Focus Lavoro L approfondimento di qualità

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1 Focus Lavoro L approfondimento di qualità N Il punto sul contratto a tempo parziale Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Contratti di lavoro A cura di Daniele Bonaddio Il contratto di lavoro a tempo parziale, attualmente disciplinato dagli artt del D.Lgs. n. 81/2015, è una tipologia contrattuale basato sull instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato in base al quale viene convenuto tra le parti lo svolgimento dell attività di lavoro per un orario ridotto rispetto a quanto stabilito dal Legislatore e/o dai CCNL (in genere 40h settimanali). Esso deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova, e deve contenere puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Dunque, sono state eliminate le tre tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale e misto), che caratterizzavano tale istituto fino al 25 giugno Una novità introdotta dal Jobs Act in merito al contratto a tempo parziale, concerne le c.d. clausole elastiche, ossia la possibilità per il datore di lavoro di poter modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa o variarne in aumento la durata. In pratica, nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non contenga una specifica disciplina del lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. In tal caso, si ha diritto a una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Dunque con il presente elaborato, l Autore intende riepilogare dettagliatamente le caratteristiche tipiche del contratto a tempo parziale, alla luce del D.Lgs. n. 81/2015, fornendo al tempo una serie di formulari utili per la gestione di tale istituto. 1

2 PREMESSA È considerato lavoro a tempo parziale qualsiasi rapporto di lavoro che prevede un orario di lavoro giornaliero o settimanale inferiore rispetto a quello giornaliero stabilito dalla legge o dal contratto collettivo. La disciplina del lavoro a tempo parziale è stata, nel tempo, più volte modificata dal Legislatore; l ultima modifica risale a giugno 2015, quando è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81/2015, attuativo della Legge delega n. 183 del 2014 (c.d. Jobs Act), che ha abrogato e sostituito la previgente disciplina contenuta nell art. 3 del Decreto Legislativo n. 61/2000. Prima di quest ultimo intervento normativo, la legge individuava tre distinte tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale: orizzontale, quando la riduzione di orario era distribuita su ciascun giorno della settimana; verticale, quando la prestazione era resa solo in determinati periodi dell anno, del mese o della settimana; misto, quando il rapporto di lavoro prevedeva sia la riduzione dell orario giornaliero che dei periodi lavorati. Tali tipologie di part-time sono venute meno con il Jobs Act, in quanto l art. 4 del D.Lgs. n. 81/2015 si limita a precisare che nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale. CARATTERISTI- CHE GENERALI Il contratto di part-time è una tipologia contrattuale basato sull instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato in base al quale viene convenuto tra le parti lo svolgimento dell attività di lavoro per un orario ridotto rispetto a quanto stabilito dal Legislatore e/o dai CCNL (in genere 40h settimanali). Esso deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova, e deve contenere puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Qualora l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite 2

3 Contenuto del contratto Prima del 25 giugno 2015 Dopo il 25 giugno 2015 La legge individuava tre distinte tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale: orizzontale, quando la riduzione di orario era distribuita su ciascun giorno della settimana; verticale, quando la prestazione era resa solo in determinati periodi dell anno, del mese o della settimana; misto, quando il rapporto di lavoro prevedeva sia la riduzione dell orario giornaliero che dei periodi lavorati. Deve contenere: puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa; la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Sul punto, appare opportuno specificare che: l orario normale rispetto al quale si determina la riduzione può anche essere quello multiperiodale, definito dalla contrattazione collettiva con riferimento alla durata media delle prestazioni per un periodo non superiore all anno (art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 66/2003); la legge non fissa limiti alla riduzione di orario lasciando la massima libertà ed autonomia alle parti: gli unici limiti derivano dalla normativa che regola l orario di lavoro per la generalità dei dipendenti con riferimento alla durata massima della prestazione lavorativa settimanale e giornaliera; la durata massima della giornata di lavoro non deve eccedere, anche per il lavoratore part-time, le 12 ore e 50 minuti, in considerazione del diritto inderogabile ad un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive e, se la prestazione giornaliera eccede le 6 ore, ad una pausa di almeno 10 minuti. 3

4 FORMULARIO ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO Oggetto: Assunzione a tempo parziale e indeterminato Facciamo seguito alle intese intercorse per confermarle l assunzione a tempo parziale e indeterminato presso la nostra azienda a decorrere dal, ai sensi dell'art. 5 e segg. D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il rapporto di lavoro sarà regolato, sia per gli aspetti economici che normativi, dal vigente contratto collettivo di lavoro del settore e successivi rinnovi. Le sarà attribuita la qualifica di.del CCNL applicato. Le verranno assegnate le mansioni di seguito indicate:. La durata della prestazione è di ore settimanali, distribuite secondo il seguente orario di lavoro: - lunedì, dalle ore alle ore - martedì, dalle ore alle ore - mercoledì, dalle ore alle ore - giovedì, dalle ore alle ore - venerdì, dalle ore alle ore La retribuzione mensile - da erogarsi per mensilità - è complessivamente pari a euro La sede di lavoro è..; resta inteso che la stessa potrà essere variata in funzione delle esigenze aziendali. Tale orario potrà essere modificato per esigenze aziendali, fermo restando il limite settimanale di ore.. È previsto un periodo di prova pari a.. giorni/mesi durante il quale entrambe le parti potranno valutare la reciproca convenienza all instaurazione del rapporto di lavoro. In particolare il datore di lavoro potrà valutare il lavoratore dal punto di vista della professionalità ed attitudine nello svolgimento delle mansioni assegnategli. Entro tale periodo entrambe le parti avranno la facoltà di risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso. Superato il periodo con esito positivo, il servizio prestato sarà considerato come anzianità utile a tutti gli effetti contrattuali. Ad ogni effetto di legge, La informiamo che abbiamo iscritto il Suo nominativo nel libro unico del lavoro, di cui all'art. 39, D.L. 25 giugno 2008, n Voglia restituirci l'unita copia della presente lettera, sottoscritta in segno di integrale accettazione e per conferma di aver preso visione delle norme disciplinari relative alle infrazioni e alle procedure di contestazione previste 4

5 dalla L. 20 maggio 1970, n. 300 e dal contratto collettivo di lavoro e delle norme relative agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Luogo e data.. Firma del datore di lavoro Per accettazione Firma del lavoratore FORMULARIO ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE PER UN PERIODO DETERMINATO Oggetto: Assunzione a tempo parziale per un periodo determinato Facciamo seguito alle intese intercorse per confermarle l assunzione a tempo parziale e determinato presso la nostra azienda, a decorrere dal e fino al, ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Le parti si danno atto che il presente contratto potrà, previo accordo, essere prorogato fino ad un massimo di 5 volte, fermo restando la durata complessiva di 36 mesi. Il rapporto di lavoro sarà regolato, sia per gli aspetti economici che normativi, dal vigente contratto collettivo di lavoro del settore. Le sarà attribuita la qualifica di. del CCNL applicato. Le verranno assegnate le mansioni di seguito indicate: La durata della prestazione è di ore settimanali, distribuite secondo il seguente orario di lavoro: -dal lunedì al venerdì, dalle ore alle ore La retribuzione mensile - da erogarsi per.. mensilità - è complessivamente pari a euro La sede di lavoro è..; resta inteso che la stessa potrà essere variata in funzione delle esigenze aziendali. È previsto un periodo di prova pari a.. giorni/mesi durante il quale entrambe le parti potranno valutare la reciproca convenienza all instaurazione del rapporto di lavoro. In particolare il datore di lavoro potrà valutare il lavoratore dal punto di vista della professionalità ed attitudine nello svolgimento delle mansioni assegnategli. Entro tale periodo entrambe le parti avranno la facoltà di risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso. Superato il periodo con esito positivo, il servizio prestato sarà considerato 5

6 come anzianità utile a tutti gli effetti contrattuali. Ad ogni effetto di legge, La informiamo che abbiamo iscritto il Suo nominativo nel libro unico del lavoro, di cui all'art. 39, D.L. 25 giugno 2008, n Voglia restituirci l'unita copia della presente lettera, sottoscritta in segno di integrale accettazione e per conferma di aver preso visione delle norme disciplinari relative alle infrazioni e alle procedure di contestazione previste dalla L. 20 maggio 1970, n. 300 e dal contratto collettivo di lavoro e delle norme relative agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Luogo e data.. Firma del datore di lavoro Per accettazione Firma del lavoratore TRATTAMENTO DEL LAVORATORE Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento. Tale principio comporta che il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, ed in particolare: all importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; all'importo della retribuzione feriale; all'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. In ogni caso, i CCNL possono: disporre che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale; modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro. 6

7 Aspetti comparabili con i lavoratori a tempo pieno Importo della retribuzione oraria; durata del periodo di prova e delle ferie annuali; durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro e malattie professionali; applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; accesso ai servizi sociali aziendali; criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; diritti sindacali. CLAUSOLE ELASTICHE Una novità introdotta dal Jobs Act in merito al contratto a tempo parziale, concerne le c.d. clausole elastiche, ossia la possibilità per il datore di lavoro di poter modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa o variarne in aumento la durata. Ai contratti collettivi è demandata la regolamentazione delle condizioni e delle modalità di aumento della prestazione lavorativa, sia i limiti entro cui è legittimo il ricorso a tali clausole. Qualora il datore di lavoro intende avvalersi delle predette clausole, ha l obbligo di avvisare il lavoratore entro due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti. È bene tenere presente che il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. 7

8 CLAUSOLE ELASTICHE NON DISCIPLINATE DA CCNL Nel caso in cui il contratto collettivo applicato non disciplini le clausole elastiche, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti davanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da: un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato; da un avvocato ovvero; da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Clausole elastiche Definizione Forma Preavviso Disciplina Le clausole elastiche devono prevedere, a pena di nullità: le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata. la misura massima dell aumento che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Scritta. 2 giorni. Contenuta nei CCNL, in assenza di disciplina contrattuale, possono essere pattuite innanzi alla commissione di certificazione (facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale o cdl). 8

9 Revoca del consenso Rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell orario di lavoro Maggiorazione retributiva Applicazione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni Il lavoratore può revocare il consenso prestato alla clausola elastica nei seguenti casi: se affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti; se il coniuge, i figli, i genitori sono affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti; se con figli conviventi portatori di handicap; se con figli conviventi di età non superiori a 13 anni; se lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi di studio regolari, in scuole di istruzione di ogni ordine e grado statali o parificate e comunque legalmente riconosciute, abilitate al rilascio di titoli di studio. Non costituisce giustificato motivo di licenziamento. È diritto del lavoratore cui sia stata applicata una modifica oraria a percepire una maggiorazione del 15% calcolata sulla retribuzione oraria globale di fatto. La maggiorazione incide anche sugli istituti retributivi indiretti e differiti Dà diritto al lavoratore a percepire, oltre alla retribuzione dovuta, una somma a titolo di risarcimento del danno. Pertanto, al di fuori dei casi e dei limiti indicati dalla contrattazione collettiva e in assenza di certificazione, devono ritenersi inammissibili pattuizioni che espressamente attribuiscono al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa. 9

10 In ogni caso, il lavoratore può revocare il consenso alle clausole elastiche in particolari condizioni, ossia: lavoratori o lavoratrici affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti; lavoratori o lavoratrici con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap o assistenza a persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi art. 3 L. n. 104/1992; lavoratori o lavoratrici studenti (art. 10 L. n. 300/1970) iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali. LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTA- RE Altra novità concerne gli istituti del lavoro straordinario e supplementare (art. 6, co. 1-3 del D.Lgs. n. 81/2015). Infatti, è ammesso per i rapporti di lavoro part-time la possibilità di avvalersi del lavoro straordinario, cioè il lavoro svolto oltre l'orario di lavoro previsto per i rapporti di lavoro a tempo pieno. La precedente disciplina prevedeva il lavoro straordinario solo per i rapporti di lavoro part-time di tipo verticale. I contratti collettivi possono prevedere la facoltà per il datore di lavoro di richiedere entro i limiti dell orario normale di lavoro lo svolgimento di prestazioni supplementari. La precedente disciplina prevedeva il lavoro supplementare solo per i rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale. Se il contratto collettivo applicato non disciplina la prestazione di lavoro supplementare, il datore di lavoro può: chiedere al lavoratore prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione maggiorata del 15% calcolato sulla retribuzione oraria globale di fatto comprensiva dell incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti indiretti e differiti. 10

11 In ogni caso, il lavoratore può rifiutarsi di svolgere prestazioni di lavoro supplementare se il rifiuto è giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari, di formazione professionale. Lavoro straordinario Prima del Dopo il Sempre Ammesso solo ammesso, ai per i rapporti di sensi dell art. 1, lavoro part-time co. 2, lett. c) del di tipo verticale. D.Lgs. n. 66/2003. Lavoro supplementare Prima del Dopo il Solo per i Sempre ammesso rapporti di lavoro entro i limiti part-time di tipo normali dell orario orizzontale di lavoro. FORMULARIO PER CLAUSOLE DI LAVORO FLESSIBILE E SUPPLEMENTARE Oggetto: Patto di attivazione di clausole elastiche e supplementare (art.6 D.Lgs. 81/2015) CLAUSOLA ELASTICA Ad integrazione della Sua lettera di assunzione, ferma restando la durata complessiva dell impegno lavorativo concordato, il datore di lavoro potrà decidere la variazione della collocazione temporale della prestazione, dando opportuno preavviso. La variazione potrà essere richiesta in base ad oggettive necessità/emergenze tecnico-organizzative e/o comunque sulla base di quanto previsto dalla legge ed eventualmente dal CCNL applicato. A tal fine le parti concordano che la richiesta di variazione della collocazione temporale della prestazione debba avvenire con il preavviso di almeno 48 ore. In relazione all impegno assunto, al lavoratore saranno riconosciute le specifiche compensazioni previste dal CCNL. Nessuna maggiorazione sarà dovuta in caso di variazione della collocazione temporale richiesta dal dipendente per esigenze di carattere personale o comunque concordata tra le parti senza alcuna richiesta specifica da parte del datore di lavoro. LAVORO SUPPLEMENTARE Il datore di lavoro si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto all orario di lavoro definito nel contratto di assunzione. Il lavoratore comunica sin da ora il suo consenso allo 11

12 svolgimento delle stesse nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge ed eventualmente dai CCNL, CCRL e CCPL di riferimento. Voglia restituirci l'unita copia della presente lettera, sottoscritta in segno di integrale accettazione. Luogo e data.. Firma del datore di lavoro Per accettazione Firma del lavoratore TRASFORMAZIO NE DEL RAPPORTO DI LAVORO Premesso che la trasformazione del rapporto da full-time a part-time deve risultare da atto scritto, il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore il cui contratto sia stato trasformato a tempo ridotto ha diritto di precedenza nelle assunzioni full-time per l espletamento di mansioni di pari livello o categoria legale di quelle oggetto del contratto part-time. Casi particolari di trasformazione del contratto da full-time a part-time I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. FORMULARIO RICHIESTA PAR TIME PER MOTIVI ONCOLOGICI Oggetto: Richiesta part time per motivi oncologici Io sottoscritto.occupato a tempo pieno alle dipendenze di questa spettabile ditta con la qualifica di e attualmente a tempo pieno 12

13 dichiaro di essere affetto dalla seguente patologia oncologica:.., accertata dalla commissione medica competente, come risulta dalla certificazione che si allega alla presente richiesta, e pertanto richiedo la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. Resto in attesa di un cortese riscontro, al fine di poter concordare il nuovo orario di lavoro e le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. In fede Il lavoratore FORMULARIO TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DA FULL TIME A PART TIME OGGETTO: Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale Tra la Società, con sede legale in.. Via, e il lavoratore, residente a via n., assunta presso questa società. in data., si conviene di variare l attuale rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. 61/2000 alle seguenti condizioni: decorrenza: ; orario di lavoro: ore settimanali così suddivise: - lunedì, dalle ore alle ore - martedì, dalle ore alle ore - mercoledì, dalle ore alle ore - giovedì, dalle ore alle ore - venerdì, dalle ore alle ore L inquadramento, le mansioni e la sede di lavoro sono invariati; La retribuzione verrà riproporzionata in base al nuovo orario di lavoro. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge nonché al CCNL., sempre in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa convenuta. 13

14 La validità del presente accordo è subordinata alla convalida da parte della Direzione Provinciale del Lavoro. Voglia cortesemente restituire firmata per accettazione e conferma l allegata copia della presente Luogo e data.. Firma del datore di lavoro Per accettazione Firma del lavoratore FORMULARIO TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DA PART TIME A FULL TIME Oggetto: trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno Tra la Società, con sede legale in.. Via, e il lavoratore, residente a via n., assunta presso questa società. in data., si conviene di variare l attuale rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. 61/2000 alle seguenti condizioni: - decorrenza: ; - orario di lavoro: ore settimanali così suddivise: - lunedì, dalle ore alle ore - martedì, dalle ore alle ore - mercoledì, dalle ore alle ore - giovedì, dalle ore alle ore - venerdì, dalle ore alle ore L inquadramento, le mansioni e la sede di lavoro sono invariati; La retribuzione verrà ragguagliata in base al nuovo orario di lavoro - Voglia cortesemente restituire firmata per accettazione e conferma l allegata copia della presente. Luogo e data.. Firma del datore di lavoro Per accettazione Firma del lavoratore 14

15 CRITERI DI COMPUTO I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all orario svolto ai fini dell applicazione di qualsiasi disciplina sia legale che contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro. L arrotondamento opera per frazioni d orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno. ASPETTI SANZIONATORI A norma dell art. 10 del Decreto Legislativo in commento, le sanzioni si diversificano in base agli elementi essenziali mancanti nel contratto, come di seguito illustrato. La mancata prova della stipula a tempo parziale del contratto di lavoro dà diritto al lavoratore di far dichiarare la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando il diritto Difetto di prova alla retribuzione al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese nel periodo antecedente alla data della pronuncia del giudice Mancata Il lavoratore può chiedere la sussistenza di un determinazione della rapporto di lavoro a tempo pieno a far data dalla durata della prestazione pronuncia del giudice. lavorativa Il giudice può determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa tempo parziale. A tal fine terrà conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa; terrà conto Mancata collocazione il giudice anche delle esigenze del datore di lavoro temporale dell'orario senza alcun rinvio alla contrattazione collettiva. Restano salvi i diritti acquisiti dal lavoratore nel periodo antecedente alla pronuncia. In aggiunta la retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese il giudice riconosce al lavoratore anche un ulteriore somma titolo di risarcite del danno. 15

16 ASPETTI PREVIDENZIALI Per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si procede come segue: minimale giornaliero viene rapportato alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale; l importo ottenuto si divide per il numero delle ore normali settimanali previste dai contratti collettivi di categoria per i lavoratori a tempo pieno. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE Gli ANF spettano per l intera misura settimanale se la prestazione lavorativa settimanale part-time ha durata pari o superiore alle 24 ore settimanali. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Chi deve erogare gli ANF se il lavoratore ha due rapporti a part-time e non si riesce a individuare l attività principale? In tal caso, gli assegni per il nucleo familiare saranno erogati direttamente dall INPS. ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, a valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. 16

17 TAVOLA SINOTTICA Durata della prestazione lavorativa Orario di lavoro IL CONTRATTO PART TIME IN BREVE La commissione deve verificare che vi sia indicazione precisa della durata della prestazione lavorativa, che deve risultare ridotta rispetto all'orario normale di legge e a quello stabilito dai contratti collettivi applicati (nazionale, territoriale, aziendale). Il lavoratore andrà informato della sussistenza di limiti legali giornalieri e settimanali (in valore assoluto e in media su un periodo di riferimento) alla prestazione lavorativa, affinché ne tenga debito conto in caso di instaurazione di altri contemporanei rapporti part-time. Se le parti decidono di derogare all eventuale durata minima dell orario di lavoro (settimanale, mensile, annuale), stabilita dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo parziale, la Commissione dovrà acquisire la chiara manifestazione della volontà derogatoria e le relative motivazioni. La durata massima della giornata di lavoro non deve eccedere, anche per il lavoratore part-time, le 12 ore e 50 minuti, in considerazione del diritto inderogabile ad un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive e, se la prestazione giornaliera eccede le 6 ore, ad una pausa di almeno 10 minuti. Puntuale indicazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all anno. Quando l organizzazione del lavoro è articolata in turni, l indicazione di cui sopra può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 17

18 Trattamento normativo Trattamenti retributivi Clausole elastiche Il trattamento normativo previsto a favore del lavoratore deve risultare non inferiore a quello previsto per la generalità dei lavoratori, fatto salvo il riproporzionamento degli istituti che maturano in relazione alla durata della prestazione. Il trattamento economico previsto a favore del lavoratore deve risultare non inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi per il lavoratore a tempo pieno comparabile, riproporzionato in funzione del minor orario di lavoro. Occorre tenere conto dei contratti collettivi di tutti i livelli (nazionale, territoriale e aziendale) applicati dal datore di lavoro. L'eventuale pattuizione di clausole elastiche deve prevedere: il rispetto di quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva; la definizione dei limiti alla variazione in aumento della durata; la definizione dei limiti alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, che non può mai estendersi allo 40 ore settimanali, ovvero al minor orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi; adeguate compensazioni; un preavviso della variazione in aumento dell'orario conforme alle disposizioni del contratto collettivo e comunque non inferiore a due giorni; Occorre verificare l'effettiva consapevolezza del lavoratore delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione della clausola elastica e dei diritti che consentano allo stesso lavoratore di revocare il consenso prestato. RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI Artt del D.Lgs. n. 81/2015; Art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003; D.Lgs. n. 61/2000; L. n. 247/2007; L. n. 92/ Riproduzione riservata - 18

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