Medici specialisti che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo 1983/1991

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1 Medici specialisti che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo 1983/1991 In esito alla richiesta di informazioni in ordine ad una comunicazione inviata da una associazione di consumatori a taluni medici, nonché alle notizie rilevate su internet (queste ultime, non direttamente riferibili alla associazione di cui sopra, contengono menzione di una non meglio precisata c.d. class action) per la tutela dei medici specialisti che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo 1983/1991 per il pagamento della c.d. adeguata remunerazione dovuta in virtù della direttiva comunitaria n. 82/76, ovvero per il risarcimento dei danni per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie, corre obbligo precisare quanto segue. Questa O.S. ha conferito incarico al proprio ufficio legale al fine di valutare se esista. o meno, la possibilità di promuovere una ulteriore e diversa azione a sostegno dei medici interessati, in aggiunta a quelle ordinarie già promosse negli anni passati. Poiché le notizie che ci vengono fornite dai nostri iscritti appaiono a volte contraddittorie, al fine di mettere ognuno di essi in grado di valutare quanto più obiettivamente possibile le scelte da effettuare, è bene sapere quanto segue. Diverse sono le azioni promosse in materia nel corso degli anni nei confronti dello Stato Italiano. Tuttavia l'orientamento prevalente nei maggiori Tribunali d'italia, è quello di ritenere inesistente il diritto dei medici per intervenuta prescrizione del diritto, in forza della relativa eccezione proposta in giudizio dall'avvocatura dello Stato. E infatti noto che l eccezione di prescrizione, secondo cui l azione andava promossa, al più tardi, entro cinque anni dalla entrata in vigore del d.lgs. 257/1991, deve essere necessariamente eccepita dalla parte e non può essere rilevata d ufficio. L avvocatura dello Stato ha quindi eccepito l intervenuta prescrizione nella quasi totalità delle controversie. Ed infatti da una ricerca eseguita presso diversi Tribunali si evince un orientamento consolidato di rigetto delle domande per intervenuta prescrizione ( ex multis Trib. Bari Sez. I, ; Trib. Roma Sez. II ; Trib. Bari Sez. I, ; Trib. Bari Sez. II, ; Trib. Catania Sez I, ; Trib. Bari Sez. I, ; Trib. Bologna Sez. II, ; Trib. Genova Sez. II, ; Trib. Genova Sez. II, ; Trib. Bari Sez. I ; Trib. Bari Sez. I, ; Trib. Catania Sez. I, ; Trib. Napoli Sez. Lavoro, ; Trib. Genova Sez. II, ; Trib. Genova Sez. II, ; Trib. Genova Sez. II, ; Trib. Bari Sez. I, ; Trib. Genova ; Trib. Roma, Sez. II ) Senonche, in taluni casi, l Avvocatura dello Stato, non essendosi costituita, ovvero non avendo tempestivamente eccepito la prescrizione, non ha consentito che la relativa eccezione venisse esaminata dal Tribunale adito ( che ribadiamo può esaminare la relativa eccezione soltanto in presenza di apposita deduzione ad opera di una delle parti) E questo il caso della sentenza del Tribunale di Roma, precisamente la n depositata il 01 dicembre 2006, emessa in esito ad un procedimento in cui le Amministrazioni convenute in giudizio (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri dell Università, della Salute, dell Economia) sono rimaste contumaci.

2 Paradossale è quanto poi avvenuto in taluni casi in cui la domanda è stata parimenti accolta soltanto nei confronti di talune delle parti del giudizio. Ci riferiamo alle sentenze n /2004 del Tribunale di Roma, n. 789/2005 del Tribunale di Catania e n. 1918/2006 del Tribunale di Messina. In questi casi infatti, sebbene l Avvocatura si sia costituita in giudizio, ha sollevato l eccezione di prescrizione nel primo atto di costituzione e quindi nei confronti degli attori principali; intervenute nel medesimo giudizio altre parti, non veniva rinnovata nei confronti di queste ultime la relativa eccezione. Il risultato derivatone è quello di un rigetto delle domande degli attori principali, per intervenuta prescrizione, e l accoglimento delle stesse domande proposte solo in fase di giudizio da parte degli intervenienti. Anche la recente sentenza della Corte di Cassazione n.6427/2008 accoglie la domanda avanzata solo perché, anche in questo caso, nel giudizio di primo grado, l Avvocatura si era costituita in ritardo, per cui la sollevata eccezione di prescrizione ( non rilevabile d ufficio) veniva respinta in quanto giudicata tardiva. La circostanza dell accoglimento delle domande di cui sopra, allora ha come unica spiegazione che l'avvocatura dello Stato o non si è difesa in giudizio, rimanendo contumace, oppure non ha formulato correttamente l'eccezione di prescrizione. Deve allora rilevarsi come siffatte sentenze non possono in alcun modo rappresentare l'orientamento dominante maturato nella giurisprudenza, anche se da noi da sempre avversato perché del tutto infondato giuridicamente. E evidente che focalizzare l attenzione unicamente su pronunce di questo tipo, ignorando l orientamento dominante, purtroppo negativo, significa non dare una informazione corretta ed esauriente, ed in sostanza spingere i medici ad intraprendere nuove cause sulla base di un evento meramente accidentale ed assolutamente imprevedibile quale la mancata difesa dell'avvocatura in giudizio. Nello specifico delle azioni da ultimo proposte, qualificate quali class action solo da alcune notizie rinvenute su internet, ma non indicate tecnicamente come tali da chi la propone, possiamo dire quanto segue. La legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) ha previsto all art. 2, comma 445, che le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscano e disciplinino l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela. Questo il testo della norma: 446. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente: «Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria) Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

3 2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile. 3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio. 4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo. 5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. E' fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni» Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4 L azione cd. collettiva è propria degli Stati Uniti ove è conosciuta come "class action" o representative action : si tratta di una azione legale che può essere esercitata da uno o più soggetti i quali, membri della classe, chiedono che la soluzione di una questione comune di fatto o di diritto avvenga con effetti ultra partes per tutti i componenti presenti e futuri della classe. L azione prevista dalla legge italiana riguarda, come si evince dalla stessa lettera della legge, utenti e consumatori e non è prevista nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La norma diverrà efficace decorsi 180 giorni dalla pubblicazione della legge, ovvero alla fine del mese di giugno 2008, sempre che non ne venga disposto il differimento. Al momento appare difficilmente esperibile una azione del genere a tutela di medici e nei confronti dello Stato. L azione promossa può quindi rientrare tra quelle ordinarie. Molti di coloro che hanno richiesto informazioni sostengono che vi sarebbe tempo fino al Sul punto si impone qualche precisazione. Secondo la giurisprudenza sopra menzionata il termine di prescrizione sarebbe quinquennale e decorrerebbe dalla entrata in vigore del d.lgs 257/1991, con conseguente scadenza nel 1996, a meno che non siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione. Al fine di contestare l eccezione di prescrizione laddove è stata nei termini di legge eccepita ( nella assoluta maggioranza dei casi) è stato eccepito che il termine poteva decorrere solo dalla conoscenza effettiva della lesione, che poteva al più derivare dalla prima pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la c.d. sentenza Gozza, del febbraio 1999; ovvero ancora che, poiché lo Stato non si era adeguato a tale pronuncia, si verificava una ipotesi di illecito permanente con conseguente imprescrittibilità del diritto. E doveroso precisare che sino ad oggi, in primo grado, anche dove proposte, tali tesi sono state respinte. Le stesse sono state riproposte in sede di appello, quali motivi di gravame, ma non risultano ad oggi definite. Il riferimento quindi all anno 2009 lascia presumere che si voglia accedere alla prima ipotesi come decorrenza iniziale della prescrizione ipotizzando che la stessa possa essere decennale e non quinquennale. Ma ciò, corre obbligo precisarlo, in contrasto con quanto sin qui statuito da precedenti sentenze. Viene poi fatto riferimento ad un progetto di legge che prevede il pagamento di talune somme per ogni anno di frequenza della scuola di specializzazione. Corre obbligo a tal proposito ricordare che, in esito al c.d. ricorso Abbamonte, promosso con la organizzazione di questa O.S. ( all epoca AISS Associazione Italiana Specialisti in Formazione e Specialisti), venne approvata la legge n. 370/99 il cui art. 11 prevedeva Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico all'anno accademico , destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, tenendo conto dell'impegno orario complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo considerato, nonché del tempo trascorso, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria. prevedendo talune condizioni ai fini del pagamento. Sul punto occorrono, del pari, talune precisazioni. D iniziativa del senatore Manzione, è stato presentato un disegno di legge (XV legislatura, n. S. 1428), recante titolo <corresponsione di borse

5 di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici >. Analogo disegno di legge era stato presentato, sempre come primo firmatario il senatore Manzione medesimo, nella XIV legislatura, ma non era mai divenuto legge dello Stato. All art. 1 del ddl si prevede la corresponsione, di una borsa di studio annua omnicomprensiva di 7000 per tutta la durata del corso, in favore di quei medici ammessi presso le scuole di specializzazione in medicina dall anno accademico , all anno accademico , che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione. E questo, come specifica l art. 2, anche se l impegno di servizio sia stato a tempo ridotto. Il disegno di legge quindi non fa che ribadire quanto già statuito con la legge 370/99, estendendo però il diritto anche a coloro che abbiano fatto domanda. Questi sono gli elementi utili al fine di una valutazione completa dell intera vicenda. L azione proposta, secondo quanto esposto da coloro che hanno avanzato richiesta di informazioni, sembrerebbe quindi una azione analoga a quelle già promosse e supportate anche da questa O.S. In ordine alla c.d. class action, tecnicamente intesa, questa O.S. è attenta ad ogni possibile variazione o interpretazione giurisprudenziale che ne possa consentire la promozione anche nel caso di specie; in tale ipotesi la stessa sarà attivata tempestivamente.

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