Approvato con deliberazione C.C. 22/11/1976 n Modificato art. 7, approvata con deliberazione C.C. 31/07/1998 n. 29

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1 Pagina 1 di 6 Documento DELL ASILO NIDO COMUNALE Rev. Data Oggetto della revisione /11/ /07/1998 Approvato con deliberazione C.C. 22/11/1976 n. 255 Modificato art. 7, approvata con deliberazione C.C. 31/07/1998 n. 29 Redazione A. Mazzucchi Controllo Approvazione B. Armone Caruso F.to A. Mazzucchi F.to B.Armone Caruso

2 Art. 1 Istituzione Pagina 2 di 6 Nel Comune di sono istituiti e gestiti dall Amministrazione Comunale Asili Nido per bambini da 0 a 3 anni, in conformità alla legge 6/12/1971, n e alla legge regionale 15/1/1973, n. 3. Art. 2 Finalità Gli Asili Nido, assicurando lo sviluppo armonico della personalità dei bambini sotto il profilo somatico, intellettuale e sociale, attraverso un azione assistenziale - educativa che preveda l intervento congiunto delle famiglie, del personale e della comunità locale, provvedono alla temporanea custodia diurna dei bambini stessi, per assicurare un adeguata assistenza alle famiglie e anche per facilitare l accesso della donna al lavoro, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. Art. 3 Iscrizione Possono chiedere l iscrizione agli Asilo Nido, i bambini residenti nel Comune (solo in casi di non completa copertura dei posti disponibili anche quelli residenti in altri Comuni) in età compresa da 0 a 3 anni. In ogni caso spetta alla Commissione di gestione, di cui al successivo art 7, stabilire le norme e i criteri di priorità per la graduatoria di ammissione. La Giunta Municipale, sentita la Commissione di gestione, fissa annualmente con propria deliberazione le quote di frequenza a carico delle famiglie e le modalità del relativo versamento. Saranno ammessi i bambini che siano esenti da malattie trasmissibili, abbiano eseguito le vaccinazioni previste dalla legge in rapporto all età e siano stati sottoposti a visita preventiva da parte del medico pediatra degli Asili Nido. Art. 4 Numero Sezioni L attività degli Asilo Nido è articolata in due sezioni: una per lattanti ed una per divezzi. Di volta in volta per ciascun Asilo Nido la Commissione di gestione stabilirà il numero dei bambini di ogni sezione a seconda delle richieste, delle disponibilità di locali, attrezzature e di personale. Art. 5 Assistenza sanitaria e psico Pedagogica La vigilanza igienico sanitaria è affidata, fino all istituzione dell Unità Sanitaria Locale, all Ufficiale Sanitario del Comune, che si avvarrà della collaborazione di un medico pediatra. In particolare il medico pediatra provvederà alle visite di ammissione dei bambini, alla compilazione delle cartelle biotipo logiche e cliniche, ad ispezioni settimanali dei bambini degli Asili. Inoltre dovrò controllare la salubrità dei cibi e lo stato di salute del personale. Nello svolgimento dei suoi compiti, egli viene coadiuvato dall Assistente Sanitaria e dalla Direttrice, qualora sia fornita del titolo di Vigilatrice d infanzia.

3 Pagina 3 di 6 L assistenza medico psico pedagogica è affidata all Unità Sanitaria Locale e, fino all istituzione di questa, al Comune che potrà provvedere anche a mezzo di rapporti di consulenza esterna o con équipe operante in loco. Le tabelle dietetiche concernenti i pasti dei bambini e del personale, sono fissate dall Unità Sanitaria Locale e, fino all istituzione di quest ultima, in via transitoria, dall Ufficiale Sanitario del Comune. Art. 6 Attività annuale e orario L attività degli Asili Nido comunali è continuativa per 11 (undici) mesi all anno. Il calendario, l orario giornaliero ed il periodo di chiusura estivo, verranno fissati ogni anno dalla Commissione digestione di cui all art. 7, tenuto conto anche dei normali turni di lavoro dei genitori. Art. 7 Commissione di gestione Gli Asili Nido sono gestiti, ai sensi del art 11 della Legge regionale 15/ , n. 3, dal Comune, il quale si avvale dell opera di apposite Commissioni da costituirsi presso ciascun Asilo. Ogni Commissione di gestione sarà così composta: Un delegato del Sindaco. Tre membri eletti dal Consiglio Comunale (anche non consiglieri) con votazione limitata a due nomi, onde assicurare la rappresentanza della minoranza. Tre rappresentanti dei genitori dei bambini frequentanti l Asilo Nido, eletti dall Assemblea dei genitori. Tali membri decadono qualora venga a cessare la frequenza dei figli all Asilo Nido e vengono, in tal caso, sostituiti da coloro che li seguono nella votazione. Due rappresentanti dei lavoratori dipendenti, designati dalle Organizzazioni Sindacali operanti nel Comune. Un rappresentante dei lavoratori autonomi designato dalle Organizzazioni Sindacali o Professionali operanti nel Comune. Un rappresentante del personale dell Asilo Nido, eletto dall assemblea dei dipendenti. Nel caso che le organizzazioni di cui ai punti 4) e 5) non si accordino sulle rispettive designazioni, il Sindaco provvederà alla scelta tra i nominativi indicati dalle singole Organizzazioni. La Commissione è nominata con Atto del Sindaco e dura in carica tre anni. Qualora la scadenza della Commissione coincida con l anno in cui debbono svolgersi le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, la durata in carica di detta Commissione può essere prorogata, con motivato provvedimento della Giunta Comunale, per in periodo non superiore ad ulteriori dodici mesi, alfine di garantire la funzionalità della stessa e la ritualità degli adempimenti in scadenza. Funge da Segretario il responsabile della direzione dell Asilo. Art. 8 Riunioni della Commissione di Gestione Presidenza La prima riunione della Commissione è convocata dal membro delegato dal Sindaco entro 15 giorni dalla sua costituzione; in tale seduta la Commissione eleggerà, nel proprio seno, un Presidente e un Vice presidente con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei membri; qualora nessuno risulti eletto la votazione sarò ripetuta in successiva seduta ed in tal caso sarà eletto chi avrà riportato più voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano d età.

4 Pagina 4 di 6 La Commissione deve riunirsi almeno una volta al bimestre ed ogni qualvolta si ritenga necessario, su convocazione del Presidente o richiesta di 1/3 dei componenti o della Giunta Municipale. Per la validità delle riunioni della Commissione, occorre la presenza di almeno la metà dei componenti che devono essere convocati per scritto con un anticipo di almeno 48 ore. La Commissione delibera a maggioranza assoluta, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Durante le riunioni la Commissione, per decisione del Presidente o per propria deliberazione a maggioranza, può consultare i responsabili della Vigilanza e dell Assistenza Sanitaria, degli Uffici Tecnico e di Assistenza Sociale del Comune oltre che gli operatori nell ambito dell Asilo Nido ed esperti in genere. Il Sindaco e l Assessore ai Servizi Sociali del Comune devono essere sentiti dalla Commissione ogni qual volta ne facciano richiesta. Art. 9 Compiti della Commissione di Gestione La Commissione di gestione di cui all art 7 ha i seguenti compiti: Predisporre il Regolamento interno che deve essere approvato dal competente Consiglio Comunale, sentita l Unità Sanitaria Locale ed in via transitoria, fino all istituzione di questa, l Ufficiale Sanitario del Comune. Vigilare e controllare l applicazione delle norme stabilite nel Regolamento interno e sul funzionamento dell Asilo Nido. Esaminare le domande di ammissione all Asilo Nido, disponendo l accettazione in base al Regolamento interno. Eseguire tutti gli incarichi che il Consiglio Comunale o la Giunta Municipale, secondo le rispettive competenze; ritengono opportuno affidarle. In particolare la Commissione ha il compito di controllare il funzionamento dell Asilo Nido prendendo nota delle relazioni presentate periodicamente dalla direttrice, dal medico pediatra e vagliare le istanze dei genitori e del personale dell Asilo Nido, al fine di migliorare il funzionamento e l efficacia educativa del servizio In particolare la Commissione ha il compito di controllare il funzionamento dell Asilo Nido prendendo nota delle relazioni presentate periodicamente dalla direttrice, dal medico pediatra e vagliare le istanze dei genitori e del personale dell Asilo Nido, al fine di migliorare il funzionamento e l efficacia educativa del servizio. Art. 10 Regolamento Interno Il Regolamento interno degli Asili Nido Comunali di cui al precedente art. 9 deve prevedere: norme e criteri di priorità per l accettazione delle domande di iscrizione; tali norme devono tendere ad evitare che minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali siano elementi di esclusione; orario e calendario, che devono essere fissati in rapporto al/e effettive esigenze degli utenti; vigilanza medica ed interventi psico - pedagogici per assicurare l armonico sviluppo psico -fisico dei bambini; norme relative alle attività ludiche per i divezzi, indispensabili per assicurare l armonico sviluppo psico - motorio dei bambini; norme per gli incontri periodici dei vari operatori con i genitori dei bambini e per assicurare l effettiva partecipazione delle famiglie; norme per l istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie.

5 Art. 11 Personale Pagina 5 di 6 Il personale degli Asili Nido Comunali è ripartito nelle seguenti qualifiche: Personale che esplica la sua funzione a tempo definito: Medico pediatra Pedagogista o psicologo Assistente sanitaria visitatrice Assistente sociale Personale che esplica la sua funzione a tempo pieno: Direttrice Economa Puericultrice Cuoca Inserviente Il personale di cui alla lettera A) sarà incaricato annualmente, sentita la Commissione di gestione, dalla Giunta Municipale che potrà avvalersi di personale alle dipendenze del Comune o di altri Enti, fissandone l eventuale compenso in base alle norme vigenti. Il personale di cui alla lettera B) fa parte ad ogni effetto dell organico del personale del Comune; il numero dei posti e il livello retributivo saranno fissati con apposita variante alla tabella organica del personale del Comune da adottarsi contemporaneamente all approvazione del presente Regolamento. Per accedere al posto di Direttrice e di Puericultrice sono richiesti i titoli professionali di cui al 30 comma dell art 15 della Legge regionale 15/1/73 n0 3, fatto salvo quanto previsto dall art 17 de/la stessa Legge, modificato dall art. 9 della Legge regionale 22/1/1976 n. 5. Art.12 Assunzione del Personale Il personale degli Asili Nido Comunali, a norma dell art. 16 della Legge regionale del 15 gennaio 1973 n. 3 dovrà sempre essere assunto per pubblico concorso, salvo quanto previsto dall ultimo comma dello stesso art. 16. Nell espletamento del concorso sarà adeguatamente valutata la partecipazione a specifici corsi di preparazione o di aggiornamento tenuti da Enti statali e locali o comunque da Enti giuridicamente riconosciuti. Art. 13 Orario del Personale Pasti L orario di lavoro del personale sarà di un numero di ore pari a quelle del personale del Comune di pari livello; esso dovrà essere svolto in turni determinati dalla Direttrice, sentita la Commissione di Gestione, in modo da assicurare un servizio efficiente durante le ore di apertura dell Asilo Nido. Il tempo necessario per la consumazione del pasto, che non dovrò superare la durata di un ora al giorno, non è compreso nell orario di servizio. I pasti per il personale possono essere confezionati nella cucina dell Asilo; in questo caso la Giunta Municipale, stabilirà di anno in anno, sentita la Commissione di Gestione, la quota mensa giornaliera a carico del personale che usufruisce dei pasti all interno dell Asilo.

6 Art. 14 Mansione del personale Pagina 6 di 6 Le mansioni del personale saranno precisate nel Regolamento interno, formulato dalla Commissione di Gestione di cui all art 7. Art. 15 Rinvio Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le norme del TU della Legge Comunale e Provinciale, e del Regolamento organico del personale del Comune. Norme finali e transitorie Art. 16 Le norme dì cui al presente Regolamento si applicano all Asilo Nido Comunale realizzato, ai sensi della Legge 6/12/19 71 n e della Legge regionale 15/1/73, n. 3, in Altipiano ed agli Asili che saranno istituiti dal Comune in prosieguo di tempo. Si applicano altresì, in quanto applicabili, all Asilo Nido ex ONMI di Breo, nella fase transitoria fino alla definizione precisa di tutte le modalità del passaggio di tale Asilo al Comune, a norma della Legge 698; da quel momento l applicazione del presente Regolamento avverrà integralmente anche per tale Asilo. Art. 17 Il personale dell Asilo Nido ex ONMI di Breo continuerà ad essere regolato secondo le norme stabilite a norma della Legge 23/12/75 n. 698, fino a quando ne sarà definita la posizione quali dipendenti del Comune. Art. 18 Fino a quando non sia possibile procedere all elezione dei membri di cui al numero 3 dell art. 7, la Commissione di Gestione prevista dall articolo stesso funzionerà con la presenza degli altri membri e sarà integrata, ad ogni effetto da 3 persone nominate dal Consiglio Comunale, con voto limitato a 2, scelte tra genitori di bambini di età da 0 a 3 anni.

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