ordine dei farmacisti della provincia di viterbo
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- Fabrizio Salvadori
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1 Prot. n 1124 Viterbo lì 29/10/2015 Oggetto: Riepilogo ECM A TUTTI GLI ISCRITTI - Loro sedi - Per opportuna e doverosa conoscenza si ricorda che sul sito dell Agenas, all indirizzo - Aree tematiche - ECM educazione continua in Medicina Informazione e Faq sono disponibili utili informazione sulla normativa che disciplina l acquisizione dei crediti ECM. Altresi si riportano di seguito i testi di alcune circolari FOFI sull argomento: CREDITI ECM CIRCOLARE FOFI n del 12/11/2014 La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 10 ottobre u.s., ha emanato una delibera in materia di crediti formativi Ecm Per tale periodo viene, anzitutto, confermato l obbligo formativo di 150 crediti Ecm con la possibilità di avvalersi di una riduzione fino a 45 crediti secondo le modalità già valide per il triennio precedente e ricordate nella seguente tabella: Crediti acquisiti nel triennio Fabbisogno triennale Fabbisogno annuale Da 101 a Da 17,5 a 52,5 Da 51 a Da 20 a 60 Da 30 a Da 22,5 a 67,5 I crediti acquisiti in eccedenza rispetto a quanto sopra indicato, non hanno validità ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo individuale del triennio e non verranno conteggiati all interno del Dossier Formativo. Sono confermate, inoltre, tutte le determinazioni adottate dalla Commissione Ecm relative all assegnazione dei crediti alle attività di tutor individuale, di docenza, di partecipazione a congressi, convegni e formazione sul campo, di autoformazione per i liberi professionisti e di formazione all estero. In particolare, si ribadisce la possibilità di assolvere l intero obbligo formativo anche attraverso la formazione a distanza (FAD). Al termine del triennio , il professionista sanitario potrà richiedere all Ordine i seguenti documenti: a) attestato di partecipazione al programma ECM che contiene l indicazione del numero di crediti conseguiti nel triennio; b) certificato di completo soddisfacimento dell obbligo formativo.
2 L Ordine potrà rilasciare tale documentazione previa verifica sul portale del Cogeaps della corretta acquisizione dei crediti da parte dell iscritto. Al fine di consentire agli iscritti di regolarizzare la propria posizione Ecm comunicando crediti mancanti, esoneri ed esenzioni, il Cogeaps, inoltre, ha attivato un call center a disposizione dei professionisti attivo dal lunedì al venerdì (ore 09:00 17:00 tel. 06/ ecm@cogeaps.it). Sempre nella seduta del 10 ottobre u.s, sono state dettate le linee guida 2014/2016 per i professionisti sanitari che accedono volontariamente alla sperimentazione del Dossier Formativo (DF). Si ribadisce anzitutto che il singolo professionista ha la possibilità di impostare il suo dossier identificando gli obiettivi tecnico-professionali, di processo o di sistema, fissandone la dimensione percentuale in scaglioni minimi del 10%. In questo modo avrà a disposizione fino a 10 obiettivi formativi in cui ricomprendere il proprio sviluppo formativo triennale. La costruzione del dossier formativo prevede i seguenti elementi: - Bonus per il professionista che accede alla sperimentazione del dossier. Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni: 1) allestimento del dossier, 2) coerenza del dossier con il profilo e la disciplina esercitata, 3) realizzazione di almeno il 70% del dossier programmato. Il bonus è quantificato nella misura di 15 crediti formativi ed avrà validità dal triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier. Il bonus sopra descritto sarà erogato al professionista sanitario che costruirà il DF per almeno due anni. - Accessibilità alle informazioni e modifica del dossier formativo. Il professionista ha la possibilità di collegarsi al portale del Cogeaps per verificare la propria situazione crediti e la realizzazione del dossier in qualsiasi momento. Soltanto una volta nell anno solare il professionista ha la possibilità di modificare il proprio dossier al fine di adeguarlo anche a possibili mutamenti di ruolo e di incarico e/o a particolari esigenze formative sopravvenute. Il dossier può essere modificato solo nel II e nel III anno del triennio formativo: non possono essere conteggiati nel nuovo DF modificato, i crediti acquisiti prima della modifica stessa che non risultavano essere coerenti con il dossier costruito, al fine di evitare che il professionista sanitario che non rispetta il dossier inizialmente predisposto, modifichi lo stesso in modo tale da far rientrare i crediti acquisiti in funzione dell anno successivo. - Crediti acquisiti fuori dal dossier formativo. Alla fine del triennio i crediti acquisiti fuori dalle previsioni del DF saranno registrati in anagrafica ai fini dell assolvimento dell obbligo ECM triennale ma non potranno essere ricompresi all interno del dossier stesso. COGEAPS BANCA DATI ECM CIRCOLARE FOFI n.8634 dell 11/12/2013: Si segnala che presso il Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) è disponibile l accesso alla banca dati Ecm per tutti iscritti all Albo. Per accedere al database è necessario collegarsi al sito cliccare dalla home page la sezione Accesso Anagrafe Crediti Ecm e procedere alla registrazione. Tale novità si affianca al servizio MyEcm dell Agenas, al fine di consentire agli iscritti di verificare la propria posizione riguardo i crediti formativi. Nella stessa nota il Cogeaps fa presente che saranno in seguito messi a disposizione degli Ordini i servizi di integrazione di eventuali crediti mancanti e di rettifica degli eventuali dati non corretti. Sempre dalla stessa sezione ogni professionista potrà programmare, a titolo sperimentale, la propria formazione per il triennio tramite la costruzione del Dossier formativo individuale. Per eventuali chiarimenti in merito, si ricorda che lo stesso Consorzio ha attivato un call center attivo dal lunedi al venerdì (ore 9-17) al n. 06/ al fine di rispondere ai quesiti e dare supporto ai professionisti sanitari e agli Ordini. È stato altresì attivato un indirizzo dedicato, ecm@cogeaps.it, per offrire un supporto ulteriore. (circolare FOFI n del 21/3/2014)
3 ESONERI TUTORAGGIO FORMAZIONE ALL ESTERO CIRCOLARE FOFI N.8490 del 20/09/2013 La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato e pubblicato sul sito dell Agenas ( la determinazione in materia di Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione. La determina, oltre a costituire un riassunto sui criteri stabiliti dalla Commissione negli anni precedenti rispetto alle tematiche citate, introduce alcune novità di rilievo che si riportano di seguito. Esoneri I professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione post-base (es. corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica) propri della categoria di appartenenza e durante l esercizio dell attività professionale, sono esonerati dall obbligo formativo ECM per l intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese. Per poter computare tali crediti, il relativo corso deve avere durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni dà diritto all esonero di 4 crediti ECM). Sono confermati gli esoneri anche per i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali limitatamente al periodo definito in precedenza dalla stessa Commissione con determina del 20 giugno 2012 per gli eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia- Romagna. Esenzioni Le esenzioni dall obbligo formativo ECM sono quantificate nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell attività professionale sia superiore a 15 giorni. Oltre alle consuete esenzioni già conosciute (congedo maternità obbligatoria, congedo parentale, adozione e affidamento, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, richiamo alle armi o servizio volontariato,) sono state ricomprese le seguenti situazioni come disciplinate dai CCNL delle categorie di appartenenza: aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari; permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie; assenza per malattia; aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale; aspettativa per cariche pubbliche elettive aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali. I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali. Tutoraggio individuale Sono confermati 4 crediti Ecm per mese ogni mese di tutoraggio ai tutor che svolgono sia formazione pre e post laurea prevista dalla legge e sia attività di tutoraggio all interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea sempre previsti dalla legge. I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale al netto degli esoneri, delle esenzioni e delle riduzioni citate nella stessa determina.
4 Crediti per formazione all estero I professionisti sanitari che frequentano all estero corsi di formazione post-base (es. dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento) propri della categoria di appartenenza, e durante l esercizio dell attività professionale, sono esonerati dall obbligo formativo ECM per l intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese. Inoltre, ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all estero (ovvero formazione non accreditata in Italia e svolta nei paesi dell U.E., in Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada) sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all estero. Nel caso in cui l evento accreditato all estero supera i 50 crediti formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM. I crediti acquisibili tramite formazione individuale all estero non possono superare il 50% dell obbligo formativo triennale. Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale. I suddetti enti, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/Province autonome e al Co.Ge.A.P.S. Liberi professionisti: crediti individuali per autoapprendimento Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per: a) attività di autoapprendimento ossia l utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati; b) autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione dell apprendimento con il limite del 10% dell obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio). Riduzione dell obbligo formativo triennale E confermato in 150 crediti il debito formativo per il triennio 2011/2013 con la possibilità di portare in riduzione di tale debito fino a 45 crediti con il seguente criterio:. - riduzione di 15 crediti se il professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio ; - riduzione di 30 crediti se il professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio ; - riduzione di 45 crediti se il professionista ha acquisito da 101 a 150 crediti nel triennio L obbligo formativo annuale è confermato in 50 crediti/anno al netto delle riduzioni derivanti da esenzioni ed esoneri. Modalità di registrazione nella banca dati Co.GeA.P.S. L Ordine, il Collegio e l Associazione professionale di riferimento sono competenti a riconoscere gli esoneri, le esenzioni e i crediti ECM acquisiti tramite i criteri sopra individuati, previa presentazione da parte del professionista sanitario della relativa documentazione. A titolo meramente esemplificativo, la determina riporta alcuni esempi della documentazione valida: attestato di frequenza corsi di formazione post-base, documentazione comprovante il periodo di sospensione dell attività professionale, attestazione di svolgimento dell attività di tutoraggio rilasciata dall ente per il quale si è esercitata l attività di tutoraggio, etc.). L Ordine, il Collegio e l Associazione professionale di appartenenza provvedono alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di ECM e alla registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. della posizione del proprio iscritto in riferimento a esoneri, esenzioni e ai crediti ECM eventualmente acquisiti tramite i citati istituti. All atto della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. vengono assegnati alle attività formative di cui alla citata determina gli obiettivi formativi corrispondenti alla/e attività svolta/e.
5 Registrazione di crediti 2008/2013 non registrati nel database del Cogeaps I professionisti sanitari iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni, ai fini della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. di crediti acquisiti nel periodo 2008/2013 non ancora presenti in tale banca dati, presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all Ordine, Collegio o Associazione di appartenenza. Ai professionisti sanitari che hanno svolto attività di docenza e tutor per eventi ECM accreditati al sistema nazionale e regionale ECM e realizzati prima del 31 dicembre 2010 sono attribuiti 2 crediti ECM per evento a prescindere dalle ore di docenza effettivamente svolte salvo rettifiche individuali che i professionisti comunicheranno all Ordine, Collegio, Associazione, sulla base dei relativi specifici attestati. Certificazione dei crediti La certificazione dei crediti viene effettuata, per i professionisti sanitari iscritti a Ordini, Collegi ed Associazioni maggiormente rappresentative, tramite il portale Co.Ge.A.P.S. La certificazione si riferisce esclusivamente al numero dei crediti acquisiti nel triennio di riferimento. Tale certificazione prevederà i due livelli di seguito specificati: 1) attestazione dei crediti formativi: attestazione rilasciata da Ordini, Collegi e Associazioni, e dalla Segreteria della Commissione nazionale per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per tutta la formazione svolta in un triennio, con indicazione del numero dei crediti effettivamente registrati; 2) certificazione del pieno soddisfacimento dell obbligo formativo del triennio: attestazione rilasciata a cura di Ordini, Collegi e Associazioni, e della Segreteria della CNFC per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, nel caso in cui il professionista abbia soddisfatto l intero fabbisogno formativo individuale triennale. Obiettivi formativi e dossier formativo Infine, la determina dedica uno spazio agli obiettivi formativi dei corsi Ecm e riguardante gli adempimenti dei provider. In particolare, si precisa che, al fine della prossima attivazione del dossier formativo, il provider dovrà collegare gli obiettivi formativi del corso agli obiettivi di processo, di sistema e tecnico professionali che formeranno il dossier in modo da renderlo facilmente identificabile al professionista che partecipa al corso. MYECM CIRCOLARE FOFI N DEL 02/07/2013 L Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha comunicato che dal 28 giugno 2013, sul portale nella sezione dedicata ai professionisti sanitari, è disponibile, il servizio myecm, tramite il quale ogni professionista potrà monitorare la propria situazione formativa visualizzando i crediti acquisiti nell ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (Ecm). In particolare, il professionista, previa registrazione, disporrà di una pagina personale dalla quale potrà: verificare l ammontare dei crediti E.C.M. suddivisi per anno e tipologia di offerta formativa (formazione a distanza, residenziale e sul campo); consultare un elenco degli eventi formativi per i quali ha conseguito crediti nel corso del triennio, contenente tutte le informazioni relative a ciascuno di essi; consultare un elenco di eventi di prossimo svolgimento per la propria professione; esprimere una valutazione sui corsi frequentati. Si potrà chiedere assistenza al call center della segreteria Ecm al numero
6 CREDITI TUTOR CIRCOLARE FOFI N.7485 del 14/01/2010 Il Ministero della Salute, con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet (cfr all. 1), ha reso noto che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha modificato la disciplina relativa all attribuzione dei crediti formativi da riconoscere agli operatori sanitari che svolgono attività di tutoraggio. In particolare, ad integrazione e rettifica di quanto stabilito con determinazione (cfr circolare federale n del ), è stato previsto che agli operatori sanitari che svolgono attività di tutor in attività riconosciute dalla CNFC docenti tutor che ospitano colleghi in formazione siano riconosciuti 4 crediti per mese di tutorato fino ad un limite massimo della metà dei crediti previsti per il triennio di riferimento ( ), entro il quale ricomprendere anche i crediti ottenuti con attività di docenza. Distinti saluti. IL SEGRETARIO (Marchini Dr. Luca) IL PRESIDENTE (Menditto Dr. Salvatore) La firma è omessa ai sensi dell articolo 3, La firma è omessa ai sensi dell articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39 comma 2 del D.Lgs 12/2/1993, n.39
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