COMUNE DI TRADATE PROVINCIA Dl VARESE

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1 COMUNE DI TRADATE PROVINCIA Dl VARESE ALLEGATO B CAPITOLATO D ONERI RISCOSSIONE COATTIVA E STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO Il presente capitolato disciplina la gestione tecnica dei servizi affidati in concessione da questa Amministrazione Comunale all aggiudicatario dell appalto del servizio di riscossione coattiva e stragiudiziale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali e delle sanzioni amministrative di competenza dell Amministrazione Comunale di Tradate e dei servizi accessori connessi. Il Comune di Tradate (successivamente denominato mandante) conferisce l incarico di riscuotere i propri crediti (capitale, interessi e spese) riferiti ai singoli soggetti debitori. Il Mandante trasmette al Mandatario (ditta aggiudicatrice del bando di gara) l elenco nominativo dei debitori da escutere. ART. 2 DURATA E DECORRENZA L'appalto ha una durata di anni 3 (TRE) e riguarda il triennio 2010/2012 con ultimazione al 31 dicembre Il presente mandato esplica la sua efficacia solo nei confronti dei debitori di cui all art. 1 comma 3. Il Mandatario ha a disposizione 120 (centoventi) giorni per poter espletare l incarico, salvo proroghe da concordare tra le Parti. Le suddette limitazioni temporali non possono trovare applicazione nel caso di piani di rientro (rateizzazioni) precedentemente accettati dal Mandante. Qualora il Mandante dovesse revocare l incarico prima della scadenza indicata al precedente comma 1 senza giustificato motivo, è tenuto al pagamento (a titolo di penale) dei corrispettivi da commisurarsi sull intero valore dei crediti, salvo l obbligo di risarcire il maggior danno subito dal Mandatario nella misura del 20%. ART. 3 MODALITA DI ESPLETAMENTO DELL INCARICO Il Mandatario si impegna ad effettuare il tentativo di recupero in via stragiudiziale dei crediti affidati secondo la seguente modalità operativa: lettera messa in mora del debitore, sollecito telefonico, visita domiciliare di un esattore nel rispetto della normativa vigente, venendo quindi sollevato da ogni responsabilità circa il mancato incasso dei crediti affidati. In caso di mancata riscossione dei crediti in via stragiudiziale, il Mandatario, a richiesta del Mandante si attiva al fine di pervenire all emissione del decreto ingiuntivo con spese interamente a

2 carico del debitore. Se anche l attività giudiziale si dovesse concludere con esito negativo, le spese sono a carico del Mandante. In caso di mancato recupero fornisce una relazione di scarico utile per portare il credito a perdita ai sensi dell art. 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917; ART. 4 MODALITA DI INCASSO Il Mandante autorizza il Mandatario ad effettuare gli incassi con le modalità che quest ultimo ritiene più opportune. Per ogni somma recuperata il Mandatario rilascia al debitore ricevuta di versamento, salvo il buon fine per eventuali titoli di credito corrisposti in pagamento. Il Mandante può autorizzare piani di rientro dilazionato che in ogni caso escludono la novazione dell obbligazione per una durata massima di mesi dodici. A richiesta dei debitori il Mandatario può concedere, col consenso del Mandante, dilazioni di durata superiore a tale termine. Gli incassi direttamente conseguiti dal Mandante sono da considerare come eseguiti dal Mandatario ed in ogni caso vanno introitate al lordo degli interessi ed oneri di cui al successivo art. 5. Nel caso il debitore versi direttamente al Mandante il solo importo del debito originario, il Mandante si impegna a darne comunicazione al Mandatario. ART. 5 CORRISPETTIVI DEL MANDATARIO Per lo svolgimento del servizio affidato il Comune riconoscerà alla società concessionaria i compensi indicati nel disciplinare di gara, al netto del ribasso offerto in sede di gara. Nel caso di accertata insolvenza del debitore rimangono a carico della Mandante unicamente le spese di istruzione e le spese per la relazione di scarico. Per le posizioni debitorie richiamate e/o annullate anticipatamente dal Mandante viene comunque riconosciuto al Mandatario il compenso previsto in caso di inesigibilità. Tutti i corrispettivi sono da considerarsi al netto di I.V.A. ART. 6 OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE Il Mandante si impegna ad affidare per il recupero al Mandatario solo crediti liquidi, certi ed esigibili. Pertanto il Mandatario viene sollevato da ogni responsabilità civile e penale derivante da richieste di importi indebiti o inesistenti. Il Mandante affida l incarico oggetto del presente atto in esclusiva al Mandatario per tutto il territorio nazionale. Qualora durante la gestione del mandato si dovesse concludere una transazione diretta tra il Mandante ed il debitore, il Mandante si impegna a darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni al Mandatario e a riconoscere ugualmente allo stesso i corrispettivi pattuiti (art. 5, comma 3). Tali condizioni sono applicate anche in caso di pagamento effettuato dal debitore direttamente al Mandante (art. 4, comma 3). Il Mandante fornisce al Mandatario ogni informazione utile al recupero del credito. Il Mandante s impegna inoltre a far pervenire al Mandatario i dati ed i documenti dallo stesso richiesti entro il termine massimo di dieci giorni; in difetto il Mandatario può rifiutare la prosecuzione dell incarico ed esigere il corrispettivo pattuito. A garanzia dei corrispettivi il Mandante riconosce al Mandatario il privilegio sulle somme riscosse con conseguente diritto di ritenzione delle stesse.

3 In riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs 196/2003(legge sulla privacy), il Mandatario garantisce l assoluta liceità del trattamento dei dati forniti per lo svolgimento dell incarico affidato dal Mandante. Il Mandatario garantisce inoltre di aver adempiuto agli obblighi di informazione preventiva. In caso di controversia tra le Parti derivante dall applicazione del presente accordo il Mandante paga quanto richiesto dal Mandatario a titolo di corrispettivi per l attività svolta, salvo il diritto alla ripetizione dell indebito in caso di vittoria in giudizio. ART. 7 OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO Nel caso di mancato recupero del credito in via stragiudiziale il Mandatario relaziona sui motivi del mancato recupero. Accertata la consistenza patrimoniale del debitore ed esperita negativamente l attività stragiudiziale, il Mandatario, previa richiesta del Mandante, presenta decreto ingiuntivo. Il Mandatario è tenuto a svolgere il proprio incarico tempestivamente e diligentemente, con modalità tali da garantire la tutela dell immagine e della reputazione del Mandante. Le proposte a saldo e stralcio del credito così come gli eventuali piani di rientro presentati dai debitori che non rientrino nei limiti temporali del presente mandato devono essere comunicati al Mandante, che ha piena autonomia e discrezionalità nell accoglimento o meno degli stessi. Il Mandatario si impegna riversare al Mandante entro il giorno 5 di ciascun mese gli incassi conseguiti nel mese precedente defalcati dei compensi di spettanza del Mandatario. Il Mandatario può utilizzare le informazioni relative al debitore solo ed esclusivamente ai fini dell attività di recupero crediti. ART.8 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI Per la piena validità ed efficacia, tutte le comunicazioni, le informazioni e la corrispondenza tra le Parti devono avvenire esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo fax o via . ART. 9 EFFETTI DEL MANDATO TRA LE PARTI La sottoscrizione del presente atto obbliga le Parti agli accordi in esso contenuti. Ogni modificazione o integrazione riguardante il contenuto del mandato deve risultare da atto scritto a pena d inefficacia. ART. 10 SUBAPPALTI La ditta espleta l'incarico in piena autonomia, sotto la propria diretta responsabilità, con propri mezzi e personale, secondo i programmi concordati, ferme restando le esigenze del buon espletamento dell'incarico in relazione alla sua natura ed alle modalità e necessità funzionali del Comune. L'esecuzione di tutto il presente servizio è direttamente affidata alla ditta aggiudicataria, la quale

4 non potrà a sua volta cederla. ART. 11 FORO COMPETENTE Le Parti convengono che per qualsiasi controversia nascente dal presente mandato è esclusivamente compente il Foro di Varese. ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il Comune potrà risolvere il contratto, impregiudicata la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno della ditta inadempiente, nei seguenti casi: - quando la ditta si renda colpevole di frode o inadempienze tali da compromettere la regolarità del servizio arrecando al Comune danni economici e finanziari, d'immagine nel rapporto con l'utenza; - quando la ditta, sia pure per divergenze nella condotta tecnica o contabile o per la pendenza di contestazioni, o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi i servizi; - nel caso di reiterate violazioni agli obblighi contrattuali del presente capitolato; - per ogni altra rilevante inadempienza, al presente capitolato. La risoluzione del contratto verrà formalmente comunicata alla ditta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della cessazione del rapporto. Tutti i danni conseguenti, diretti ed indiretti, saranno a totale carico della ditta, impregiudicata ogni ulteriore azione di rivalsa da parte del Comune, che potrà avvalersi della cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria. ART. 13 SANZIONI Nel caso in cui il concessionario non versi quanto dovuto entro il termine e i modi previsti al precedente art. 7, è prevista una indennità di mora pari al tasso legale vigente maggiorato dell un per cento annuo sulle somme non versate. ART. 14 SPESE CONTRATTUALI Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione disciplinato dal presente capitolato. ART. 15 DOMICILIO DELL IMPRESA AGGIUDICATARIA Per tutti gli effetti del contratto da stipularsi, la Società aggiudicataria eleggerà domicilio nel Comune appaltante. ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI Il Concessionario permette al Comune l accesso diretto, tramite collegamento telematico, agli

5 archivi dei contribuenti di competenza. Le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi della ditta ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del Servizio. Il Comune si riserva la facoltà di non aggiudicare l appalto a suo insindacabile giudizio.

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