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1 MNISTERO DEL LAVORO E DELLAPRE OIWEZIONE YB~PVB;.~~'ALE Via M. Brighenti, GIOIA SOCIETA' COOP SOCIALE A.R.L.,Via Tasmania Roma (Rm) Deastm7-0 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORT0 DI LAVORO DEI SOCI LAVORATOFU DELLA GIOIA COOP SOCIALE ARL C.F. P.I A1 SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APFULE 2001 N.142. PREMESSA I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la. propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, con il quale contribuiscono a1 raggiungimento degli scopi sociali ed i rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati sono disciplinati da apposito regolamento interno. Ai fini del presente regolamento i soci cooperatori sono di seguito denominati soci lavoratori, cosi come definiti dall'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n ART.l- Oggetto del regolamento I1 presente regolamento, che viene adottato ai sensi del17art.6 della legge n , disciplina tutte le condizioni normative ed economiche relative alla prestazione del17attivitq lavorativa da parte dei soci per il raggiungimento degli scopi sociali. Esso definisce e disciplina, innanzi tutto, la tipologia dei rapporti di lavoro che, come ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto a1 rapporto associativo, a quest'ultimo comunque collegati, i soci lavoratori potranno instaurare con la Cooperativa. Inoltre, il regolamento disciplina, fra I'altro, l'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le modalita di svolgimento delle lor0 prestazioni lavorative in relazione all'organizzazione aziendale ed ai profili professionali dei soci stessi, i trattamenti economici a questi spettanti. ART.2 - Rapporti di lavoro instaurabili e relativi criteri di scelta Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n , ciascun socio lavoratore pub instaurare con la Cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro: subordinato; autonomo; di collaborazione coordinata e continuativa; professionale; di agenzia. Tra un socio lavoratore e la Cooperativa Sara inoltre possibile instaurare un rapporto di lavoro in qualsiasi altra forma, oltre a quelle di cui sopra, consentita dall'ordinamento giuridico, purche compatibile con la posizione di socio. Tenendo conto delle modalita effettive di svolgimento delle prestazioni lavorative, dell'organizzazione aziendale e produttiva della Cooperativa, del tipo di lavoro disponibile e dei profili professionali del socio lavoratore, quest'ultimo e la Cooperativa stessa concorderanno la scelta del tip0 di rapporto di lavoro da instaurare fra di loro.

2 Anche per i soci lavoratori, la cui ammissione in Cooperativa sia stata deliberata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la scelta del tipo di rapporto di lavoro da instaurare dipende dagli elementi di cui al precedente comma. I1 rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta: a1 momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, la Cooperativa consegnerh al socio un atto contenente la disciplina della sua prestazione lavorativa. Copia del presente regolamento sarh disponibile presso il luogo di lavoro. In caso di rapporto di lavoro di tipo subordinato, tale atto conterra gli elementi previsti dalle norme di legge vigenti in materia. Per tutti gli altri tipi di rapporto di lavoro sarh stipulato un. apposito contratto, in base alle disposizioni di legge applicabili, contenente gli elementi necessari per la disciplina della prestazione lavorativa. La Cooperativa e il socio lavoratore possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente instaurato, sulla base della manifestazione della volonth di entrambi e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui a1 terzo comma. ART3 - Organizzazione aziendale della Cooperativa 11 Consiglio di Amministrazione o L'Amministratore Unico b tenuto ad informare preventivamente i soci, in assemblea o in altre riunioni appositamente convocate, nei casi di: a) modificazione degli organigrammi e della struttura gerarchica della Cooperativa; b) adozione di scelte di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o di investimento di particolare rilevanza, o comunque tali da incidere sulle modalith di svolgimento dell'attivith aziendale nel suo complesso o sull'assetto dei reparti o degli uffici. Nei casi in cui, per oggettiva esigenza di tempestivith, riservatezza od urgenza, i meccanismi di partecipazione suddetti non possano essere attivati preventivamente b fatto comunque obbligo a1 Consiglio di Amministrazione di fame oggetto di discussione coi soci nel pi^ breve tempo possibile. RAPPORT0 ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO ART.4 - Condizioni per I'instaurazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato Qualora lo svolgimento dell'attivith della Cooperativa richieda prestazioni di lavoro da eseguirsi second0 le disposizioni dettate dalla Cooperativa stessa all'interno della sua organizzazione aziendale e comunque caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della deliberazione di ammissione, il socio aderisce contestualmente, in forma scritta, alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento. Sussistendo le suddette condizioni, possono essere instaurati rapporti di lavoro subordinato per tutti i profili professionali. 1l.rapporto di lavoro potrh essere stipulato: a tempo indeterminato o a tempo determinato, nei casi consentiti dalla legge; a tempo pieno o a tempo parziale; In presenza di piu soci che non intrattengano un ulteriore rapporto di lavoro, la Cooperativa instaura tale rapporto con quelli di lor0 che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti. A parita di condizioni, verra adottato il criterio della maggior anzianita di iscrizione nel libro soci.

3 I1 socio che intrattenga o, perdurando il rapporto associativo, abbia intrattenuto un ulteriore rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ha la precedenza nella stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, sussistendone le altre condizioni. In ogni caso, l'instaurazione del rapporto di lavoro ulteriore con il socio (cosi come I'ammissione in Cooperativa) b subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego a1 lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione o del1'a.u. Art.5 - Distribuzione del lavoro Gli incarichi di lavoro vengono affidati ai soci in base alle mansioni loro assegnate, alla professionalita posseduta, a1 grado di responsabilitl ed esperienza acquisita. Fermo restando che lo scopo sociale b quello di offrire ai soci la maggior occupazione possibile, si possono comunque verificare, senza oneri o responsabilita a carico della Cooperativa, situazioni in cui i soci non possano prestare con continuita la loro attivith lavorativa o che la possano prestare solo ad orario ridotto, sia per le obiettive esigenze produttive della Cooperativa stessa e la quantita di lavoro in essa disponibile sia a causa di mancanza o riduzione momentanea (o periodica) di lavoro, e cio anche a1 di fuori dei casi di cui al successivo art.8. Nel suddetto caso, cosi come nel caso in cui non sia possibile assicurare al socio il lavoro secondo il tip0 di rapporto scelto e lo stesso socio non sia disponibile ad instaurare un rapporto di tip0 diverso, il rapporto di lavoro potra essere sospeso senza diritto alla retribuzione, fino a1 momento dell'assegnazione di nuovi incarichi di lavoro. ART.6 - CCNL applicabile e trattamento economico 11 trattamento economico complessivo dei soci lavoratori sarh proporzionato alla quantita e qualita del lavoro prestato. Costituisce parte del trattamento economico spettante anche la retribuzione integrativa attribuita, in riconoscimento di particolari professionalita e/o impegno dimostrato, dal Consiglio di Amministrazione o dall' ~mministratore Unico a titolo di superminimo, "ad personam" o altra analoga voce retributiva. Ai fini del trattamento economico di cui sopra, si richiama come applicabile il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Contratto Terziario e Sewizi coouerative di prod. e lavoro, e comungue il CCNL del settore di aupartenenza a seconda dell 'attivita svolta. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, I'Assemblea potra deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, I'erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore a1 30% dei trattamenti retributivi complessivi determinati in base ai precedenti commi del presente articolo, di ulteriori trattamenti economici mediante: integrazione delle retribuzioni; aumento gratuito del capitale sociale; distribuzione gratuita di azioni partecipazione cooperativa (nel caso in cui lo statuto preveda la possibilita di emettere tali azioni). ART.7 - Infrazioni e sanzioni disciplinari Le infrazioni disciplinari, le relative-.sanzioni, nonch6 le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo richiamato.

4 In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il Consiglio di Amministrazione pub in qualsiasi momento proporre all'approvazione dell'assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal CCNL richiamato. Nei casi d'infrazione di particolare gravita, il Consiglio di Amministrazione potra comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare. ART.8 - Configurabilita dello stato di crisi e prowedimenti conseguenti La Cooperativa, sulla base di indicatori economico - finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento, ecc.), da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attivita sociale, pub dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da: a. contrazione o sospensione dell'attivita produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla Cooperativa; b. situazioni temporanee di mercato; c. crisi economiche settoriali e locali; d. carenza di liquidita finanziaria connessa a1 documentato, ritardato incasso di crediti maturati. Nei casi di cui a1 presente articolo, 1'Assemblea potra deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee ad affrontare la situazione, a1 fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali. Con riferimento a tutti i settori di attivith della Cooperativa e a tutte le categorie di rapporti di lavoro in essa costituiti, il piano potra prevedere apporti economici alla soluzione della crisi da parte dei soci lavoratori, anche tramite la riduzione temporanea dei loro trattamenti economici, con priorita per quelli definiti, a titolo di maggiorazione retributiva, a live110 aziendale o territoriale, fermo restando che, per l'intera durata di tale piano, non potranno essere riconosciuti ristorni ne distribuiti utili ai soci stessi. Sempre a110 scopo di risolvere lo stato di crisi, I'Assemblea potrh deliberare altri apporti temporanei, economici e non, da parte dei soci lavoratori, sotto fonna di disponibilith alla flessibilita temporale nelle prestazioni lavorative, di prestazione di lavoro non retribuito, di svolgimento di mansioni di contenuto professionale diverso od inferiore ovvero in ogni altra forma di apporto ritenuta idonea. Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali la Cooperativa abbia access0 a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati all0 scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L'Assemblea potrh differenziare l'applicazione di dette misure a seconda dei settori di attivita e dei rapporti coinvolti. Nell'applicazione delle misure per la soluzione della crisi approvate dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione potra tenere conto di situazioni di particolare difficolth economica in cui versino taluni soci o di rilevanti impegni economici da lor0 eventualmente assunti, che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati. ART.9 - Risoluzione del rapporto di lavoro e del rapporto sociale La risoluzione del rapporto di lavoro in forma consensuale o per dimissioni del socio lavoratore comporta la decadenza dal rapporto sociale, salva la facolta del consiglio di deliberare in senso contrario. I1 licenziamento del socio lavoratore per giusta causa o giustificato motivo e regolato dalla legge e dal contratto collettivo.

5 Nel caso di licenziamenti collettivi per riduzione dei personale, ove sussista l'obbligo di esperire la procedura di mobilita, la stessa dovra essere preceduta dall'approvazione da parte dell'assemblea del programma di mobilit8. 11 licenziamento del socio lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo comporta la contestuale risoluzione del rapporto sociale per esclusione. I1 licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo comporta la contestuale risoluzione del rapporto xociale per decadenza, salva la facola del Consiglio di deliberare in senso contrario. Salva contraria disposizione adottata dal Consiglio di Amministrazione, a110 scioglimento del rapporto sociale per recesso, decadenza o esclusione del socio cooperatore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio. RAPPORT0 ULTERIORE DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ART.10 - Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato Ai sensi dell'articolo 6, lettera c) della legge n , la Cooperativa applica nei confronti dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge. Ai rapporti coi soci di cui a1 precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e segg. del Codice Civile e nell'art.409 n.4 del Codice di Procedura Civile, nonchc, con riferimento a1 particolare tip0 di lavoro instaurato, tutte le disposizioni applicabili in materia di lavoro autonomo, in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore, con i conseguenti effetti ed oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi. In particolare, per i soci con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si applicano le seguenti disposizioni: art. 48 bis, comma 1, DPR n , ai fini fiscali; art.2, comma 26, L. n , ai fini previdenziali ed assistenziali; art.5, D. Lgs. n , ai fini dell'assicurazione INAIL e successive modificazioni. ART.ll - Condizioni per l'instaurazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato Qualora lo svolgimento dell'attivita della Cooperativa richieda, anche per la volonta espressa delle parti, prestazioni d'opera da svolgere personalmente ed autonomamente da parte del prestatore e comunque senza alcun vincolo di subordinazione di questi nei confronti della Cooperativa medesima, a seguito della deliberazione di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento, oltre che nell'apposito contratto. Sussistendo le suddette condizioni, possono essere instaurati rapporti di lavoro diversi da quello subordinato per tutti i profili professionali. L'instaurazione del rapporto di lavoro ulteriore con il socio i: subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che richiedano o consentano il concreto utilizzo della sua opera, second0 la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione.

6 ART.12 - Trattamento economico I1 trattamento economico dei soci sara rapportato alla quantita e qualita dell'attivita lavorativa prestata alla Cooperativa, secondo quanto concordat0 per iscritto con ciascun socio, comunque non inferiore a quanto eventualmente stabilito da disposizioni di legge, da tabelle professionali, da contratti o da accordi collettivi, da usi e da consuetudini o ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In sede di approvazione del bilancio di esercizio 1'Assemblea potra deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore a1 30% del trattamento economico individuato dal precedente comma, di ulteriori trattamenti economici mediante : integrazione del compenso; aumento gratuito del capitale sociale; distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa. ART.13 - Modalita di svolgimento dell'incarico Nello svolgimento dell'incarico il socio gode della piu ampia autonomia e discrezionalita organizzativa, dovendo assicurare il raggiungimento del risultato finale dell'incarico ricevuto entro i tempi di esecuzione concordati e garantire l'adeguato standard qualitativo della sua prestazione, eventualmente coordinando in mod0 continuativo quest'ultima con gli interessi della Cooperativa, secondo quanto pattuito nell'apposito contratto stipulate tra le parti. In corso di svolgimento dell'incarico il socio e la Cooperativa possono sempre concordare tempi e modi di esecuzione del servizio o dell'opera diversi da quelli originariamente pattuiti, quando cio sia funzionale alle esigenze tecnico - organizzativi della Cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con conseguente assegnazione, totale o parziale, dell'incarico a terzi. ART.14 - Distribuzione degli incarichi di lavoro La distribuzione e I'assegnazione dei lavori b effettuata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione: competenze professionali specifiche richieste per l'esecuzione dell'incarico stesso; vicinanza geografica alla sede di lavoro; richieste espresse dai committenti; interessi e disponibilita dei singoli soci. ART.15 - Obblighi del socio Prima dell'accettazione in proprio di incarichi di lavoro da parte di terzi, aventi per oggetto attivita rientranti nell'oggetto sociale della Cooperativa, il socio 6 tenuto a darne comunicazione a1 Consiglio di Amministrazione. Qualora il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere l'esecuzione di un lavoro assegnatogli, sara cura del Consiglio di Amministrazione, a1 fine di garantire l'ultimazione dell'opera o del servizio, conferire l'incarico ad altro socio; in tal caso, il socio sostituito k tenuto a dare a1 socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro. ART.16 - Configurabilita dello stato di crisi e prowedimenti conseguenti - Rinvio Le norme in materia di configurabilitl dello stato di crisi e i prowedimenti conseguenti di cui a1 precedente articolo 8 si applicano anche a1 rapporto ulteriore di lavoro autonomo, in quanto compatibili con tale tip0 di rapporto.

7 ART.17 - Revoca e scioglimento del rapport0 L'accertata inidoneita del socio a110 svolgimento dell'incarico assegnatogli o il verificarsi di gravi inadempienze nell'esecuzione di questo, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, puo costituire motivo di revoca dell'incarico stesso. ART.18 - Rinvio Per quanto non previsto dal presente regolamento si fara riferimento a110 statuto sociale, alle deliberazioni degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonch6 agli accordi collettivi, in quanto applicabili. ART.19 - Decorrenza degli effetti del regolamento I1 presente regolamento interno,e approvato dalllassemblea ordinaria dei soci in data 27/09/2013, e dal 27/09/2013 verra applicato obbligatoriamente a tutti i soci lavoratori in quanto cosi disposto dalle leggi vigenti. ART.20 - Modificazione del regolamento 11 presente regolamento interno potra essere modificato con deliberazione delllassemblea ordinaria dei soci. -GIOIA SOCIETA' COOP SOCIALE A.R.L.,Via Tasmania 21,00139 Roma (Rm)-

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