Tavolo A/2 04 Ottobre 2011 Monitoraggio ambientale (Gruppo coordinamento Province) DISPOSIZIONI NORMATIVE
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1 MONITORAGGIO Tavolo A/2 04 Ottobre 2011 Monitoraggio ambientale (Gruppo coordinamento Province) DISPOSIZIONI NORMATIVE D.Lgs. 152/06 Art. 28. Monitoraggio 1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive. (comma così modificato dall'articolo 2, comma 23, d.lgs. n. 128 del 2010) 1 bis. In particolare, qualora dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare. (comma così introdotto dall'articolo 2, comma 23, d.lgs. n. 128 del 2010) 2. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. Pagina 1
2 l.r. 5/2010 REGOLAMENTO REGIONALE Art. 8 (Monitoraggio) 1. La decisione finale sulla compatibilità ambientale o sulla verifica di assoggettabilità a VIA contiene: a) le azioni che il proponente deve svolgere per monitorare la corrispondenza tra gli scenari previsti in sede di studio di impatto ambientale e proposti per la valutazione dell'autorità competente e gli scenari riscontrati a progetto realizzato e in fase di gestione, anche per individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisti e consentire al contempo l'adozione delle opportune misure correttive da parte dell'autorità a tal fine individuata nel provvedimento stesso; b) l'istituzione di un Osservatorio ambientale per particolari situazioni ambientali territoriali o anche per determinate tipologie progettuali, di volta in volta individuate, con lo scopo di verificare l'ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni e condizioni contenute nella decisione finale e di valutare i risultati delle azioni di monitoraggio di cui alla lettera a). Gli oneri per il funzionamento dell'osservatorio sono a carico del soggetto proponente, che ne fa parte congiuntamente al responsabile del procedimento di VIA o anche di verifica di assoggettabilità a VIA e ai componenti della Commissione di cui all'articolo 3, comma 2; c) il rinvio a successiva pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente, non appena noti, delle azioni e dei risultati connessi all'intero svolgimento del monitoraggio e delle eventuali misure correttive adottate autonomamente dal proponente o anche prescritte dall'autorità competente a seguito del monitoraggio, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 152/ La Giunta regionale, sentita l'arpa, adotta con propria deliberazione i criteri generali per il piano di monitoraggio ambientale, quale riferimento per la predisposizione della documentazione da parte del soggetto proponente e per la sua valutazione ai fini di cui al comma 1, nonché le modalità di istituzione, organizzazione e gestione dell'osservatorio di cui al comma Gli oneri per l'attuazione del piano di monitoraggio ambientale e per le correlate attività di verifica sono a carico del soggetto proponente. Art Qualora il provvedimento finale di competenza regionale non determini l assoggettabilità a VIA, le eventuali prescrizioni riguardanti il monitoraggio ambientale, espressamente contenute nello stesso, comportano l obbligo per il proponente di predisporre uno specifico piano di monitoraggio ambientale. Entro trenta giorni dall emanazione del provvedimento finale il proponente trasmette tale piano ad ARPA Lombardia che, per conto della Regione, ne concorda i contenuti. Art ARPA Lombardia assicura alla Regione, nell ambito della Commissione, il proprio supporto tecnico scientifico nelle diverse fasi procedurali di competenza regionale di cui al precedente articolo 5, comma 5, e in particolare: a) supporta l autorità competente, all interno dell istruttoria VIA, nella valutazione del piano di monitoraggio ambientale (PMA); b) esprime parere sul PMA predisposto dal proponente in base a eventuali prescrizioni in merito contenute nel provvedimento finale di verifica; c) effettua controlli ambientali con oneri a carico del soggetto controllato, qualora previsto dalla decisione finale dell autorità competente in materia di VIA o nel piano di monitoraggio; d) supporta l autorità competente nella verifica/controllo della corretta attuazione di quanto previsto nel piano di monitoraggio e nella pubblicizzazione dei risultati, con oneri a carico del proponente ai sensi dell articolo 26, comma 5, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente ARPA), secondo quanto previsto dall articolo 8, commi 2 e 3, della l.r. 5/2010. Pagina 2
3 CONTROLLO E SANZIONI D.Lgs. 152/06 Art. 29 Controlli e sanzioni 1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge. 2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente può avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale. 3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale. 6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti. Pagina 3
4 l.r. 5/2010 Art. 9 (Controllo e sanzioni) 1. All'autorità competente in materia di VIA ai sensi della presente legge spetta l'accertamento delle opere e degli interventi riferiti ai relativi progetti, di cui all'articolo 1, comma 1, realizzati: a) senza la previa sottoposizione alle procedure di VIA o anche di verifica di assoggettabilità a VIA; b) in difformità sostanziale rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia di VIA. 2. In caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente in materia di VIA, previa eventuale sospensione dei lavori, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria compresa, in ragione della gravità delle violazioni, tra un minimo del 5 per cento e un massimo del 20 per cento del valore dell'opera o della parte di essa realizzata in assenza delle succitate procedure o difformemente dalle determinazioni del provvedimento di verifica o di VIA favorevole e può disporre, a cura e spese del responsabile, la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi ovvero l'esecuzione di interventi di mitigazione volti ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti negativi prodotti dall'opera stessa sull'ambiente. L'accertamento di cui al presente comma comporta il pagamento di un'ulteriore somma di denaro, finalizzata allo svolgimento dell'attività di cui al comma 3, pari allo 0,5 per mille del valore complessivo dell'opera sanzionata. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 l'autorità competente valuta l'entità del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento o dalla mancata adozione delle prescrizioni del provvedimento di verifica o di VIA favorevole e di quello conseguente all'applicazione della sanzione. 4. Il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 2 è comunicato al soggetto cui spetta la tenuta dell'albo professionale in cui risultano iscritti rispettivamente il trasgressore e il progettista delle opere o degli interventi sanzionati. 5. La Giunta regionale, sentita l'arpa, approva i criteri e le procedure per l'applicazione dei commi 1, 2 e 3, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3 ter, 3 quater e all'articolo 29, commi 4 e 5, del d.lgs. 152/ La Regione, ove sia autorità competente in materia di VIA ai sensi dell'articolo 2, può avvalersi del supporto della Commissione di cui all'articolo 3, comma 2, per l'applicazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3. Pagina 4
5 REGOLAMENTO REGIONALE Art. 11 (Controlli) 1. I provvedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA possono contenere prescrizioni che devono essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di approvazione o autorizzazione del progetto. L ufficio competente alle successive approvazioni o autorizzazioni del progetto è responsabile del corretto recepimento delle prescrizioni ed è tenuto a vigilare sul loro rispetto, anche mediante i soggetti competenti ai controlli in base alle normative vigenti, nonché a segnalare tempestivamente all ufficio competente in materia di VIA eventuali inadempimenti. 2. Nel caso in cui le autorità di cui al comma 1, sulla base delle attività di controllo dei propri provvedimenti di approvazione o autorizzazione cui le stesse sono tenute sulla base delle normative vigenti, segnalino eventuali inadempimenti rispetto ai contenuti dei provvedimenti di VIA, l ufficio competente in materia di VIA attiva le necessarie verifiche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 152/06 e dell articolo 9 della l.r. 5/ Le medesime verifiche vengono attivate, a cura dell autorità competente in materia di VIA, anche in caso di segnalazioni di ARPA e ASL, nell ambito delle attività di controllo già previste dalle normative vigenti, nonché delle segnalazioni circostanziate di qualsiasi altro soggetto. 4. Per le istanze di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA presentate successivamente al 19 febbraio 2009, il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA stabilisce le modalità con cui viene verificata, a cura dell autorità competente in materia di VIA, l ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento stesso, anche con la collaborazione delle autorità competenti alle successive autorizzazioni e approvazioni nonché dei soggetti competenti ai controlli in base alle normative vigenti. 5. Le modalità di cui al presente articolo costituiscono le modalità ordinarie per lo svolgimento delle attività di controllo. Nei casi straordinari, disciplinati ai sensi dell articolo 8, comma 2, della l.r. 5/2010, l autorità competente in materia di VIA si avvale delle attività dell Osservatorio ambientale. Pagina 5
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