FOGLIO INFORMATIVO relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CREDITO AI CONSUMATORI
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1 FOGLIO INFORMATIVO relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CREDITO AI CONSUMATORI INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Leverano Società Cooperativa Piazza Roma, Leverano Telefono Fax Indirizzo Telematico: Registro delle imprese di Lecce n CCIAA Lecce nr Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al n Codice ABI Iscritta all Albo delle Società Cooperative a Mutualità prevalente al n A Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COS È L APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER IL CREDITO AI CONSUMATORI L apertura di credito in conto corrente per il Credito ai Consumatori è concessa a cliente, persona fisica, che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (cosiddetto consumatore) che ottiene finanziamento di importo compreso tra 200 ed ,00. Tale tipologia non può essere utilizzata, qualora si tratti di: a)finanziamenti destinati all acquisto, alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare; b) finanziamenti rimborsabili in un unica soluzione alla scadenza entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri, contrattualmente previsti, non calcolabili in forma di interessi; e) finanziamenti garantiti da ipoteca con durata superiore a cinque anni. La banca ha l obbligo di fornire al consumatore l informativa precontrattuale personalizzata attraverso la consegna delle Informazioni Europee di Base (IEB) prima della stipula del contratto. Tale documentazione è fornita gratuitamente ed attestata per iscritto. Al consumatore viene reso noto il TAEG, cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a carico del consumatore medesimo espresso in percentuale annua del credito concesso. L apertura di credito permette al cliente di avere a disposizione, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro. Il cliente è tenuto ad utilizzare l apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per il superamento del fido concesso. Leverano, 03 ottobre 2013 Pagina 1 di 8
2 Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulla differenza tra la somma di fido effettivamente utilizzata e la normale disponibilità del conto, il cliente corrisponderà alla banca gli interessi passivi pattuiti. Tra i principali rischi, il cliente deve tenere presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale. NFORMAZIONI SULLA BANCA CONDIZIONI ECONOMICHE HE COS È IL CONTONTE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. INTERESSI DEBITORI Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato per utilizzi nei limiti del fido concesso Soci Euribor mesi media mensile (parametro) + 7,265 punti (spread) Ipotesi di tasso alla data del : Euribor mesi media mensile pari a 0, ,265 punti = 7,491% Non Soci Euribor mesi media mensile (parametro) + 8,265 punti (spread) Ipotesi di tasso alla data del : Euribor mesi media mensile pari a 0, ,265 punti = 8,491% per utilizzi oltre i limiti del fido concesso Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite del affidamento concesso sono calcolati sull ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l utilizzo entro il limite del fido 2,25 punti in più rispetto al tasso in vigore nel periodo per l utilizzo entro il fido 2,25 punti in più rispetto al tasso in vigore nel periodo per l utilizzo entro il fido Leverano, 03 ottobre 2013 Pagina 2 di 8
3 Il tasso di interesse sarà modificato automaticamente in base a revisioni trimestrali con riferimento alle date del 31/03/ - 30/06-30/09-31/12 di ogni anno in relazione all'andamento del tasso Euribor a 3 mesi divisore 365 rilevato come media mensile dell ultimo mese del trimestre precedente a quello in corso. La modifica del tasso di interesse avrà decorrenza dal 1 giorno successivo alla data di revisione e sarà pari alle variazioni subite in aumento o in diminuzione dal tasso Euribor di riferimento. L Euribor 365 a 3 mesi, media mensile, è rilevato a cura del Comitato di gestione istituito presso la Federazione Bancaria Europea e di norma pubblicato sui principali quotidiani economici. Tasso annuo massimo per interessi di mora Capitalizzazione Modalità di calcolo degli interessi 3 punti in più rispetto al tasso in vigore al momento della mora Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore a tre mesi e comunque all atto dell estinzione del rapporto. Gli interessi sono calcolati con riferimento all anno civile (365 giorni). IMPORTI MASSIMI DI SPESE invio comunicazioni ex artt invio comunicazioni trasparenza - in forma cartacea 2,58 - on line 0 altre comunicazioni - in forma cartacea 2,58 + spese postali - on line 0 spese per copia documentazione 5 a foglio COMMISSIONI Commissione sul fido accordato (CFA) max 0,30% per trimestre Commissione d istruttoria veloce (CIV) La Commissione di Istruttoria Veloce, addebitata su base trimestrale, si applica nelle misure e con le modalità qui indicate a condizione che, nell arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più 5 per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre, a condizione che l importo complessivo dello Leverano, 03 ottobre 2013 Pagina 3 di 8
4 addebiti, sconfinamenti rispetto al limite dell affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento, svolge un istruttoria veloce. sconfinamento sia superiore a 200, con un massimo di euro 100 a trimestre. Casi in cui è svolta l istruttoria veloce Dovuta su tutte le operazioni che prevedono richieste di scoperti, utilizzi di fondi oltre il limite della provvista esistente sul conto, sconfinamenti, ovvero utilizzi di fondi in eccedenza rispetto al limite degli affidamenti accordati eccettuate le esenzioni in appresso declinate. I casi di applicazione della CIV si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l autorizzazione o meno dello sconfinamento quali: Esenzioni all applicazione della commissione di Istruttoria Veloce (CIV) pagamento titoli e effetti (es. addebito assegni in euro e in valuta estera; emissione assegni circolari; addebito Effetti; cambiali.); esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (es. disposizioni di Bonifico su Italia e/o Estero; addebito Utenze e RID; addebito RI.BA. ; addebito Bollettini Postali/ MAV/RAV/FRECCIA; ricarica Carte Prepagate; canoni Leasing; disposizioni varie ordinate dal Cliente); addebito Imposte e/o Tasse (es. Deleghe F24/F23); acquisto di strumenti finanziari/assicurativi; giroconto fra c/ordinari e c/anticipi; prelevamento contanti allo sportello; anticipazioni effetti oltre il limite di fido; ogni altro addebito consentito dalla banca, previa valutazione del personale preposto. La CIV non è comunque dovuta se: a) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca, ad esempio nei seguenti casi: - addebito delle competenze, commissioni e spese; - pagamento rata mutuo erogato dalla stessa banca; - addebito bollo e ritenute fiscali; Leverano, 03 ottobre 2013 Pagina 4 di 8
5 - operazioni di rettifica valuta b) lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente: - l importo complessivo di 500 euro; - la durata di 7 giorni consecutivi. L esenzione di cui al punto b) si applica una sola volta per trimestre e solo in favore dei consumatori. c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito La CIV non è comunque applicabile nei seguenti casi: addebito insoluti addebiti conseguenti a prelevamenti ATM; addebiti conseguenti a pagamenti POS; addebiti per utilizzo Carte di Credito con rischio a carico banca ALTRI ONERI Imposte e tasse presenti e future come per legge, a carico del cliente Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. TAEG Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d Italia. E possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l algoritmo pubblicato sul sito internet della banca. La formula di calcolo del TAEG: Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di euro nell esempio 1 e di euro (importo medio accordato dalla BCC di Leverano per tale tipologia di prodotto) nell esempio 2. Si suppone che l importo del fido accordato sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l intera durata del finanziamento. Per i contratti a tempo indeterminato si suppone una durata di finanziamento pari a 3 mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento. Leverano, 03 ottobre 2013 Pagina 5 di 8
6 Contratto con durata indeterminata e commissione sul fido accordato Esempio 1 Accordato: euro Tasso debitore nominale annuo: 8,491% Durata: 3 mesi Commissione sul fido accordato: 1,20% dell accordato, su base annua Utilizzato: euro per Spese collegate all tutta la durata erogazione del credito: 0 euro Altre spese su base annua (esempio spese per assicurazione e invio comunicazioni): 20,32 euro TAEG = 11,512% Esempio 2 Accordato: euro Tasso debitore nominale annuo: 8,491% Durata: 3 mesi Commissione sul fido accordato: 1,20% dell accordato, su base annua Utilizzato: euro per tutta la durata Spese collegate all erogazione del credito: 0 euro Altre spese su base annua (esempio spese per assicurazione e invio comunicazioni): 20,32 euro TAEG = 10,195% Interessi, su base trimestrale: 31,84 euro Commissione sul fido accordato, su base trimestrale: 4,5 euro Spese, su base trimestrale: 0 euro Spese, su base trimestrale: 5,08 euro Interessi, su base trimestrale: 318,41 euro Commissione sul fido accordato, su base trimestrale: 45 euro Spese, su base trimestrale: 0 euro Spese, su base trimestrale: 5,08 euro Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Se l apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di cinque giorni. Se l apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di cinque giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso. Leverano, 03 ottobre 2013 Pagina 6 di 8
7 Indipendentemente dal fatto che l apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati. Diritto di ripensamento (art. 125 quater TUB) In caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, il consumatore ha il diritto di recedere entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso del cliente, previo azzeramento del saldo debitore. Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della banca presso la Direzione Generale, Piazza Roma,1, LEVERANO, bccleverano@leverano.bcc.it che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca. Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel , sito internet Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. LEGENDA (f) Tasso di interesse debitore Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso di interesse di mora Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest ultimo dalla Banca stessa. Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Leverano, 03 ottobre 2013 Pagina 7 di 8
8 Commissione sul fido accordato TAEG (tasso effettivo globale medio) TEGM Valuta Compenso per l impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all ammontare dell affidamento concesso. E calcolata sull importo dell affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale. Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull ammontare del prestito concesso. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto ed aggiungere ulteriori 4 punti. Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può inoltre essere superiore ad 8 punti percentuali. Data di inizio di decorrenza degli interessi. Leverano lì, 03 ottobre 2013 Banca di Credito Cooperativo di Leverano Leverano, 03 ottobre 2013 Pagina 8 di 8
APERTURA DI CREDITO SEMPLICE CHIROGRAFARIA 1
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