Il presente regolamento non pregiudica questioni quali la colpa dei coniugi, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali, l'obbligo

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1 REGOLAMENTO (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (G.u. n. L 160 del 30/06/2000) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale(3), considerando quanto segue: (1) Gli Stati membri si prefiggono l'obiettivo di conservare e sviluppare l'unione quale spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare tale spazio la Comunità deve adottare, tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato interno. (2) Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che sia migliorata ed accelerata la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia civile. (3) Tale materia rientra ora nell'ambito dell'articolo 65 del trattato. (4) Le differenze tra alcune norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento ostacolano la libera circolazione delle persone nonché il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto opportuno adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia matrimoniale e in materia di postestà dei genitori, semplificando le formalità per un rapido ed automatico riconoscimento delle decisioni e per la loro esecuzione. (5) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi. (6) Il Consiglio, con atto del 28 maggio 1998(4), ha stabilito la convenzione concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, raccomandandone agli Stati membri l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. È opportuno salvaguardare la continuità dei risultati conseguiti nell'ambito dei negoziati per la conclusione della convenzione. Il presente regolamento recepisce sostanzialmente il contenuto della convenzione, ma contiene anche una serie di disposizioni nuove rispetto alla convenzione, idonee ad assicurare la coerenza con alcune disposizioni del regolamento proposto concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. (7) Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni pronunciate in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori, è necessario ed opportuno che il riconoscimento all'estero della competenza e delle decisioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale ed alla potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi sia attuato mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile. (8) Occorre che il presente regolamento preveda misure coerenti e uniformi, che consentano una circolazione delle persone quanto più ampia possibile. È pertanto necessario che esso venga applicato anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, conformemente ai criteri di competenza previsti dal regolamento. (9) Il campo d'applicazione del presente regolamento è limitato ai procedimenti civili e ai procedimenti non giudiziari previsti in materia matrimoniale in determinati Stati membri, ad esclusione dei procedimenti di natura meramente religiosa. Di conseguenza è opportuno precisare che il termine "giudice" ricomprende le autorità giudiziarie e non giudiziarie competenti in materia matrimoniale. (10) Il presente regolamento è limitato ai procedimenti relativi al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio. Il riconoscimento delle decisioni di divorzio e annullamento riguarda soltanto le questioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

2 Il presente regolamento non pregiudica questioni quali la colpa dei coniugi, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali, l'obbligo alimentare o altri provvedimenti accessori ed eventuali, pur se connessi a tali procedimenti. (11) Il presente regolamento riguarda la potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi per le questioni strettamente connesse con i procedimenti di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio. (12) I criteri di competenza accolti nel presente regolamento si fondano sul principio secondo cui tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza giurisdizionale deve sussistere un reale collegamento. La scelta di taluni criteri è dovuta al fatto che essi esistono in vari ordinamenti giuridici nazionali e sono accettati dagli altri Stati membri. (13) Uno dei rischi da prendere in considerazione nell'ambito della tutela dei figli di entrambi i coniugi nelle situazioni di crisi coniugale riguarda il trasferimento all'estero del figlio ad opera di uno dei genitori. Vanno quindi tutelati gli interessi fondamentali dei figli, in particolare a norma della convenzione dell'aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Il criterio della residenza abituale in base alla legge è pertanto conservato nei casi in cui, a causa del trasferimento del figlio o del mancato ritorno senza giustificati motivi, si verifichi un cambiamento di fatto della residenza abituale. (14) Il presente regolamento non osta a che i giudici di uno Stato membro adottino provvedimenti provvisori o cautelari, in casi di urgenza, per quanto riguarda persone o beni situati in detto Stato. (15) Il termine "decisione" si riferisce unicamente alle decisioni che dispongono il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio. Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro d'origine sono equiparati a tali "decisioni". (16) Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro sono fondati sul principio della fiducia reciproca. I motivi di diniego sono ridotti al minimo indispensabile. Tali procedimenti devono prevedere disposizioni per salvaguardare la tutela dell'ordine pubblico dello Stato richiesto e i diritti della difesa e delle parti, in particolare i diritti individuali dei figli in causa e ciò al fine di prevenire il riconoscimento di decisioni tra loro contraddittorie. (17) Lo Stato richiesto non deve procedere da un riesame né della competenza giurisdizionale dello Stato d'origine né del merito della decisione. (18) Non può essere richiesto alcun procedimento per l'aggiornamento degli atti di stato civile in un determinato Stato membro, a seguito di una decisione definitiva emessa in un altro Stato membro. (19) Le disposizioni della convenzione conclusa nel 1931 dagli Stati nordici debbono poter essere applicate nei limiti previsti dal presente regolamento. (20) La Spagna, l'italia e il Portogallo hanno concluso concordati prima che le materie coperte dal presente regolamento fossero comprese nell'ambito del trattato. È necessario assicurare che questi Stati non violino i loro impegni internazionali con la Santa Sede. (21) Gli Stati membri devono conservare la facoltà di convenire tra loro le modalità pratiche d'applicazione del presente regolamento, finché non siano adottati provvedimenti comunitari in tal senso. (22) Occorre che gli allegati I, II e III, relativi ai giudici e ai mezzi di impugnazione, siano modificati dalla Commissione in base alle modifiche trasmesse dagli Stati membri interessati. Le modifiche degli allegati IV e V dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alle Commissione(5). (23) La Commissione deve esaminare l'applicazione del presente regolamento entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e proporre le modificazioni eventualmente necessarie. (24) Il Regno Unito e l'irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'irlanda allegato al trattato sull'unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che intendono partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento. (25) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento, e di conseguenza non è dallo stesso vincolata né soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

3 CAPO I CAMPO D'APPLICAZIONE Articolo 1 1. Il presente regolamento si applica ai seguenti procedimenti: a) procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio; b) procedimenti civili relativi alla potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, instaurati in occasione dei procedimenti in materia matrimoniale di cui alla lettera a). 2. Sono equiparati ai procedimenti giudiziari gli altri procedimenti ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro. Il termine "giudice" comprende tutte le autorità degli Stati membri competenti in materia. 3. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri al quale si applica il presente regolamento, ad eccezione del regno di Danimarca. CAPO II COMPETENZA GIURISDIZIONALE Sezione 1 Disposizioni generali Articolo 2 Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio 1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio i giudici dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova - la residenza abituale dei coniugi, o - l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o - la residenza abituale del convenuto, o - in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'irlanda, ha ivi il proprio "domicile"; b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi. 2. Ai fini del presente regolamento la nozione di "domicile" cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'irlanda. Articolo 3 Potestà dei genitori 1. I giudici dello Stato membro in cui viene esercitata, a norma dell'articolo 2, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla potestà dei genitori sul figlio di entrambi i coniugi se questi risiede abitualmente in tale Stato membro. 2. Se il figlio non risiede abitualmente nello Stato membro di cui al paragrafo 1, i giudici di detto Stato membro hanno competenza se il figlio risiede abitualmente in uno degli Stati membri e a) almeno uno dei coniugi esercita la potestà sul figlio, b) la competenza giurisdizionale di tali giudici è stata accettata dai coniugi e corrisponde all'interesse superiore del figlio. 3. La competenza di cui ai paragrafi 1 e 2 cessa: a) non appena la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato, o b) nei casi in cui il procedimento relativo alla potestà dei genitori è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), non appena la decisione relativa a questo procedimento sia passata in giudicato, o c) non appena il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra ragione.

4 Articolo 4 Sottrazione di minori I giudici competenti a norma dell'articolo 3 esercitano la competenza secondo le disposizioni della convenzione dell'aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in particolare secondo quelle degli articoli 3 e 16. Articolo 5 Domanda riconvenzionale Il giudice davanti al quale pende un procedimento in base agli articoli 2, 3 e 4 è competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento. Articolo 6 Conversione della separazione personale in divorzio Fatto salvo l'articolo 2, il giudice dello Stato membro che ha reso la decisione sulla separazione personale è altresì competente per convertirla in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato. Articolo 7 Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli da 2 e 6 Il coniuge che: a) risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o b) ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'irlanda, ha il proprio "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri può essere convenuto in giudizio davanti ai giudici di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli da 2 a 6. Articolo 8 Competenza giurisdizionale residua 1. Se nessun giudice di uno Stato membro è competente a norma degli articoli da 2 a 6, la competenza è determinata in ciascuno Stato membro dalla legge interna. 2. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore contro un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro o che, nel caso del Regno Unito e dell'irlanda, non ha il proprio "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri. Sezione 2 Esame della competenza giurisdizionale e della procedibilità Articolo 9 Verifica della competenza giurisdizionale Il giudice di uno Stato membro, investito di una controversia per la quale non ha competenza in base al presente regolamento e per la quale, sempre in base al presente regolamento, è invece competente un giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza. Articolo 10 Esame della procedibilità 1. Se la persona che ha la residenza abituale in uno Stato diverso da uno Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, il giudice competente è tenuto a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine. 2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1, si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n sulla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale(6), qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.

5 3. Ove non si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all'estero a norma di tale convenzione. Sezione 3 Litispendenza e connessione Articolo Qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito. 2. Qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state proposte domande relative al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio, non aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito. 3. Quando la competenza del giudice previamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito. In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti al giudice successivamente adito può promuovere l'azione dinanzi al giudice preventivamente adito. 4. Ai fini del presente articolo il giudice si considera adito: a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto, o b) se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso il giudice, alla data in cui l'autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso il giudice. Sezione 4 Provvedimenti provvisori e cautelari Articolo 12 In caso di urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che i giudici di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna relativamente alle persone presenti nello Stato stesso o ai beni in questo situati, anche se, a norma del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito spetta al giudice di un altro Stato membro. CAPO III RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE Articolo 13 Definizione del termine "decisione" 1. Ai fini del presente regolamento si intende per "decisione" qualsiasi decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa da un giudice di uno Stato membro, nonché qualsiasi decisione relativa alla potestà dei genitori emessa in occasione di tali procedimenti matrimoniali, a prescindere dal termine, ad esempio decreto, sentenza od ordinanza, con cui essa sia denominata. 2. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti instaurati in base al presente regolamento nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese. 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno degli Stati membri nonché gli accordi conclusi dinanzi ad un giudice in corso di giudizio ed esecutivi nello Stato membro d'origine sono riconosciuti ed eseguiti secondo le modalità stabilite per le decisioni di cui al paragrafo 1.

6 Sezione 1 Riconoscimento Articolo 14 Riconoscimento delle decisioni 1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. 2. In particolare, fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di questo Stato. 3. Ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta. 4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, questi può decidere al riguardo. Articolo 15 Motivi di diniego del riconoscimento 1. La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti: a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; b) quando è stata resa in contumacia se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione; c) se la decisione è in contrasto con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; d) se la decisione è in contrasto con una decisione riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro o in un paese terzo, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto. 2. La decisione relativa alla potestà dei genitori resa in occasione di un procedimento in materia matrimoniale di cui all'articolo 13 non è riconosciuta nei casi seguenti: a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del figlio, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; b) se, salvo in caso d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il figlio abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto; c) quando è stata resa in contumacia se la domanda giudiziale e un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che egli ha accettato inequivocabilmente la decisione; d) su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria potestà di genitore, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato; e) se la decisione è in contrasto con una decisione successiva sulla potestà dei genitori emessa nello Stato membro richiesto; f) se la decisione è in contrasto con una decisione successiva sulla potestà dei genitori emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il figlio risieda, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto. Articolo 16 Accordo con Stati terzi Un tribunale di uno Stato membro può, in base ad un accordo sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, non riconoscere una decisione adottata in un altro Stato membro quando, nel caso di cui all'articolo 8, la decisione ha potuto essere basata solo su criteri di competenza diversi da quelli di cui gli articoli da 2 a 7.

7 Articolo 17 Divieto di riesame della competenza giurisdizionale del giudice d'origine Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 2 a 8. Articolo 18 Divergenze fra le leggi Il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio. Articolo 19 Divieto di riesame del merito In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito. Articolo 20 Sospensione del procedimento 1. Il giudice di uno Stato membro dinanzi al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario. 2. Il giudice di uno Stato membro dinanzi al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso può sospendere il procedimento. Sezione 2 Esecuzione Articolo 21 Decisioni esecutive 1. Le decisioni relative all'esercizio della potestà dei genitori su un figlio di entrambi i coniugi, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate. 2. Tuttavia nel Regno Unito la decisione è eseguita in Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza della parte interessata. Articolo 22 Giudici territorialmente competenti 1. L'istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta ai giudici che figurano nell'elenco di cui all'allegato I. 2. La competenza territoriale è determinata dalla residenza abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione oppure dalla residenza abituale del figlio cui l'istanza si riferisce. Quando nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione, la competenza territoriale è determinata dal luogo dell'esecuzione. 3. In relazione ai procedimenti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, la competenza territoriale è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento. Articolo 23 Procedimento di esecuzione 1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro richiesto. 2. L'istante elegge il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore alle liti. 3. All'istanza vengono allegati i documenti di cui agli articoli 32 e 33.

8 Articolo 24 Decisione del giudice 1. Il giudice adito decide senza indugio. In questa fase del procedimento, la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta non può presentare osservazioni. 2. L'istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 15, 16 e In nessun caso la decisione può essere riesaminata nel merito. Articolo 25 Notificazione della decisione La decisione resa su istanza di parte è senza indugio portata a conoscenza del richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro richiesto. Articolo 26 Opposizione alla decisione di esecuzione 1. Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione resa sull'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. 2. L'opposizione è proposta davanti al giudice di cui all'allegato II. 3. L'opposizione è proposta secondo le norme sul procedimento in contraddittorio. 4. Se l'opposizione è proposta dalla parte che ha richiesto la dichiarazione di esecutività, la parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo L'opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere proposta nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza. Articolo 27 Giudice dell'opposizione e ulteriori mezzi di impugnazione La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto delle procedure di cui all'allegato III. Articolo 28 Sospensione del procedimento 1. Il giudice dinanzi al quale è proposta l'opposizione a norma dell'articolo 26 o dell'articolo 27 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione. 2. Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro di origine è considerato impugnazione ordinaria ai fini del paragrafo 1. Articolo 29 Esecuzione parziale 1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o taluni di essi. 2. L'istante può chiedere un'esecuzione parziale. Articolo 30 Assistenza giudiziaria L'istante che, nello Stato membro d'origine, ha usufruito in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui agli articoli da 22 a 25, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dal diritto dello Stato membro richiesto.

9 Articolo 31 Cauzione o deposito Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro per i seguenti motivi: a) per il difetto di residenza abituale nello Stato membro richiesto, o b) per la sua qualità di straniero oppure qualora l'esecuzione sia richiesta nel Regno Unito o in Irlanda dal difetto di "domicile" in uno di tali Stati membri. Sezione 3 Disposizioni comuni Articolo 32 Documenti 1. La parte che chiede o contesta il riconoscimento o che chiede una dichiarazione di esecutività deve produrre quanto segue: a) una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità; b) un certificato di cui all'articolo Se si tratta di decisione contumaciale, la parte che ne chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre: a) l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace, e b) un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione. Articolo 33 Altri documenti L'ufficio giudiziario competente o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata pronunciata una decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modulo uniforme di cui all'allegato IV (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato V (decisioni in materia di potestà dei genitori). Articolo 34 Mancata produzione di documenti 1. Qualora i documenti di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2 non vengano prodotti, il giudice può fissare un temine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa. 2. Qualora il giudice lo richieda, è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri. Articolo 35 Legalizzazione o formalità analoga Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 32, 33 e nell'articolo 34, paragrafo 2, né per l'eventuale procura alle liti. CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 36 Relazione con altri strumenti 1. Fatti salvi gli articoli 38 e 42 nonché il paragrafo 2 del presente articolo, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento. (2) a) La Finlandia e la Svezia hanno facoltà di dichiarare che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme del presente regolamento, si applica in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Queste dichiarazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in allegato al presente regolamento. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte(7).

10 b) Deve essere rispettato il principio della non discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini dell'unione europea. c) I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui alla lettera a) su materie disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento stesso. d) Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la dichiarazione di cui alla lettera a), in base a un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nel capo II, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo III. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) copia degli accordi o progetti di accordi di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 2 e delle relative leggi uniformi di applicazione; b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi. Articolo 37 Relazione con talune convenzioni multilaterali Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate: - convenzione dell'aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, - convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale, - convenzione dell'aia, del 1o de giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, - convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, - convenzione dell'aia, del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di potestà dei genitori e di misure per la tutela dei minori, purché il minore abbia la residenza abituale in uno Stato membro. Articolo 38 Ambito di efficacia 1. Gli accordi e le convenzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1 e all'articolo 37 continuano a produrre i loro effetti nelle materie cui non si applica il presente regolamento. 2. Essi continuano a produrre effetti per quanto attiene alle decisioni rese e agli atti pubblici formati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 39 Accordi tra Stati membri 1. Due o più Stati membri possono concludere tra loro accordi o intese per completare le disposizioni del presente regolamento o agevolarne l'applicazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) una copia dei progetti di tali atti; b) qualsiasi denuncia o modificazione di tali atti. 2. In nessun caso gli accordi o le intese possono derogare ai capi II e III. Articolo 40 Trattati con la Santa Sede 1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo III del presente regolamento. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (Concordati) conclusi con la Santa Sede: a) Concordato lateranense, dell'11 febbraio 1929, tra l'italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984; b) Accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979.

11 4. L'Italia e la Spagna possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo Gli Stati membri trasmettono alla Commissione: a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3; b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati. Articolo 41 Stati membri con sistemi normativi plurimi Qualora in uno Stato membro vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento: a) ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell'unità territoriale; b) ogni riferimento alla cittadinanza, o, nel caso del Regno Unito, al "domicile" va inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato; c) ogni riferimento allo Stato membro in cui è presentata la domanda di divorzio, di separazione personale o di annullamento del matrimonio va inteso come riferimento all'unità territoriale in cui la domanda è presentata; d) ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come riferimento alle norme dell'unità territoriale in cui si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione. CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte, agli atti pubblici formati e agli accordi conclusi davanti ad un giudice nel corso di un giudizio posteriormente alla sua entrata in vigore. 2. Le decisioni pronunciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III se la norma sulla competenza era basata su regole conformi a quelle del capo II o alle disposizioni di una convenzione in vigore tra lo Stato membro di origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione. CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 43 Riesame Entro il 1o marzo 2006, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo agli articoli 36 e 39, e dell'articolo 40, paragrafo 2. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte d'adeguamento. Articolo 44 Modifica degli elenchi dei giudici e dei mezzi d'impugnazione 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i testi che modificano gli elenchi dei giudici e dei mezzi d'impugnazione contenuti negli allegati da I a III. La Commissione adegua di conseguenza gli allegati in questione. 2. L'aggiornamento o l'inserimento di modifiche tecniche nei modelli standard riportati negli allegati IV e V sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2. Articolo La Commissione è assistita da un comitato. 2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articolo 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

12 Articolo 46 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio Per il Consiglio Il Presidente A. Costa (1) GU C 247 del , pag. 1. (2) Parere espresso il 17 novembre 1999 (non ancora pubblicato nella GU). (3) GU C 368 del , pag. 23. (4) GU C 221 del , pag. 1. Sempre alla data in cui è stata stabilita la convenzione, il Consiglio ha preso atto della corrispondente relazione esplicativa, redatta dal Prof. Alegría Borrás. Essa è riportata a pagina 27 della medesima Gazzetta ufficiale. (5) GU L 184 del , pag. 23. (6) Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale. (7) Nessuno di questi Stati membri ha fatto tale dichiarazione all'atto dell'adozione del regolamento.

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