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1 Punto Nuova Impresa Camera di Commercio I. A.A. di Udine Via Morpurgo Udine i contratti conclusi via internet il tempo, il luogo e gli attori nella formazione dei contratti per il b2b e il b2c A cura di Dania Negroni per Punto Nuova Impresa nuovaimpresa@ud.camcom.it

2 Il contratto on-line Il contratto telematico è lo strumento usato nel commercio elettronico per concludere transazioni commerciali tra soggetti che si trovano a distanza tra di loro. In questo modo è possibile, attraverso l uso di computer connessi in rete, negoziare accordi di varia natura. Questa forma di contrattazione non costituisce una nuova fattispecie rispetto a quelle esistenti: in realtà si tratta di una nuova modalità di conclusione ed esecuzione dei normali contratti già presenti nel mondo reale, caratterizzata dall utilizzo del mezzo informatico. Ai contratti svolti on-line, quindi, si applicano in quanto compatibili le norme ed i principi generali che nel nostro sistema legislativo normalmente regolano la materia contrattuale, integrati da regole e principi particolari creati in considerazione della caratteristiche di Internet. I contratti telematici possono essere genericamente distinti a seconda dei soggetti agenti e dell oggetto su cui vertono. Nel primo caso si individuano le transazioni: 1. Business to Administration (B2A), che si riferiscono ai rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione. 2. Business to Business (B2B), svolte tra le imprese. 3. Business to Consumer (B2C), che riguardano le vendite elettroniche al minuto e si svolgono tra imprese e consumatore finale. 4. Consumer to Consumer (C2C),tra consumatori. Per quanto riguarda le diverse tipologie individuate dall oggetto, solitamente i contratti on-line possono collegarsi alle categorie dei contratti 1. di vendita (pensiamo al commercio elettronico o al downloading) 2. di utilizzazione temporanea di beni (come per esempio licenze d uso, sponsorizzazioni o locazioni di spazi telematici) 3. figure miste (che racchiudono aspetti di entrambe le suddette categorie). In queste pagine ci occuperemo di B2B e B2C. Teniamo presente che le differenze tra i due settori sono collegate al fatto che nelle relazioni tra imprese (quindi tra soggetti di pari livello) i contatti si sviluppano all interno di settori limitati e tra loro definiti, tanto che spesso tra le parti intercorrono già precedenti rapporti commerciali. Di conseguenza vi è solitamente una conoscenza tra i contraenti, situazione decisamente opposta a quella che caratterizza i rapporti tra imprese e consumatori, dove il numero dei soggetti coinvolti è indefinito (il mercato è aperto, di dimensioni illimitate), e le parti non si conoscono. La caratteristica comune a questi rapporti è l asimmetria informativa tra gli operatori commerciali (che solitamente propongo i loro prodotti e servizi) ed i consumatori (che accettano le condizioni già disposte dai venditori). Da questa situazione emerge il perché sia solitamente più facile determinare le regole che disciplinano i rapporti B2B rispetto ai B2C. 2

3 Gli elementi del contratto Ricordando che le norme a cui fare riferimento sono quelle in materia di obbligazioni e contratti, anche per il contratto on-line requisiti essenziali sono l accordo tra le parti, la causa, l oggetto e la forma (art c.c.). 1. La causa Il fatto che il contratto sia concluso per via telematica nulla modifica in materia di causa, rispetto alla quale è unicamente utile ricordare che si distingue dal motivo in quanto la prima è la cosiddetta funzione economica e sociale che le parti intendono realizzare (nella compravendita, per esempio, è rappresentata dal trasferimento della proprietà in seguito al pagamento di un corrispettivo). Il secondo non è altro che la motivazione personale che spinge i soggetti ad accordarsi (facendo sempre l esempio della compravendita, un soggetto acquista un computer per poter velocizzare e rendere maggiormente competitiva la propria attività lavorativa). La causa può essere tipica (cioè già individuata dal legislatore) od atipica, alla condizione che sia lecita (art c.c.) 2. L oggetto Lo stesso discorso vale per la disciplina di questo elemento essenziale, il quale consiste nel contenuto dell accordo, ovvero la cosa o il comportamento su cui verte lo scambio, la promessa od il conferimento. Questo deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art c.c.). 3. L accordo on-line (tempo e modo di conclusione del contratto) Riguardo a questo elemento l utilizzo di Internet produce varie conseguenze rispetto alla disciplina tradizionale, collegate fondamentalmente alla dimensione informatica dei rapporti tra le parti. Secondo il codice civile il contratto è l accordo tra due o più parti volto a costituire, regolare od estinguere tra di loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il contratto si forma, e quindi l accordo si raggiunge, attraverso lo scambio tra la proposta di un soggetto e la corrispondente accettazione dell altro. In particolare il contratto si considera genericamente concluso nel luogo e nel momento in cui il soggetto proponente giunge a conoscenza della dichiarazione di accettazione (art c.c.) o della diretta esecuzione della prestazione da parte del ricevente (si tratta del cosiddetto comportamento concludente che vale come accettazione espressa). 3.1 Il tempo La determinazione del momento in cui si conclude un contratto stipulato on-line è uno dei problemi principali della materia. L art.10 della Direttiva CE n.31 del 2000 dispone che il prestatore deve spiegare in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell inoltro dell ordine da parte del destinatario del servizio, le varie fasi tecniche della conclusione del contratto. Ma quando si può concretamente ritenere che questo si sia concluso? In generale si può affermare che un contratto di questo tipo si conclude nel momento in cui il server 1 del provider 2 del soggetto proponente riceve l impulso elettronico contenente in qualsiasi forma (di cui ne vedremo in seguito alcuni esempi) l espressione della volontà di 1 Che ricordiamo essere il computer centrale a cui sono collegati altri apparecchi (chiamati clients) ai quali fornisce vari servizi, in particolare la connessione ad Internet. 2 Ovvero il soggetto che fornisce i servizi collegati ad Internet (come la connessione, le caselle di posta elettronica, lo spazio su un sito web o la registrazione del nome a dominio). 3

4 accettare l accordo da parte del soggetto che ha ricevuto la proposta 3. Conferma è data dall art.4 della Dir. CE 2000/31 secondo cui l ordine e la ricevuta si considerano ricevuti quando le parti a cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi. Le considerazioni che stanno alla base di questa affermazione sono principalmente: - la parificazione dell indirizzo elettronico a quello fisico; - la presunzione in base alla quale chi propone l accordo è in grado di avere conoscenza dell accettazione del soggetto ricevente nel momento in cui il server la memorizza sul relativo provider di riferimento Importante conseguenza è che al proponente incombe l onere di controllare costantemente la presenza di messaggi spediti al proprio indirizzo elettronico, e, di conseguenza, l onere di provare di essere eventualmente stato senza colpa nella impossibilità di prenderne visione. 3.2 Il modo Per quanto riguarda poi le modalità attraverso cui si sceglie di manifestare la propria volontà (sia di proporre un contratto che di accettarne le condizioni) è necessario riferirsi al meccanismo utilizzato dai contraenti per lo scambio di proposta ed accettazione, che può avvenire in vari modi: tramite , secondo il combinato disposto degli articoli 1326 e 1335 del c.c.: Il proponente invia attraverso un messaggio di posta elettronica una proposta contrattuale ad un soggetto determinato, individuato attraverso il suo indirizzo . La legge afferma che qualsiasi dichiarazione negoziale diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all indirizzo del destinatario (a meno che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell impossibilità di averne notizia). A tal fine l indirizzo di posta elettronica risulta parificato a quello fisico, in particolare: il messaggio si ritiene conoscibile nel momento in cui il server del provider del proponente percepisce l impulso elettronico contenete la mail di accettazione. Da questo momento il contratto on-line si considera concluso. Importante conseguenza di questa situazione è che in capo a colui che immette in rete proposte contrattuali (sia via Internet che Intranet) incombe la responsabilità di controllare regolarmente i messaggi ricevuti, nonché il relativo onere di provare l eventuale impossibilità di verificarne la presenza. tramite offerta al pubblico, come disciplinata dall art in relazione con l art c.c.: In questo caso sul sito del proponente, organizzato come una sorta di negozio virtuale, si trova pubblicata la proposta (a cui è possibile accedere attraverso un link, un banner od una pagina apposita) in modo da poter essere letta e quindi recepita da qualsiasi visitatore. La proposta quindi è pubblica e formulata in modo generico. La legge afferma che l offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta - come prezzo,condizioni e modalità di vendita e di pagamento, termini per la consegna, etc. - vale come proposta (salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi). La situazione si sviluppa in questo modo: l offerta viene pubblicata sulle pagine del sito web e da questo momento è valida fino a che non venga modificata o revocata, sempre sul sito. Affinché possa essere efficace, la legge richiede che le condizioni generali del contratto siano chiaramente predisposte, visibili ed accessibili dal soggetto che intende accettare, in modo che prima del momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l ordinaria diligenza (art.1341 c.c.). L accettazione avviene nei modi indicati dal proponente, che possono essere l invio di una mail all indirizzo indicato o la pressione di un tasto di conferma dell ordine. 3 Matteo D Argenio Il contratto on-line, ed.fag- Milano, 2002, pag

5 secondo le modalità del comportamento concludente, in riferimento all art del c.c.: Spesso collegata allo schema sopra descritto dell offerta al pubblico, questa situazione si realizza qualora, su richiesta del proponente, o per la natura dell affare, o secondo gli usi, la prestazione si debba eseguire senza fornire preventivamente la risposta di accettazione. In questo caso il contratto si considera concluso nel momento e nel luogo in cui avviene l esecuzione della prestazione, e il soggetto che accetta è tenuto a dare prontamente avviso al proponente dell inizio della prestazione (in caso contrario sarà tenuto al risarcimento del danno). In questo caso la volontà di accettare si ritiene implicita nel comportamento del soggetto, il quale risulta compatibile unicamente con la volontà di aderire al contratto come proposto dall altra parte. Il proponente, a sua volta, ha l onere di comunicare prontamente e per via elettronica all acquirente di aver ricevuto l accettazione o, in questo caso, l avviso di esecuzione della prestazione (secondo quanto disposto dall art.11 della direttiva comunitaria CE/2000/31). Nelle contrattazioni via Internet, di norma, il comportamento concludente si concretizza nel pagamento del prezzo indicato come corrispettivo del bene o servizio offerto. in seguito ad invito a proporre: Sul sito non si trova un offerta contrattuale completa ma un invito pubblico a rivolgere al venditore una proposta, che il venditore stesso si riserva di accettare o rifiutare, basata su alcuni elementi già forniti sul sito. La scelta verso questo tipo di contrattazione viene solitamente motivata dalla necessità del venditore di prevenire problemi di magazzino o di approvvigionamento. 3.3 La revoca Della proposta la proposta può essere revocata fino a che il contratto non sia concluso (art.1328 c.c.). Quindi, in caso di contratto on-line, è possibile revocare la proposta fino a che il soggetto che l ha ricevuta non abbia spedito la sua accettazione (per esempio via mail o inviando il numero di carta di credito) al provider che fornisce i servizi telematici al proponente. Nel caso in cui l accettante, prima di avere notizia della revoca, abbia in buona fede già intrapreso l esecuzione del contratto, ha il diritto di ricevere dal proponente un indennità per le spese o le perdite subite in seguito allo svolgimento della prestazione. Dell accettazione la revoca dell accettazione è possibile fino a che la stessa non sia giunta a conoscenza del proponente. Nei casi dei contratti telematici questa ipotesi è di estrema difficoltà in quanto bisognerebbe inviare la revoca prima dell invio dell accettazione stessa 3.4 Il luogo Analoghe difficoltà si riscontrano nella determinazione del luogo di conclusione del contratto, elemento necessario per individuare quale sia la legge da applicare e quale la giurisdizione competente ad operare in caso di controversie. Il problema è che il luogo in cui effettivamente si raggiunge l accordo è la rete, non luogo per definizione, dimensione priva di fisicità, anche perché internet è un mezzo di comunicazione e non una dimensione reale. Gli stessi indirizzi di posta elettronica, per esempio, anche se per esigenze giuridiche vengono parificati a quelli fisici, sono in realtà elementi virtuali, indirizzi logici non collegabili ad un luogo esistente. In genere il luogo di conclusione del contratto viene definito come quello in cui si trova il proponente nel momento in cui viene a conoscenza dell accettazione dell altra parte (art.1335 c.c.). Le maggiori difficoltà nascono in relazione al fatto che i contratti telematici si concludono 5

6 attraverso il collegamento in rete tra soggetti che si trovano anche in paesi diversi, se non addirittura in continuo movimento. Risulta infatti di particolare difficoltà comprendere quale possa essere il luogo in cui il soggetto proponente si collega al server per scaricare eventuali messaggi di accettazione (pensiamo alla possibilità di collegarsi in rete attraverso un portatile ed un cellulare). Il problema è reso ancora più complesso dal fatto che non esistono leggi perfettamente concordanti, di conseguenza gli stessi operatori del diritto non sempre si trovano d accordo nel risolvere la questione (alcuni autori addirittura ritengono irrilevante, viste le caratteristiche di Internet, determinare il luogo di conclusione del contratto ) Per il momento possiamo affermare che: In caso di B2C Per questioni di tutela del consumatore il legislatore ha autoritativamente stabilito che, in caso di controversie, si ritiene competente la legge ed il giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore (art. 14 d.lgs. 185/99, in attuazione della dir. CE 97/7). La situazione, di conseguenza, risulta meno favorevole dal punto di vista delle imprese che intendono vendere on line i propri prodotti. Se è infatti l azienda a volere citare in giudizio l acquirente, è obbligata a farlo nel paese in cui questi è domiciliato, situazione che significa che potrebbe essere convenuta in tutti gli Stati europei in cui hanno domicilio i consumatori che hanno acquistato on line i suoi prodotti. Nei rapporti B2B La legge offre alcune alternative: a. Le parti possono preventivamente accordarsi tra loro rispetto alla nazione la cui legge si sceglie di seguire (art.4 legge L.975/84 di attuazione della Convenzione di Roma 1980). b. Se questo accordo non interviene, viene fatto riferimento al paese che presenta il collegamento più stretto con il contratto. Si presume che tale paese sia quello in cui risiede abitualmente la parte che fornisce la prestazione caratteristica del contratto o, se si tratta di una società, di una persona giuridica od una associazione, il luogo dove è situata la relativa sede centrale. Se la prestazione, come pattuito nel contratto, deve essere fornita presso un altra sede, si individua questo luogo come quello di riferimento (at.4 L.975/84). E facile notare come questo criterio sia inapplicabile nel caso in cui non sia possibile definire la prestazione caratteristica da fornire. c. La legge, inoltre, impone specifici obblighi di informazione a carico dell operatore commerciale relativi alla sua locazione territoriale. Questo deve provvedere ad informare la controparte sull indirizzo geografico della sede presso cui, in caso di reclami, è possibile rivolgersi (art.5 dir.ce.2000/31). 4. La forma La legge intende la forma come modalità di manifestazione della volontà delle parti. Il nostro Ordinamento pone come principio base la libertà di questa, salvo casi particolari espressamente indicati in cui la forma scritta risulta necessaria per la validità dell atto o per fini probatori. Questa affermata libertà permette di non avere particolari problemi nella stipulazione della maggior parte dei contratti via telematica. Sono infatti stati anche individuati dei meccanismi particolari in considerazione delle caratteristiche del mezzo informatico, solitamente riconducibili al metodo del point and click (o tasto negoziale virtuale). Secondo questa procedura il cliente, dopo aver scelto tra i beni e servizi offerti dal sito, clicca sull icona a questi corrispondenti e li deposita nel carrello virtuale. A questo punto, tramite la pressione del tasto negoziale conferma la volontà di aderire al contratto o attraverso l invio di una accettazione espressa (per esempio via mail) ovvero mediante il pagamento del prezzo (per esempio tramite invio del proprio numero di carta di credito). 6

7 4.1 Documento informatico, firma elettronica, firma digitale Come sopra accennato vi sono dei casi in cui la legge richiede espressamente la forma scritta, per esigenze di validità o di prova dell esistenza e del contenuto del contratto (si veda l elenco contenuto nell art c.c.). Il problema nella contrattazione on-line si pone in quanto si ha a disposizione un documento -definito come la rappresentazione informatica di atti, fatti, dati giuridicamente rilevanti (art. 1 lett.b d.p.r. 445/2000)- detto appunto informatico, che ha la caratteristica di non essere redatto su un supporto cartaceo. La questione è stata risolta con l apposizione al documento informatico, ritenuto valido ed efficace a tutti gli effetti di legge (vedi art. 15, comma secondo, della L.59/1997 nota come Legge Bassanini 1) della cosiddetta firma digitale, un tipo di firma elettronica basata sulla crittografia (la cui normativa riferimento è il d.p.r. 445/2000). La validità di questo tipo di firma elettronica è basata su una procedura informatica organizzata in un sistema di chiavi asimmetriche, una pubblica ed una privata, che permettono ai due soggetti che comunicano di rendere manifesta la propria volontà e di verificare la provenienza e l integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. La firma digitale viene legalmente considerata equivalente alla sottoscrizione prevista per gli atti ed i documenti in forma scritta e su carta, tanto più che il documento informatico sottoscritto con questo tipo di firma, se prodotta secondo le modalità e caratteristiche previste per una firma sicura, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione di chi l ha sottoscritta, quindi della paternità della dichiarazione di volontà, dell integrità del documento informatico, nonché ne assicura la segretezza e l opponibiltà a soggetti terzi (d.p.r. 445/2000, art.10). 7

8 La tutela del consumatore 1. Le clausole vessatorie Merita una certa attenzione la questione delle cosiddette clausole vessatorie, ovvero quelle che impongono oneri particolarmente gravosi per una delle parti del contratto (solitamente quella che riceve la proposta). Il problema nasce in quei casi in cui il contratto viene predisposto unilateralmente attraverso la presentazione di modelli generali a cui aderire. Secondo l art del c.c. queste clausole sono quelle che: stabiliscono limitazioni di responsabilità facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l esecuzione stabiliscono a carico di un contraente decadenze, limiti alla facoltà di opporre eccezioni nonché restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi proroga o rinnovazione tacita del contratto clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell autorità giudiziaria In questo caso la legge, con l intenzione di sollecitare chi le deve accettare a valutare con particolare attenzione gli oneri da queste stabilite, richiede che siano specificatamente approvate per iscritto (ovvero il contratto avrà due firme: una relativa al suo contenuto generale, e l altra in adesione alle clausole). Questo dovrebbe permettere di non far passare inosservata la loro presenza in modo da evitare che il soggetto proponete si approfitti della eventuale disattenzione, per non parlare di fiducia, di chi aderisce alla sua proposta. Nel caso in cui manchi la specifica sottoscrizione queste non sono efficaci. In particolare: In caso di B2B essendoci la necessità dell approvazione scritta, questo genere di clausole può riguardare unicamente i contratti telematici conclusi tramite firma digitale. In questo caso sarà necessario che il soggetto proponente crei un apposita pagina in cui inserire le clausole, distinta dal restante documento elettronico contenente il testo del contratto. E comunque possibile, ed a volte preferibile, accordarsi in via preventiva off-line, stendendo degli accordi scritti che si riferiscono al contenuto di queste clausole. Nei rapporti B2C in questo campo le cose sono un po più complicate. La prima norma a cui fare riferimento è quella contenuta nell art bis del c.c. (inserito in seguito all art.6 della L.6 febbraio 1996 n.52, che ha introdotto nel codice civile il Capo XVI bis Dei contratti del consumatore ) secondo la quale sono considerate vessatorie quelle clausole predisposte dal professionista che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Come consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, mentre il professionista è la persona fisica e giuridica, pubblica o privata che, nello svolgimento della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto. Queste clausole non sono efficaci. Il resto del contratto si. Nel secondo comma dell art bis è fornito un lungo elenco di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria. A scanso di equivoci notiamo che la valutazione di vessatorietà non riguarda la determinazione dell oggetto del contratto, o l adeguatezza del corrispettivo pattuito in cambio dei beni e dei servizi offerti o richiesti (a patto che questi elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile). Né, tanto meno, sono vessatorie clausole che riproducono disposizioni di legge, sia nazionali che comunitarie. E importante ricordare che possono essere considerate come vessatorie clausole che sono state predisposte unilateralmente da uno dei contraenti ma non quando sono state oggetto di trattativa tra le parti. In questo secondo caso le condizioni sono efficaci a patto che: 8

9 - non escludano o limitino la responsabilità del professionista in caso di morte o danno del consumatore a seguito di un comportamento o di una omissione del proponente - non escludano o limitino le azioni del consumatore in caso di inadempimento o adempimento inesatto del professionista - prevedano l adesione a clausole che il consumatore non ha potuto concretamente esaminare prima della conclusione del contratto. A sostegno del consumatore la legge attribuisce delle facoltà di controllo alle Associazioni rappresentative sia dei consumatori che dei professionisti, nonché alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. L art sexies attribuisce a questi soggetti la facoltà di convenire in giudizio il soggetto che propone clausole ritenute vessatorie richiedendo che ne venga inibito l utilizzo. 2. Sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza Considerate le caratteristiche dei contratti conclusi on-line, questi rientrano a pieno titolo in quel gruppo di accordi stipulati tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso (art. 1 lett. a del d.lgs. 185/99). Per comunicazione a distanza il Decreto intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti (art.1 lett. d). Ai contratti telematici è quindi pienamente applicabile la tutela disposta dal Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n ( in attuazione della Dir. CE 97/7), il quale ricalca e aggiorna le regole già stabilite dal precedente d.lgs. n.50 del 1992 in materia di vendita al di fuori dei contratti commerciali. In breve, il decreto stabilisce: L informativa (art. 3) In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, al consumatore deve essere fornita una serie di informazioni spiegate in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta' in materia di transazioni commerciali. Queste, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, servono ad identificare con chiarezza i soggetti contraenti e le caratteristiche del contratto, infatti devono indicare: a) identita' del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore; b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte; d) spese di consegna; e) modalita' del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3; g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; 4 ad esclusione dei contratti: a) relativi ai servizi finanziari (il cui elenco indicativo è fornito nell'allegato II del decreto); b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici; d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione; e) conclusi in occasione di una vendita all'asta 9

10 h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo; l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. m) un'informazione sulle condizioni e le modalita' di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2; n) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore puo' presentare reclami; o) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti; p) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno. Di tutte queste informazioni il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile (art. 4). Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto questi obblighi di informativa il termine per l'esercizio del diritto di recesso e' di tre mesi a decorrere: a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore; b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. Il diritto di recesso (art. 5) Il consumatore ha diritto di recedere dieci giorni lavorativi da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo. Il termine decorre: per i beni: a partire dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informativa, o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa; per i servizi: apartire dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informativa, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa. Nel caso in cui l informativa non sia stata fornita correttamente ricordiamo che il termine diviene di 3 mesi. Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del Decreto (si veda quanto prescritto dall art. 5) il fornitore e' tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, il quale a sua volta restituisce il bene ricevuto. L esecuzione del contratto (art. 6) Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore gli ha trasmesso l'ordinazione. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilita', anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, sempre entro 30 giorni, informa il consumatore, e provvede al rimborso delle somme eventualmente gia' corrisposte per il pagamento della fornitura. Importante è avvisare che, salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non puo' adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualita' equivalenti o superiori. 3. Ricezione di beni e di servizi difettosi o diversi da quelli richiesti Il Decreto n.24 del 2002, relativo alla vendita di beni di consumo, ha introdotto una serie di articoli tra cui il 1519 ter ribadisce innanzi tutto che il venditore ha l'obbligo di consegnare al 10

11 consumatore beni conformi al contratto di vendita. Tale conformità si presume sussistere quando i beni: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura; d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Nel caso questa difformità si verifichi entro due anni dalla consegna del bene, il consumatore ha diritto, senza spese, alla riparazione o sostituzione del bene, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo od alla risoluzione del contratto (art.1519 quater). Si tenga presente che non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Si raccomanda quindi di verificare attenatmente che il bene od il servizio ricevuto siano conformi a quelli richiesti e promessi. Questi principi non fanno altro che ampliare e specificare quanto in generale la legge comunque già stabiliva in materia di garanzie in favore del consumatore in caso di vizi presenti nella cosa venduta (art.1490 c.c.), in seguito ai quali, se in consumatore subisce dei danni ha diritto al risarcimento del danno (art.1494 c.c.). Tale garanzia non opera se i vizi erano conosciuti o facilmente conoscibili dal compratore al momento ella conclusione del contratto. Di conseguenza spetta a chi acquista controllare ed esaminare il bene. Spesso però questa attività di verifica non è possibile in caso di contrattazione on-line, è allora necessario ricorrere alle garanzie stabilite in caso di mancanza delle qualità promesse secondo quanto stabilito dall art del c.c., in base al quale l acquirente può chiedere la risoluzione del contratto. 4. La tutela della privacy La legge 675/96 sulla Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, comunemente conosciuta come legge sulla privacy informatica, impone al soggetto proponente di informare il consumatore sull esistenza di un trattamento e quindi di un registro contenente i propri dati personali. Deve inoltre fornire precise indicazioni sulla natura dei dati registrati, sulla durata del trattamento e sulle finalità e modalità per cui le informazioni personali vengono raccolte e gestite. L impresa, inoltre, deve acquisire l esplicito consenso scritto del consumatore in relazione allo specifico trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità dichiarate. A garanzia che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, è stata anche istituita una Autorità Garante alla quale è possibile rivolgersi in caso si abbiano sospetti che le informazioni che ci riguardano siano gestite in modo non dichiarato ed illecito. Al titolare delle informazioni sono poi attribuiti una serie di diritti, definiti informatici, che permettono di controllare attivamente che il trattamento dei dati si svolga secondo le previsioni di legge (art.13). In pratica, il titolare dei dati può accedere gratuitamente al registro dei trattamenti tenuto presso l ufficio del Garante per conoscere se ci sono trattamenti a suo nome, chi e per quale motivo i suoi dati sono stati raccolti e gestiti. Inoltre ha il diritto di 11

12 far correggere, cancellare o ridurre in forma anonima la informazioni che lo riguardano, arrivando fino ad ottenere il blocco del trattamento e la cancellazioni dei dati. Sono inoltre assicurati provvedimenti che garantiscano la sicurezza fisica dei dati, i quali devono essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (dpr. 318/99). Bibliografia essenziale Trattato breve di diritto della rete, a cura di A.Sirotti Gaudenti Maggioli Ed., luglio 2001 Guida al commercio elettronico a cura di ADICONSUM, reperibile sul sito Guida al corretto business in rete per le imprese a cura di ADICONSUM, reperibile sul sito Guida multimediale al commercio elettronico a cura dell Istituto INDIS, Maggioli ed., 2002 Formulario dei contratti dell informatica e del commercio elettronico, a cura di E.M.Tripodi, edizione Buffetti, collana Multimedia, 2001 Internet e diritto, di Matteo D Argenio, ed. Fag-Milano, 2002 Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell economia, vol. XXVII Il contratto telematico, a cura di V.Ricciuto-N.Zorzi siti di riferimento: associazione per la tutela dei consumatori portale sull informatica giuridica sito sulla normativa sulla privacy sito di Adiconsum sul progetto Scambi digitali 12

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