Comune di Canelli. Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati

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1 Comune di Canelli Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati

2 INDICE Art. 1 Finalità Art. 2 Disposizioni generali Art. 3 Divulgazione Art. 4 Accesso Art. 5 Rilascio copie Art. 6 Settori d intervento dei Soggetti Beneficiari Art. 7 Assistenza, sicurezza sociale e tutela della persona Art. 8 Attività sportive, ricreative e del tempo libero Art. 9 Utilizzo di impianti sportivi Art. 10 Cultura e spettacolo Art. 11 Cultura e spettacolo contributo una-tantum Art. 12 Tutela dei valori ambientali Art. 13 Sviluppo economico,promozione del territorio e delle attività produttive Art. 14 Soggetti ammessi e condizioni generali di concessione Art. 15 Istanza d intervento Art. 16 Interventi straordinari Art. 17 Responsabilità del Comune Art. 18 Patrocinio Art. 19 Procedure Art. 20 Forma dell istanza d intervento Art. 21 Ripartizione delle istanze fra settori Art. 22 Provvedimento del Funzionario Art. 23 Criteri di valutazione delle domande Art. 24 Delibera della G.M. di individuazione dei coefficienti di valutazione Art. 25 Finanziamento interventi straordinari Art. 26 Assistenza diretta alla persona Art. 27 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica Art. 28 Ripartizione dell albo Art. 29 Deroghe in sede di prima applicazione del regolamento Art. 30 Efficacia del Regolamento

3 Art. 1 - FINALITA 1. Con il presente Regolamento il Comune, nell esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia e le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, assicurando la massima trasparenza all azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate. Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI 1. L osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune. 2. L effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono. Art. 3 DIVULGAZIONE 1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all art. 8 del D.Lgs. 18/08/200 n. 267, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta. Art. 4 - ACCESSO 1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono resi pubblici con le forme e le modalità di legge. E consentito a chiunque ne faccia motivata richiesta la visione secondo la normativa che regola l accesso agli atti pubblici e in materia di tutela della privacy. Art. 5 - RILASCIO COPIE 1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti, associazioni ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

4 2. Il rilascio avviene previo pagamento dei costi, determinati per l accesso agli atti e il rilascio di copie. Art. 6 - SETTORI D INTERVENTO DI ENTI ED ASSOCIAZIONI 1. I settori per i quali l Amministrazione comunale può effettuare interventi per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni, comitati, soggetti privati e altre forme associative, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono i seguenti: a) Assistenza, sicurezza sociale e tutela della persona. In questo settore vanno distinte due tipologie di beneficiari: i soggetti che operano a favore di categorie terze e i soggetti che operano prevalentemente a favore di propri iscritti e/o soci. Appartengono comunque alla prima tipologia i soggetti che siano associazioni tra appartenenti a categorie disagiate e specificatamente: portatori di handicap fisico e/o psichico. Il bilancio comunale deve quindi prevedere due capitoli distinti. Qualora, sulla base della documentazione presentata, non sia possibile far rientrare i beneficiari del contributo in una delle due tipologie sopra richiamate, il riconoscimento verrà operato ad insindacabile giudizio della Giunta Municipale. b) Attività sportive e ricreative del tempo libero; c) Cultura e spettacolo; d) Tutela dei valori ambientali; e) Sviluppo economico, promozione del territorio e delle attività produttive. 2. Ogni istanza, sulla base della documentazione costitutiva del richiedente e/o della attività svolta, se prevalente, deve essere riconducibile, pena l esclusione dal beneficio, ad uno dei predetti settori d intervento. 3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi gestiti direttamente o dei quali promuove la gestione o l organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti. Art. 7 - ASSISTENZA, SICUREZZA SOCIALE E TUTELA DELLA PERSONA 1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale sono principalmente finalizzati: a) alla protezione e tutela del bambino; b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva; c) all assistenza, protezione e tutela degli anziani; d) all assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili; e) alla promozione dell inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;

5 f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze; g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite. La suddetta elencazione non è da ritenersi vincolante ma esemplificativa prevedendosi la possibilità di interventi assistenziali in essa non previsti. Il comune può collaborare, secondo ragioni di opportunità, con soggetti sia pubblici che privati, che perseguano finalità assistenziali sopra individuate. Art. 8 - ATTIVITÀ SPORTIVE RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO 1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani. Gli interventi sono previsti di preferenza a favore delle associazioni sportive iscritte al registro CONI delle società sportive dilettantistiche. 2. Il Comune interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica, da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero. 3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all immagine della comunità, agevolazioni per l uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale. Art. 9 - UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI 1. La concessione a condizioni agevolate dell uso d impianti ed attrezzature è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La Convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l uso delle stesse. 2. Nel caso che l impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione

6 Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla - osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune. Art CULTURA E SPETTACOLO 1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni, comitati e altre forme di aggregazione sono finalizzati principalmente: a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell ambito del territorio comunale; b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico; c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità; d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere; e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione. 2. Interventi finanziari possono essere effettuati a sostegno di attività culturali promosse e prodotte da cittadini residenti ricorrendone presupposti di valore e contenuto artistico-culturale ovvero promozione della città, del suo territorio, della sua lingua e delle sue tradizioni. Art CULTURA E SPETTACOLO: CONTRIBUTI UNA TANTUM 1. E possibile riconoscere contributi una-tantum per le finalità di cui all art. 10, lettera e). Detti contributi, previo parere favorevole della Giunta Municipale, non possono essere d importo superiore al 20% delle spese, al netto degli incassi, risultanti dal rendiconto, documentato, dell iniziativa. Possono accedere a detti contributi anche soggetti che non abbiano sede in Canelli. 2. Le concessioni sono effettuate con l osservanza delle procedure e condizioni stabilite nei successivi artt. 16 e 25. Art TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

7 1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati: a) al sostegno dell attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell ambiente; b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali. Art SVILUPPO ECONOMICO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE 1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitati mediante azioni rivolte in particolare: a) al concorso per l organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune; b) al concorso per l effettuazione d iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva sia rilevante; c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale; d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili; e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loco e di altri soggetti per la valorizzazione di zone ed attività di particolare rilevanza presenti nel territorio comunale. 2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere, previo parere positivo della Giunta Comunale, anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l uso che viene fatto dei locali per l organizzazione della manifestazione. Nell atto di concessione della struttura sono

8 espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida. La concessione non comporta l esonero dal pagamento di tributi di ogni genere. 3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) del primo comma avviene con l osservanza delle modalità di cui agli artt. 16 e 25 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può in nessun caso, essere superiore al 20% delle spese come stabilito dal primo comma dell art Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di una sola persona fisica ovvero società commerciale ancorché di importanza rilevante per l economia e lo sviluppo della comunità. Art SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE 1. Salva diversa disposizione regolamentare, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili tecnici e/o finanziari e l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta a favore: a) di persone fisiche residenti o con abituale dimora nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento. Interventi assistenziali opportuni possono essere attuati anche a favore di non residenti ricorrendone i presupposti di fatto e/o di diritto. Interventi in parola rientrano nella tipologia dell assistenza diretta alla persona di cui al successivo art. 26; b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune; c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate o meno di personalità giuridica, che abbiano sede in Canelli ovvero che esercitino prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune; d) di associazioni non riconosciute, movimenti, gruppi e comitati, tutti legalmente costituiti, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. Ai predetti soggetti sono equiparate le delegazioni o affiliazioni locali di enti o associazioni di portata nazionale o regionale. 2. La costituzione dell Associazione, ovvero l affiliazione ad un associazione nazionale o regionale, deve risultare da un atto avente data precedente, di almeno sei mesi, alla richiesta dell intervento. E requisito imprescindibile per l accesso al beneficio richiesto il riconoscimento fiscale da parte degli uffici erariali competenti comprovato dalla titolarità di partita IVA ovvero codice fiscale.

9 3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l attribuzione d interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, movimenti, gruppi, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità, italiane o straniere, colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l ente è preposto. Nei predetti casi l intervento del comune trae origine da una deliberazione della Giunta Comunale che individui le risorse e le attribuisca al PEG del settore competente. 4. Non possono accedere ai contributi economici soggetti che costituiscono articolazione politico amministrativa di partiti o movimenti politici. Allo stesso modo non accedono ai contributi comunali soggetti che perseguano finalità eversive ovvero discriminatorie. Art ISTANZA D INTERVENTO 1. Gli enti pubblici e privati e gli altri soggetti di cui all art. 14, con esclusione delle persone fisiche in situazione di disagio, che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l effettuazione dell attività ordinaria annuale, in occasione della prima richiesta devono produrre: atto costitutivo, statuto e documentazione comprovante il riconoscimento fiscale di cui al 2 comma dell art. 14. Tale documentazione dovrà essere ripresentata negli anni successivi solo se modificata o su espressa richiesta del comune di Canelli. Nei termini fissati, eventualmente differiti rispetto alla presentazione dell istanza, devono essere prodotti altresì: il bilancio consuntivo, una relazione in merito all attività svolta nell anno di riferimento del contributo e il programma dell attività per l anno successivo. Il contributo comunale è assegnato, in unica soluzione, nel primo quadrimestre di ogni anno con riferimento e con i fondi comunali dell anno solare precedente e deve essere riportato nel bilancio dell anno di fruizione del soggetto percettore. 2. L istanza deve essere firmata dal Presidente o legale rappresentante che ne assume la responsabilità giuridica, dal Segretario dell Ente ove presente, da un numero di soci pari almeno al 10% del numero dichiarato all atto dell istanza, con una massimo di venti. Relativamente alle associazioni sportive per socio s intende il tesserato alla federazione sportiva di riferimento. I soggetti che agiscano prevalentemente con minori devono produrre la firma dei genitori di questi. Art INTERVENTI STRAORDINARI 1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni, i movimenti, i gruppi ed i comitati che abbiano i requisiti soggettivi di cui al presente regolamento possono richiedere la concessione di un

10 intervento finanziario quale concorso per l effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale che abbiano le caratteristiche di specialità ed eccezionalità. Non è possibile richiedere i contributi di cui sopra per eventi che non siano alla prima edizione tranne per il caso che non si siano tenuti negli ultimi tre anni. L istanza di concessione deve essere corredata, oltre che dalla documentazione relativa al soggetto richiedente, dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quelle a proprio carico. L istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell ultimo bilancio approvato, se posseduto, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa. 2. L erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente avviene con provvedimento del Funzionario competente, indicato dal Segretario Generale. La Giunta Comunale, in via preventiva con propria deliberazione, esprime il parere in merito alla rispondenza dell iniziativa per la quale si chiede il finanziamento agli interessi della Città di Canelli. Detto provvedimento costituisce atto d impulso all avvio dell istruttoria per l ufficio competente. 3. Al finanziamento degli aventi di cui al presente articolo, salva l ipotesi di specifici fondi destinati dalla Giunta Municipale nell ambito del bilancio comunale ai sensi del successivo art. 25, è destinato un importo pari al 10% dello stanziamento del capitolo di bilancio competente disponibile al momento di presentazione dell istanza. Ciascuna iniziativa può essere finanziata con importi non superiori al 50% della somma disponibile alla data della prima assegnazione. Eventuali economie che dovessero registrarsi alla data di assegnazione dei contributi ordinari verranno destinate a questi. Il contributo accordato viene erogato nella misura del 30% a seguito di accoglimento dell istanza. Il restante 70% viene erogato ad iniziativa conclusa e su esibizione di apposita relazione accompagnata da bilancio consuntivo. Il saldo non viene corrisposto qualora la sua erogazione costituisse un utile per l istante. Il Comune potrà chiedere all ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese. Non sono ritenuti validi i documenti che non siano in regola sotto il profilo fiscale. 4. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall apporto dei componenti dell ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all uso di materiale, attrezzature ed

11 impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati. 5. La percezione di un contributo erogato ai sensi del presente articolo esclude il beneficiario dal diritto a fruire del contributo ordinario relativo all anno di riferimento. Art. 17 RESPONSABILITA DEL COMUNE 1. L intervento del comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate da soggetti di cui all art 16, richiedono. 2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. 3. Il Comune non assume, in nessun caso, responsabilità alcune in merito all organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali, anche nell ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell esito degli accertamenti, disporne la revoca nei limiti predetti. 4. La concessione dell intervento è vincolata all impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. 5. Gli interventi del Comune relativi all attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall Amministrazione comunale. Art. 18 PATROCINIO

12 1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune. 2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono effettuate con il concorso del Comune. 3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta Comunale. 4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni, anche di natura fiscale, a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento. 5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell iniziativa. Art. 19 PROCEDURE 1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, indicativamente nel settembre di ogni anno, i termini entro i quali i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati sono perentori. 2. Con la deliberazione di cui al primo comma sono confermate le risorse di bilancio destinate agli interventi, con incarico agli uffici di avviare i procedimenti di erogazione agli istanti. Art FORMA DELL ISTANZA D INTERVENTO 1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l indicazione di tutti gli elementi necessari ad individuare in capo al richiedente il possesso dei requisiti corrispondenti alle finalità e alle indicazioni stabilite dal presente regolamento. Dette attestazioni dovranno essere rese con le forme dell autocertificazione di legge e comunque sotto la piena responsabilità giuridica del firmatario dell istanza stessa. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli anche a campione al fine di accertare la veridicità di quanto certificato. 2. Le istanze devono essere redatte secondo moduli predisposti dall ufficio competente in considerazione del presente regolamento e della normativa vigente.

13 Art RIPARTIZIONE DELLE ISTANZE FRA SETTORI 1. Le istanze pervenute sono assegnate all ufficio competente per materia che ne curerà l istruttoria e adotterà i provvedimenti di competenza. Qualora ve ne sia necessità il Segretario Comunale provvede ad individuare l ufficio competente. 2. La Giunta Comunale può in qualunque momento richiedere agli uffici informazioni, statistiche, chiarimenti sulle procedure e sugli atti adottati. 3. La tempistica e le modalità previste dalla normativa in materia di procedimento amministrativo sono applicabili ove compatibili con la natura e le finalità assistenziale dei provvedimenti richiesti e adottati. Art PROVVEDIMENTO DEL FUNZIONARIO 1. Il funzionario responsabile, scaduto il termine per la presentazione delle istanze, adotta entro la fine dell anno solare, un provvedimento d impegno delle somme di bilancio. Successivamente, ultimato l iter istruttorio, adotta altresì il provvedimento di cui al successivo art. 23. Con lo stesso atto rigetta le istanze non in regola con il presente regolamento ovvero con altre disposizioni normative. Art CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE Il funzionario competente, preso atto delle disposizioni eventualmente fissate dalla delibera della Giunta Comunale di cui al successivo art. 24, verificata la regolarità delle istanze presentate e della documentazione a corredo, provvederà come segue ad attribuire a ciascun istante, per categoria omogenea, un punteggio. Il punteggio costituisce parametro per l assegnazione dei fondi secondo proporzione. Lo stesso istante non può essere ascritto contemporaneamente a più categorie. I punteggi vengono attribuiti come segue: BUDGET DI SPESA Punti 10 per importi fino euro di spesa; punti 1 per importi ulteriori di 500. Nessun punteggio per frazioni; punti 2 per disavanzo, al netto del contributo comunale, di almeno ; punteggio massimo: 20. Al fine del calcolo del disavanzo devono essere obbligatoriamente conteggiate le quote sociali versate dai soci. NUMERO DI ASSOCIATI Punti 10 per un numero di associati fino a 20 ma superiore a 5; ogni 5 ulteriori associati, con esclusione delle frazioni, punti 1. Punteggio massimo attribuibile: 20. Ai fini del presente articolo sono ritenuti validi esclusivamente gli associati residenti in Canelli.

14 CATEGORIE DI SOGGETTI COINVOLTI Per ciascuna delle seguenti categorie di soggetti disagiati coinvolti, sia in maniera attiva che passiva con almeno 5 unità, sono attribuiti punti 3. Le categorie individuate sono: - minori; - anziani di età superiore ad anni 65; - soggetti portatori di handicap o con menomazioni psichiche; - soggetti in difficoltà economica comprovata dai competenti uffici. NUMERO DI MANIFESTAZIONI Fino a 5 manifestazioni con rilevanza esterna: punti 10; ulteriori punti 1 ogni due manifestazioni. Punteggio massimo attribuibile 20. Per le Associazioni Sportive viene considerata la partecipazione ai Campionati della Federazione Sportiva di riferimento. Ulteriori punti 5 vengono riconosciuti alle Associazioni Sportive iscritte nel registro CONI delle Società Sportive Dilettantistiche. Ultimata l attribuzione dei punteggi, nel termine di cui all art. 15, la ripartizione dei fondi comunali avviene con provvedimento del funzionario competente in misura proporzionale fra i beneficiari come segue: preliminarmente si procede alla somma dei punteggi attribuiti a ciascun istante; si provvede quindi a dividere l importo previsto dal capitolo di bilancio per il numero di punti ottenuti; infine si moltiplica il quoziente per il numero dei punti conseguiti da ciascun istante. Per i decimi di euro si procederà ad arrotondamento. Art DELIBERA DELLA G.C. DI INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE La Giunta Comunale, qualora lo ritenga opportuno, successivamente alla presentazione delle domande può fissare dei coefficienti di rivalutazione dei parametri di attribuzione dei punteggi e intervenire sui fondi di finanziamento di ciascun settore di intervento. Il provvedimento è finalizzato a favorire, di volta in volta, alcuni aspetti dell associazionismo e a riequilibrare la ripartizione dei fondi per il caso di flussi di domande disomogenei per i singoli settori. Nell attribuzione dei punteggi si tiene conto di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui al presente articolo. Art FINANZIAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI

15 1. Salva l applicazione delle norme regolamentari in materia di contributi una-tantum, la Giunta Municipale può prevedere specifico capitolo di finanziamento nel bilancio comunale finalizzato a iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che abbiano carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale a condizione che ad esse venga riconosciuto un interesse generale per la cittadinanza canellese. Le iniziative che fruiscano di detto intervento non potranno beneficiare di uguale contributo nei tre anni successivi. Le modalità di concessione sono riportate nell art. 16 comma La concessione dell uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento. 3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi. Art ASSISTENZA DIRETTA ALLA PERSONA 1. Le persone fisiche, individuate ai sensi della lettera a) dell art. 14, che versano in situazioni di disagio socio-economico, presentano istanza, anche verbale, per ottenere interventi finanziari dal Comune mirati a superare il predetto stato di difficoltà. Ogni istante deve esporre le ragioni e la misura dell intervento richiesto. Unitamente all istanza devono essere fornite, anche mediante il ricorso all autocertificazione, ogni informazione utile a comprovare la situazione di disagio e le finalità dell intervento. Il Comune di Canelli ha facoltà di chiedere atti e documenti, qualora lo ritenga utile all istruttoria della pratica, e si riserva di verificare l autenticità di quanto dichiarato avvalendosi di altri uffici comunali e dei servizi preposti a mansioni di vigilanza e controllo. Con la richiesta di intervento l istante autorizza il Comune al trattamento di ogni suo dato personale, compresi i dati sensibili, ai fini dell istruttoria. 2. L ufficio di assistenza sociale cura l istruttoria dell istanza valutando, all esito, l opportunità dell intervento assistenziale alla luce di tutte le disposizioni vigenti e delle effettive situazioni socio-economiche dell istante e della sua famiglia. Ultimata l istruttoria il funzionario competente, su proposta dell assistente sociale, adotta il provvedimento di attribuzione del contributo. Ove possibile, si adottano misure alternative rispetto alla dazione diretta di somme di denaro finalizzando l intervento al superamento della situazione di disagio, escludendo logiche di mero e continuo assistenzialismo. All ufficio dell assistente sociale il compito di vigilare sulla corretta e proficua destinazione dei benefici erogati dal comune.

16 1.L erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere disposta direttamente dall assistente sociale nell ambito dell apposito fondo preventivamente impegnato con atto del funzionario competente. ART ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA 1. Secondo le disposizioni di legge, è istituito l albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale. 2. L albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio. Art RIPARTIZIONE DELL ALBO L albo è suddiviso in settori d intervento e redatto secondo le vigenti disposizioni. Art DEROGHE IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO In sede di prima applicazione del presente Regolamento, per l accesso ai benefici economici, il requisito di cui all art. 14 circa il termine di mesi sei dalla costituzione trova deroga per i soggetti che nell anno precedente abbiano goduto di contributo comunale pur non avendo una delle vesti giuridiche individuate nello stesso articolo. Art EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento entra in vigore conformemente all acquisita esecutività della relativa delibera di approvazione. 2. Salvo disposizione di natura superiore o speciale, ogni norma regolamentare precedente ed in contrasto con il presente regolamento è da ritenersi abrogata ed inefficace.

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