REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PERSONALE DEL COMPARTO
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- Enrichetta Morini
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1 REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PERSONALE DEL COMPARTO ART. 1 - Finalità Gli obiettivi che l Azienda si propone di raggiungere attraverso la concessione di rapporti di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle esigenze di servizio e delle caratteristiche organizzativo-gestionali delle singole strutture, sono: a) migliorare l efficienza della propria organizzazione in ragione della maggiore flessibilità del lavoro derivante dall utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale; b) favorire la possibilità di conciliare il tempo di lavoro e quello personale dei dipendenti, agevolando la permanenza nell ambito lavorativo in caso di particolari e gravose situazioni personali o familiari. Pertanto, le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a contemperare la possibilità del dipendente di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con il dovere dell Azienda di mantenere un elevato livello qualitativo e quantitativo di gestione dei servizi sanitari, professionali, tecnici, amministrativi e sociali. ART. 2 - Riferimenti normativi Il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato principalmente dalla seguente normativa (nel testo vigente): Art.1, commi 56-65, della Legge n. 662 del , nel testo aggiornato dall art. 73 della legge 6/8/2008, n. 133; Decreto Legislativo 25/2/2000, n. 61, nel testo aggiornato dalla Legge n. 183 del ; Artt. 23, 24, 25 del C.C.N.L ; artt. 34 e 35 del C.C.N.L. 20/9/2001 art. 22 del C.C.N.L. 19/4/2004 per il personale del Comparto Sanità; Art. 16 Legge n. 183 del ART. 3 - Numero di dipendenti a rapporto di lavoro a tempo parziale Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere concesso con le modalità previste nel presente Regolamento ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati in qualsiasi profilo professionale della dotazione organica relativa al personale comparto sanità dipendente dell Azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha durata temporanea e non superiore a 3 anni. Con cadenza annuale, oppure con piani pluriennali, previa informazione alle Organizzazioni sindacali, l Amministrazione determina il numero delle trasformazioni possibili da tempo pieno a tempo parziale, per quanto concerne la Dotazione organica del personale afferente al Comparto sanità, sentiti i Direttori di Area. L analisi organizzativa e gestionale terrà conto dei seguenti elementi: esigenze di organico necessarie per garantire una adeguata erogazione dei servizi aziendali; ambiti aziendali maggiormente compatibili con l utilizzo di forme di lavoro a tempo parziale; numero di dipendenti già a tempo parziale; numero di dipendenti a tempo pieno con certificazioni che comportano un ridotto utilizzo degli stessi rilasciate dal medico competente e/o dal medico legale; numero dei dipendenti che fruiscono della riduzione delle ore di lavoro mensili per la fruizione dei permessi (giornalieri o a ore) relativi alla legge 104/1992. Il bando indicante il numero dei posti disponibili ed i criteri per la formulazione della graduatoria è indetto con cadenza da definire in relazione alla disponibilità dei posti con le modalità di cui al presente Regolamento. Per esigenze organizzative e gestionali, non possono ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale i dipendenti titolari di posizioni organizzative o di incarichi di coordinamento.
2 I rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere alla data di approvazione del presente Regolamento sono modificati dalle determinazioni che sono state e saranno adottate in applicazione dell art. 16 della legge 183/2010. ART. 4 - Tipologie di rapporti di lavoro a tempo parziale Per ragioni organizzative, il rapporto di lavoro a tempo parziale nell Azienda Ulss n. 3 é consentito limitatamente alle seguenti tipologie: Tempo parziale orizzontale: il dipendente svolge la propria attività con orario giornaliero ridotto in tutti i giorni lavorativi della settimana in relazione ai giorni di servizio (su cinque o sei giorni) dell unità operativa di appartenenza; Tempo parziale verticale: il dipendente svolge la propria attività a tempo pieno o ridotto, ma limitatamente ad un numero di giorni della settimana/mese/anno inferiore a quelli di servizio dell unità operativa di appartenenza. La prestazione lavorativa tempo parziale, percentualmente rapportata alla prestazione a tempo pieno, può essere svolta secondo i seguenti regimi orari: 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno (equivalente a 18 ore settimanali); 66,67 % dell'orario di lavoro a tempo pieno (equivalente a 24 ore settimanali); Il regime orario e la tipologia (verticale, orizzontale) possono essere richieste dal dipendente all atto della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno soltanto a titolo di preferenza. La scelta sarà effettuata dall Amministrazione in funzione della specificità della prestazione lavorativa del dipendente, nonché, in relazione alle necessità organizzative aziendali. Sarà comunque favorito il tempo parziale verticale, in considerazione della necessità di garantire la copertura dei turni di lavoro o, comunque, l orario di servizio programmato. La tipologia e l articolazione oraria potranno, comunque, essere suscettibili di cambiamenti in caso di riorganizzazioni aziendali riguardanti l unità operativa di lavoro del dipendente a tempo parziale, oppure in caso di mobilità richiesta dal medesimo dipendente. Durante il periodo di lavoro svolto a tempo parziale il dipendente può richiedere di modificare la tipologia ed il numero di ore settimanali (18, 24 ore). La concessione da parte dell Amministrazione sarà subordinata alla valutazione organizzativa ed economica sulla compatibilità della richiesta. ART. 5 - Trattamento giuridico ed economico del personale a tempo parziale Ai lavoratori a tempo parziale si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti per il rapporto a tempo pieno, ivi compreso il diritto allo studio, tenendo conto della ridotta durata della prestazione. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno; i dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell anno. In sede di contrattazione collettiva sono stabiliti i criteri per l attribuzione ai dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento d obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché di altri istituti applicabili anche al personale a tempo parziale. La gestione del personale a tempo parziale è soggetto alle seguenti limitazioni: il dipendente a tempo parziale è di norma escluso dalla prestazione di lavoro straordinario; il dipendente a tempo parziale orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare (il lavoro supplementare consiste nello svolgimento di ore di prestazione lavorativa che eccedono quelle pattuite fino all orario a tempo pieno) nei limiti massimi stabiliti a livello aziendale all interno di quanto definito dal Contratto di lavoro nazionale. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze di servizio organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà gestionali derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise (il limite giornaliero massimo è dato dalla copertura del turno); il dipendente a tempo parziale verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale stabilito a livello aziendale all interno di quanto definito dal Contratto di lavoro nazionale. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative di servizio o alla presenza di particolari situazioni di difficoltà gestionali derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise; per quanto riguarda le prestazione di lavoro supplementare a titolo di supporto o collaborazione all attività libero-professionale intramuraria si richiama l art. 5,
3 comma 6, del regolamento sulla libera professione approvato con delibera del Direttore Generale n. 758 del 01/09/2010 ART. 6 Bando per la partecipazione alla selezione per l attribuzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, domanda e graduatoria L avviso per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale viene pubblicato nel sito internet aziendale, per la durata di almeno 30 giorni, entro il mese di marzo di ciascun anno e in caso di disponibilità di posti. I dipendenti saranno inoltre informati della pubblicazione anche con una nota specifica sul cedolino paga. Il bando precisa le modalità di presentazione delle domande, i requisiti necessari, i criteri ed i punteggi che saranno applicati ai fini della formulazione della graduatoria, che sarà resa pubblica entro il mese di maggio dell anno di riferimento. I requisiti devono essere in possesso del dipendente alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Nell eventualità di parità di punteggio tra più richiedenti, la precedenza sarà determinata applicando i criteri di priorità indicati dall art. 12bis del Decreto legislativo 61/2000, con la precisazione che nel caso il requisito posseduto sia soltanto quello riguardante i figli, la precedenza sarà accordata al dipendente che ha un figlio con data di nascita più recente (minore età). In assenza di figli o di criteri di cui al Decreto legislativo sopraindicato, avrà la precedenza il richiedente con età anagrafica maggiore. Nel caso in cui uno o più dipendenti presentassero, quali motivazioni a sostegno della domanda di partecipazione al bando per la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale, la comune situazione familiare, in caso di utile posizionamento nella graduatoria, sarà ammesso al tempo parziale, tramite opzione degli stessi, soltanto uno di loro. La domanda di partecipazione al bando va redatta utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall Amministrazione. La trasformazione del rapporto di lavoro decorre dalla decorrenza indicata nel bando. Il dipendente può presentare motivata richiesta di differimento della data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo parziale, per un periodo non superiore a 3 mesi rispetto alla data originariamente prevista. L accoglimento è subordinato alla valutazione da parte dell Amministrazione. Prima del passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale, il dipendente deve, di norma, fruire delle ferie maturate. Non si terrà conto di eventuali domande presentate da dipendenti al di fuori dei termini previsti dagli avvisi annuali. I dipendenti già a tempo parziale, potranno partecipare alla formulazione della nuova graduatoria, secondo le modalità sopraindicate e purché in possesso di almeno uno dei requisiti stabiliti utilizzando esclusivamente il procedimento riferito all anno in cui scadrà la durata della trasformazione in corso. Gli ammessi al rapporto di lavoro a tempo parziale dovranno documentare quanto autocertificato in sede di presentazione della richiesta. In caso di non veridicità delle dichiarazioni sarà applicato quanto previsto dal D.P.R. 445/2000. ART. 7 Rapporto di lavoro a tempo parziale per lo svolgimento di attività extra istituzionali consentite ex art. 53 del D.Lgs: 165/2001 Il dipendente a tempo indeterminato può richiedere in qualsiasi momento di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, purché di 18 ore settimanali, per svolgere una seconda attività di lavoro subordinato o autonomo che non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta presso questa Azienda. La seconda attività se di lavoro subordinato non può intercorrere con un altra Pubblica Amministrazione. E consentita anche l iscrizione ad albi professionali. La valutazione della richiesta ed il suo accoglimento è a completa discrezione dell Amministrazione, anche in considerazione degli aspetti organizzativi e gestionali che deriverebbero dall accettazione della domanda. L accoglimento o il diniego vengono comunicati al dipendente entro 60 giorni dalla richiesta. In ogni caso la trasformazione del rapporto di lavoro avviene per un periodo non superiore a 5 anni. Trascorso tale periodo, il dipendente potrà ripresentare una motivata richiesta scritta. Il dipendente già a tempo parziale che intenda svolgere un altra attività dovrà attivare il procedimento sopradescritto. Nel caso in cui l ulteriore attività subordinata, autonoma interferisca con quella ordinaria relativa al rapporto con l Azienda, o comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente o con le finalità dell ente, ovvero l attività di lavoro subordinato debba intercorrere con un altra Pubblica Amministrazione, l Azienda non accoglierà la richiesta. La valutazione di quanto sopra e del conflitto di interessi avviene non solo all atto della richiesta di trasformazione del rapporto, ma può verificarsi in qualsiasi momento nel corso del rapporto.
4 Nel caso sia verificata la sussistenza di elementi di contrasto con l attività svolta presso questa Azienda o sia accertato un conflitto di interessi, il dipendente sarà diffidato a porre immediato termine all attività conflittuale. In caso di inadempimento si procede disciplinarmente ai sensi della normativa vigente per il personale del Comparto. ART. 8 - Rientro a tempo pieno Il dipendente che ha ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un quinquennio può chiedere di ripristinare il rapporto a tempo pieno prima della scadenza prevista. L accoglimento della richiesta decorre dalla data stabilita dall Amministrazione. Inoltre, il dipendente già a tempo parziale ripristina il rapporto a tempo pieno anche nel caso vengano meno le condizioni soggettive che hanno motivato la concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale, quali specificato nel bando che ne ha disciplinato la trasformazione. ART. 9 - Mobilità interna connessa alla trasformazione del rapporto di lavoro I dipendenti per i quali viene accolta la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale possono essere trasferiti ad altra Unità Operativa/Servizio/Ufficio, possibilmente nell ambito della stessa sede, ove le esigenze organizzative siano maggiormente compatibili con l orario di lavoro ridotto. ART Assunzione di nuovo personale con rapporto di lavoro a tempo parziale In caso di indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti a tempo parziale, l'amministrazione può indicare preventivamente la tipologia di lavoro a tempo parziale richiesta e la percentuale dell'attività lavorativa. Per il dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni purché vi sia disponibilità del posto di organico oppure della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno. ART Personale a tempo determinato I rapporti di lavoro a tempo determinato possono essere costituiti ex-novo anche a tempo parziale, ricorrendo a procedure concorsuali, o di avviso pubblico, oppure alle liste dell Amministrazione Provinciale. I dipendenti già in servizio, assunti a tempo determinato con contratto di lavoro a tempo pieno, non possono richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Per i dipendenti a tempo determinato con contratto di lavoro a tempo parziale vale la stessa normativa prevista per i dipendenti a tempo parziale a tempo indeterminato. ART. 12 Casi particolari E comunque fatta salva, al di fuori dei procedimenti sopradescritti, la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nelle seguenti ipotesi: ai dipendenti affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l azienda unità sanitaria locale territorialmente competente (art. 12 bis del Decreto Legislativo 25/2/2000, n. 61); su motivata richiesta del dipendente, in caso di situazioni eccezionali e particolarmente gravi, opportunamente documentate, previo parere favorevole del Direttore (sanitario, amministrativo, dei servizi sociali) competente. La durata di tali trasformazioni sarà comunque temporanea, con possibilità di rinnovo su domanda del dipendente, e connessa alle concrete situazioni documentate. Il venir meno della causa/motivo della concessione, comporterà la risoluzione del rapporto a tempo parziale con il contestuale ripristino del rapporto a tempo pieno.
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