PROCEDURA OPERATIVA L APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO
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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA PROCEDURA OPERATIVA L APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO A cura di: Servizio Prevenzione e Protezione
2 Data: 14/09/2015 rev. 1 Pagina 2 di 7 1. Oggetto e scopo La presente procedura viene emanata in attuazione al Regolamento dell Università degli Studi per l applicazione delle norme in materia di divieto di fumo 1 emanato (con D.R. n. 632 del , Prot , in vigore dal ) e disciplina l applicazione del divieto di fumo e dell uso della sigaretta elettronica in tutte le strutture dell Università degli Studi di Brescia e la sua applicazione riguarda chiunque e a qualunque titolo frequenti i locali dell Università degli Studi di Brescia. La presente procedura è pubblicata sulla pagina web del d Ateneo: 2. Accertamento dell infrazione a) Il soggetto preposto alla sorveglianza e all accertamento sul divieto di fumo in Ateneo, al momento dell accertamento, deve: a. provvedere, in caso di trasgressione del divieto, alla redazione del verbale di accertamento e contestazione dell infrazione stessa (Allegato 1), previa identificazione del trasgressore mediante esibizione di documento d Identità e dichiarazione di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. Consegnare poi la parte di Relazione di notifica, debitamente tagliata, al trasgressore. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, deve cercare di identificare il trasgressore tramite eventuali testimoni. Qualora vi riesca, sul verbale apporre la nota: Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale. Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o studente) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inserire l annotazione: È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale. Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo. b) Il verbale deve essere: a. compilato in ogni sua parte, anche se il trasgressore è personalmente conosciuto; b. sottoscritto sia dal soggetto preposto alla vigilanza che dal trasgressore e vale come contestazione immediata. Qualora ciò non sia possibile il soggetto preposto alla vigilanza 1 Ai sensi dell art. 4, comma 2, della Legge 8 novembre 2013, n. 128 il divieto è esteso anche alle cosiddette sigarette elettroniche.
3 Data: 14/09/2015 rev. 1 Pagina 3 di 7 deve comunque compilare il verbale di accertamento precisando i motivi della mancata sottoscrizione da parte del trasgressore come indicato alla Lettera a) del presente articolo. c) Il trasgressore ha il diritto di inserire nel verbale di contestazione qualsiasi dichiarazione che ritenga necessaria o pertinente come indicato alla Lettera a) del presente articolo. 3. Trasmissione del verbale a) Il soggetto preposto alla sorveglianza e all accertamento sul divieto di fumo provvede alla trasmissione del verbale, compilato in ogni sua parte, al proprio Dirigente che lo trasmette, entro 10 giorni, al Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo dell Ateneo mediante protocollo informatico presso l U.O.C. Ambiente e Sicurezza. I compiti attribuiti al soggetto preposto alla sorveglianza sono da ritenersi esauriti all atto della trasmissione del verbale al Dirigente, salvo convocazione da parte del Dirigente stesso. b) Il Dirigente verifica l effettiva trasmissione del verbale, entro e non oltre il decimo giorno dalla data della contestazione, al Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo dell Ateneo. 4. Verifica del pagamento della sanzione Il Trasgressore, al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, una volta effettuato il pagamento, dovrà darne comunicazione all U.O.C. Contabilità, Bilancio, Tesoreria e Finanza, istituzione universitaria preposta, presentando copia del verbale accompagnato dalla copia della ricevuta di versamento. 5. Scritti difensivi Il destinatario di un verbale di contestazione di violazione delle nuove normative antifumo, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, può presentare ricorso avverso tale provvedimento, inviando una propria memoria difensiva all'autorità competente che varia a seconda dell autorità che ha elevato l infrazione. In caso di contravvenzione elevata dal Delegato alla vigilanza sul divieto di fumo o dagli addetti alla sorveglianza, l autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi è il Prefetto. EVENTUALE RICORSO CASO INFRAZIONE ELEVATA DA INOLTRATO 1 2 organi statali: Polizia di Stato, Carabinieri, Dirigenti o incaricati della Pubblica Amministrazione, ecc. Vigili Urbani, personale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria o altri organi non statali sul territorio della Regione al Prefetto al Sindaco del Comune nel cui territorio sono connesse le violazioni
4 Data: 14/09/2015 rev. 1 Pagina 4 di 7 6. Inoltro del rapporto al Prefetto In caso di mancato pagamento in misura ridotta della sanzione art. 16 della L. 685/81 e s.m.i., entro il termine di sessanta giorni, l U.O.C. Ambiente e Sicurezza deve trasmettere il rapporto, secondo le modalità di legge, al Prefetto territorialmente competente (Allegato 2). Il modulo è scaricabile alla pagina web del dell Università degli studi di Brescia al seguente indirizzo: 7. Sanzioni Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente. NORMA VIOLATA ARTICOLI NORME SANZIONI ARTICOLI FATTO ILLECITO SANZIONI art. 1 art. 51 -comma 1- art. 7 -comma 1- art. 52 L.448/2001 art. 51 -comma 5- art. 1 L.311/2004 Fumare nei locali/luoghi chiusi ad eccezione dii: a) quelli privati non aperti ad utenti 2 o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati Da 27,50 a 275,00 in misura ridotta 55,00 art. 1 art. 51 -comma 1- art. 7 comma 1- art. 52 L.448/2001 art. 51 -comma 5- art. 1 L.311/2004 Fumare nei locali/luoghi chiusi in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti(*) o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati Da 55,00 a 550,00 in misura ridotta 110,00 artt. 1-2 art. 51 -commi 1,2,3- art. 7 -comma 2- art. 52 L.448/2001 art. 51 -comma 5- art. 1 L.311/2004 Omettere di provvedere, da parte di coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l ordine all interno dei locali indicati nelle normative di riferimento nonché da parte dei conduttori degli stessi a: - posizionare idonea cartellonistica nei locali; - curare l osservanza del divieto; - adeguare i locali adibiti a fumatori nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite dal DPCM o con superficie non risultante proporzionata tra fumatori e non fumatori qualora si sia optato per la creazione di aree riservate ai fumatori Da 220,00 a ,00 in misura ridotta 440,00 2 Circolare Ministero della Salute del 17/12/2004, pubblicata G.U. n.300 del 23/12/2004 Indicazioni interpretative attuative dei divieti conseguenti all entrata in vigore dell art.51 sulla tutela della salute dei non fumatori. Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici ma anche in tutti quelli privati che siano aperti al pubblico o a utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto utenti dei locali nell ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa
5 Data: 14/09/2015 rev. 1 Pagina 5 di 7 8. Modalità di pagamento: Le modalità di pagamento della sanzione dipendono dall'organo che eleva la sanzione e sono indicate sul verbale di contestazione consegnato e/o notificato al trasgressore. Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore, pertanto: CASO INFRAZIONE ELEVATA DA PAGAMENTO DELLA SANZIONE 1 2 organi statali: Polizia di Stato, Carabinieri, Dirigenti o incaricati della Pubblica Amministrazione, ecc. Vigili Urbani, personale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria o altri organi non statali sul territorio della Regione in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T. Pagina web dell Agenzia delle Entrate devifare/versare/f23/modello+f23/ind+f23+modello (Allegato 3) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio presso gli Uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio utilizzando un Bollettino di conto corrente postale intestato in modo diverso a seconda della Regione Indicando chiaramente nella causale: Infrazione al divieto di fumo UNIBS Verbale N. del L interessato dovrà far pervenire antro 60 giorni dal pagamento, a mano o per posta all U.O.C. Contabilità, Bilancio, Tesoreria e Finanza, istituzione universitaria preposta, copia del verbale accompagnato dalla copia della ricevuta di versamento. In caso di mancato pagamento, si provvederà, in ottemperanza all art. 9 della Legge n. 584 del 11/11/1975 e s.m.i. ad inviare informativa al Prefetto (Allegato 2). Allegati alla procedura: Allegato 1: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo Allegato 2: Comunicazione al Prefetto del mancato pagamento dell infrazione
6 PROCEDURA OPERATIVA PER L APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO Data: 14/09/2015 rev. 1 Pagina 6 di 7 Allegato 1 Verbale accertamento di trasgressione alle disposizioni in materia di divieto di fumo
7 Data: 14/09/2015 rev. 1 Pagina 7 di 7 Allegato 4 Comunicazione al Prefetto della violazione della norma sul divieto di fumo
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