REGOLAMENTO AZIENDALE

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1 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE BASILICATA azienda sanitaria locale matera ALLEGATO D REGOLAMENTO AZIENDALE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 1

2 INDICE PARTE I - Principi generali e Regolamentazione Pag. Articolo 1 - Finalità del regolamento.. 3 Articolo 2 - Il rapporto di lavoro a tempo parziale.. 3 Articolo 3 - Contingenti di personale a tempo parziale... 3 Articolo 4 - Informazione. 3 Articolo 5 - Situazioni familiari che comportano l elevazione del limite Percentuale del contingente del 25%... 4 Articolo 6 - Presentazione della domanda 4 Articolo 7 - Criteri di precedenza.. 5 Articolo 8 - Trasformazione del rapporto di lavoro 5 Articolo 9 - Diniego della trasformazione. 5 Articolo 10 - Attività esterna e conflitto d interessi... 5 Articolo 11 - Modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale. 6 Articolo 12 - Ripristino del rapporto a tempo pieno 6 PARTE II - Trattamento Economico e prestazione lavorativa Articolo 13 - Trattamento economico. 6 Articolo 14 - Articolazione della prestazione lavorativa. 6 Articolo 15 - Pronta disponibilità e prestazioni di lavoro supplementare 8 PARTE III - Diritti Individuali Articolo 16 - Diritti individuali 8 PARTE IV Norme transitorie e finali Articolo 17 - Norme transitorie 9 Articolo 18 - Norme finali 9 2

3 PARTE I Principi generali e regolamentazione Articolo 1 Finalità del regolamento 1- Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a coniugare al meglio il diritto del dipendente al rapporto di lavoro a tempo parziale con le esigenza dell azienda a mantenere alta l efficacia e l efficienza dei servizi sanitari, tecnici e amministrativi, garantendone la puntuale erogazione nel tempo. Articolo 2 Il rapporto di lavoro a tempo parziale 1- Nell ambito della flessibilità del rapporto di lavoro, una particolare forma di contratto è costituita dal rapporto di lavoro a tempo parziale (Part-time) che viene disciplinata dal presente regolamento, secondo i principi stabiliti dall art. 23 CCNL e successive modificazioni e integrazioni. 2- Il presente regolamento, quale allegato D, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) 2002/ Il rapporto di lavoro a tempo parziale rappresenta un diritto del lavoratore e può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nel comparto, anche per realizzare incrementi occupazionali, mediante: a) assunzione, nell ambito della programmazione aziendale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione, su richiesta dei dipendenti interessati, del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, tenendo conto anche della legge n. 53/2000 sui tempi di conciliazione vita/lavoro. Articolo 3 Contingenti di personale a tempo parziale 1- Per ogni profilo professionale i contingenti di personale da destinare al tempo parziale non possono superare il 25% della dotazione di personale a tempo pieno, riferita al 1 gennaio di ogni anno; questo limite percentuale può essere arrotondato per eccesso al fine di arrivare comunque all unità. 2- Ad integrazione dell art. 23, comma 8, CCNL , e con le procedure di cui al comma 5, art. 4, del medesimo contratto, la percentuale del 25% della dotazione organica complessiva dei contingenti delle categorie, viene distribuita tra i diversi profili in sede di contrattazione integrativa, tenuto conto prioritariamente delle esigenze di servizio e delle carenze organiche dei profili stessi: in questi casi sarà favorito il tempo parziale verticale, salvo che il tempo parziale orizzontale non sia richiesto in applicazione della Legge 151/2001 o della Legge 104/ Nei profili professionali nei quali sussistono richieste di lavoro part-time che superano il contingente del 25%, ed in presenza di particolari esigenze organizzative o gravi e documentate situazioni familiari, di seguito individuate, l azienda, ai sensi dell art. 23, comma 10, CCNL , può elevare il contingente di un ulteriore 10%. 4- Per i casi di part-time rientranti nel contingente del 10% vengono stipulati contratti individuali di durata biennale; al termine del biennio il dipendente rientra in servizio a tempo pieno. 5- Il dipendente che si trova nei casi di cui al comma 4 precedente, qualora permangano i gravi motivi familiari previsti dal successivo art. 5, può ripresentare domanda di tempo parziale, con diritto di precedenza nel caso di vacanza di posti all interno del 25%, ovvero partecipando alla riassegnazione della quota del 10%. Articolo 4 Informazione 1- Una volta individuati i contingenti di cui al comma 2 del precedente art. 3, l azienda informa tempestivamente i dipendenti, attraverso forme di pubblicità generale, indicando le relative necessità e in particolare: a) i posti di part-time suddivisi per profilo/categoria; b) la quota oraria complessiva ad essi corrispondenti; 3

4 c) le fasce orarie di prestazione richiesta. 2- La trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha la precedenza su nuove assunzioni. Articolo 5 Situazioni familiari che comportano l elevazione del limite percentuale del contingente del 25%. 1- In applicazione del comma 10 dell art. 23 CCNL , sono individuati i seguenti casi di gravi situazioni familiari, ai fini dell aumento del contingente di un ulteriore 10% e ai fini del diritto di precedenza: a) assistenza a familiari in situazione di invalidità non inferiore al 70%, ovvero a persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie e ad anziani non autosufficienti; b) essere portatore di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; c) avere persone a carico per le quali è corrisposto l assegno di accompagnamento; d) avere familiari a carico soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica; e) avere figli a carico di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell obbligo; f) avere figli minori, in relazione al loro numero; g) avere superato i sessanta anni di età, ovvero aver compiuto almeno 25 anni di effettivo servizio; h) avere motivate ed improcrastinabili esigenze di studio, valutate dall amministrazione. 2- Per la valutazione delle suddette situazioni viene istituita una commissione paritetica ai sensi del comma 2, art. 6 del CCNL , composta da n. 2 rappresentanti designati dall azienda e da n. 2 rappresentanti nominati dalla RSU. Articolo 6 Presentazione della domanda 1- Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale vanno presentate dal dipendente assunto a tempo indeterminato, entro i periodi di tempo di seguito indicati: a) periodo 1 gennaio 30 aprile entro il 30 aprile; b) periodo 1 maggio 31 agosto entro il 31 agosto; c) periodo 1 settembre 31 dicembre entro il 31 dicembre. 2- La decorrenza della trasformazione avviene per il punto a) dal 1 luglio, per il punto b) dal 1 novembre, per il punto c) dal 1 marzo, fatta salva la possibilità, una volta trasformato il rapporto di lavoro e previa intesa tra l interessato e l ufficio amministrazione del personale, di prevedere delle decorrenze diverse, coincidenti comunque con il 1 giorno del mese. 3- La domanda deve essere indirizzata al Direttore Generale e, per conoscenza, al responsabile del dipartimento di appartenenza, e dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dall U.O. Amministrazione del personale. 4- Il modello di domanda dovrà comunque contenere le seguenti informazioni: a) la tipologia di tempo parziale (orizzontale, verticale o misto); b) la durata della prestazione lavorativa (12, 18, 24 o 30 ore settimanali); c) l articolazione dell orario di lavoro prescelta tra quelle indicate nel presente regolamento; d) l eventuale attività esterna, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, intende svolgere; e) l eventuale dichiarazione con la quale il dipendente attesta che non intende svolgere ulteriori attività lavorative rispetto al servizio prestato presso l azienda di appartenenza; 5- Nella domanda di tempo parziale il dipendente dovrà precisare le ragioni della richiesta, nei casi previsti dalla normativa, e dichiarare, sotto la propria responsabilità, l eventuale possesso dei titoli di precedenza, indicati nel precedente art Il dipendente neo assunto, o in servizio in caso di variazione di profilo professionale, non può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro prima che sia trascorso il termine del periodo di prova, in quanto il 4

5 giudizio di idoneità sul lavoratore deve essere espresso rispetto al tipo di rapporto che risulta dalla sottoscrizione del contratto individuale di assunzione. Articolo 7 Criteri di precedenza 1- Qualora le trasformazioni dei contingenti previsti non fossero del tutto assegnate, per insufficienza delle domande, ovvero qualora successivamente all esaurimento del contingente si rendessero disponibili posti a tempo parziale, dei nuovi posti verrà data comunicazione al personale, con le modalità di cui al precedente art Qualora le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale siano superiori ai posti disponibili, verrà data precedenza ai dipendenti che si trovano nelle situazioni di cui al precedente art. 5. Articolo 8 Trasformazione del rapporto di lavoro 1- L azienda, entro i 40 giorni successivi ai termini previsti per la presentazione delle domande, indicati nel comma 1 del precedente art. 6, procede all istruttoria dei procedimenti acquisendo: a) i pareri da parte dei dirigenti competenti; b) i pareri della commissione di cui al precedente art. 5, comma 2, nei casi previsti; 2- Entro i successivi 10 giorni l azienda provvede all adozione del provvedimento relativo all accoglimento dell istanza, all eventuale differimento della decorrenza o al diniego della trasformazione nei casi previsti. 3- Negli ulteriori 10 giorni verrà data comunicazione scritta al dipendente in merito all esito della domanda. 4- Qualora l azienda non si pronunci entro i 60 giorni previsti dal presente articolo, o non richieda integrazioni documentali, nei casi previsti dalla legge, interrompendo i termini di prescrizione, vale il principio del silenzio assenso, per cui la trasformazione del rapporto di lavoro si intende accolta. 5- L azienda può, sempre entro il predetto termine (60 giorni) rinviare la trasformazione con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a sei mesi, nei casi in cui essa comporti, in relazione al profilo e alla categoria di appartenenza del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 6- Prima del passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale, il dipendente deve fruire delle ferie maturate e, ove non ostino esigenze di servizio, procedere al recupero del credito orario, ovvero ad estinguere eventuale debito orario. 7- La trasformazione del rapporto di lavoro viene perfezionata tramite la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro; la mancata firma del contratto individuale vale coma rinuncia al rapporto part-time e il dipendente non può ripresentare domanda almeno per 12 mesi. Articolo 9 Diniego della trasformazione 1- L azienda nega la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle seguenti ipotesi: a) se, con riferimento al profilo, il contingente di personale da destinare a tempo parziale risulti esaurito; b) se l attività di lavoro esterna che il dipendente intende svolgere sia in conflitto con gli interessi dell azienda o prestata a favore di un altra amministrazione pubblica. Articolo 10 Attività esterna e conflitto d interessi 1- I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno (18 ore), possono svolgere, previo rilascio della relativa autorizzazione da parte dell azienda, un altra attività lavorativa subordinata o autonoma, anche mediante iscrizione ad albi professionali. 2- Sussiste conflitto d interessi qualora l attività esterna sia in palese contrasto o in concorrenza con l attività svolta dall azienda. 3- Ferma restando la valutazione in concreto di ogni singolo caso, non sono comunque consentite ai dipendenti le attività lavorative, autonome o subordinate, svolte: 5

6 a) presso imprese o enti soggetti a vigilanza ed ispezione da parte della struttura aziendale di appartenenza del dipendente: b) presso imprese o enti che somministrano beni e servizi all azienda; c) presso studi, aziende, enti con le quali l azienda intrattenga rapporti professionali di qualsiasi natura. 4- L azienda, a qualsiasi titolo, non può conferire incarichi professionali ai propri dipendenti iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionali. 5- Il dipendente con rapporto di lavoro parziale è tenuto a comunicare all azienda, entro 15 giorni, ogni eventuale variazione dell attività lavorativa esterna svolta. Articolo 11 Modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale 1- Il dipendente può chiedere il passaggio da una tipologia ad un altra di tempo parziale, mediante richiesta compilata su modulo predisposto dall U.O. amministrazione del personale 2- La richiesta di modifica è disciplinata dalle stesse regole previste per la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Articolo 12 Ripristino del rapporto a tempo pieno 1- Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto, a richiesta, al ripristino del rapporto a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero. 2- Il ripristino del rapporto a tempo pieno può avvenire, sempre su richiesta, anche prima della scadenza del biennio purché vi sia la disponibilità del posto in organico e sussista l interesse dell azienda alla prestazione a tempo pieno. PARTE II Trattamento economico e prestazione lavorativa Articolo 13 Trattamento economico 1- Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche e l eventuale retribuzione individuale di anzianità spettanti al personale a tempo pieno dello stesso profilo. 2- In contrattazione integrativa verranno stabiliti i criteri per l attribuzione ai dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. Articolo 14 Articolazione della prestazione lavorativa 1- Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere realizzato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi, altrimenti detto tempo parziale orizzontale ; b) con articolazione della prestazione di servizio su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell anno, altrimenti detto tempo parziale verticale ; c) con eventuale combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 2- La durata della prestazione lavorativa del personale a tempo parziale può essere articolata secondo le seguenti tipologie settimanali: a) 12 ore settimanali; b) 18 ore settimanali; c) 24 ore settimanali; d) 30 ore settimanali. 3- In relazione al tipo di articolazione settimanale, vengono individuate le seguenti modulazioni di orario: 6

7 TAB. A - 12 SETTIMANALI ORIZZONTALI I II TAB. B - 12 SETTIMANALI VARTICALI I TAB. C 18 SETTIMANALI ORIZZONTALI I II 3, TAB. D 18 SETTIMANALI VERTICALI I 4, II TAB. E 24 SETTIMANALI ORIZZONTALI I II 4, TAB. F 24 SETTIMANALI VERTICALI N* I II *Specifica: turno notte TAB. G 30 SETTIMANALI ORIZZONTALI I II TAB. H 30 SETTIMANALI VERTICALI N* I II

8 *Specifica: turno notte NB: l articolazione dei turni nelle ipotesi della TAB. H viene fatta in relazione alle esigenze organizzative della U.O. di appartenenza. Ad esempio: 3 M + 1 N = 30 h; 2 M + 2 P = 30 h 4- Nel caso in cui il dipendente, nella richiesta di trasformazione del posto, non effettui una scelta tra le ipotesi sopra indicate, l azienda provvede d ufficio ad assegnare una modulazione di orario tra quelle previste dal presente articolo. 5- L accoglimento della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale può comportare il trasferimento ad altra U.O. solo per comprovate esigenze di servizio. 6- Il Dipendente, nel caso di opzione per la tipologia di tempo parziale misto ovvero in presenza di particolari e motivate esigenze, può concordare con l azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell ambito delle fasce orarie sopra individuate, sia verticali che orizzontali. Articolo 15 Pronta disponibilità e prestazioni di lavoro supplementare 1- Il personale del ruolo sanitario con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale che svolga attività individuate dall art. 7, comma 11, CCNL Integrativo , nei casi di effettiva carenza organica e previo consenso, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità in maniera proporzionale all orario di lavoro svolto. 2- Sempre per lo stesso personale, nei casi di tempo parziale verticale, le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. 3- Nei riguardi del personale utilizzato ai sensi del precedente comma 1 si applica l art. 7 del CCNL integrativo , e qualora siano utilizzate le prestazioni di lavoro supplementare, trova applicazione il comma 2 dell art. 35 dello stesso contratto collettivo integrativo. 4- Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore. 5- In ogni caso, per il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale, le ore di lavoro supplementare effettuabili in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4, ammesse per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative, non possono superare il limite massimo individuale annuo di 102 ore. PARTE III Diritti individuali Articolo 16 Diritti individuali 1- Il dipendente a tempo parziale non può usufruire di riduzioni dell orario di lavoro, salvo che nei casi stabiliti dalla legge e comunque in maniera proporzionale all attività lavorativa svolta. 2- Il dipendente a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro supplementare a titolo di supporto o collaborazione all attività libero professionale intramuraria. 3- I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto: A) in misura piena di: a)- ferie e riposi per festività soppresse; b)- permessi retribuiti; c)- assenza per malattia; d)- assenza per maternità; e)- assenza per servizio militare; f)- aspettativa non retribuita: g)- permessi sindacali; h)- permessi ex art. 33 L. n. 104/1992. B) in misura proporzionale alla prestazione lavorativa : a)- permessi per studio art. 22 CCNL Int. 20/09/2001 (150 ore); b)- permessi brevi a recupero; 4- I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto: A) in misura piena di: a)- permessi retribuiti per matrimonio e lutto, solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi; b)- assenza per malattia (il periodo di comporto è proporzionato al minor 8

9 numero di giornate lavorate nel corso del triennio di riferimento; c)- assenza per maternità; d)- assenza per servizio militare; e)- aspettativa non retribuita; f)- permessi sindacale; g)- permessi ex art. 33 L. 104/1992 (ridotti proporzionalmente alle giornate lavorate ; B) in misura proporzionale alla prestazione lavorativa : a) ferie e riposi per festività soppresse; b) permessi retribuiti per concorsi od esami e aggiornamento facoltativo e per motivi personali e familiari; c) permessi per studio art. 22 CCNL Int. 20/09/2001 (150 ore); d) permessi brevi a recupero. 5-Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell art. 8 della Legge N 554/88 e successive modificazioni e integrazioni. PARTE IV Norme transitorie e Finali Articolo 17 Norme transitorie 1- Le domande pendenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, pervenute in data antecedente alla data di adozione del presente regolamento, sono definite sulla base del vigente CCNL e del CCDI, quelle pervenute successivamente sono definite sulla base del presente regolamento. 2- I rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere restano invariati. Articolo 18 Norme finali 1- Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia. 9

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