Accordo che istituisce l Organizzazione mondiale del commercio

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1 Traduzione 1 Accordo che istituisce l Organizzazione mondiale del commercio Concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 Approvato dall Assemblea federale il 16 dicembre Ratificato dalla Svizzera con strumenti depositati il 1 giugno 1995 Entrato in vigore per la Svizzera il 1 luglio 1995 (Stato 15 ottobre 2013) Le Parti del presente Accordo riconoscendo che le loro relazioni nel campo del commercio e delle attività economiche dovrebbero essere finalizzate ad innalzare il tenore di vita, a garantire la piena occupazione e un volume sostanziale e in continua crescita di reddito reale e di domanda effettiva, e ad espandere la produzione e il commercio di beni e servizi, consentendo al tempo stesso un impiego ottimale delle risorse mondiali, conformemente all obiettivo di uno sviluppo sostenibile, che miri a tutelare e a preservare l ambiente e a potenziare gli strumenti per perseguire tale obiettivo in maniera compatibile con le rispettive esigenze e i rispettivi problemi, derivanti dai diversi livelli di sviluppo economico; riconoscendo altresì che occorre adoperarsi concretamente affinché i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno avanzati, si assicurino una quota della crescita del commercio internazionale proporzionale alle necessità del loro sviluppo economico; desiderando contribuire a tali obiettivi attraverso la conclusione di mutui accordi reciprocamente convenienti finalizzati a una sostanziale riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli agli scambi e all eliminazione dei trattamenti discriminatori nelle relazioni commerciali internazionali; risolute dunque a dar vita a un sistema commerciale multilaterale integrato più razionale e duraturo che comprenda l Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i risultati dei programmi di liberalizzazione degli scambi avviati in passato e tutti i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell Uruguay Round; decise a preservare i principi fondamentali di tale sistema commerciale multilaterale e a perseguirne gli obiettivi essenziali, convengono quanto segue: RU ; FF 1994 IV 1 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 RU

2 Tariffe doganali Art. I Istituzione dell Organizzazione Si istituisce l Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata l «OMC»). Art. II Campo di attività dell OMC 1. L OMC funge da quadro istituzionale comune per la gestione delle relazioni commerciali tra i suoi Membri nelle questioni relative agli accordi e agli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati del presente Accordo. 2. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (in appresso denominati «Accordi commerciali multilaterali») costituiscono parte integrante del presente Accordo e sono impegnativi per tutti i Membri. 3. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui all allegato 4 (in appresso denominati «Accordi commerciali plurilaterali») fanno anch essi parte del presente Accordo per i Membri che li hanno accettati, per i quali sono impegnativi. Gli Accordi commerciali plurilaterali non comportano obblighi né diritti per i Membri che non li hanno accettati. 4. L Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 riportato nell allegato 1A (in appresso denominato «GATT 1994») è giuridicamente distinto dall Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio datato 30 ottobre allegato all Atto finale adottato alla conclusione della seconda sessione del Comitato preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull occupazione, come successivamente rettificato, emendato o modificato (in appresso denominato «GATT 1947»). Art. III Funzioni dell OMC 1. L OMC favorisce l attuazione, l amministrazione e il funzionamento del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilaterali, ne persegue gli obiettivi e funge da quadro per l attuazione, l amministrazione e il funzionamento degli Accordi commerciali plurilaterali. 2. L OMC fornisce un contesto nel cui ambito si possono svolgere negoziati tra i suoi Membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali nei settori contemplati dagli Accordi riportati in allegato al presente Accordo. L OMC può inoltre fungere da ambito per ulteriori negoziati tra i suoi Membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali e da contesto per l applicazione dei risultati di tali negoziati, secondo le modalità eventualmente decise da una Conferenza dei Ministri. 3. L OMC amministra l Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (in appresso denominata «Intesa sulla risoluzione delle controversie» o «DSU» ) riportata nell allegato 2 del presente Accordo. 3 RS

3 Acc. che istituisce l organizzazione mondiale del commercio L OMC amministra il meccanismo di esame delle politiche commerciali (in appresso denominato «TPRM» ) di cui all allegato 3 del presente Accordo. 5. Al fine di rendere più coerente la determinazione delle politiche economiche a livello globale, l OMC coopera, se del caso, con il Fondo monetario internazionale e con la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e con le agenzie ad essa affiliate. Art. IV Struttura dell OMC 1. Si costituisce una Conferenza dei Ministri composta da rappresentanti di tutti i Membri che si riunisce almeno una volta ogni due anni. La Conferenza dei Ministri svolge le funzioni dell OMC e prende le iniziative a tal fine necessarie. La Conferenza dei Ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli Accordi commerciali multilaterali, su richiesta di un Membro, conformemente agli specifici requisiti del processo decisionale previsti dal presente Accordo e dall Accordo commerciale multilaterale in questione. 2. Si costituisce un Consiglio generale composto da rappresentanti di tutti i Membri che si riunisce quando necessario. Negli intervalli tra una riunione e l altra della Conferenza dei Ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale. Il Consiglio generale esercita inoltre le funzioni ad esso attribuite dal presente Accordo. Il Consiglio generale decide il proprio regolamento interno e approva i regolamenti interni dei Comitati di cui al paragrafo Il Consiglio generale si riunisce ogniqualvolta necessario per esercitare le funzioni dell Organo di conciliazione previsto nell Intesa sulla risoluzione delle controversie. L Organo di conciliazione può avere un proprio presidente e stabilisce il regolamento interno che ritiene necessario per l esercizio delle sue funzioni. 4. Il Consiglio generale si riunisce quando necessario per svolgere le funzioni dell Organo di esame delle politiche commerciali previsto dal TPRM. L Organo di esame delle politiche commerciali può avere un proprio presidente e stabilisce il regolamento interno che ritiene necessario per l esercizio delle sue funzioni. 5. Si costituiscono un Consiglio per gli scambi di merci, un Consiglio per gli scambi di servizi e un Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato «Consiglio TRIPS»), che operano sotto l indirizzo generale del Consiglio generale. Il Consiglio per gli scambi di merci sovrintende al funzionamento degli Accordi commerciali multilaterali di cui all allegato 1A. Il Consiglio per gli scambi di servizi sovrintende al funzionamento dell Accordo generale sugli scambi di servizi (in appresso denominato «GATS»). Il Consiglio TRIPS sovrintende al funzionamento dell Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato «Accordo TRIPS»). Questi tre Consigli svolgono le funzioni ad essi attribuite dai rispettivi Accordi e dal Consiglio generale. Essi stabiliscono i propri regolamenti interni, soggetti ad approvazione da parte del Consiglio generale. La partecipazione in qualità di membri di tali Consigli è aperta ai rappresentanti di tutti i Membri. I suddetti Consigli si riuniscono ogniqualvolta sia necessario per esercitare le loro funzioni. 3

4 Tariffe doganali 6. Il Consiglio per gli scambi di merci, il Consiglio per gli scambi di servizi e il Consiglio TRIPS istituiscono organismi sussidiari secondo le loro necessità. Detti organismi sussidiari stabiliscono i propri regolamenti interni, soggetti all approvazione dei rispettivi Consigli. 7. La Conferenza dei Ministri costituisce un Comitato commercio e sviluppo, un Comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti e un Comitato bilancio, finanze e amministrazione, che esercitano le funzioni loro attribuite dal presente Accordo e dagli Accordi commerciali multilaterali, nonché le eventuali ulteriori funzioni ad essi attribuite dal Consiglio generale, e può costituire altri comitati con le funzioni che ritiene opportune. Nel quadro delle sue funzioni, il Comitato commercio e sviluppo riesamina periodicamente le disposizioni speciali degli Accordi commerciali multilaterali a favore dei paesi meno sviluppati Membri e riferisce al Consiglio generale perché siano prese le opportune iniziative. La partecipazione in qualità di membri ai suddetti Comitati è aperta ai rappresentanti di tutti i Membri. 8. Gli organismi previsti dagli Accordi commerciali plurilaterali esercitano le funzioni ad essi attribuite ai sensi di tali Accordi e operano all interno del quadro istituzionale dell OMC. Detti organismi tengono regolarmente informato delle loro attività il Consiglio generale. Art. V Relazioni con altre organizzazioni 1. Il Consiglio generale adotta adeguate disposizioni per garantire una cooperazione efficace con altre organizzazioni intergovernative che hanno responsabilità attinenti a quelle dell OMC. 2. Il Consiglio generale può adottare adeguate disposizioni per tenere consultazioni o per cooperare con organizzazioni non governative operanti in settori attinenti a quelli contemplati dall OMC. Art. VI Segretariato 1. Si costituisce un Segretariato dell OMC (in appresso denominato il «Segretariato») diretto da un Direttore generale. 2. La Conferenza dei Ministri nomina il Direttore generale e adotta i regolamenti che specificano i poteri, i doveri, le condizioni di servizio e la durata del mandato del Direttore generale. 3. Il Direttore generale nomina il personale del Segretariato e ne stabilisce i doveri e le condizioni di servizio conformemente ai regolamenti adottati dalla Conferenza dei Ministri. 4. Le funzioni del Direttore generale e del personale del Segretariato sono di carattere esclusivamente internazionale. Nell esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale e il personale del Segretariato non chiedono né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna altra autorità esterna all OMC. Essi evitano qualsiasi azione che possa ripercuotersi negativamente sulla loro posizione di funzionari internazionali. I Membri dell OMC rispettano il carattere internazionale delle funzioni del 4

5 Acc. che istituisce l organizzazione mondiale del commercio Direttore generale e del personale del Segretariato e non cercano di influenzarli nell esercizio delle loro funzioni. Art. VII Bilancio e contributi 1. Il Direttore generale presenta al Comitato bilancio, finanze e amministrazione il bilancio preventivo annuale e il rendiconto finanziario dell OMC. Il Comitato bilancio, finanze e amministrazione esamina il bilancio preventivo annuale e il rendiconto finanziario presentati dal Direttore generale e formula raccomandazioni in proposito al Consiglio generale. Il bilancio preventivo annuale è soggetto all approvazione del Consiglio generale. 2. Il Comitato bilancio, finanze e amministrazione propone al Consiglio generale regolamenti finanziari, che comprendono disposizioni in cui si sanciscono: a) le dimensioni dei contributi per la suddivisione delle spese dell OMC tra i suoi Membri; e b) le misure da adottare nei confronti dei Membri in ritardo sui pagamenti. I regolamenti finanziari si basano, per quanto possibile, sui regolamenti e sulle prassi del GATT Il Consiglio generale adotta i regolamenti finanziari e il bilancio preventivo annuale con una maggioranza di due terzi che comprenda più della metà dei Membri dell OMC. 4. Ciascun Membro versa senza indugio all OMC la sua quota delle spese dell OMC conformemente ai regolamenti finanziari adottati dal Consiglio generale. Art. VIII Statuto dell OMC 1. L OMC ha personalità giuridica e ciascuno dei suoi Membri le riconosce le capacità giuridiche necessarie per l esercizio delle sue funzioni. 2. Ciascun Membro riconosce all OMC i privilegi e le immunità necessari per l esercizio delle sue funzioni. 3. Ciascun Membro riconosce inoltre ai funzionari dell OMC e ai rappresentanti dei Membri i privilegi e le immunità necessari perché possano esercitare in modo indipendente le loro funzioni relative all OMC. 4. I privilegi e le immunità riconosciuti dai Membri all OMC, ai suoi funzionari e ai rappresentanti dei suoi Membri sono analoghi ai privilegi e alle immunità previsti dalla Convenzione sui privilegi e sulle immunità delle agenzie specializzate approvata dall Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre L OMC può concludere un accordo per quanto riguarda la sede. 4 RS

6 Tariffe doganali Art. IX Processo decisionale 1. L OMC si attiene alla prassi delle decisioni adottate all unanimità in vigore nel quadro del GATT Salvo disposizioni diverse, qualora risulti impossibile adottare una decisione all unanimità, la decisione relativa alla questione in discussione viene posta ai voti. Nelle riunioni della Conferenza dei Ministri e del Consiglio generale, ogni Membro dell OMC ha un voto. Qualora le Comunità europee esercitino il loro diritto di voto, esse hanno un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri 7 Membri dell OMC. Le decisioni della Conferenza dei Ministri e del Consiglio generale sono prese in base alla maggioranza dei voti espressi, salvo diverse disposizioni del presente Accordo o dell Accordo commerciale multilaterale in questione La Conferenza dei Ministri e il Consiglio generale hanno l autorità esclusiva di adottare interpretazioni del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilaterali. Nel caso dell interpretazione di uno degli Accordi commerciali multilaterali di cui all allegato 1, essi esercitano la loro autorità sulla base di una raccomandazione del Consiglio che sovrintende al funzionamento di tale Accordo. La decisione di adottare un interpretazione è presa con una maggioranza dei tre quarti dei Membri. Il presente paragrafo non viene utilizzato in modo tale da pregiudicare le disposizioni dell articolo X in materia di emendamenti. 3. In circostanze eccezionali, la Conferenza dei Ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un Membro dal presente Accordo o da un Accordo commerciale multilaterale, a condizione che tale decisione sia presa da tre quarti 9 dei Membri, salvo diverse disposizioni del presente paragrafo. a) Una richiesta di deroga relativa al presente Accordo è sottoposta all esame della Conferenza dei Ministri conformemente alla prassi di decisione all unanimità. La Conferenza dei Ministri stabilisce un periodo, non superiore ai 90 giorni, per esaminare la richiesta. Se entro tale periodo non si raggiunge l unanimità, la decisione di concedere la deroga viene presa da tre quarti 10 dei Membri. b) Una richiesta di deroga relativa agli Accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C e ai relativi allegati viene anzitutto sottoposta, 5 RS Si considera che l organismo in questione abbia deciso all unanimità su una questione sottoposta alla sua attenzione qualora nessun Membro presente alla riunione in cui viene presa la decisione si opponga formalmente alla decisione proposta. 7 In nessun caso il numero dei voti delle Comunità europee e dei loro Stati membri può superare il numero degli Stati membri delle Comunità europee. 8 Le decisioni del Consiglio generale convocato in quanto Organo di conciliazione sono prese solo in conformità delle disposizioni dell art. 2, par. 4 dell Intesa sulla risoluzione delle controversie. 9 Una decisione di concedere una deroga in merito a un obbligo soggetto a un periodo di transizione o ad un applicazione progressiva che il Membro, richiedente la deroga, non ha rispettato entro la fine del periodo in questione, può essere presa solo all unanimità. 10 Una decisione di concedere una deroga in merito a un obbligo soggetto a un periodo di transizione o ad un applicazione progressiva che il Membro, richiedente la deroga, non ha rispettato entro la fine del periodo in questione, può essere presa solo all unanimità. 6

7 Acc. che istituisce l organizzazione mondiale del commercio rispettivamente, al Consiglio per gli scambi di merci, al Consiglio per gli scambi di servizi o al Consiglio TRIPS, affinché la esamini per un periodo non superiore ai 90 giorni. Al termine di tale periodo, il Consiglio competente presenta una relazione alla Conferenza dei Ministri. 4. Una decisione della Conferenza dei Ministri che concede una deroga specifica le circostanze eccezionali che giustificano tale decisione, i termini e le condizioni che disciplinano l applicazione della deroga e la data di scadenza di tale deroga. Le deroghe concesse per un periodo superiore a un anno sono riesaminate dalla Conferenza dei Ministri entro un anno dalla data della concessione, e successivamente ogni anno fino alla loro scadenza. In occasione di ciascun riesame, la Conferenza dei Ministri verifica se sussistono le circostanze eccezionali che giustificano la deroga e se sono stati rispettati i termini e le condizioni attinenti alla deroga. In base al riesame annuale la Conferenza dei Ministri può prorogare, modificare o abrogare la deroga. 5. Le decisioni prese nell ambito di un Accordo commerciale plurilaterale, ivi comprese le decisioni relative a interpretazioni e deroghe, sono disciplinate dalle disposizioni di tale Accordo. Art. X Emendamenti 1. Ciascun Membro dell OMC può dar corso a una proposta di emendamento delle disposizioni del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali di cui all allegato 1 presentando una proposta in tal senso alla Conferenza dei Ministri. Anche i Consigli di cui all articolo IV, paragrafo 5 possono presentare alla Conferenza dei Ministri proposte di emendamento delle disposizioni dei corrispondenti Accordi commerciali multilaterali figuranti all allegato 1 sul cui funzionamento sovrintendono. A meno che la Conferenza dei Ministri decida un periodo più lungo, per un periodo di 90 giorni da quando la proposta è stata formalmente presentata alla Conferenza dei Ministri, qualsiasi decisione di quest ultima di sottoporre all approvazione dei Membri l emendamento proposto, è presa all unanimità. A meno che si applichino le disposizioni dei paragrafi 2, 5 o 6, la decisione specifica se si applicano le disposizioni dei paragrafi 3 o 4. Qualora si raggiunga l unanimità, la Conferenza dei Ministri sottopone senza indugio l emendamento proposto all accettazione dei Membri. Qualora non si raggiunga l unanimità in una riunione della Conferenza dei Ministri entro il periodo stabilito, la Conferenza dei Ministri decide con una maggioranza di due terzi dei Membri se sottoporre l emendamento proposto all accettazione dei Membri. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 5 e 6, all emendamento proposto si applicano le disposizioni del paragrafo 3, a meno che la Conferenza dei Ministri decida con una maggioranza di tre quarti dei Membri che si applicano le disposizioni del paragrafo Gli emendamenti alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni degli articoli sotto elencati entrano in vigore solo previa accettazione da parte di tutti i Membri: articolo IX del presente Accordo; articoli I e II del GATT 1994; 7

8 Tariffe doganali articolo II, paragrafo 1 del GATS; articolo 4 dell Accordo TRIPS. 3. Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo, o degli Accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C, diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6, che sono di natura tale da alterare i diritti e gli obblighi dei Membri, entrano in vigore per i Membri che li hanno accettati, solo dopo essere stati accettati da due terzi dei Membri e, successivamente, per ogni Membro quando li accetta. La Conferenza dei Ministri può decidere, con una maggioranza di tre quarti dei Membri, che un emendamento che entra in vigore ai sensi del presente paragrafo è di natura tale per cui un Membro che non l abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso, dalla Conferenza dei Ministri è libero di recedere dall OMC o di rimanerne Membro con il consenso della Conferenza dei Ministri. 4. Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6 e di natura tale da non alterare i diritti e gli obblighi dei Membri, entrano in vigore per tutti i Membri una volta accettati da due terzi dei Membri. 5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli emendamenti alle parti I, II e III del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore per i Membri che li hanno accettati una volta accettati da due terzi dei Membri e, successivamente, per ciascun Membro quando li accetta. La Conferenza dei Ministri può decidere con una maggioranza di tre quarti dei Membri che un emendamento che entra in vigore ai sensi della presente disposizione è di natura tale per cui ciascun Membro che non l abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso, dalla Conferenza dei Ministri è libero di recedere dall OMC o di rimanerne Membro con il consenso della Conferenza dei Ministri. Gli emendamenti alle parti IV, V e VI del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore per tutti i Membri una volta accettati da due terzi dei Membri. 6. In deroga alle altre disposizioni del presente articolo, gli emendamenti all Accordo TRIPS conformi ai requisiti dell articolo 71, paragrafo 2 di tale Accordo possono essere adottati dalla Conferenza dei Ministri senza ulteriori procedure formali di accettazione. 7. Ciascun Membro dell OMC che accetta un emendamento al presente Accordo o ad un Accordo commerciale multilaterale di cui all allegato 1 deposita uno strumento di accettazione presso il Direttore generale dell OMC entro il termine di accettazione stabilito dalla Conferenza dei Ministri. 8. Ciascun Membro dell OMC può dar corso a una proposta di emendamento delle disposizioni degli Accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 2 e 3 presentando una proposta in tal senso alla Conferenza dei Ministri. La decisione di approvare emendamenti all Accordo commerciale multilaterale di cui all allegato 2 è presa all unanimità e gli emendamenti entrano in vigore per tutti i Membri una volta approvati dalla Conferenza dei Ministri. Le decisioni di approvare emendamenti all Accordo commerciale multilaterale di cui all allegato 3 entrano in vigore per tutti i Membri una volta approvate dalla Conferenza dei Ministri. 9. Su richiesta dei Membri parti di un accordo commerciale, la Conferenza dei Ministri può decidere esclusivamente all unanimità di aggiungere tale accordo all allegato 4. Su richiesta dei Membri parti di un Accordo commerciale plurilate- 8

9 Acc. che istituisce l organizzazione mondiale del commercio rale, la Conferenza dei Ministri può decidere di eliminare detto accordo dall allegato Gli emendamenti ad un Accordo commerciale plurilaterale sono disciplinati dalle disposizioni di tale accordo. Art. XI Membri originali 1. Le Parti contraenti del GATT alla data di entrata in vigore del presente Accordo e le Comunità europee, che accettano il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali, i cui elenchi delle concessioni e degli impegni sono allegati al GATT 1994 e i cui elenchi di impegni specifici sono allegati al GATS, diventano Membri originali dell OMC. 2. I paesi meno avanzati riconosciuti tali dalle Nazioni Unite saranno tenuti ad assumersi impegni e a riconoscere concessioni solo nella misura in cui ciò sia compatibile con le loro specifiche esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo o con le loro capacità amministrative e istituzionali. Art. XII Adesione 1. Ciascuno Stato o territorio doganale a sé stante dotato di piena autonomia nella gestione delle proprie relazioni commerciali esterne e degli altri aspetti contemplati dal presente Accordo e dagli Accordi commerciali multilaterali può aderire al presente Accordo, a condizioni da convenirsi tra tale Stato o territorio e l OMC. Tale adesione si applica al presente Accordo e agli Accordi commerciali multilaterali ad esso allegati. 2. Le decisioni relative alle adesioni sono prese dalla Conferenza dei Ministri. La Conferenza dei Ministri approva l accordo sulle condizioni di adesione con una maggioranza di due terzi dei Membri dell OMC. 3. L adesione a un Accordo commerciale plurilaterale è disciplinata dalle disposizioni di tale accordo. Art. XIII Non applicazione di Accordi commerciali multilaterali tra determinati Membri 1. Il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali di cui agli Allegati 1 e 2 non si applicano tra un Membro e un altro Membro se l uno o l altro, nel momento in cui l uno o l altro diventa Membro, non acconsente a tale applicazione. 2. Il paragrafo 1 può essere invocato tra Membri originali dell OMC che erano già Parti contraenti del GATT solo nei casi in cui l articolo XXXV di tale accordo sia stato invocato in precedenza e sia in vigore tra le suddette Parti contraenti al momento dell entrata in vigore per tali Membri del presente Accordo. 11 RS RS

10 Tariffe doganali 3. Il paragrafo 1 si applica tra un Membro e un altro Membro che ha aderito ai sensi dell articolo XII solo se il Membro che non acconsente all applicazione lo ha notificato alla Conferenza dei Ministri prima che quest ultima abbia approvato l accordo sulle condizioni di adesione. 4. La Conferenza dei Ministri può riesaminare il funzionamento del presente articolo in casi particolari su richiesta di un Membro e formulare le opportune raccomandazioni. 5. La non applicazione di un Accordo commerciale plurilaterale tra le parti di tale Accordo è disciplinata dalle disposizioni di tale Accordo. Art. XIV Accettazione, entrata in vigore e deposito 1. Il presente Accordo è aperto all accettazione, tramite firma o con altre modalità, delle Parti contraenti del GATT e delle Comunità europee che soddisfano le condizioni per diventare Membri originali dell OMC conformemente all articolo XI del presente Accordo. Detta accettazione si applica al presente Accordo e agli Accordi commerciali multilaterali ad esso allegati. Il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali ad esso allegati entrano in vigore alla data stabilita dai Ministri conformemente al paragrafo 3 dell Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell Uruguay Round e rimane aperto per l accettazione per un periodo di due anni a decorrere da tale data, salvo diversa decisione dei Ministri. Un accettazione successiva all entrata in vigore del presente Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di tale accettazione. 2. Un Membro che accetta il presente Accordo successivamente alla sua entrata in vigore, applica le concessioni e gli obblighi degli Accordi commerciali multilaterali che devono essere applicati a determinate scadenze rispetto all entrata in vigore del presente Accordo come se avesse accettato il presente Accordo alla data della sua entrata in vigore. 3. Fino all entrata in vigore del presente Accordo, il testo del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilaterali rimane depositato presso il Direttore generale delle Parti contraenti del GATT Il Direttore generale trasmette senza indugio a tutti i governi e alle Comunità europee che hanno accettato il presente Accordo una copia certificata conforme del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilaterali e una notifica di ciascuna accettazione degli stessi. A decorrere dall entrata in vigore del presente Accordo, il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali, nonché tutti i relativi emendamenti, sono depositati presso il Direttore generale dell OMC. 4. L accettazione e l entrata in vigore di un Accordo commerciale plurilaterale sono disciplinate dalle disposizioni di detto accordo. I suddetti Accordi sono depositati presso il Direttore generale delle Parti contraenti del GATT A decorrere dall entrata in vigore del presente Accordo, i suddetti Accordi sono depositati presso il Direttore generale dell OMC. 13 RS

11 Acc. che istituisce l organizzazione mondiale del commercio Art. XV Recesso 1. Ciascun Membro può recedere dal presente Accordo. Detto recesso si applica al presente Accordo e agli Accordi commerciali multilaterali ed ha effetto allo scadere del termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il Direttore generale dell OMC ha ricevuto notifica scritta del recesso. 2. Il recesso da un Accordo commerciale plurilaterale è disciplinato dalle disposizioni di tale Accordo. Art. XVI Disposizioni varie 1. Salvo diverse disposizioni del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali, l OMC si attiene alle decisioni, alle procedure e alle prassi abituali seguite dalle Parti contraenti del GATT e dagli organi istituiti nel quadro del GATT Nella misura del possibile, il Segretariato del GATT 1947 diventa il Segretariato dell OMC e il Direttore generale delle Parti contraenti del GATT 1947 funge da Direttore generale dell OMC finché la Conferenza dei Ministri non ha nominato un Direttore generale conformemente all articolo VI, paragrafo 2 del presente Accordo. 3. In caso di conflitto tra una disposizione del presente Accordo e una disposizione di uno degli Accordi commerciali multilaterali, la disposizione del presente Accordo prevale per quanto riguarda quel conflitto. 4. Ciascun Membro garantisce la conformità delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure amministrative con gli obblighi che gli incombono conformemente a quanto previsto negli Accordi allegati. 5. Non sono ammesse riserve rispetto ad alcuna disposizione del presente Accordo. Le riserve relative a disposizioni degli Accordi commerciali multilaterali possono essere avanzate solo nella misura prevista in detti Accordi. Le riserve relative ad una disposizione di un Accordo commerciale plurilaterale sono disciplinate dalle disposizioni di detto Accordo. 6. Il presente Accordo è registrato conformemente alle disposizioni dell articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite. Fatto a Marrakech, il quindici aprile millenovecentonovantaquattro, in un unico esemplare, in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente fede. Note esplicative: Nel presente Accordo e negli Accordi commerciali multilaterali si utilizzano le espressioni «paese» e «paesi» per designare qualsiasi territorio doganale a sé stante Membro dell OMC. Nel caso di un territorio doganale a sé stante Membro dell OMC, il termine «nazionale» connesso a un espressione del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali si intende come un riferimento a quel territorio doganale, salvo indicazioni diverse. 14 RS

12 Tariffe doganali Elenco degli allegati Allegato 1 Allegato 1A: Accordi multilaterali sugli scambi di merci Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 Accordo sull agricoltura Accordo sull applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie Accordo sui tessili e sull abbigliamento Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali Accordo relativo all applicazione dell articolo VI dell Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 Accordo relativo all applicazione dell articolo VII dell Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 Accordo sulle ispezioni pre-imbarco Accordo relativo alle regole in materia di origine Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d importazione Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative Accordo sulle misure di salvaguardia Allegato 1B: Accordo generale sugli scambi di servizi Allegato 1C: Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio Allegato 2 Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie Allegato 3 Meccanismo di esame delle politiche commerciali Allegato 4 Accordi commerciali plurilaterali Accordo relativo agli scambi di aeromobili civili Accordo sugli appalti pubblici 15 Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari 16 Accordo internazionale sulle carni bovine RS RS RS

13 Acc. che istituisce l organizzazione mondiale del commercio Allegato 1A Accordi multilaterali sugli scambi di merci Nota generale sull interpretazione dell allegato 1A In caso di conflitto tra una disposizione dell Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e una disposizione di un altro Accordo compreso nell allegato 1 A dell Accordo che istituisce l Organizzazione mondiale del commercio (denominato negli Accordi dell allegato 1A l «Accordo OMC»), prevale, per quanto riguarda quel conflitto, la disposizione dell altro Accordo. 13

14 Tariffe doganali Allegato 1A.1 Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio L Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994») comprende: a) le disposizioni dell Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, datato 30 ottobre , allegato all Atto finale adottato alla conclusione della seconda sessione del Comitato per la preparazione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull occupazione (escluso il protocollo di applicazione provvisoria), come successivamente rettificato, emendato o modificato ai sensi degli atti giuridici entrati in vigore prima della data di entrata in vigore dell Accordo OMC; b) le disposizioni degli atti giuridici qui di seguito elencati entrati in vigore nel contesto del GATT 1947 prima della data di entrata in vigore dell Accordo OMC: i) i protocolli e le certificazioni relativi alle concessioni tariffarie; ii) i protocolli di adesione (escluse le disposizioni a) relative all applicazione provvisoria e alla sospensione dell applicazione provvisoria e b) in base alle quali la Parte II del GATT 1947 è applicabile a titolo provvisorio per quanto compatibile con la legislazione esistente alla data del Protocollo); iii) le decisioni sulle deroghe concesse ai sensi dell articolo XXV del GATT 1947 e ancora in essere alla data di entrata in vigore dell Accordo OMC 19 ; iv) le altre decisioni delle Parti contraenti del GATT 1947; c) le intese qui di seguito elencate: i) Intesa sull interpretazione dell articolo II, paragrafo 1, lettera b) dell Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; ii) Intesa sull interpretazione dell articolo XVII dell Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; 18 RS Le deroghe oggetto di questa disposizione sono elencate nella nota 7 alle pagine 11 e 12, della Parte II del documento MTN/FA del 15 dicembre 1993 e nel documento MTN/FA/Corr.6 del 21 marzo In occasione della sua prima sessione, la Conferenza dei Ministri stabilirà un elenco aggiornato delle deroghe oggetto di questa disposizione, aggiungendo le eventuali deroghe concesse ai sensi del GATT 1947 dopo il 15 dicembre 1993 e prima della data di entrata in vigore dell Accordo OMC ed eliminando le deroghe scadute prima di tale data. 14

15 Acc. che istituisce l organizzazione mondiale del commercio iii) Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; iv) Intesa sull interpretazione dell articolo XXIV dell Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; v) Intesa relativa alle deroghe agli obblighi previsti dall Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; vi) Intesa sull interpretazione dell articolo XXVIII dell Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; e d) il Protocollo di Marrakech del GATT Note esplicative a) Per «Parte contraente» nelle disposizioni del GATT 1994 si intende «Membro». Per «Parte contraente meno avanzata» e «Parte contraente sviluppata» si intende, rispettivamente, «paese in via di sviluppo Membro» e «paese sviluppato Membro». Per «Segretario esecutivo» si intende «Direttore generale dell OMC». b) I riferimenti alle Parti contraenti che agiscono collettivamente di cui all articolo XV, paragrafi 1, 2 e 8, all articolo XXXVIII e alle note ad articoli XII e XVIII, nonché alle disposizioni sugli accordi speciali sui cambi di cui all articolo XV, paragrafi 2, 3, 6, 7 e 9 del GATT 1994 si interpretano come riferimenti all OMC. Le altre funzioni che le disposizioni del GATT 1994 attribuiscono alle Parti contraenti che agiscono collettivamente sono assegnate alla Conferenza dei Ministri. c) i) Il testo del GATT 1994 fa fede in lingua francese, inglese e spagnola. ii) Il testo del GATT 1994 in lingua francese è soggetto alle rettifiche terminologiche indicate nell allegato A del documento MTN.TNC/ 41. iii) Il testo autentico del GATT 1994 in lingua spagnola è il testo del Volume IV della serie Strumenti di base e documenti diversi (BISD), con le rettifiche terminologiche indicate nell allegato B del documento MTN.TNC/ a) Le disposizioni della Parte II del GATT 1994 non si applicano alle misure adottate da un Membro ai sensi di specifici atti legislativi obbligatori, emanati da tale Membro prima di divenire una Parte contraente del GATT 1947, che vietino l uso, la vendita o il noleggio di natanti costruiti o riattati all estero per svolgere servizi commerciali tra punti posti nelle acque nazionali o nelle acque di una zona economica esclusiva. La presente esenzione si applica a) alla proroga o all immediato rinnovo di una disposizione non conforme di tale atto legislativo, e b) all emendamento di una disposizione non conforme di siffatto atto legislativo, nella misura in cui tale emendamento non diminuisce la conformità della disposizione alla Parte II del GATT La presente esenzione si applica unicamente alle misure adottate ai sensi degli atti legislativi di cui sopra notificati e specificati prima della data di entrata in vigore dell Accordo OMC. Qualora tali atti legislativi siano successivamente modificati in modo tale da ridurne la conformità alla Parte 15

16 Tariffe doganali II del GATT 1994, essi cessano di rientrare nel campo di applicazione del presente paragrafo. b) La Conferenza dei Ministri riesamina la presente esenzione entro cinque anni dall entrata in vigore dell Accordo OMC e successivamente ogni due anni finché l esenzione rimane in vigore, per verificare se sussistono le condizioni che l hanno resa necessaria. c) Un Membro le cui misure siano coperte dall esenzione di cui sopra presenta annualmente una notifica statistica particolareggiata contenente una media mobile quinquennale delle consegne effettive e previste dei natanti in questione e ulteriori informazioni sull uso, sulla vendita, sul noleggio o sulla riparazione dei natanti in questione coperti dalla presente esenzione. d) Un Membro a giudizio del quale la presente esenzione operi in modo tale da giustificare una limitazione reciproca e proporzionale dell uso, della vendita, del noleggio o della riparazione di natanti costruiti nel territorio del Membro che invoca l esenzione è libero di introdurre tale limitazione, previa notifica alla Conferenza dei Ministri. e) La presente esenzione non pregiudica le soluzioni relative a specifici aspetti degli atti legislativi contemplati dalla presente esenzione negoziate in accordi settoriali o in altra sede. 16

17 Acc. che istituisce l organizzazione mondiale del commercio Intesa sull interpretazione dell articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 Allegato 1.A.1.a I Membri concordano quanto segue: 1. Al fine di garantire la trasparenza dei diritti e degli obblighi giuridici derivanti dall articolo II, paragrafo 1, lettera b), la natura e il livello degli eventuali «altri dazi o oneri» prelevati sulle voci tariffarie consolidate di cui alla suddetta disposizione sono registrati negli Elenchi delle concessioni allegati al GATT 1994 in corrispondenza della voce tariffaria cui si applicano. Resta inteso che tale registrazione lascia inalterata la natura giuridica degli «altri dazi o oneri». 2. Ai fini dell articolo II, la data a decorrere dalla quale gli «altri dazi o oneri» sono consolidati è il 15 aprile Gli «altri dazi o oneri» sono pertanto registrati negli Elenchi ai livelli applicabili a tale data. Ad ogni successiva rinegoziazione di una concessione o negoziazione di una nuova concessione, la data di applicazione della voce tariffaria in questione diventa la data di incorporazione della nuova concessione nel relativo elenco. Nella colonna 6 degli elenchi a fogli mobili, comunque, continuerà ad essere registrata anche la data dell atto con cui una concessione relativa a una determinata voce tariffaria è stata originariamente incorporata nel GATT o nel GATT Si registrano gli «altri dazi o oneri» per tutti i consolidamenti tariffari. 4. Qualora una voce tariffaria sia già stata oggetto di una concessione, il livello degli «altri dazi o oneri» registrato nel relativo elenco non può essere superiore al livello in vigore al momento dell incorporazione originale di tale concessione nell elenco. Ogni Membro potrà contestare l esistenza di un «altro dazio o onere» in quanto al momento del consolidamento originale della voce in questione non esisteva alcun «altro dazio o onere» di quel tipo, nonché la compatibilità del livello registrato di un «altro dazio o onere» con il livello consolidato precedente, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell Accordo OMC o, se successiva, dalla data del deposito presso il Direttore generale dell OMC dell atto che incorpora l elenco in questione nel GATT La registrazione di «altri dazi o oneri» negli elenchi lascia impregiudicata la loro compatibilità con i diritti e con gli obblighi derivanti dal GATT 1994, fatta eccezione per quelli di cui al paragrafo 4. Ogni Membro conserva il diritto di contestare, 20 RS

18 Tariffe doganali in qualsiasi momento, la compatibilità di qualsiasi «altro dazio o onere» con tali obblighi. 6. Ai fini della presente Intesa, si applicano le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 specificate ed applicate dall Intesa sulla risoluzione delle controversie. 7. Gli «altri dazi o oneri» omessi da un elenco al momento del deposito dell atto che incorpora l elenco in questione nel GATT 1994 presso il Direttore generale delle Parti contraenti del GATT 1947, fino alla data di entrata in vigore dell Accordo OMC, o presso il Direttore generale dell OMC in seguito, non possono esservi aggiunti successivamente, e qualsiasi «altro dazio o onere» registrato a un livello inferiore a quello in vigore alla data di applicazione non può essere riportato a tale livello, a meno che tali aggiunte o modifiche non vengano effettuate entro sei mesi dalla data di deposito dell atto. 8. La decisione di cui al paragrafo 2 relativa alla data di applicazione di ciascuna concessione ai fini dell articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994 sostituisce e annulla la decisione relativa alla data di applicazione adottata il 26 marzo 1980 (BISD 27S/24). 18

19 Acc. che istituisce l organizzazione mondiale del commercio Allegato 1A.1.b Intesa sull interpretazione dell articolo XVII dell Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 Membri, osservando che l articolo XVII impone ai Membri degli obblighi per quanto riguarda le attività delle imprese commerciali di Stato di cui all articolo XVII, paragrafo 1, che devono essere compatibili con i principi generali del trattamento non discriminatorio prescritto nel GATT 1994 per le misure governative che interessano le importazioni o le esportazioni da parte di operatori commerciali privati; osservando altresì che i Membri sono soggetti agli obblighi loro imposti dal GATT 1994 per quanto riguarda tali misure governative che interessano le imprese commerciali di Stato; riconoscendo che la presente Intesa lascia impregiudicate le discipline sostanziali previste dall articolo XVII, concordano quanto segue: 1. Per garantire la trasparenza delle attività delle imprese commerciali di Stato, i Membri notificano al Consiglio per gli scambi di merci, affinché siano esaminate dal gruppo di lavoro costituito ai sensi del paragrafo 5, le imprese corrispondenti alla seguente definizione operativa: «Imprese governative e non governative, ivi compresi i comitati per il controllo dei prezzi, cui sono stati concessi privilegi o diritti speciali o esclusivi, ivi compresi poteri statutari o costituzionali, nell esercizio dei quali esse influenzano tramite i loro acquisti o le loro vendite il livello o la direzione delle importazioni o delle esportazioni.» L obbligo di tale notifica non si applica alle importazioni di prodotti destinati al consumo immediato o finale da parte della pubblica amministrazione o delle imprese sopra specificate e non ad essere rivenduti o utilizzati nella produzione di merci poste in vendita. 2. Ciascun Membro analizza la propria politica per quanto riguarda la presentazione al Consiglio per gli scambi di merci delle notifiche relative alle imprese commerciali di Stato, tenendo conto delle disposizioni della presente Intesa. Nello svolgere tale analisi, ciascun Membro dovrebbe tener presente l esigenza di garantire la massima trasparenza possibile nelle proprie notifiche, al fine di consentire una chiara valutazione delle modalità di gestione delle imprese oggetto della notifica e degli effetti delle loro operazioni sul commercio internazionale. 19

20 Tariffe doganali 3. Le notifiche sono compilate in conformità con il questionario sul commercio di Stato adottato il 24 maggio 1960 (BISD 9S/ ), fermo restando che i Membri notificano le imprese di cui al paragrafo 1 indipendentemente dal fatto che siano avvenute o meno importazioni o esportazioni. 4. Qualsiasi Membro che abbia motivo di ritenere che un altro Membro non abbia adeguatamente rispettato i suoi obblighi di notifica può sollevare la questione con il Membro interessato. Qualora la questione non sia risolta in modo soddisfacente, esso può presentare una contronotifica al Consiglio per gli scambi di merci, affinché venga esaminata dal gruppo di lavoro istituito ai sensi del paragrafo 5, informandone contestualmente il Membro interessato. 5. Si costituisce un gruppo di lavoro, per conto del Consiglio per gli scambi di merci, che esamina le notifiche e le contronotifiche. Alla luce di tale esame e fatto salvo l articolo XVII, paragrafo 4, lettera c), il Consiglio per gli scambi di merci può formulare raccomandazioni in merito all adeguatezza delle notifiche e alla necessità di ulteriori informazioni. Il gruppo di lavoro esamina altresì, alla luce delle notifiche ricevute, l adeguatezza del questionario sul commercio di Stato di cui sopra e la copertura delle imprese commerciali di Stato oggetto della notifica di cui al paragrafo 1. Esso compila inoltre un elenco illustrativo che indica i tipi di rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese, nonché i tipi di attività svolte da dette imprese, che possono rivestire un interesse ai fini dell articolo XVII. Resta inteso che il Segretariato fornisce al gruppo di lavoro un documento generale di inquadramento sulle attività delle imprese commerciali di Stato che interessano gli scambi internazionali. La partecipazione al gruppo di lavoro è aperta a tutti i Membri che manifestano la loro volontà di farne parte. Il gruppo di lavoro si riunisce entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell Accordo OMC e successivamente almeno una volta all anno e presenta annualmente una relazione al Consiglio per gli scambi di merci Le attività di questo gruppo di lavoro sono coordinate con quelle del gruppo di lavoro di cui alla Sezione III della Decisione dei Ministri sulle procedure di notifica adottata il 15 aprile

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