UNIONE EUROPEA SOMMARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2ª SERIE SPECIALE PARTE PRIMA. Roma - Giovedì, 30 maggio 2013 REGOLAMENTI. Anno 154 Numero 41

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 154 Numero 41 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 30 maggio 2013 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI Regolamento n. 295/2013 del Consiglio, del 21 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 192/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato originario, tra l altro, di Taiwan a seguito di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/ Regolamento n. 296/2013 del Consiglio, del 26 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea Regolamento n. 297/2013 del Consiglio, del 27 marzo 2013, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca Regolamento n. 298/2013 del Consiglio, del 27 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe Regolamento n. 299/2013 della Commissione, del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d oliva e degli oli di sansa d oliva nonché ai metodi ad essi attinenti Regolamento n. 300/2013 della Commissione, del 27 marzo 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l introduzione nell Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano Regolamento n. 301/2013 della Commissione, del 27 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Ciclo annuale di miglioramenti dei principi contabili internazionali Regolamento n. 302/2013 della Commissione, del 27 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi Pag. 3» 6» 12» 50» 54» 73» 80» 88

2 Regolamento n. 303/2013 della Commissione, del 27 marzo 2013, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli Regolamento n. 304/2013 della Commissione, del 27 marzo 2013, recante fissazione dei dazi all importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1 aprile Pubblicati nel n. L 90 del 28 marzo 2013 Pag. 92» 94 2

3 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 295/2013 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 2013 recante modifica del regolamento (CE) n. 192/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato originario, tra l altro, di Taiwan a seguito di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l articolo 11, paragrafo 4, vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. MISURE IN VIGORE dell articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Tale inchiesta è tuttora parallelamente in corso e sarà conclusa con un atto giuridico distinto. 1. Domanda di riesame B. PROCEDURA IN CORSO (4) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Lealea Enterprise Co., Ltd. («richiedente»), un produttore esportatore di Taiwan («paese interessato»). (5) Il richiedente sosteneva di non avere esportato il prodotto in esame nell Unione durante il periodo dell inchiesta, cioè dal 1 o ottobre 1998 al 30 settembre 1999 («periodo dell inchiesta iniziale»). (1) il regolamento (CE) n. 2604/2000 ( 2 ) ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell India, dell Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia a norma dell articolo 5 del regolamento di base. (2) Sulla base di un riesame in previsione della scadenza a norma dell articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 192/2007 ( 3 ), ha deciso che le misure di cui sopra dovessero essere mantenute. (3) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea il 24 febbraio 2012 ( 4 ), la Commissione europea («Commissione») ha avviato un altro riesame in previsione della scadenza delle misure pertinenti a norma (6) Il richiedente affermava inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping. (7) Il richiedente sosteneva altresì di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nell Unione dopo la fine del periodo dell inchiesta iniziale. 2. Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori (8) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l avvio di un riesame a norma dell articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all industria dell Unione l opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento (UE) n. 653/2012 ( 5 ), un riesame del regolamento (CE) n. 192/2007 in relazione al richiedente. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 51. ( 2 ) GU L 301 del , pag. 21. ( 3 ) GU L 59 del , pag. 59. ( 4 ) GU C 55 del , pag. 4. ( 5 ) GU L 188 del , pag. 8. 3

4 (9) A norma del regolamento (UE) n. 653/2012, il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 192/2007 su alcuni tipi di polietilentereftalato è stato abrogato per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l esportazione nell Unione dal richiedente. Contemporaneamente, a norma dell articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni. di Taiwan soggetto alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame. (18) È quindi confermato che la società deve essere considerata un «nuovo esportatore» ai sensi dell articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e per essa occorre di conseguenza determinare un margine di dumping individuale. 3. Prodotto in esame (10) Il prodotto in esame è il polietilentereftalato («PET») con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma dell Organizzazione internazionale per la standardizzazione , originario di Taiwan, attualmente classificato al codice NC («il prodotto in esame»). 4. Parti interessate (11) La Commissione ha informato ufficialmente dell apertura del riesame l industria dell Unione, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un audizione. (12) La Commissione ha inviato al richiedente e alle sue società collegate un questionario sull antidumping, ricevendo le risposte entro il termine stabilito. (13) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dello status di nuovo esportatore e del dumping e ha effettuato visite di verifica presso le sedi del richiedente a Taiwan. 5. Periodo dell inchiesta di riesame (14) Il periodo dell inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso fra il 1 o gennaio 2011 e il 30 giugno 2012 («periodo dell inchiesta di riesame» o «PIR»). C. RISULTATI DELL INCHIESTA 1. Qualifica di «nuovo esportatore» (15) L inchiesta ha confermato che la società non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell inchiesta iniziale e che le sue esportazioni nell Unione erano iniziate dopo tale periodo. (16) Sebbene le quantità esportate fossero limitate, sono state considerate sufficienti a stabilire un margine di dumping attendibile. In termini di volume delle spedizioni e di fatturato per cliente, hanno seguito un andamento comparabile alle attività del richiedente sui mercati dei paesi terzi. (17) Per quanto riguarda le altre condizioni relative al riconoscimento dello status di nuovo esportatore, la società ha potuto dimostrare di non essere collegata, né direttamente né indirettamente, ad alcun produttore esportatore 2. Dumping Valore normale (19) Il richiedente produce e vende il prodotto in esame sul mercato interno e sui mercati di esportazione. Vende il prodotto direttamente su tutti i mercati. (20) In conformità dell articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando il loro volume totale corrispondeva ad almeno il 5 % del volume complessivo delle esportazioni verso l Unione. La Commissione ha stabilito che il richiedente ha esportato nell Unione un solo tipo di prodotto e che ha venduto volumi complessivamente rappresentativi dello stesso tipo di prodotto sul mercato interno. (21) La Commissione ha anche esaminato se le vendite del prodotto in esame sul mercato interno in quantità rappresentative fossero da ritenersi effettuate nell ambito di normali operazioni commerciali a norma dell articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è calcolata la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti. Dato che erano state realizzate sufficienti vendite nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo sul mercato interno. Prezzo all esportazione (22) Il prodotto in esame è stato esportato direttamente verso acquirenti indipendenti nell Unione. Il prezzo all esportazione è stato pertanto stabilito in conformità dell articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all esportazione realmente pagati o pagabili. Confronto (23) Il valore normale e i prezzi all esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. (24) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all esportazione, si è tenuto debitamente conto, mediante adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi di assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori nonché spese di credito in tutti i casi in cui le differenze risultavano essere ragionevoli, esatte e dimostrabili. 4

5 Margine di dumping (25) A norma dell articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione verso l Unione. Poiché il numero di esportazioni verso l Unione era limitato, i singoli prezzi all esportazione verso l Unione sono stati confrontati anche con la media ponderata del valore normale del mese in cui è avvenuta ogni esportazione. (26) In entrambi i casi, tali confronti hanno dimostrato l esistenza di un dumping de minimis per il richiedente che ha esportato verso l Unione durante il PIR. D. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME (27) Il margine di dumping relativo al richiedente, stabilito per il PIR, era al livello de minimis. Si propone pertanto di istituire un dazio di 0 EUR/t fondato sul margine di dumping de minimis e di modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 192/2007. E. REGISTRAZIONE (28) Alla luce di tali conclusioni, la registrazione delle importazioni stabilita dal regolamento (UE) n. 653/2012 deve cessare senza riscossione retroattiva dei dazi antidumping. F. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DU RATA DELLE MISURE (29) Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende istituire un dazio antidumping di 0 EUR/t sulle importazioni del prodotto in esame provenienti dal richiedente e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 192/2007. Le loro osservazioni sono state esaminate e tenute nella dovuta considerazione, ove opportuno. (30) Il presente riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite dal regolamento (CE) n. 192/2007, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. All articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 192/2007 il testo seguente è aggiunto nella tabella sotto la voce relativa ai produttori di Taiwan: Paese Impresa Dazio antidumping (EUR/t) Codice addizionale TARIC «Taiwan Lealea Enterprise Co., Ltd. 0 A996». 2. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario di Taiwan fabbricato da Lealea Enterprise Co., Ltd.. 3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2013 Per il Consiglio Il presidente P. HOGAN 5

6 REGOLAMENTO (UE) N. 296/2013 DEL CONSIGLIO del 26 marzo 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 215, paragrafo 1, vista la proposta congiunta dell alto rappresentante dell Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio ( 1 ) attua le misure previste dalla decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea ( 2 ). (2) Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/88/PESC ( 3 ), che modifica la decisione 2010/800/PESC, la quale disponeva ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («Corea del Nord») attuando le misure supplementari richieste dalla risoluzione 2087 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) e altre misure autonome dell Unione. (3) La decisione 2013/88/PESC comprende un ulteriore criterio di designazione autonoma, da parte dell Unione, di persone ed entità soggette a misure restrittive, cioè le persone che sono coinvolte, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla Corea del Nord o dalla Corea del Nord di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici. (5) La decisione 2013/88/PESC vieta altresì la vendita, l acquisto, il trasporto o l intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti a, da o per conto del governo della Corea del Nord, la consegna di banconote e monete nordcoreane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale della Corea del Nord o a suo beneficio, nonché la vendita o l acquisto di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche della Corea del Nord. La decisione 2013/88/PESC specifica inoltre che, ove il Consiglio abbia previsto un divieto relativo ai servizi finanziari, questo include la prestazione dei servizi di assicurazione e riassicurazione. Ciò richiede una modifica tecnica del regolamento (CE) n. 329/2007. (6) La decisione 2013/88/PESC vieta l apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche nordcoreane nel territorio degli Stati membri, nonché la costituzione di nuove imprese in partecipazione o l acquisizione di diritti di proprietà da parte di banche nordcoreane, inclusa la Banca centrale della Corea del Nord, con banche sotto la giurisdizione degli Stati membri. (7) Inoltre, in linea con il punto 13 della risoluzione 2087 (2013) del Consiglio di sicurezza dell ONU, è necessario stabilire che alle persone o entità designate o a qualsiasi altra persona o entità nella Corea del Nord non può essere concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso tali misure. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato: 1) l articolo 2 è sostituito dal seguente: (4) Inoltre, la decisione 2013/88/PESC vieta la vendita, la fornitura o il trasferimento alla Corea del Nord di taluni altri beni - specialmente determinati tipi di alluminio - di interesse per i programmi della Corea del Nord legati alle armi di distruzione di massa, in particolare al suo settore di missili balistici. ( 1 ) GU L 88 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 341 del , pag. 32. ( 3 ) GU L 46 del , pag. 28. «Articolo 2 1. È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie, compresi i software, elencati negli allegati I, I bis e I ter, anche non originari dell Unione, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord, o per l uso in tale paese; 6

7 b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a). 3) al primo comma dell articolo 3 bis, paragrafo 1, i termini «allegati I e I bis» sono sostituiti dai termini «allegati I, I bis ed I ter»; 2. L allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunutario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (*). L allegato I bis comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi nordcoreani legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici. L allegato I ter comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici. 3. È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Corea del Nord i beni e le tecnologie elencati negli allegati I, I bis e I ter, a prescindere dal fatto che essi siano originari o no di tale paese. (*) GU L 134 del , pag. 1.»; 2) l articolo 3, paragrafo 1, è così modificato: a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell elenco comune delle attrezzature militari dell Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all uso dei beni elencati nell elenco comune delle attrezzature militari dell Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord o per l uso in Corea del Nord; 4) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 bis 1. È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell allegato VII, anche non originari dell Unione, al governo della Corea del Nord, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Corea del Nord e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano, o a beneficio degli stessi; b) acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell allegato VII, anche non originari della Corea del Nord, dal governo della Corea del Nord, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Corea del Nord e da qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano; c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b) al governo della Corea del Nord, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Corea del Nord e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano. 2. L allegato VII comprende l oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1. b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell elenco comune delle attrezzature militari dell Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione dell assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per l uso in Corea del Nord;» Articolo 4 ter È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete nordcoreane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale della Corea del Nord o a suo beneficio.» «Articolo 5 bis 1. Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell ambito di applicazione dell articolo 16 è vietato: b) alle lettere c) e d), i termini «allegati I e I bis» sono sostituiti dai termini «allegati I, I bis ed I ter»; a) aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova filiale nella Corea del Nord; o 7

8 b) costituire una nuova impresa comune con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all articolo 11 bis, paragrafo È vietato: a) autorizzare l apertura nell Unione di un ufficio di rappresentanza o di una succursale o filiale di un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all articolo 11 bis, paragrafo 2; b) concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all articolo 11 bis, paragrafo 2, relativi all apertura nell Unione di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o di una filiale; c) concedere un autorizzazione per l avvio e il proseguimento dell attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o filiale di un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all articolo 11 bis, paragrafo 2, se l ufficio di rappresentanza, la succursale o la filiale non era operativo/a prima del 19 febbraio 2013; d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell ambito di applicazione dell articolo 16 da parte di un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all articolo 11 bis, paragrafo 2.»; b) forniscono servizi finanziari o provvedono, eventualmente con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari ubicati nel territorio dell Unione, al trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell Unione di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici nonché le persone o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e le entità che essi possiedono o controllano; o c) sono coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla Corea del Nord o dalla Corea del Nord di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici. L allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi. (*) GU L 341 del , pag. 32.»; 6) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 9 bis È vietato: a) vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti: 5) all articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: i) la Corea del Nord o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici; «2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell allegato V o a questi appartenenti. L allegato V comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati nell allegato IV che il Consiglio ha identificato, conformemente all articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nel confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (*) come persone, entità o organismi che: a) sono responsabili dei programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, nonché le persone od organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e le entità che essi possiedono o controllano; ii) la Banca centrale della Corea del Nord; iii) un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all articolo 11 bis, paragrafo 2; iv) una persona fisica o una persona giuridica, un entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii); v) una persona giuridica, un entità o un organismo posseduti o controllati da una persona, un entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii); 8

9 b) fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 a una persona, un entità o un organismo di cui alla lettera a); c) assistere una persona, un entità o un organismo di cui alla lettera a) nell emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni. Articolo 9 ter 1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone, entità od organismi designati elencati negli allegati IV e V; 2. Si considera che le misure istituite a norma del presente regolamento abbiano inciso sull esecuzione di un contratto o di un operazione quando l esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure. 3. In ogni procedura volta all esercizio di un diritto, l onere della prova che l esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto. 4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.»; 7) le voci che figurano all allegato I del presente regolamento sono inserite nell allegato I bis esistente del regolamento (CE) n. 329/2007 dopo la voce I.A1.020; 8) l allegato II del presente regolamento è inserito come allegato I ter del regolamento (CE) n. 329/2007; b) qualsiasi altra persona, entità od organismo della Corea del Nord, compreso il governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici; c) qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b). 9) l allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato VII del regolamento (CE) n. 329/2007. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2013 Per il Consiglio Il presidente E. GILMORE 9

10 ALLEGATO I «I.A1.021 Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti: a) acciai legati con una resistenza a trazione pari o superiore a MPa, a 293 K (20 C); o 1C116 1C216 b) acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto. Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico. Nota tecnica: L «acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto» ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l aggiunta di azoto. I.A1.022 Materiale composito carbonio-carbonio 1A002.b.1 I.A1.023 I.A1.024 Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60 % o più di nichel. Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20 C). Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico. 1C002.c.1.a 1C002.b.3» ALLEGATO II «ALLEGATO I ter Beni di cui all articolo 2, paragrafo 2, terzo comma 7601 Alluminio greggio 7602 Cascami ed avanzi di alluminio 7603 Polveri e pagliette di alluminio 7604 Barre e profilati di alluminio 7605 Fili di alluminio 7606 Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm 7608 Tubi di alluminio 7609 Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) 7614 Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l elettricità» 10

11 ALLEGATO III «ALLEGATO VII Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all articolo 4 bis Codice SA Designazione 7102 Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati 7106 Argento (compreso l argento dorato e l argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere 7108 Oro (compreso l oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere 7109 Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati 7110 Platino, greggio, semilavorato o in polvere 7111 Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati 7112 Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi» 11

12 REGOLAMENTO (UE) N. 297/2013 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 2013 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ( 1 ), le misure dell'unione che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri formulati dai consigli consultivi regionali. (2) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002. (3) Con il regolamento (UE) n. 44/2012 ( 2 ), il Consiglio ha stabilito, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'ue. Con i regolamenti (UE) n. 39/2013 ( 3 ) e (UE) n. 40/2013 ( 4 ), il Consiglio ha stabilito, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'ue. ( 1 ) GU L 358 del , pag. 59. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'ue, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 25 del , pag. 55). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del , pag. 1). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'ue, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del , pag. 54). (4) Nel regolamento (UE) n. 39/2013 è opportuno chiarire le condizioni speciali per la fissazione delle possibilità di pesca di suri/sugarelli nelle zone VIIIc e IX. (5) Nel 2012, a seguito di trasferimenti di contingenti tra l'unione e altre parti contraenti dell'organizzazione della pesca nell'atlantico nord-occidentale (NAFO), sono state rese disponibili per l'unione possibilità di pesca supplementari per l'ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO. Di conseguenza, per il 2012, è opportuno modificare l allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012 con effetti dal 1 o gennaio 2012, in modo da tener conto di tali nuove possibilità di pesca. Tali modifiche riguardano unicamente il 2012 e non pregiudicano il principio della stabilità relativa. (6) Le possibilità di pesca per le navi UE e della Norvegia, nonché le condizioni di accesso reciproco alle risorse ittiche nelle rispettive acque, sono stabilite ogni anno alla luce di consultazioni sui diritti di pesca detenuti conformemente all'accordo bilaterale in materia di pesca con la Norvegia ( 5 ). In attesa che si concludano le consultazioni sugli accordi per il 2013, il regolamento (UE) n. 40/2013 ha fissato possibilità di pesca provvisorie per gli stock in questione. Le consultazioni con la Norvegia si sono concluse il 18 gennaio 2013 e sono stati stabiliti accordi in relazione alle possibilità di pesca per il È opportuno che le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 40/2013 siano modificate in tal senso. (7) I limiti di cattura dei cicerelli nella zona IIIa del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque UE delle zone CIEM IIa e IV sono provvisoriamente stabiliti nell'allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013. Nel febbraio 2013 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico sullo stock di cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV. Conformemente a tale parere, i limiti di cattura per le zone di gestione 1 e 2 dovrebbero essere fissati a tonnellate e tonnellate rispettivamente. Per la zona di gestione 3, il CIEM consiglia di fissare il limite del totale delle catture a tonnellate. Poiché la zona di gestione 3 comprende le catture sia dell'ue che norvegesi, il limite dell'unione in questa zona dovrebbe essere fissato a non più di tonnellate. Dato che per le zone di gestione 4 e 6 i dati sulle catture e le indagini erano insufficienti perché il CIEM potesse effettuare una valutazione in base all'età. Di conseguenza, in linea con l'approccio adottato per altri stock in casi analoghi è opportuno fissare i limiti di cattura nelle suddette zone di gestione a tonnellate e 336 tonnellate rispettivamente, il che corrisponde a una riduzione del 20% rispetto ai limiti di cattura del 2012 per le ( 5 ) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del , pag. 48). 12

13 medesime zone. Conformemente al parere del CIEM, è opportuno fissare limiti di cattura pari a zero per le zone di gestione 5 e 7. Considerato che il cicerello costituisce uno stock condiviso con la Norvegia e considerata la disponibilità di cicerello nelle acque UE nel 2013, è opportuno prevedere uno scambio di contingenti con la Norvegia. Conseguentemente, il quantitativo attribuito alla Norvegia dal contingente del totale ammissibile di catture (TAC) dell'unione dovrebbe essere fissato a tonnellate di cicerello nella zona di gestione 1 in cambio di tonnellate di merluzzo bianco della Norvegia settentrionale, 131 tonnellate di eglefino della Norvegia settentrionale, 250 tonnellate di passera di mare nel Mare del Nord e 95 tonnellate di molva nel Mare del Nord. Occorre quindi modificare di conseguenza l allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013. (11) I regolamenti (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 si applicano, in generale, a decorrere dal 1 o gennaio È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1 o gennaio 2013 per quanto riguarda le modifiche ai suddetti regolamenti. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. È opportuno che la modifica del regolamento (UE) n. 44/2012si applichi a decorrere dal 1 o gennaio Poiché la modifica di alcuni limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi UE, è necessario modificare urgentemente i regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione, (8) La nona riunione annuale della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), svoltasi a Manila dal 2 al 9 dicembre 2012, ha adottato nuove misure di conservazione e di gestione per il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato con riguardo alle limitazioni dello sforzo di pesca, nonché misure relative alla zona di divieto di pesca con dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP). Nell'ambito della WCPFC è stato inoltre concluso un accordo sulle misure di gestione relative alla zona di sovrapposizione tra la WCPFC e la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC). Conformemente a tali misure, le navi UE che figurano nel registro di entrambe le organizzazioni sono tenute, quando pescano nella zona di sovrapposizione, a conformarsi unicamente alle misure di conservazione e di gestione della IATTC stabilite nel regolamento (UE) n. 40/2013. È opportuno che tali misure della WCPFC vengano recepite nel diritto dell'unione. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 44/2012 L'allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento. Articolo 2 Modifiche del regolamento (UE) n. 39/2013 L'allegato I del regolamento (UE) n. 39/2013 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. (9) Nell'ambito delle disposizioni della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell Atlantico (ICCAT) riguardanti la conservazione del pesce spada dell'atlantico, l'unione ha la possibilità di imputare fino a 200 tonnellate delle catture di pesce spada effettuate nella zona di gestione dell'atlantico settentrionale al proprio contingente inutilizzato di catture di pesce spada dell'atlantico meridionale. L'Unione può inoltre imputare fino a 200 tonnellate delle proprie catture di pesce spada effettuate nella zona di gestione dell'atlantico meridionale al proprio contingente inutilizzato di catture di pesce spada dell'atlantico settentrionale. È opportuno che tali disposizioni vengano recepite nel diritto dell'unione. Articolo 3 Modifiche del regolamento (UE) n. 40/2013 Il regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato: 1) all'articolo 4 è aggiunta la seguente lettera: "n) 'zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC': la zona geografica definita dalle seguenti coordinate: longitudine 150 O, (10) Nell'ambito della sua prima riunione annuale, tenutasi nel 2013, l'organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato possibilità di pesca che comprendono un TAC per il sugarello cileno, inclusa una modifica delle modalità di comunicazione applicabili a questo tipo di pesca, e limitazioni dello sforzo per la pesca pelagica e la pesca di fondo. È opportuno che tali disposizioni vengano recepite nel diritto dell'unione. longitudine 130 O, latitudine 4 S, latitudine 50 S."; 13

14 2) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: "Articolo 24 Pesca pelagica Limitazione della capacità Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2013 a un livello totale di GT per l'insieme dell'unione nella zona suddetta."; 3) l'articolo 25 è sostituito dal seguente: "Articolo 25 Pesca pelagica TAC 1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 24, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ. 2. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione, perché lo comunichi al segretariato della SPRFMO, l'elenco delle navi dedite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto."; 4) l'articolo 29 è sostituito dal seguente: "Articolo 29 Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora e del tonnetto striato Gli Stati membri garantiscono che non venga aumentato il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20 N e 20 S."; 5) l'articolo 30, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: "1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20 N e 20 S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) tra le ore 00:00 del 1 o luglio 2013 e le ore 24:00 del 31 ottobre Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa: a) utilizzi o predisponga un DCP o dispositivi elettronici correlati; b) peschi su banchi avvalendosi di DCP."; 6) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 30 bis Zona di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC 1. Le navi elencate esclusivamente nel registro WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera n), applicano le misure di cui agli articoli da 29 a Le navi elencate sia nel registro WCPFC che nel registro IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera n), applicano le misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 27, paragrafi da 2 a 6."; 7) gli allegati IA, IB, ID, IJ, III e VIII sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013 Per il Consiglio Il presidente E. GILMORE 14

15 ALLEGATO I Nell'allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012, la voce relativa all'ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO è sostituita dalla seguente: Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides NAFO 3 LMNO (GHL/N3LMNO) Estonia 328 Germania 335 Lettonia 46 Lituania 23 ( 1 ) Spagna Portogallo ( 2 ) Unione ( 3 ) TAC Non si applica l articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. ( 1 ) A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 19,6 t in seguito a un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo. ( 2 ) A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 10 t in seguito a un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo. ( 3 ) A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 29,6 t in seguito a un trasferimento di possibilità di pesca da paesi terzi." 15

16 ALLEGATO II 1. Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013, la voce relativa ai suri/sugarelli nella zona VIIIc è sostituita dalla seguente: Suri/sugarelli Trachurus spp. Spagna ( 1 ) ( 2 ) Francia 388 ( 1 ) Portogallo ( 1 ) ( 2 ) Unione TAC VIIIc (JAX/08C.) ( 1 ) Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98 ( 1 ), fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del , pag. 1). ( 2 ) Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09.)." 2. Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013, la voce relativa ai suri/sugarelli nella zona IX è sostituita dalla seguente: Suri/sugarelli Trachurus spp. Spagna ( 1 ) ( 2 ) Portogallo ( 1 ) ( 2 ) Unione TAC IX (JAX/09.) ( 1 ) Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. ( 2 ) Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C)." 3. Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013, la voce relativa ai suri/sugarelli in X; acque UE della zona COPACE è sostituita dalla seguente: Suri/sugarelli Trachurus spp. Portogallo Da fissare ( 2 ) ( 3 ) Unione Da fissare ( 4 ) TAC Da fissare ( 4 ) X; acque UE della zona COPACE ( 1 ) (JAX/X34PRT) TAC precauzionale. ( 1 ) Acque circostanti le isole Azzorre. ( 2 ) Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5% può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. ( 3 ) Si applica l articolo 6 del presente regolamento. ( 4 ) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3." 16

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