ATTO DI INDIRIZZO. OGGETTO: Revisione e ristrutturazione del regolamento e dell organo di Polizia Urbana del Comune di Terni

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1 Al Sindaco di Terni Al Presidente del Consiglio Comunale All Assessore Alla Segreteria Generale del Comune ATTO DI INDIRIZZO OGGETTO: Revisione e ristrutturazione del regolamento e dell organo di Polizia Urbana del Comune di Terni PREMESSO che ai sensi della Legge 7 marzo 1986, n. 65 " Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", Art. 1 (Servizio di polizia municipale) 1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale. 2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato. che ai sensi della Legge 7 marzo 1986, n. 65 " Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", Art. 2 (Funzioni del sindaco) Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. che ai sensi della Legge 7 marzo 1986, n. 65 " Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", Art. 3 (Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale) Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità. che ai sensi della Legge 7 marzo 1986, n. 65 " Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", Art. 4 (Regolamento comunale del servizio di polizia municipale) I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire: 1) che le attività vengano svolte

2 in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato; 2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; 3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato; 4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari: a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza; b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza; c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto. che ai sensi della Legge 7 marzo 1986, n. 65 " Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", Art. 5 Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza) 1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale ; b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393 ; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. 2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. 3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti. 4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco. 5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'associazione nazionale dei comuni d'italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il

3 numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso. che ai sensi della Legge 7 marzo 1986, n. 65 " Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", Art. 9 (Comandante del Corpo di polizia municipale) 1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo. 2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi. che ai sensi del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145 Articolo 1 "Generalità" L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2. Articolo 2 "Rinvio ai regolamenti comunali" 1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n.65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonchè quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonchè i termini e le modalità del servizio prestato con armi. 2. Fermo restando il disposto dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n.65, il regolamento è comunicato al prefetto. 3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, il prefetto può chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato. che ai sensi del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145 Articolo 4 "Tipo delle armi in dotazione" 1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art.1 è la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n.110, e successive modificazioni. 2. Il modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all'art.2, il quale può prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile. 3. Lo stesso regolamento può altresì determinare: a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi; b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicati dagli addetti di cui all'art. 1. che ai sensi del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145 Articolo 14 "Funzionamento delle armerie" 1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. 2. Le munizioni

4 sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche. 3. Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, servizio o unità di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sè dal consegnatario dell'armeria. 4. Copia di riserva di dette chiavi è consegnata, a cura del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato. 5. L'armeria è dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale. 6. L'armeria è dotata altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale, per: - le ispezioni settimanali e mensili; - le riparazioni delle armi; - i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi. che ai sensi della legge regionale 25 gennaio 2005, n.1 Disciplina in materia di polizia locale. Art. 4. Compiti del comitato 1. Il comitato ha compiti di studio, informazione e consulenza tecnica in materia di polizia locale e formula proposte alla giunta regionale perla migliore organizzazione e il coordinamento dei servizi di polizia locale. 2. Il comitato esprime pareri ai sensi dell'art. 2, comma 2 e formula proposte: a) sulle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale; b) sulle caratteristiche e sulla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e servizi di polizia locale; c) sullo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per gli addetti alla polizia locale. che ai sensi della legge regionale 25 gennaio 2005, n.1 Disciplina in materia di polizia locale. Art. 5. Funzioni di polizia locale 1. I comuni singoli o associati e le province esercitano, nelle materie loro proprie o conferite dalla legislazione statale e regionale, le funzioni: a) di polizia amministrativa per l'attivita' di accertamento, di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di normative, leggi, regolamenti e di ordinanze di autorita' regionali e locali. In materia di commercio, i relativi verbali sono trasmessi alla camera di commercio competente; b) di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; c) di polizia stradale ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; d) di polizia tributaria, limitatamente alle attivita' ispettive di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali; e) ausiliarie di pubblica sicurezza, per garantire, in concorso con le altre forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana nell'ambito del territorio di competenza; f) di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e rilevazione dati e altri compiti eventualmente previsti da leggi o regolamenti, a richiesta delle autorita'

5 competenti e degli uffici autorizzati per legge a richiederli; g) di soccorso in occasione di pubbliche calamita' e disastri in raccordo con la protezione civile. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i comuni singoli o associati e le province istituiscono corpi e servizi di polizia locale e con regolamento stabiliscono il relativo ordinamento e organizzazione, nel rispetto delle norme della presente legge. 3. Le polizie locali, comunque organizzate, non possono essere considerate strutture intermedie in un settore amministrativo o tecnico piu' ampio, ne' essere poste alle dipendenze di un dirigente di settore, di area o di unita' operativa diversa. Salva diversa disposizione del regolamento del comune, il comandante e' inquadrato nella categoria apicale dell'ente da cui dipende e deve appartenere alla polizia locale. 4. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo occasionalmente, in casi di comprovata necessita' e urgenza, a svolgere attivita' e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge. che ai sensi della legge regionale 25 gennaio 2005, n.1 Disciplina in materia di polizia locale Art. 7. Organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia municipale 1. I comuni istituiscono un apposito servizio per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture operative che assicuri lo svolgimento delle funzioni stesse in maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale in tutti i giorni dell'anno. 2. Il servizio di polizia municipale si svolge, di norma, nell'ambito territoriale del comune. 3. Il servizio di polizia municipale, puo' svolgersi, oltre che in forma associata tra i comuni, anche in ambiti territoriali piu' ampi di quelli di cui al comma 2, tramite: a) convenzioni tra comuni; b) comando o distacco di addetti; c) servizi di ausilio in caso di eventi straordinari. 4. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale e' espletato da almeno sette addetti istituiscono il corpo di polizia municipale. 5. I corpi di polizia municipale sono composti da: a) comandante; b) ufficiali; c) sottoufficiali; d) agenti. 6. il regolamento del corpo di polizia municipale stabilisce la dotazione organica sulla base, di norma, di un addetto ogni settecento abitanti. che ai sensi della legge regionale 25 gennaio 2005, n.1 Disciplina in materia di polizia locale Art. 10. Scuola regionale di polizia locale 1. La giunta regionale istituisce la scuola regionale per la formazione, aggiornamento professionale e perfezionamento del personale di polizia locale. 2. La Regione concorre alle spese di funzionamento della scuola mettendo a disposizione della stessa locali idonei per lo svolgimento delle attivita' e un contributo annuale. 3. Il consiglio regionale, su proposta della giunta disciplina la struttura e il funzionamento della scuola regionale. 4. Al funzionamento della scuola regionale si provvede con personale in servizio presso la Regione e gli enti locali. L'amministrazione regionale, al fine di avvalersi delle specifiche professionalita' necessarie allo svolgimento dell'attivita' formativa, puo' ricorrere a tecnici del settore quali comandanti, ufficiali di polizia locale e dello Stato, esperti e puo' altresi' stipulare convenzioni con le Universita' degli studi e con altre istituzioni di comprovata professionalita' e specializzazione che ai sensi della legge regionale 25 gennaio 2005, n.1 Disciplina in materia di polizia locale

6 Art. 11. Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento 1. I corsi di formazione si distinguono in: a) corsi di formazione per l'accesso ai ruoli; b) corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale di polizia locale. 2. I corsi di formazione di cui alla lettera a) sono rivolti ai soggetti interessati a partecipare ai concorsi per l'accesso ai ruoli di polizia locale, che siano in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica, da accertarsi da parte delle aziende sanitarie locali, secondo modalita' e parametri stabiliti dalla giunta regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva. Il superamento delle prove finali costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle graduatorie finali dei suddetti concorsi. 3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui al comma 1, lettera b), destinati agli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale, con il superamento delle relative prove finali, costituiscono titolo valutabile ai fini della progressione nelle carriere, nel rispetto della contrattazione collettiva. che Regolamento di Polizia Urbana Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nn.501 e 89, rispettivamente dell e del , Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.372 del , Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.824 dell , Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del , Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.200 del , Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.308 del , Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.252 del , Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.385 del ,Integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.805 del Modificato con deliberazione del Giunta Comunale n.3069 del , Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del , Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n.376 del , Modificato ed integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.522 del , Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n.140 del OSSERVATO che quanto riportato all articolo n. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 " Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", è lacunoso o non è presente nel regolamento di Polizia Urbana del Comune di Terni. che quanto riportato all articolo n. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 " Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", è lacunoso o non è presente nel regolamento di Polizia Urbana del Comune di Terni. che quanto riportato all articolo n. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 " Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", è lacunoso o non è presente nel regolamento di Polizia Urbana del Comune di Terni.

7 che quanto riportato all articolo n. 9 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 " Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", è lacunoso o non è presente nel regolamento di Polizia Urbana del Comune di Terni. che quanto riportato all articolo 1 e articolo 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145 è lacunoso o non è presente nel regolamento di Polizia Urbana del Comune di Terni. che quanto riportato all articolo 14 del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145 è lacunoso o non presente nel regolamento di Polizia Urbana del Comune di Terni. che quanto riportato all articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2005, n.1 Disciplina in materia di polizia locale non è presente nel regolamento di Polizia Urbana del Comune di Terni. che quanto riportato all articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2005, n.1 Disciplina in materia di polizia locale, non è presente nel regolamento di Polizia Urbana del Comune di Terni. che quanto riportato all articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 2005, n.1 Disciplina in materia di polizia locale, non è presente nel regolamento di Polizia Urbana del Comune di Terni. che quanto riportato all articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 2005, n.1 Disciplina in materia di polizia locale, non è presente nel regolamento di Polizia Urbana del Comune di Terni.. RITENUTO che le ultime analisi del CENSIS, dipingono il territorio ternano come una delle province maggiormente in crescita rispetto ai furti in casa, con un aumentati nell ultimo decennio del 243.7% Che gli ultimi eventi di cronaca dipingano un quadro allarmante in materia di pubblica sicurezza CONSIDERATO che l attuale regolamento di Polizia Urbana, del comune di Terni, risulta essere fortemente carente dal punto di vista normativo, non andando a soddisfare il reale bisogno di sicurezza della città. che i mezzi a disposizione delle forze di Polizia Urbana, del comune di Terni, sono obsoleti

8 ed inadeguati a svolgere i servizi richiesti. che l organico della forza di Polizia Urbana risulta carente se non assente di equipaggiamenti per la difesa della propria persona, vedi spray urticante non lesivo (D.M. 103/2011 ) e bastone estensibile, come previsto da Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145, articolo 1. che il regolamento di Polizia Urbana risulta carente se non assente riguardo alla regolamentazione degli equipaggiamenti per la difesa degli operatori di pubblica sicurezza, come ad esempio i dispositivi denominati spray urticante non lesivo (D.M. 103/2011 ) e bastone estensibile, strumenti previsti dall Articolo n.1 del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145, che vi è una reale necessità di nuovo personale altamente qualifica, per generazionale dell organico della Polizia Urbana, del comune di Terni un ricambio che vi è una reale necessità di corsi di formazione ed aggiornamento per l organico della Polizia Urbana del comune di Terni che le funzioni della polizia Municipale, da regolamento comunale denominata Polizia Urbana, sono riportate sul portale del comune all indirizzo canale.php?idc=10, ma tali funzioni non sono elencate nel regolamento della Polizia Urbana della città di Terni. La Polizia municipale è un organo di polizia locale ed è investito di una serie di compiti e di funzioni di notevole estensione e di fondamentale importanza per la collettività locale. La Polizia municipale esercita, pertanto, funzioni di polizia locale, al fine di tutelare l ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, che comprendono l insieme delle attività di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in essere in violazione di leggi dello Stato e delle Regioni, di provvedimenti delle competenti autorità e dei regolamenti locali. In generale, le funzioni di polizia locale sono: attività di polizia amministrativa relativa all accertamento, prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti da violazioni di leggi, regolamenti e provvedimenti delle autorità competenti; polizia edilizia, ambientale, rurale, ittica, faunistica-venatoria e silvo-pastorale; polizia stradale; polizia commerciale e tutela del consumatore;

9 polizia giudiziaria; attività ausiliarie di pubblica sicurezza; vigilanza sull osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti adottati dalle autorità competenti; vigilanza sull integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico; gestione dei servizi d ordine, di vigilanza, d onore e di scorta, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali; cooperazione nel soccorso di pubbliche calamità e privati infortuni; segnalazioni agli uffici ed autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici; informazioni, accertamenti, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali, a richiesta delle autorità competenti e degli uffici autorizzati per legge a richiederli; predisposizione dei servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dell Ente; gestione dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni di polizia; gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo a seguito dell accertamento di illeciti amministrativi; adempimenti di competenza comunale in occasione di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficienza; collaborazione con le altre Forze di Polizia nel controllo coordinato del territorio. Nell espletamento di tali funzioni il personale della Polizia municipale riveste le qualifiche di agente ed ufficiale di polizia giudiziaria, di agente di pubblica sicurezza, di organo di polizia stradale e di pubblico ufficiale. IL CONSIGLIO COMUNALE DI TERNI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA Ad iniziare un accurato e meticoloso processo di revisione e modifica del regolamento della Polizia Urbana del comune di Terni, coinvolgendo esperti del settore e l intero Consiglio Comunale. Ad iniziare un opera di aggiornamento in materia di equipaggiamenti e mezzi. Ad iniziare un opera di regolamentazione ed acquisto di strumenti atti alla difesa personale dell organico della forza di Polizia Urbana, vedi spray urticante non lesivo (D.M. 103/2011 ) e bastone estensibile, come previsto dall articolo 1 del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145, Ad iniziare la regolamentazione dell accesso, ai sensi della legge regionale 25 gennaio 2005, n.1 Art. 10. alla Scuola regionale di polizia locale istituita per la formazione, aggiornamento professionale e perfezionamento del personale di polizia locale. Presa visione anche del fatto che La Regione concorre alle spese di funzionamento della scuola mettendo a disposizione della stessa locali idonei per lo svolgimento delle attivita' e un contributo annuale. Ad indire un bando per nuove assunzioni di nuovo personale in grado di garantire un

10 5. ricambio generazionale all organico della Polizia Urbana del comune di Tenri. Terni,li Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle

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