VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 41

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1 di Pesaro COPIA N. di Documento N. della deliberazione 16 Data della deliberazione 15/02/2010 Allegati n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 41 Convocazione 1^ Seduta pubblica OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - DETERMINAZIONE ALIQU OTE E DETRAZIONI D IMPOSTA ANNO 2010 L anno duemiladieci, addì quindici del mese di Febbraio alle ore 15:55, in Pesaro e nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data 10/02/2010 notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. Al momento della trattazione dell argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori: P A P A Acacia Scarpetti Luca SI Fiumani Alessandro SI Andreolli Dario SI Fraternali Francesca SI Balducci Domenico SI Ippaso Davide SI Ballerini Mirko SI Manenti Monica SI Barbanti Ilaro SI Mariani Stefano SI Bettini Alessandro SI Marinucci Mauro SI Biagiotti Roberto SI Mascioni Giuseppe SI Camboni Lorenzo SI Mengucci Sara SI Camilli Sandrina SI Mosconi Mauro SI Cascino Piergiorgio SI Nardelli Massimiliano SI Cassiani Giovanna SI Nobili Andrea SI Ceriscioli Luca SI Pagnini Alessandro SI Cerisoli Callisto SI Panzieri Stefano SI Cesarini Massimo SI Pedinotti Federico SI Ciancamerla Silvano SI Perugini Marco SI Cipolletta Giovanni SI Roscini Dante SI Della Dora Mila SI Rossi Carlo SI Di Bella Niccolo SI Signorotti Milena SI Di Domenico Alessandro SI Tartaglione Caterina Emirene Lilla SI Eusebi Valter SI Trebbi Luciano SI Vimini Daniele Presenti n. 39 Assenti n. 2 Presiede il Presidente Dott. Barbanti Ilaro Assiste alla seduta il Vice Segretario Avv. Nonni Paola Scrutatori: Sono presenti gli Assessori: SI

2 di Pesaro Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 15/02/2010 In continuazione di seduta Il Presidente pone in discussione l argomento iscritto al n. 5 dell O.d.G. ed indicato in oggetto, come da schema di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive: IL CONSIGLIO COMUNALE Visto il D.Lgs. n. 504 del e successive modifiche ed integrazioni disciplinanti l Imposta Comunale sugli Immobili; Rilevato che: con l art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stata disposta la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Tale divieto è stato successivamente confermato, per il triennio , dall art. 77-bis, comma 30, della legge 6 agosto 2008, n ai sensi dell art. 1, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legge 27/05/2008 n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2008, n. 126, a decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; ai sensi dell art. 1, commi 4 del citato Decreto Legge la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n ai fini della determinazione e attribuzione delle risorse compensative ai comuni, per effetto della minore imposta ICI derivante dall'attuazione dell'art. 1 del citato Decreto Legge, si applicano i criteri definiti dal Decreto del Ministero dell'interno 23/8/2008. Considerato che, a seguito dell emanazione del Decreto Legge n. 93/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 126/2008, nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni d imposta di competenza dell ente locale, per l esercizio finanziario 2010, occorre far riferimento alle seguenti disposizioni normative rimaste tuttora in vigore, e compatibili con le modifiche apportata dal richiamato decreto legge: art. 6, comma 1, terzo periodo del D.Lgs. 504/92 così come modificato dall art. 1, comma 156 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che disciplina la possibilità di stabilire l aliquota ICI in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille; art. 8, comma 3, del citato decreto, così come risulta a seguito delle modifiche introdotte dall art. 3, comma 55, della Legge n. 662/96, il quale dispone che a decorrere dall anno d imposta 1997, con la deliberazione con la quale si stabiliscono le aliquote d imposta, è possibile ridurre fino al 50% l imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale o in alternativa elevare la detrazione di Euro 103,29 fino ad Euro 258,23, nonché esercitare la medesima facoltà anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale; Legge 9 dicembre 1998 n. 431 che disciplina le locazioni ad uso abitativo in base alla quale i comuni possono stabilire aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di Pag. 2

3 abitazione principale immobili alle condizioni stabilite dalla presente legge, in deroga al limite minimo stabilito dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte, stabilendo altresì la possibilità di derogare al limite massimo in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni; art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998 che consente all ente locale di applicare l aliquota agevolata nella misura del 2 per mille per l unità immobiliare abitativa concessa in locazione a soggetti che ne abbiano stabilito la propria residenza, alle condizioni di cui agli accordi stipulati fra i sindacati della proprietà edilizia ed i sindacati inquilini; la stessa misura del 2 per mille è applicabile anche all unità immobiliare abitativa concessa in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari, alle condizioni definite dall accordo integrativo per la stipula di contratti di locazione abitativa per studenti universitari fra i Sindacati della proprietà edilizia UPPI e UNION CASA ed i Sindacati inquilini SUNIA - SICET - UNIAT ASSOCASA, sottoscritto in data 11 ottobre 2005; Vista la deliberazione approvata in pari seduta con la quale il Consiglio ha apportato una variazione all art. 7 del vigente Regolamento per la Disciplina dell Imposta Comunale sugli Immobili con l introduzione del comma 6 che stabilisce l applicazione di un aliquota agevolata, per la durata di tre anni dall inizio dei lavori, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari localizzate nel centro storico del capoluogo del Comune di Pesaro, identificabile nel P.R.G. come Zona A sub sistemi R1 ed L1 all interno della zona a traffico limitato (Z.T.L.), aventi le seguenti destinazioni catastali del settore relativo alle attività terziarie: - C/1 - negozi e botteghe con relative pertinenze così come definite all art. 8 del vigente regolamento comunale, - C/3- laboratori per arti e mestieri con relative pertinenze così come definite all art. 8 del vigente regolamento comunale; Visto il D.Lgs n. 109, come modificato dal D.Lgs n. 130, che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (Indicatore della Situazione Economica ISE / Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE); Visti i criteri applicativi individuati nell anno 2006 per il riconoscimento della maggiore detrazione d imposta per abitazione principale per le situazioni di disagio economico sociale, con atto di Consiglio n. 38 del ; Visto il vigente regolamento per la disciplina dell imposta comunale sugli immobili; Considerato che: ai sensi del comma 1, dell art. 6, D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 così come modificato dal comma 156, dell art. 1, Legge 27 dicembre 2006 n 296, la competenza a stabilire le aliquote ICI è del Consiglio Comunale; l art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n 296 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali all art. 151, comma 1, prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; il Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2010 al 30 aprile 2010; Dato atto che la minore entrata conseguente all introduzione della nuova aliquota agevolata in favore dei proprietari che eseguono gli interventi di cui sopra su immobili localizzati nel centro storico del capoluogo per la durata massima di tre anni, in relazione per altro alla sua esiguità è stata considerata nella predisposizione del bilancio 2010 e successivi: Dato atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile U.O. Tributi, Oriana Mussoni. Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio e Pag. 3

4 Patrimonio nella seduta del ; Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs , n. 267: Responsabile del Servizio interessato: Si attesta la regolarità tecnica del presente atto ; Responsabile del Servizio Finanziario: Visto per la regolarità contabile ; 1. Per quanto concerne le aliquote: D E L I B E R A di confermare l aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni; di confermare, limitatamente alle categorie catastali A1 - A8 - A9, l aliquota agevolata nella misura del 4,9 per mille per l unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa; di confermare, limitatamente alle categorie catastali A1 - A8 - A9, l aliquota agevolata nella misura del 4,9 per mille per l unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; di confermare, limitatamente alle categorie catastali A1 - A8 - A9, l aliquota agevolata nella misura del 4,9 per mille per l unità immobiliare abitativa concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, che ne abbiano stabilito la propria residenza, con la precisazione che, a norma dell art. 10, commi 2 e 3 del vigente regolamento ICI, il soggetto interessato è obbligato a presentare la comunicazione utilizzando l apposito modulo predisposto dal Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui si verificata la concessione in uso gratuito e che la mancata o ritardata presentazione della comunicazione comporta la concessione dell agevolazione a far data dall'anno successivo alla presentazione tardiva disposta. di confermare, l aliquota agevolata nella misura del 4,9 per mille per l unica unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata; di confermare l aliquota agevolata nella misura del 2 per mille per l unità immobiliare abitativa concessa in locazione a soggetti che ne abbiano stabilito la propria residenza, alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi dell art. 2, comma 3, della legge n 431 del 09/12/1998, con la precisazione che il soggetto interessato è obbligato a presentare copia del contratto di locazione all Ufficio Protocollo del Comune; di confermare l aliquota agevolata nella misura del 2 per mille per l unità immobiliare abitativa concessa in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari, alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi dell art. 5, comma 2, della legge n 431 del 09/12/1998, con la precisazione che il soggetto interessato è obbligato a presentare copia del contratto di locazione all Ufficio Protocollo del Comune; di confermare l aliquota nella misura del 9 per mille per l unità immobiliare abitativa non locata per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni; di stabilire l aliquota agevolata nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari localizzate nel centro storico del capoluogo del Comune di Pesaro, identificabile nel P.R.G. come Zona A sub sistemi R1 ed L1 all interno della zona a traffico limitato ( Z.T.L.), aventi le seguenti destinazioni catastali del settore relativo alle attività terziarie: C/1 - negozi e botteghe con relative pertinenze così come definite all art. 8 del vigente regolamento comunale; C/3- laboratori per arti e mestieri con relative pertinenze così come definite all art. 8 del vigente regolamento comunale; limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall inizio dei lavori. Pag. 4

5 Il soggetto interessato è tenuto a presentare, pena la decadenza dal beneficio, la comunicazione, utilizzando l apposito modulo predisposto dal Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui hanno avuto inizio i lavori, nonché perfezionare la pratica con la presentazione della documentazione a corredo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno nel quale è stata dichiarata la fine dei lavori; 2. Per quanto concerne le detrazioni d imposta: di confermare l individuazione delle seguenti condizioni caratterizzanti le situazioni di disagio economico e sociale, per il riconoscimento della maggiore detrazione per abitazione principale: a. proprietario o titolare di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate; titolare di pensione, di età non inferiore a 60 anni, oppure proprietario componente di un nucleo familiare con soggetti permanentemente inabili al lavoro con invalidità non inferiore al 74%; titolare di un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, non superiore nell anno che precede l imposizione ad Euro ,00. Dal computo del reddito complessivo lordo è escluso quello derivante dal possesso dell abitazione principale ed eventuali pertinenze. Tutte le condizioni elencate devono coesistere in capo al soggetto passivo alla data del primo gennaio dell anno di imposizione. I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno, pena l esclusione del diritto, far pervenire al Comune, entro la scadenza della rata d acconto dell anno di prima applicazione, apposita comunicazione su modello predisposto dall ufficio. Non sono tenuti alla presentazione della descritta documentazione coloro che hanno già provveduto negli anni precedenti e le cui condizioni corrispondono per l anno d imposizione ai requisiti sopra indicati. b. proprietario o titolare di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate; proprietario appartenente ad un nucleo familiare con la presenza di almeno un componente fiscalmente a carico e con un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) fino ad Euro 7.000,00 con riferimento ai redditi percepiti nell anno precedente all anno di imposizione. Tutte le condizioni elencate devono coesistere in capo al soggetto passivo alla data del primo gennaio dell anno di imposizione. I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno, pena l esclusione del diritto, fare pervenire al Comune, entro la scadenza della rata d acconto, apposita comunicazione su modello predisposto dall ufficio. di confermare per l anno 2010, le seguenti detrazioni d imposta per abitazione principale previste dall art. 8 del D.Lgs. 504/92: b) Euro 200,00 detrazione maggiorata per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che gravi in situazione di disagio economico e sociale individuate nelle seguenti condizioni personali ed economiche: proprietario o titolare di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate; titolare di pensione, di età non inferiore a 60 anni, oppure proprietario componente di un nucleo familiare con soggetti permanentemente inabili al lavoro con invalidità non inferiore al 74%; titolare di un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, non superiore nell anno 2009 ad Euro ,00. Dal computo del reddito complessivo lordo è escluso quello derivante dal possesso Pag. 5

6 dell abitazione principale ed eventuali pertinenze. Tutte le condizioni elencate devono coesistere in capo al soggetto passivo alla data del I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno, pena l esclusione del diritto, far pervenire al Comune, entro la scadenza della rata d acconto, apposita comunicazione su modello predisposto dall ufficio. Non sono tenuti alla presentazione della descritta documentazione coloro che hanno già provveduto negli anni precedenti e le cui condizioni corrispondono per l anno 2010 ai requisiti sopra indicati. b) Euro 150,00 detrazione maggiorata per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle seguenti condizioni personali ed economiche: proprietario o titolare di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate; proprietario appartenente ad un nucleo familiare con la presenza di almeno un componente fiscalmente a carico e con un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) fino ad Euro 7.000,00 con riferimento ai redditi percepiti nell anno 2009; Tutte le condizioni elencate devono coesistere in capo al soggetto passivo alla data del I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno, pena l esclusione del diritto, far pervenire al Comune, entro la scadenza della rata d acconto, apposita comunicazione su modello predisposto dall ufficio. Le detrazioni di cui alle lettere a), b) e c) non sono cumulabili. c) Euro 103,29 detrazione ordinaria per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 3. di dare atto che le aliquote e le detrazioni d imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l equilibrio di bilancio; 4. di precisare che il presente atto così formulato: a norma dell art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; verrà pubblicato nel sito internet comunale; ai sensi dell art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97 verrà trasmesso alla Direzione Generale per la Fiscalità Locale Dipartimento delle Entrate ai fini di provvedere alla pubblicazione nel sito informatico individuato con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell Interno, nonché nella Gazzetta Ufficiale; 5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile U.O. Tributi, Oriana Mussoni. Ha la parola l Ass. Delle Noci per la relazione, la quale viene registrata su nastro magnetico, conservato agli atti del Comune, per essere successivamente trascritta a cura della Segreteria. Terminata la relazione, il Presidente apre la discussione. Poichè nessun Consigliere chiede di parlare, il Presidente pone in votazione lo schema di deliberazione sopratrascritto. La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato: Pag. 6

7 - Presenti n Astenuti n. 3 (Ballerini, Marinucci, Mascioni) - Votanti n Voti favorevoli n Voti contrari n. 10 (Bettini, Biagiotti, Cascino, Cipolletta, Di Domenico, Eusebi, Fiumani, Ippaso, Roscini, Tartaglione) Il Presidente proclama l esito della votazione, dichiarando che la delibera è approvata. Dopodiché, il Presidente, pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs , n La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato: - Presenti n Astenuti n. 3 (Ballerini, Marinucci, Mascioni) - Votanti n Voti favorevoli n Voti contrari n. 10 (Bettini, Biagiotti, Cascino, Cipolletta, Di Domenico, Eusebi, Fiumani, Ippaso, Roscini, Tartaglione) Il Presidente proclama l esito della votazione, dichiarando che la delibera è resa immediatamente eseguibile. Escono i Consiglieri Acacia S., Bettini; i presenti sono ora n. 33. /ld Pag. 7

8 Letto, approvato e sottoscritto Il Presidente f.to BARBANTI ILARO Il Vice Segretario f.to Nonni Paola Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia in data 04/03/2010 all albo pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. Pesaro lì 04/03/2010 Il Segretario Generale Copia conforme all originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo Pesaro lì Il Segretario Generale Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all albo pretorio dal 04/03/2010 al 18/03/2010. Il Segretario Generale Pesaro lì Pag. 8

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