificato che riporti le motivazioni dell inadempimento totale o parziale. ART.8 RESPONSABILITÀ CIVILE La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolto.
6 Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare alle Aziende Sanitarie ed a terzi nell espletamento della fornitura anche in relazione all operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro. Le Aziende Sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell esecuzione del contratto. ART.9 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO Il corrispettivi dei beni o servizi prestati viene pagato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento equivalente. A tale scopo si intendono pervenute entro il giorno 15 del mese tutte le fatture protocollate tra il 1 e il 15 giorno del mese stesso; l ultimo giorno del mese tutte le fatture protocollate tra il 16 giorno e la fine del mese stesso. La data di arrivo delle fatture è accertata dal timbro protocollo apposto dal compente ufficio dell Azienda sanitaria locale ( o Ospedaliera). Qualora l Azienda, per comprovata indisponibilità finanziaria, non sia in grado di provvedere al pagamento entro i termini di cui al primo comma le richieste di interessi vengono riconosciute nella seguente misura: a) oltre il 90 giorno ed entro il 180 al saggi di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (B.C.E.) applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. b) Oltre il 180 giorno al saggio di cui sopra maggiorato di due punti percentuali L azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art C.C.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa. ART.10 CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE-PENALI L impresa aggiudicataria è soggetta all applicazione delle seguenti penalità: In caso di mancata rispondenza dei prodotti richiesti ciascuna Azienda Sanitaria respingerà gli stessi al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente con altri corrispondenti alla qualità stabilita e nella quantità richiesta. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l ASL potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute. Al fornitore, inoltre, è imposta una penale con un minimo di. 250,00, oltre il maggior onere pagato alla ditta subentrante per immediato corso di addestramento all uso dei presidi sostitutivi. Il tutto non esenta il fornitore dal pagamento di eventuali ulteriori risarcimenti danni.. La stessa penale potrà essere applicata, nel caso, non consentito, di consegna parziale o in acconto.
7 Nel caso, invece, di ritardata consegna rispetto ai termini di calendarizzazione comunicati, ciascuna Azienda Sanitaria, oltre a provvedere a reperire altrove i prodotti contestati ed addebitare le eventuali maggiori spese sostenute, potrà applicare per ogni giorno di ritardata consegna, una penale di 250,00, per i primi 30 giorni consecutivi e di 300,00, per i successivi 15 giorni, trascorsi i quali il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno della Ditta inadempiente. Il mancato rispetto di quanto previsto nell allegato B ( Formazione) potrà comportare l applicazione di una penale da 250,00 ad 1.000,00 a completa discrezione dell Azienda. L ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che l impresa ha in corso con la singola Azienda Sanitaria, a fronte dell obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell Azienda Sanitaria interessata. L addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo del pagamento della penale medesima. ART.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Ciascuna Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto, per la quota di fornitura relativa alla singola azienda procedente (art c.c. diffida ad adempiere). Ciascuna Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all art c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura (vedi art. 2): in caso di frode accertata nella fornitura, compresa quindi fornitura non conforme alla campionatura; in caso di sospensione dell attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; in caso di grave negligenza, di contravvenzione nell esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; nei caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto, specie per quanto attiene alla doverosa attività di formazione; in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; L AZIENDA SANITARIA CAPOFILA potrà, inoltre, risolvere il contratto per tutte le Aziende Sanitarie deleganti, ai sensi dell art c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all impresa inadempiente. All impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l incameramento del medesimo da parte di ciascuna Azienda Sanitaria e, ove questo non sia
8 sufficiente, da eventuali crediti dell impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. ART.12 CONTRATTO L aggiudicazione della fornitura dovrà intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre per le Aziende Sanitarie sarà efficace dopo l aggiudicazione definitiva e la verifica dei requisiti da parte dell ASL Capofila e si perfezionerà con la sottoscrizione dei relativi contratti. Il verbale di gara non terrà luogo di contratto. L aggiudicazione è altresì subordinata alle condizioni sospensive di cui al DPR 252/98. Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. ART.13 FORO COMPETENTE Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l Azienda Sanitaria Capofila e per le specifiche attività contrattuali attribuite alla stessa, sarà competente esclusivamente il Foro di Sanremo. In caso di materie attribuite alle singole Aziende Sanitarie, la giurisdizione sarà attribuita esclusivamente al Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata. ART.14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Con il presente articolo si provvede a dare l informativa prevista dall art. 13 del D.Lgs 196/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) facendo presente che i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l Azienda Capofila e le singole aziende per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l attività contrattuale e la scelta del contraente. I titolari del trattamento sono rispettivamente l azienda Capofila per la procedura di gara e le singole Aziende Sanitarie per i rispettivi contratti; il responsabile del trattamento è il responsabile del Servizio per gli Approvvigionamenti. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l esclusione dalla gara. Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l origine nonché la logica, verificarne l esattezza o chiederne l integrazione o l aggiornamento, la rettifica; hanno altresì diritto di ottenere l indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. I dati potranno essere comunicati dall Azienda Sanitaria a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
9 ART.15 CLAUSOLA FINALE Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d oneri, valgono le norme vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture (art. 5, comma 7 del D.Lgs 163/2006), nonché del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti (art c.c.). * * * * * *
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