NOTA TECNICA ANEA Decreto Legge 133/2014

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1 NOTA TECNICA ANEA Decreto Legge 133/2014 Misure urgenti per l apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

2 CONSIDERAZIONI GENERALI Le norme introdotte dal DL con riferimento al Servizio Idrico Integrato rispondono in primo luogo all esigenza di portare finalmente a termine la riforma inaugurata ormai 20 anni fa con la cd. Legge Galli ma ancora, in più parti d Italia, non giunta a completa attuazione, ed a consentire una più rapida ed efficace realizzazione degli interventi necessari a garantire una migliore erogazione del servizio, e ciò anche in considerazione delle scadenze imposte dall Unione Europea con riferimento al settore della depurazione. Come si vedrà esaminando le singole disposizioni introdotte, il filo conduttore pare essere quello di arrivare quanto prima ad un affidamento del SII nel rispetto delle forme e dei modi previsti dall ordinamento comunitario su un territorio di dimensioni efficienti, tali cioè da consentire una efficace e avanzata programmazione degli interventi necessari al sistema e da favorire il loro finanziamento. A ciò va aggiunto che con le nuove disposizioni viene ribadito e rafforzato con forza il ruolo e la dignità degli attuali enti di ambito, con attribuzione di poteri pregnanti e volti anche alla semplificazione nell espletamento delle procedure necessarie a consentire l effettuazione degli interventi programmati (si veda nuovo art. 158 bis in materia di approvazione dei progetti e poteri espropriativi). Il d.l. 133/2014, infatti, sicuramente va nella direzione della definizione del ruolo degli enti di governo dell ambito con riferimento agli enti locali partecipanti (Art. 147 comma 1: partecipazione obbligatoria e trasferimento di competenze all ente di governo dell ambito; Art. 147 comma 2 bis: favor verso forme di organizzazione dell ente di governo dell ambito di dimensione regionale e comunque sovraprovinciale; Artt. 153 comma 1, 158 bis: definizione di attribuzioni di competenze finora non univocamente riconosciute agli enti di governo dell ambito e semplificazione amministrativa per procedimenti altrimenti frammentati fra gli enti locali/il gestore/gli enti di governo dell ambito). Peraltro, le sopraindicate disposizioni del d.l.133/2014 si collocano in un contesto in cui l effettivo assetto organizzativo degli enti di governo dell ambito è, di fatto, a geometria variabile vuoi per il processo di riorganizzazione avviato con l art.2 c. 186 bis della l.191/2009 (con esiti differenziati sul territorio e in molte realtà ancora in corso), vuoi per la disomogenea (anche per via degli interventi di legislazione regionale) interpretazione delle competenze finora attribuite agli enti di governo dell ambito, vuoi per l incertezza legislativa e la precarietà in cui questi hanno operato (che ha spesso disincentivato di investirvi). Molte delle strutture amministrative degli enti di governo dell ambito, spesso già deficitarie, richiedono un potenziamento in termini di risorse umane/professionali e soprattutto richiedono le condizioni per poterlo fare (il richiamo è chiaramente alla normativa tutt ora di regola mediata dagli enti locali, in particolare quella sul contenimento di spese, e ai vincoli del riconoscimento dei costi in tariffa imposti dalla regolazione dell Autorità per l energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, di seguito AEEGSI). Sarebbe auspicabile che l intervento del legislatore, coerentemente, si spingesse fino alla rimozione delle condizioni ostative al raggiungimento/mantenimento della dimensione organizzativa efficiente degli enti di governo dell ambito: in analogia al regolatore centrale, svincolandoli espressamente dalla normativa propria degli enti locali e dando indirizzo all AEEGSI di raggiungere tale obiettivo tramite la sua regolazione, a partire da quella sul riconoscimento dei costi in tariffa. Meno nitida la direzione in cui il dl. 133/2014 va nella definizione del ruolo degli enti di governo dell ambito con riferimento all AEEGSI

3 In effetti, l attività di regolazione (Art. 151 comma 1 e 3), con l estromissione del livello decisionale regionale in tema di convenzione tipo, si definisce ora su due livelli, quello centrale (esercitato dall AEEGSI) e quello locale (esercitato dagli enti di governo dell ambito). Chiaramente, il mantenimento del modello di regolazione per contratto (in cui, conformemente al principio di sussidiarietà verticale, è valorizzato il livello di regolazione locale) dipende da come l AEEGSI interpreterà a sua volta il proprio ruolo, se definendo principi quadro o norme di dettaglio, tenuto conto della natura imperativa (introdotta dall art. 151 c. 3 del d.l.133/2014) della sua regolazione in tema di convenzioni tipo. Auspicabile sarebbe, quale espressione del principio di leale collaborazione fra Pubbliche Amministrazioni (che è altro dalle attività di consultazione), l indicazione legislativa del coinvolgimento istituzionale, obbligatorio e preventivo, degli enti di governo dell ambito nella predisposizione della regolazione dell AEEGSI. Tanto più si sottolinea l opportunità di una indicazione legislativa in tal senso se si considera anche che nella predisposizione delle convenzioni tipo confluiscono un serie di problematiche (da quella del rischio dell affidamento e delle relative garanzie in fase di affidamento ed in corso di affidamento, a quella del regime giuridico ed economico delle infrastrutture, già realizzate e di proprietà degli enti locali/realizzate dal gestore in corso di affidamento, a quella dei livelli obbligatori del servizio e del finanziamento pubblico, etc.) di primario interesse generale. Si nota poi con particolare interesse la scelta di tornare al principio di unicità della gestione già ispiratore della detta riforma e già presente nella versione originaria del d.lgs. 152/2006 -, soprattutto congiunto al tendenziale favor mostrato verso dimensioni dell ambito territoriale di livello regionale; si tratta infatti di due elementi che l esperienza degli ultimi anni hanno dimostrato essere condizioni necessarie affinché il SII possa essere gestito in modo efficiente, usufruendo di economie di scala tali da tamponare gli incrementi tariffari e al contempo consentendo una migliore programmazione e successiva realizzazione degli investimenti necessari al sistema. La scelta normativa in favore del Gestore unico rappresenta però una opzione tendenziale: permane infatti la eventualità di una deroga al principio, e non solo in un periodo transitorio, ma anche a regime, ammettendosi la compresenza di gestori nel medesimo ambito; è il caso dell art. 147 c. 2bis, nel quale si ammette che, ove l ambito coincida con il territorio dell intera regione, possa procedersi a più affidamenti su territori non inferiori a quelli delle province o città metropolitane. Ed è il caso anche dell art. 151 c. 2 lett. b), in cui si legittima la possibilità di procedere, da parte del gestore, ad un sub affidamento del servizio (sia pure previa approvazione dell ente di ambito): relativamente a tale strumento, che rappresenta una lesione del principio di unicità della gestione, si nutrono anche altre riserve, connesse al rischio che un suo utilizzo possa tradursi in una minor garanzia di tutela per gli utenti interessati, a cui potrebbero non essere assicurati i medesimi standard qualitativi imposti al gestore affidatario, e che l eventuale utilizzo di terzi nell erogazione del servizio possa determinare ulteriori incrementi tariffari. Molte delle norme introdotte rispondono poi alle cd. esigenze di bancabilità, ossia alle questioni frequentemente sollevate dagli enti finanziatori in occasione della valutazione della bancabilità dei piani d ambito: dalla constatata assenza di certezza circa la legittimità degli affidamenti in essere (cui pare rispondere il meccanismo di subentro individuato all art. 172 con riferimento alle gestioni non conformi) alla questioni suscettibili di contenzioso al momento del subentro da un gestore all altro (con riferimento ad esempio alla disciplina del valore residuo, che oggi si prescrive debba essere specificata in convenzione). Quanto alla disciplina degli affidamenti del servizio, si dà atto in primo luogo della opportuna opera di adeguamento normativo, rappresentato dal richiamo alla necessità che ai nuovi affidamenti si proceda secondo le indicazioni provenienti dall ordinamento comunitario, riconoscendosi così la pari dignità delle tre forme di affidamento consentite (concessione a terzi, - 3 -

4 PPP e modulo dell in house), e ciò anche in ossequio ai risultati del referendum del 2011 ed alla successiva giurisprudenza costituzionale maturata sul tema. La fissazione di un termine perentorio e di precise attività da adempiere, per quegli enti d ambito che non abbiano ancora avviato le attività propedeutiche all affidamento (art. 171 c. 1), è sicuramente un obiettivo ambizioso e al tempo stesso fondamentale per il riavvio dell economia di settore, rafforzato dalla previsione dell esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancata attivazione degli enti di governo dell ambito. Tali disposizioni evidentemente sono il portato dell esperienza registrata dal legislatore nonché evidenziano l intenzione del legislatore di procedere a tappe forzate alla realizzazione degli obiettivi fissati sia in tema di organizzazione degli enti di ambito, che di conformità degli affidamenti che di riduzione della frammentazione. Peraltro, la stessa previsione di poteri sostitutivi evidenzia l esistenza nel settore del servizio idrico di pluralismo istituzionale e di due livelli, centrale e locale, di regolazione: spetta quindi agli enti di governo dell ambito l esercizio delle competenze che sono loro riconosciute come proprie. Per quanto concerne più nello specifico alla disposizione relativa alle gestioni in essere, la disposizione (art. 172) che, con riferimento alle gestioni in essere, presuppone una valutazione di conformità delle stesse, disponendone altrimenti la decadenza, non offre ulteriori indicazioni in merito a tale valutazione (peraltro, una modalità di valutazione di conformità dell affidamento, che consente l attivazione anche dell AGCM, in effetti è già prevista dall art. 34. c del dl.179/2012 ma è discutibile l estensione di tale previsione al di la dei nuovi affidamenti; inoltre, una amministrativamente generica relazione non appare costituire strumento idoneo per la decadenza di un affidamento). Si aggiunge, sempre con riferimento alla disciplina di cui all art. 172, che la norma, nella parte in cui prevede il percorso di graduale raggiungimento del Gestore unico, appare piuttosto macchinosa; il riferimento è nello specifico al comma 3, che necessiterebbe di una formulazione più chiara, e che dovrebbe inoltre tener conto del rischio che tale gradualità influisca negativamente sulla possibilità per il gestore unico di effettuare investimenti nelle more del raggiungimento della gestione sull intero ambito territoriale. Si solleva inoltre qualche perplessità anche con riferimento alle modalità di individuazione del gestore unico, non tanto per la taratura al 25% della soglia percentuale per l individuazione del gestore unico, quanto anche per le modalità di individuazione dei requisiti di gara (per un affidamento che partendo dal 25% è destinato alla gestione del 100% dell ambito)

5 Considerazioni preliminari e di sintesi su Decreto Legge 133/2014 Misure urgenti per l apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Parte III Art. 150 Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 Art. 7 Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C del 19 luglio 2012 e C del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione Il decreto legge in esame sostituisce le parole Autorità d Ambito e simili in ente di governo dell ambito Il decreto legge abroga l art. 150 ed inserisce il seguente: Art. 149 bis Affidamento del servizio 1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicita' della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, Osservazioni di sintesi In tema di affidamento del servizio: 1. Si richiede che l affidamento sia l esito di un procedimento amministrativo formalizzatosi in una delibera amministrativa ; 2. Si richiama, in adesione alla giurisprudenza costituzionale maturata dopo gli esiti del referendum del giugno 2011, in primo luogo la - 5 -

6 conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. 2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuita' del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. normativa comunitaria, oltre a quella interna relativa agli altri servizi pubblici a rete di rilevanza economica, ai quali lo stesso servizio idrico integrato è esplicitamente ricondotto; 3. A tutela dei finanziatori e comunque per evitare il susseguirsi di proroghe delle gestioni esistenti senza l attivazione delle procedure di selezione del nuovo gestore, si stabilisce una soglia temporale massima entro la quale gli enti di governo dell ambito hanno obbligo di attivare la nuova gestione. 4. Si ribadisce la scelta per un unico gestore operante sull intero territorio dell ambito. ART. 151 Rapporti tra autorita' d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato 1. I rapporti fra Autorita' d'ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte dall'autorita' d'ambito. 2. A tal fine, le regioni e le province autonome adottano convenzioni tipo, con relativi disciplinari, che devono prevedere in particolare: Il decreto legge sostituisce il comma 1 con il seguente: Il rapporto tra l ente di governo dell ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall ente di governo dell ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall Autorità per l energia elettrica, il gas ed il servizio idrico in relazione a quanto previsto dall art. 10, comma 14, lettera b), del decretolegge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall art. 21 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n Estromesso il livello decisionale regionale in tema di convenzioni tipo, in coerenza con l attribuzione della competenza all AEEGSI. Rafforzato il ruolo degli enti di governo dell ambito purché l AEEGSI non disciplini a livello di convenzione tipo aspetti di dettaglio delle gestioni, che invece devono restare ancorate ad un modello di regolazione per contratto. Esplicitamente prevista la possibilità che nella convenzione venga disciplinata l ipotesi del subaffidamento del servizio, eventualità in astratto già configurabile - ma

7 a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni; c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economicofinanziario della gestione; d) il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; e) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determinate dall'autorita' d'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti; g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi; h) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165; i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'autorita' d'ambito ha facolta' di disporre durante tutto il periodo di affidamento; l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'autorita' d'ambito del L alinea del comma 2 è sostituita con la seguente: A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:.. La lettera b) è sostituita con la seguente: la durata dell affidamento, non superiore a trenta anni, e la possibilità di sub affidamento solo previa approvazione espressa da parte dell ente di governo dell ambito La lettera c) è sostituita con la seguente: l obbligo del raggiungimento e gli strumenti di mantenimento dell equilibrio economico e finanziario della gestione tendenzialmente esclusa dalle normative regionali o dalle specifiche convenzioni di affidamento. Da sottolineare comunque è soprattutto il ruolo attribuito all ente di governo dell ambito, cui spetta valutare circa l an - e anche il quomodo, nell ambito di quanto stabilito dalla convenzione tipo dell utilizzo di tale strumento, in special modo a garanzia circa il rispetto, anche da parte del sub-affidatario, degli standard di servizio richiesti al Gestore. Viene aggiunta alla lettera c) il richiamo agli strumenti di mantenimento dell equilibrio economico finanziario, richiamo che impone una disciplina più dettagliata nel contratto di servizio sul punto, condizione generalmente richiesta dalle banche per l erogazione di finanziamenti. Parimenti, risponde alle esigenze di bancabilità anche la previsione, nella lett. m), della necessità di regolamentare in maniera più completa le conseguenze derivanti da qualsiasi modalità di cessazione dell affidamento.

8 verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarita' nell'erogazione del servizio, nonche' l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarita', in conformita' con le prescrizioni dell'autorita' medesima; m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; Alla lettera m) vengono aggiunte, in fine periodo, le seguenti parole: nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente Per via normativa si risolve il problema della rinegoziazione delle convenzioni esistenti attribuendo natura imperativa alle convenzioni tipo. n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile; p) le modalita' di rendicontazione delle attivita' del gestore. 3. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, l'autorita' d'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Ove la regione o la provincia autonoma non abbiano provveduto all'adozione delle convenzioni e dei disciplinari tipo di cui al comma 2, l'autorita' predispone lo schema sulla base della normativa vigente. Le convenzioni esistenti devono Il decreto legge sostituisce il comma 3 con il seguente: sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l ente di governo dell ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall Autorità per l energia elettrica, il gas ed il servizio idrico La soppressione sembra rispondere ad esigenze di liberalizzazione del mercato: da una parte, con riferimento alle gestioni in house si espunge dall ordinamento una norma che poteva avallare l esercizio di altre attività ; dall altro, con riferimento alle altre tipologie di affidamento si elimina la necessità di una sorta di autorizzazione all esercizio di altre attività da parte dell ente di governo

9 essere integrate in conformita' alle previsioni di cui al comma 2. dell ambito. 4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonche' il programma temporale e finanziario di esecuzione. 5. L'affidamento del servizio e' subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio. 6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione. 7. L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell'autorita' d'ambito, puo' gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale. 8. Le societa' concessionarie del servizio idrico integrato, nonche' le societa' miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facolta' di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, Il decreto legge sopprime il comma 7-9 -

10 una quota non inferiore al dieci per cento e' offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio. ART. 153 Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato Il decreto legge aggiunge: 1. Le infrastrutture idriche di proprieta' degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. 2. Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita' relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Al comma 1, in fine periodo, i seguenti: Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente comporta erariale disposizione responsabilità Al comma 2 è aggiunto, in fine periodo, quanto segue: Il gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico Viene richiesta la formalizzazione delle concessioni delle infrastrutture esistenti e di proprietà degli enti locali, nonché previsti termini perentori e attivazione dei poteri sostitutivi in caso di mancata concessione delle opere. Auspicabile che in sede di conversione del decreto venga chiarita la formula salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Il nuovo periodo del comma 2 viene incontro alle esigenze di bancabilità e alla necessità di consentire un agevole e rapido subentro tra gestori, evitandosi proroghe di fatto (es. in caso di contenzioso sul quantum del valore residuo) ART. 156 Riscossione Il decreto legge aggiunge: della tariffa al comma 1, in fine, le Adeguamento della norma alle 1. La tariffa e' riscossa seguenti parole: in base a competenze nella materia dal gestore del servizio

11 idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa e' riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione. 2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione. ((3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere effettuata con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo' altresi' essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.)) ART. 158 Opere e interventi per il trasferimento di acqua 1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorita' di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, quanto stabilito dall Autorità per l energia elettrica, il gas ed il servizio idrico. Al comma 2 le parole della regione sono sostituite da dell Autorità per l energia elettrica, il gas ed il servizio idrico Il decreto legge inserisce il: Art. 158 bis Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell autorità espropriante 1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del tariffaria attribuite all AEEGSI Norma che va nella direzione della semplificazione amministrativa, definendo chiaramente l attribuzione a non altri soggetti se non agli enti di governo dell ambito (finora non univocamente riconosciuta) delle competenze (e nelle spese di funzionamento) in materia di approvazione dei progetti degli interventi e di

12 n. 267, salvaguardando in ogni caso le finalita' di cui all'articolo 144 del presente decreto. A tal fine il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorita' di bacino o di una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi. 2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)). 3. Le opere e gli impianti necessari per le finalita' di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti. 2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. 3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita' espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo puo' delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo" individuazione dell autorità espropriante, altrimenti frammentate fra gestore/ente di governo dell ambito/enti locali, riconoscendo così un importante ruolo agli enti d ambito stessi soprattutto ove stabilisce il valore di variante agli strumenti urbanistici dell approvazione del progetto da parte dell ente d ambito.

13 competenza. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) esperisce le procedure per la concessione d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalita' per l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonche' l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti. ART. 172 Gestioni esistenti 1. Le Autorita' d'ambito che alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto abbiano gia' provveduto alla redazione del piano d'ambito, senza aver scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenute, nei sei mesi decorrenti da tale data, a deliberare i predetti provvedimenti. 2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'autorita' d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti tale scadenza. Il decreto legge sostituisce i comma da 1 a 5 con i seguenti: "1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano gia' provveduto alla redazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. 2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicita' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il Il comma 1 codifica le attività che debbono essere perentoriamente eseguite entro il termine del 13/09/2015 per addivenire ad un affidamento conforme, nei casi in cui le procedure di affidamento ed attività ad essa propedeutiche non siano ancora state avviate. Necessità di individuare quali siano gli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente Il comma 2 prevede il subentro del gestore del SII (che si suppone quindi individuato) alle gestioni esistenti, subentro che sarà immediato (al 13/09/2014) ove queste siano non conformi e dichiarate cessate ex lege, o, in caso di gestione conforme, al momento della scadenza prevista dagli atti che la regolano.

14 3. Qualora l'autorita' d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, la regione, entro trenta giorni, esercita, dandone comunicazione al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e all'autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che avvia entro trenta giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini cosi' stabiliti, spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento. servizio in base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. 3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicita' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o piu' gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico cosi' individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel piu' breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo Il comma 3 illustra i meccanismo di graduale raggiungimento dell unicità del servizio, che scatta al momento della scadenza di una delle gestioni conformi ai sensi del comma 2 ove sussistente il requisito del 25% della popolazione dell ambito La disposizione presuppone una valutazione di conformità degli affidamenti in essere e non offre ulteriori indicazioni in merito.

15 4. Qualora gli enti locali non aderiscano alle Autorita' d'ambito ai sensi dell'articolo 148 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, la regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni e dandone comunicazione all'autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. 5. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni in essere ai sensi del comma 2, i beni e gli impianti delle imprese gia' concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalita' previsti dalla convenzione. 6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. 4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In Viene previsto che i poteri sostitutivi in caso di inerzia dell ente di governo dell ambito siano esercitati in prima battuta dal Presidente della Regione territorialmente interessata. Con tale previsione pare venir meno per il SII il potere prefettizio previsto in generale per i servizi pubblici locali dal D.L. 150/2013 nel caso di mancata deliberazione dell affidamento entro il 30/06/2014, termine che risulta peraltro implicitamente prorogato in virtù di quanto disposto al precedente comma 1.

16 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unita' di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), sentite le regioni, le province e gli enti interessati. tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini cosi' stabiliti, l'autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilita' erariale. 5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalita' previsti dalla convenzione"

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