CAPITOLATO TECNICO FORNITURA DI ANTICORPI ANTI MOG PER LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DI SCLEROSI MULTIPLA

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1 S.C. Provveditorato/Economato CAPITOLATO TECNICO FORNITURA DI ANTICORPI ANTI MOG PER LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DI SCLEROSI MULTIPLA OCCORRENTI A: S.C.D.O. Neurologia 2 C.R.E.S.M. dell Azienda Ospedaliera San Luigi Gonzaga di Orbassano N. CIG: ZC210E3B42 S.C. Responsabile: Dirigente Responsabile S.C. Provveditorato/Economato Supporto al R.U.P. Provveditorato/Economato Sito Internet: Dott.ssa Lucia MOLLICA Segreteria.pe@sanlugi.piemonte.it D.ssa Cristina D AQUINO Tel. 011/ Fax 011/ c.daquino@sanluigi.piemonte.it

2 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA ART. 1 (Caratteristiche e fabbisogno presunto) Le caratteristiche essenziali e le quantità presunte degli Anticorpi anti MOG per la diagnosi differenziale di Sclerosi Multipla occorrenti alla S.C.D.O. Neurologia 2 C.R.E.S.M. sono di seguito indicate: CIG: ZC210E3B42 Esame N per 12 mesi 3 kit da 96 determinazioni Anticorpi Anti MOG Schede tecniche I prodotti devono avere le seguenti caratteristiche: I kit devono permettere di lavorare in singole strip da 8 pozzetti, cioè non essere obbligati a usare tutta la piastra da 96 pozzetti Nel range di misurazione, che dovrà indicare la quantità minima e massima detettabile, è molto più importante la soglia inferiore, ovvero la quantità minima che il kit è in grado di rilevare Tutti i reattivi devono essere pronti all uso, piastre comprese, cioè non ci deve essere la fase di coating Dovrà essere indicato il numero minimo e massimo di pazienti analizzabili con un singolo kit Dovrà essere indicato il numero di diluizioni necessarie per ogni paziente e la quantità di siero necessaria Tempi brevi di esecuzione si Non sono accettati vincoli di minimi d ordine imposti dai soggetti candidati. L eventuale clausola di minimo d ordine, proposta dai soggetti candidati, si considera come non apposta. ART. 2 (Conformità a norme vigenti) I prodotti offerti dovranno essere conformi alle normative in vigore. Il soggetto aggiudicatario dovrà possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione di quanto offerto. Il soggetto aggiudicatario deve comunicare immediatamente all Ente appaltante le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra. Il soggetto aggiudicatario potrà proporre, qualora ponga in commercio, durante il periodo di fornitura, nuovi prodotti di materiale analogo a quello fornito che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, la sostituzione dei prodotti aggiudicati con gli articoli di nuova produzione, mantenendo le stesse condizioni economiche. Nel caso in cui gli articoli aggiudicati non siano invece più prodotti, sarà facoltà dell Azienda Ospedaliero Universitaria acquistare i nuovi prodotti proposti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara ovvero rifiutarli, quando con proprio insindacabile giudizio giudichi i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze del settore di utilizzo. Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma): 2

3 La sostituzione dei materiali è comunque sempre subordinata al giudizio tecnico formulato dai Responsabili delle strutture utilizzatrici dell Azienda Ospedaliero Universitaria. ART. 3 (Modalità di esecuzione della fornitura) Fermo quanto previsto nelle presenti condizioni contrattuali, il contratto dovrà essere eseguito nel rispetto degli articoli 297 e seguenti del D.P.R. 207/2010 sotto la cura del responsabile del procedimento e del direttore dell esecuzione, laddove nominato. L avvio all esecuzione del contratto, autorizzato del responsabile del procedimento, potrà essere formalizzato in un apposito verbale redatto ai sensi dell articolo 304 del D.P.R. 207/2010. ART. 4 (Direttore di esecuzione del contratto) Al Direttore dell esecuzione del contratto sono affidati i seguenti compiti: a) provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico dell esecuzione del contratto; b) assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del soggetto aggiudicatario, sovrintendendo al controllo delle prestazioni e verificando il corretto espletamento delle attività sulla base delle disposizioni contrattuali; c) verifica l effettivo svolgimento dell appalto nonché quant altro previsto dal D.P.R. 207/2010. In tale ambito il Direttore dell esecuzione svolgerà tutte le attività necessarie all esecuzione dei compiti sopracitati, in stretta collaborazione con il personale preposto dell Azienda Ospedaliera che dovrà essere informata dell andamento del contratto. ART. 5 (Modalità di consegna) Tempistica della consegna La consegna della fornitura deve essere la più sollecita possibile Non saranno, comunque, accettati tempi di consegna superiori a 20 gg a decorrere dalla data di emissione dell ordine. E' facoltà dell'azienda Ospedaliero Universitaria addebitare, in caso di ritardo nelle consegne oltre il termine dichiarato in sede di offerta, l'eventuale maggior prezzo pagato per l'acquisto su piazza, nonché le penalità previste. Modalità della consegna La consegna si intende porto franco. Tutte le spese di imballo, trasporto, scarico, montaggio, allontanamento dei materiali residui dopo il montaggio, allacciamento alle linee di alimentazione, messa in funzione, eventuale custodia dei materiali a piè d opera, collaudo, sono a carico del soggetto fornitore. Altresì, sono a carico del soggetto fornitore tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso in cui non fosse possibile l utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti), o il normale accesso dei locali (passaggio inadeguato per il trasporto dei colli), fermo restando la facoltà di prevedere in offerta un apposita quotazione. Salvo diversamente indicato nell ordinativo, la consegna deve essere effettuata tramite passaggio presso il Punto Unico di ricevimento merci (c/o Magazzino competente dell Azienda Ospedaliero Universitaria, cortile interno, dalle ore 8.30 alle ore da lunedì a venerdì), per il controllo di ingresso, ma è responsabilità del soggetto fornitore il trasporto dei beni Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma): 3

4 presso i locali di destinazione; l eventuale appoggio a magazzino in attesa del personale addetto al montaggio non esonera il soggetto fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell art del codice civile. L Azienda Ospedaliero Universitaria si riserva di non consentire l appoggio presso il proprio magazzino dei colli, a suo insindacabile giudizio; è responsabilità del soggetto fornitore farsi espressamente autorizzare, in caso di necessità. Al momento della consegna viene effettuato un controllo di sola rispondenza tra il numero dei colli con quanto indicato sul documento di trasporto. Nel caso in cui la merce consegnata fosse differente dalla versione riportata in offerta, il soggetto fornitore è obbligato a darne tempestiva comunicazione all Azienda Ospedaliero Universitaria, ai fini della necessaria autorizzazione. Il documento di accompagnamento deve obbligatoriamente riportare la data, l ora di consegna, i riferimenti del buono d ordine, la descrizione ed il codice dei prodotti, il codice dell Azienda Ospedaliero Universitaria e le relative quantità (in caso contrario la consegna non può essere accettata); la firma di qualunque documento di trasporto/consegna non costituisce in alcun modo certificazione di collaudo o liquidabilità delle spettanze. Anche nel caso in cui la normativa fiscale non prevedesse la necessità di emissione dei documenti di trasporto/consegna il soggetto fornitore si impegna a compilare, far firmare e consegnare copia di equivalente foglio di consegna con la descrizione dei colli e dell oggetto. Il soggetto fornitore è responsabile in toto per ogni problema insorgente da parte di eventuali ditte di trasporto a cui affiderà la consegna dei prodotti; qualora la ditta di trasporto volesse provvedere diversamente, per problemi di tempo, con consegne in portineria, il materiale sarà respinto al mittente. Eventuali danni derivanti dalle operazioni di trasporto e montaggio nell ambito dell Azienda Ospedaliero Universitaria saranno posti a totale e diretto carico del soggetto fornitore. ART. 6 (Prescrizioni generali riguardanti la sicurezza) L Azienda Ospedaliero Universitaria considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale giuridico ed istituzionale. L Azienda Ospedaliera Universitaria non prevede per questa fornitura operazioni ed oneri specifici per la sicurezza interferente, poiché non differenziabili da quanto derivante dai rischi propri dell attività del soggetto aggiudicatario, fornitore abituale di Aziende Sanitarie. Il soggetto aggiudicatario si obbliga a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, agli obblighi riguardanti la sicurezza, espressi nel capitolato speciale di gara di riferimento, a rispettare le istruzioni che saranno impartite dal responsabile del procedimento e/o dal direttore dell esecuzione dell appalto, con particolare riguardo alla cooperazione ed al coordinamento per la prevenzione dei rischi, ed a segnalare particolari attività non previste dalla Stazione appaltante o variazioni intervenute nelle attività, con riguardo alla sicurezza interferente. Tutte le prescrizioni previste dal capitolato speciale di gara di riferimento dovranno essere rispettate sia dal personale del soggetto aggiudicatario, sia da qualsivoglia altro soggetto (a mero titolo esemplificativo corriere o ditta incaricata di parte delle operazioni), di cui il soggetto aggiudicatario sarà comunque responsabile in toto. In particolare: A) Eliminazione rischi da sovrapposizione Tutte le lavorazioni che fossero comprese negli obblighi contrattuali dovranno essere svolte senza il coinvolgimento del personale, dei pazienti o di quanti altri siano presenti nei locali dell Azienda Ospedaliero Universitaria; a mero titolo esemplificativo, dovranno essere eseguite solo negli orari in cui tali precauzioni siano eseguibili, anche al di fuori del normale orario di lavoro. Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma): 4

5 Non è in alcun modo consentito l utilizzo di mezzi e attrezzature dell Azienda Ospedaliero Universitaria (muletti, transpallet, ecc.) per lo scarico delle merci; parimenti il soggetto aggiudicatario non dovrà consentire l utilizzo dei propri mezzi da parte di personale non specificamente autorizzato. B) Eliminazione rischi immessi da eventuali lavorazioni Ad esclusione delle consegne dei materiali di cui all oggetto specifico di gara ed a quant altro previsto espressamente nel capitolato speciale di gara di riferimento, nei locali dell Azienda Ospedaliero Universitaria non è consentito eseguire alcun altro tipo di operazione (a mero titolo esemplificativo le sanificazioni/disinfezioni). C) Rischi presenti nei locali dell Azienda Ospedaliero Universitaria e non previsti nelle valutazioni del datore di lavoro della ditta appaltatrice Nei locali ove si svolgono le operazioni previste nei capitolati speciali di gara di riferimento non vi sono rischi che non siano di norma presenti in qualunque struttura sanitaria e che, in fase di richiesta di offerta, si presume essere già stati previsti nelle valutazioni dei rischi dei soggetti candidati. Il soggetto candidato conferma tale fatto con l accettazione del capitolato speciale di gara e la sottoscrizione dell offerta, e si impegna in caso di aggiudicazione ad aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi per quanto necessario. Questa Azienda Ospedaliero Universitaria e, corrispondentemente, il soggetto aggiudicatario si impegnano a comunicare l eventuale insorgenza di rischi specifici non previsti e di dare accesso ai propri documenti di valutazione rischi per le verifiche di competenza. ART. 7 (Acquisti sul libero mercato) E facoltà dell Azienda Ospedaliero Universitaria provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiale oggetto di contratto, ove non fossero nella tempestiva disponibilità del soggetto fornitore, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso il soggetto fornitore se ne assumerà l onere dell eventuale maggiore spesa. Nell eventualità di discordanze qualitative, l Azienda Ospedaliero Universitaria respingerà la merce che dovrà essere sostituita celermente con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l Azienda Ospedaliero Universitaria si riterrà autorizzata a provvedere all acquisto altrove, addebitando al soggetto fornitore le eventuali spese. ART. 8 (Controlli quali quantitativi sulle forniture) Il soggetto fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativo alle merci da fornire. Ai sensi dell articolo 312 del D.P.R. 207/2010, i contratti sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini previsti nelle condizioni contrattuali. Il controllo delle merci, al fine di accertare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni ed alle caratteristiche previste dal capitolato e dichiarate dal soggetto fornitore in sede di offerta, sarà effettuato dal personale dell'azienda Ospedaliero Universitaria che respingerà, motivando, i prodotti ritenuti non accettabili per difformità ai parametri suddetti. I controlli quantitativi e qualitativi saranno così effettuati: 1. per la rispondenza del numero dei colli inviati: con la firma del documento di trasporto; 2. per la rispondenza dei quantitativi: le contestazioni potranno essere effettuate entro un massimo di 8 giorni solari; 3. il controllo quali/quantitativo della fornitura sarà effettuato in prima istanza dal Referente del servizio Magazzino Generale o da persona da questi delegata. L'Azienda Ospedaliero Universitaria si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma): 5

6 legge, a quelle previste dal capitolato speciale di gara ed alle caratteristiche dichiarate dal soggetto fornitore in sede di offerta. 4. agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonererà il soggetto fornitore dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto consegnato; 5. nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all'atto dell'arrivo, l'azienda Ospedaliero Universitaria avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo; 6. nell'eventualità di discordanze qualitative, quest'azienda Ospedaliero Universitaria respingerà la merce che dovrà essere sostituita celermente con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l'azienda Ospedaliero Universitaria si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al soggetto fornitore le eventuali maggiori spese. Tale procedura potrà essere adottata per le partite di merce richieste e non consegnate nei termini stabiliti. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il Magazzino dell'azienda Ospedaliero Universitaria senza alcuna responsabilità da parte della stessa per ulteriori danni subiti. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle fatture e ne sospenderanno i termini di pagamento. ART. 9 (Revisione prezzi) Il soggetto fornitore deve provvedere all adeguamento dei prezzi relativi ai prodotti aggiudicati nel caso in cui, successivamente all affidamento della fornitura oggetto della presente procedura, vengano praticate condizioni di miglior favore ad altre Aziende Sanitarie sul territorio regionale. ART. 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari) Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187 tracciabilità dei flussi finanziari l aggiudicatario dovrà comunicare la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l appalto in oggetto corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare. In base alla normativa summenzionata Piano straordinario contro le mafie tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (ed obbligo di tracciabilità ) pena la nullità assoluta del contratto di appalto. ART. 11 (Modalità di fatturazione e pagamenti) La fattura deve essere redatta secondo le norme in vigore e con esplicito riferimento al numero d ordine e dovrà essere emessa dopo il collaudo favorevole delle attrezzature. I pagamenti delle forniture verranno effettuati nei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo un diverso accordo tra le parti che sarà, eventualmente, definito in sede di stipula del contratto. Il pagamento avverrà a mezzo mandato, secondo quanto disposto dalla vigente normativa. Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma): 6

7 ART. 12 (Cessione di crediti derivanti da contratto) Ai sensi dell art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cessione di crediti deve essere notificata all Azienda Ospedaliero Universitaria. Essa è efficace e opponibile all amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. INADEMPIENZE E PENALITA ART. 13 (Inadempienze e penalità) In caso di reiterate mancanze nel rispetto del contratto in essere, fatto salvo il diritto dell Azienda Ospedaliero Universitaria alla risoluzione del contratto ed alle conseguenze ad essa relative, si potrà applicare, previa formale ingiunzione ad adempiere, una penale. L ammontare della penalità sarà addebitata sui crediti del soggetto fornitore e ove questi non bastassero sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall Azienda Ospedaliera. In caso di rinuncia in corso di fornitura da parte del fornitore, l Azienda Ospedaliero Universitaria avrà diritto di provvedere come meglio crederà alla fornitura medesima con obbligo dell appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia. Nel caso in cui il soggetto fornitore: non consegni, installi o metta in funzione i beni e le attrezzature nel rispetto e nei termini previsti non provveda al ritiro ed alla sostituzione dei prodotti di cui sia stata accertata la non rispondenza ai requisiti richiesti non osservi le prescrizioni contrattuali o non adempia puntualmente alle stesse, pur non comportando tale inadempimento per la sua gravità l immediata risoluzione del contratto, quali quelle per il superamento del collaudo ed in caso di omissione o ritardo nell intervento di manutenzione a partire dalla messa in funzione e durante il periodo di garanzia il Dirigente Responsabile della S.C. Provveditorato/Economato ha facoltà di addebitare una penale dal 2% al 20% dell importo dell attrezzatura in rapporto all entità del danno. ART. 14 (Clausola risolutiva espressa) In caso di notizia di inadempimento del soggetto aggiudicatario agli obblighi di tracciabilità ovvero quando le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. l Azienda Ospedaliero Universitaria avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con proprio atto, per effetto della semplice dichiarazione scritta di volersi avvalere della propria Clausola risolutiva espressa, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura con obbligo del soggetto fornitore decaduto di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolverà a beneficio dell Azienda Ospedaliero Universitaria. ART. 15 (Cessione del contratto) Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto, salvo quanto previsto dall art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma): 7

8 ART. 16 (Risoluzione del contratto) Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell avvio del procedimento nei casi previsti dagli artt. 135 e ss del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; b) per ripetute inadempienze superiori a tre penali applicate nell arco di 12 mesi; c) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione. Nei casi previsti alle precedenti lettere a) e b) il soggetto fornitore, oltre a incorrere nell immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l Azienda Ospedaliero Universitaria dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell affidamento della fornitura ad altro soggetto fornitore. Nelle ipotesi sopra elencate l Azienda Ospedaliero Universitaria dichiarerà di avvalersi della risoluzione e comunicherà per iscritto tale volontà al soggetto fornitore. ART. 17 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni) Il soggetto fornitore non può opporre, ex art del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente procedimento di gara. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all Azienda Ospedaliero Universitaria e documentate con l analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall Azienda Ospedaliero Universitaria che emanerà gli opportuni provvedimenti. ART. 18 (Recesso unilaterale) Ai sensi dell art del codice civile, l Azienda Ospedaliero Universitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l azienda, che abbiano incidenza sull esecuzione della fornitura. Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all azienda. In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. ART. 19 (Foro competente) Per tutte le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Torino. Il presente Capitolato Tecnico è formato da n.19 articoli su 8 pagine. Per il soggetto aggiudicatario: (timbro e firma): 8

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