COMUNE DI PERTICA BASSA PROVINCIA DI BRESCIA CAP TEL. (0365) FAX (0365)
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1 COMUNE DI PERTICA BASSA PROVINCIA DI BRESCIA CAP TEL. (0365) FAX (0365) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29/06/2015 OGGETTO: Aggregazione per l esercizio associato della Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi comprendente i Comuni di Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Treviso Bresciano, Vallio Terme e Vestone Approvazione del documento progettuale per l anno L anno DUEMILAQUINDICI il giorno ventinove del mese di giugno alle ore nella sala delle adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco, Dott. MANUEL NICOLA BACCHETTI, la Giunta Comunale, composta dai Signori: BACCHETTI MANUEL NICOLA SINDACO P BACCHETTI ILARIA ASSESSORE P Totale presenti 2 Totale assenti 0 Assiste l adunanza il Segretario Comunale Reggente, Avv. Alberto Lorenzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Manuel Nicola Bacchetti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
2 OGGETTO: Aggregazione per l esercizio associato della Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi comprendente i Comuni di Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Treviso Bresciano, Vallio Terme e Vestone Approvazione del documento progettuale per l anno LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO CHE come ormai noto, i comuni di dimensione demografica fino a abitanti (3.000 se montani) devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, unione o convenzione, le funzioni fondamentali elencate all art. 14 co. 27 del DL 78/2010 (come modificato dall art. 19 del DL 95/2012 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135); le funzioni da svolgere congiuntamente sono dieci, a queste si deve aggiungere l ICT, fra cui : l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, la riscossione dei relativi tributi. Atteso che, circa la corretta interpretazione delle norme risultanti dall'art. 14, commi 25/31quater, D.L. n. 78 del 2010, che stabiliscono l'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni fino a abitanti, lo svolgimento unitario di ciascuna funzione implica che la stessa sia espressione di un disegno unitario riconducibile alle aree individuate all'interno delle funzioni elencate al comma 27, art. 14. L'identificazione di dette aree non può essere effettuata attraverso un'interpretazione restrittiva delle funzioni di riferimento. Le funzioni per le quali è prevista la gestione associata sono, infatti, le stesse per le quali il comma 26 prescrive l'esercizio obbligatorio per l'ente titolare. Pertanto, ogni interpretazione volta ad escludere la necessaria gestione associata per determinati servizi, implica disconoscere, per gli stessi, la riconducibilità a funzioni fondamentali da esercitarsi in ogni caso, in via obbligatoria, da parte dell'ente. (Corte dei conti-piemonte, delibera 31 luglio 2013, n. 292). Corte dei conti, Piemonte, Sez. regionale controllo, 30 agosto 2012, n. 287 rileva che " Il legislatore ha indicato l'obiettivo dell'esercizio associato delle funzioni, da raggiungere progressivamente, ma non ha fornito indicazioni in merito alle conseguenze che questo potrà avere sia sull'organizzazione dei singoli enti che sulla gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti". Tutto ciò è profondamente esatto: il Legislatore nulla ha disposto in merito all'aspetto organizzativo della gestione, in particolare per ciò che concerne i rapporti di lavoro. Ancora, la Corte osserva che: "Spetta, quindi, agli Enti interessati dalla procedura di aggregazione delle funzioni individuare le modalità organizzative ottimali al fine di raggiungere gli obiettivi di maggior efficienza, razionalizzazione e risparmio che il legislatore intendeva conseguire prevedendo l'esercizio associato delle funzioni. Dunque, i Comuni sono titolari del potere di individuare le migliori soluzioni organizzative e gestionali, al fine di perseguire i meritevoli obiettivi di razionalizzazione e risparmio. Gli obiettivi sono chiari e non modificabili (razionalizzazione e risparmio); ma, gli strumenti e le modalità con cui perseguire tali obiettivi rientrano nella potestà decisionale dei Comuni e non di altri soggetti. Ciò, in quanto, come detto, il Legislatore nulla dice al riguardo. L'esercizio unificato della funzione implica che sia ripensata ed organizzata ciascuna attività, cosicchè ciascun compito che caratterizza la funzione sia considerato in modo unitario e non quale sommatoria di più attività simili". La legge, invero, parla di "esercizio associato" di funzioni e non di "esercizio unificato". "Una soluzione che lasciasse intravedere un'unificazione solo formale delle attività rientranti in ciascuna funzione e che, di fatto, permettesse a ciascun Ente di continuare a svolgere con la sua organizzazione ed ai medesimi costi i compiti inerenti alla funzione non risponderebbe all'obbligo previsto dalla legge". (Corte dei conti, Piemonte, Sez. regionale controllo, 30 agosto 2012, n. 287).
3 Visto l'art.30, D.Lgs. n. 267 del 2000 laddove il legislatore, dopo aver previsto la possibilità di dar luogo a specifiche convenzioni, per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi, al comma 4 stabilisce letteralmente quanto segue: "Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti". Atteso che l' Ufficio comune è quello che opera con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quale è stato affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche e dei servizi pubblici in luogo degli enti partecipanti all'accordo. In altri termini, si costituisce un nuovo (cioè non esistente prima) singolo ufficio, composto dal personale distaccato degli enti aderenti. Tale Ufficio esercita tutte le funzioni ed i servizi del settore per tutti gli Enti aderenti. L'Ufficio delegato è, invece, quello costituito attraverso l'istituto della delega di funzioni, da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. In altri termini, viene individuato un ufficio delegato, fra gli Enti aderenti, al quale vengono trasferite tutte le funzioni ed i servizi del settore per tutti gli Enti aderenti. L'Ufficio delegato agisce in luogo e per conto degli enti deleganti. Ribadito che sia l'ufficio comune che quello delegato costituiscono si strumenti di unificazione previsti dalla legge, ma non imposti come obbligatori. I Comuni, anche sulla base delle ultime novità legislative, sono liberi di individuare le migliori forme organizzative. Ritenuto opportuno procedere all affidamento della funzione fondamentale attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi nell ambito della Convenzione Quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali Visto il d.lgs. n. 267 del 2000 Testo Unico Enti Locali ed in particolare gli articoli 27 e 28 relativi alla natura e alle funzioni delle comunità montane, 30 relativo alle convenzioni tra enti locali e 32 relativo alle unioni di comuni montani; Atteso che, a sensi del comma 5 dell'articolo 32 del TUEL (novellato dal DL 95/2012), per quel che concerne i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale della gestione associata del servizio in argomento, non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale". Sul punto si è espressa la Corte dei conti: Sezione Piemonte deliberazioni 287/2012, 118/2013, 123/2013, Sezione Lombardia deliberazioni 513/2012, 191/2013. La Corte ha precisato quanto segue: 1. i comuni obbligati alla gestione associata devono unificare gli uffici; 2. in seno alla gestione associata è necessario prevedere la responsabilità di servizio in capo ad un unico soggetto che disponga dei necessari poteri organizzativi e gestionali. Questo non comporta che l ufficio sia unico, in un solo comune, ma che vi sia un disegno unitario guidato e coordinato da un responsabile ; 3. i comuni devono evitare soluzioni organizzative che, di fatto, si pongano in contrasto con le finalità, anche di risparmio di spesa, perseguite dal legislatore e che, nella sostanza, mantengano l organizzazione precedente; 4. non è sufficiente che il nuovo modello organizzativo non preveda costi superiori alla fase precedente nella quale ciascuna funzione era svolta singolarmente da ogni ente.
4 Ai comuni aventi l obbligo di esercitare in forma associata le sunnominate funzioni, è fatto obbligo di trasmettere al Ministero dell'interno, alla scadenza del periodo triennale, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione. In attuazione a queste disposizioni il Ministro dell'interno con il decreto 11 settembre 2013 ha provveduto alla determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni dei comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni. Per l'esercizio associato delle funzioni mediante convenzione, la fascia demografica è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. Le attestazioni sono due, allegate al DM 11 settembre 2013 del Ministero dell'interno, la A (relativa alle funzioni e servizi affidati, alla convenzione, ecc.) e la B (relativa all'efficienza conseguita, misurabile in termini di risparmio di spesa e al miglioramento conseguito nell'efficacia delle prestazioni rese). L attestazione dell'efficienza si fonda sui dati contabili di bilancio relativi ai valori della spesa corrente. I dati desunti dalla contabilità finanziaria dovranno dimostrare, al termine del triennio di osservazione, un risparmio complessivo di spesa corrente degli enti convenzionati di almeno il 5 per cento rispetto alle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente alla gestione associata mediante convenzione, con l'esclusione delle entrate correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali e delle entrate per rimborsi all'ente per le spese gestite in convenzione e di quelle riferite a servizi precedentemente non attivati. Le attestazioni dovranno essere sottoscritte dal segretario comunale, dal responsabile dei servizi finanziari e dall'organo di revisione economico finanziario, con un visto da parte del Sindaco in qualità di rappresentante legale dell'ente. Le attestazioni dovranno essere perfezionate nel termine di 30 giorni decorrenti dall'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'ultimo anno finanziario del triennio di osservazione. Dell'adempimento viene data comunicazione al Ministero dell'interno mediante invio a mezzo posta elettronica certificata. (D.M. 11 settembre 2013 del Ministero dell'interno (G.U. 25 ottobre 2013, n. 251) Ricordato che dal 1 gennaio 2013 è operante l aggregazione per l esercizio associato della Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi nell ambito della convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali attivata dalla Comunità Montana di Valle Sabbia; - Ricordato che i Comuni che hanno conferito l'esercizio associato della funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi per l anno 2015 sono: Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Treviso Bresciano, Vallio Terme e Vestone; - Considerato che è stato predisposto il documento progettuale per la funzione in argomento gestita tramite Ufficio Comune istituito ai sensi dell art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008, così come modificata dalla L.R. n. 22 del 28 dicembre 2011 e che:
5 1. Sulla base del progetto la Comunità Montana di Valle Sabbia avrà funzioni di: * Ente capofila della Convenzione quadro sopra richiamata * Ente Responsabile della funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi 2. Destinatari del progetto sono i comuni associati prima ricordati che a seguito dell attivazione della presente Aggregazione - Ufficio Comune beneficeranno del miglioramento della qualità del servizio e del contenimento della spesa di gestione e di espletamento del servizio. 3.Il progetto è finalizzato al perseguimento delle seguenti finalità: - miglioramento della qualità del servizio erogato; - contenimento della spesa pubblica per la gestione del servizio; - avviamento e rafforzamento delle modalità di concertazione territoriale. 4.Scopo dell Aggregazione Ufficio Comune è quello di espletare le attività per la gestione associata della Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi ; - Visto che la documentazione è stata approvata dalla Conferenza dei Rappresentanti dell'aggregazione in data 04/06/2015 e dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Sabbia con atto n. 56 in data 09 giugno 2015; - Rilevata la opportunità di approvare il documento progettuale per la gestione associata della Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, riferito all Aggregazione per l anno 2015; - Vista la bozza di Accordo per la gestione associata dell Aggregazione e ritenutolo meritevole di approvazione; Visto l art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, il d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell Amministrazione digitale Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000. Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
6 Con voti unanimi favorevoli espressi dai presenti in forma palese per alzata di mano.all'unanimità di voti legalmente espressi D E L I B E R A 1 - Di approvare il documento progettuale per la gestione associata della Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi per l anno 2015 riguardante i Comuni di Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Treviso Bresciano, Vallio Terme e Vestone, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, consistente nella seguente documentazione: Documento progettuale; Allegato 1 Bilancio aggregazione Allegato 2 - Organizzazione dell Ufficio dell Aggregazione Rifiuti; Allegato 3 Utilizzo del personale dipendente; Allegato 4 Schede Comuni. 2 - Di approvare l'allegata bozza dell Accordo per l esercizio associato della Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi per i Comuni di Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Treviso Bresciano, Vallio Terme e Vestone. Quindi con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti legalmente espressi DELIBERA - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge
7 COMUNE DI PERTICA BASSA PROVINCIA DI BRESCIA CAP TEL. (0365) FAX (0365) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.18 DEL PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL ESAME DELLA GIUNTA COMUNALE. PARERE DI REGOLARITA TECNICA OGGETTO: Aggregazione per l esercizio associato della Funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi comprendente i Comuni di Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Treviso Bresciano, Vallio Terme e Vestone Approvazione del documento progettuale per l anno Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all esame della Giunta Comunale, ai sensi dell art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. Pertica Bassa,29 giugno 2015 Il Responsabile dell Ufficio Tecnico F.to Dott. Manuel Nicola Bacchetti PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all esame della Giunta Comunale, ai sensi dell art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. Pertica Bassa, Il Responsabile dei Servizi Finanziari F.to Dott. Manuel Nicola Bacchetti
8 Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: IL SINDACO F.to Dott. Manuel Nicola Bacchetti IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Avv. Alberto Lorenzi CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato all Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi. Pertica Bassa, Lì ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO F.to Dott. Bacchetti Manuel Nicola CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. Pertica Bassa, IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE F.to Avv. Alberto Lorenzi
COMUNE DI PERTICA BASSA PROVINCIA DI BRESCIA CAP 25078 TEL. (0365) 821131 FAX (0365) 821195
COMUNE DI PERTICA BASSA PROVINCIA DI BRESCIA CAP 25078 TEL. (0365) 821131 FAX (0365) 821195 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 27.10.2014 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26 DELLA GIUNTA COMUNALE
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