L. 12 giugno 1973, n. 349 (G.U , n. 165). Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "L. 12 giugno 1973, n. 349 (G.U , n. 165). Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari"

Transcript

1 1515 L. 12 GIUGNO 1973, N. 349 App. 18 L. 12 giugno 1973, n. 349 (G.U , n. 165). Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari 1. Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto. Il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio, dall ufficiale giudiziario e dall aiutante ufficiale giudiziario, nonché dal segretario comunale nei limiti indicati dall articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari è pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell articolo 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell articolo 60 delle disposizioni sull assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell articolo 33 dell ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, ferme restando le altre norme dell ordinamento suddetto. 2. Presentatori. Il notaio e l ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilità possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell articolo 44 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell articolo 32 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di presentatori. I presentatori sono nominati ed autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della corte d appello, o del presidente del tribunale competente appositamente delegato, a richiesta del notaio o dell ufficiale giudiziario. Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, può essere autorizzato dal pretore (1) competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di un messo comunale. Il presentatore del notaio, il presentatore dell ufficiale giudiziario e il messo comunale, nel compimento degli atti previsti dalla presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale.

2 App. 18 TITOLI DI CREDITO 1516 (1) Ai sensi dell art. 1, d.lgs , n. 51, a decorrere dal , l ufficio del pretore è soppresso e le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario fuori dei casi in cui è diversamente disposto dallo stesso decreto. 3. Nomina e requisiti dei presentatori. I presentatori del notaio o dell ufficiale giudiziario, per ottenere la nomina, debbono: 1) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacenti dalla legge sull ordinamento del notariato; 2) aver conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado; 3) non aver riportato condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo. Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario può avvalersi dell opera di due presentatori. Soltanto al fine di assicurare il soddisfacimento di particolari esigenze di servizio il numero dei presentatori può essere elevato a sei. L elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio o ufficiale giudiziario è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il presidente della corte d appello, o del tribunale, revoca l autorizzazione a richiesta del notaio o dell ufficiale giudiziario, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti. Il decreto di autorizzazione o di revoca è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia (1) e diventa esecutivo non appena è portato a conoscenza del presentatore (2). (1) La pubblicazione è ora disciplinata dall art. 31, l , n. 340 (Legge di semplificazione 1999) che ha abolito il «Foglio annunzi legali» della provincia (FAL) stabilendo: «Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella Gazzetta Ufficiale». (2) Cfr. art. 1, d.p.r , n. 290 (Regolamento di attuazione). 4. Attribuzioni dei presentatori. Il presentatore del notaio, il presentatore dell ufficiale giudiziario e il messo comunale compiono a nome, rispettivamente, del notaio, dell ufficiale giudiziario e del segretario comunale l attività loro rimessa e sono legittimati all incasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti di cui agli articoli 7 e 8, nonché al rilascio della quietanza. L atto di protesto, redatto anche nell ipotesi di cui agli articoli precedenti, conformemente a quanto stabilito nell articolo 71 delle norme ap-

3 1517 L. 12 GIUGNO 1973, N. 349 App. 18 provate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e nell articolo 63 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, deve contenere l indicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi dell articolo 2700 del Codice civile, anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. 5. Modalità di presentazione del titolo. La data di scadenza della cambiale, che cada in giorno festivo, legale o equiparato, o, per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita, in giorno di riposo settimanale, è prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo. Tutti gli altri atti relativi alla cambiale, ed in particolare la presentazione per la accettazione ed il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale. La presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore indicate dall articolo 147 del Codice di procedura civile. Per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita la presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore di apertura fissate dalle competenti autorità, anche in deroga alla norma dell articolo 147 del Codice di procedura civile. Quando, ai sensi del primo comma del presente articolo, il protesto è stato levato oltre il termine previsto dall articolo 51 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, a causa della chiusura per riposo settimanale dell esercizio presso il quale il titolo è pagabile, di tale circostanza deve essere fatta menzione dal pubblico ufficiale nell atto di protesto. 6. Titolo domiciliato presso un istituto di credito. Il debitore ha facoltà di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo è presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza. 7. Diritto di protesto. Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell articolo seguente, un diritto di protesto nella misura del 4 per mille arrotondandosi nel calcolo a cinquanta lire (1) le eventuali frazioni e comunque non inferiore a 1,84 né superiore a 40,05 (2) (3).

4 App. 18 TITOLI DI CREDITO 1518 Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto è ridotto alla metà. Quando, all atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il cinquanta per cento del diritto di protesto. Nulla è dovuto per la riscossione dell importo del titolo già protestato, eccettuato il caso della presentazione all occorrendo. Per ciascun titolo protestato, il notaio è tenuto a versare alla cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sull importo del diritto percepito a norma del presente articolo. I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, si operano, al lordo del compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo ed alla indennità di accesso di cui all articolo seguente. (1) Cfr. art. 4, c. 1, d.lgs , n. 213 (Introduzione dell euro). Gli importi monetari da pagare o contabilizzare dopo la conversione in euro sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino (art. 5, Reg. (CE) n. 1103/97). (2) Gli importi minimo e massimo sono stati, da ultimo, così modificati ex d.m (G.U , n. 70). (3) Cfr. anche d.m (Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai) in G.U , n Indennità di accesso. Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell articolo precedente, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell edificio sede di lavoro, spetta anche una indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente: a) fino a 3 chilometri, 1,65; b) fino a 5 chilometri, 1,96; c) fino a 10 chilometri, 3,62;

5 1519 L. 12 GIUGNO 1973, N. 349 App. 18 d) fino a 15 chilometri, 5,10; e) fino a 20 chilometri, 6,32; oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata di 1,65 (1) (2). La determinazione delle distanze, ai fini dell applicazione del precedente comma, è effettuata in base alle disposizioni dell articolo 134 dell ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima località e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di più persone, è dovuta una sola indennità di accesso, la quale grava in parti uguali su tutti gli atti eseguiti. Il Ministro per la grazia e giustizia può, con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazioni dell importo dei diritti e delle indennità di cui all articolo 7 e al presente articolo, secondo gli indici del costo della vita. (1) Importi, da ultimo, così modificati ex d.m (G.U , n. 70). (2) V. nota (3) sub art Termini e modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali. È fatto divieto alle aziende di credito di consegnare ed ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto di accettare i titoli provenienti dalle aziende stesse fuori del tempo utile e in ogni caso oltre le ore 18 del primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza. La disposizione del primo comma dell articolo 104 dell ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, non si applica per la consegna dei titoli da protestare. Nessun diritto o indennità spetta all ufficiale giudiziario per tale attività oltre gli emolumenti previsti dagli articoli 7 e 8 della presente legge. La consegna è effettuata mediante distinta compilata dall azienda di credito in almeno due esemplari, uno dei quali destinato a rimanere presso il pubblico ufficiale. Dalla distinta devono risultare la data e l ora dell avvenuta consegna.

6 App. 18 TITOLI DI CREDITO 1520 I pubblici ufficiali versano l importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituiscono i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi all ultimo giorno consentito per la levata del protesto. Per il tempo in cui i titoli e le somme riscosse restano presso i pubblici ufficiali è vietato alle aziende di credito ricevere da chiunque sotto qualsiasi forma anche indiretta compensi o altre utilità. 10. Ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali. I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione. In mancanza di tale accordo il presidente della corte d appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. La ripartizione, nell ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli notarili (1). (1) Cfr. artt. 1, c. 2 e 8, c. 5, d.p.r n. 290 (Regolamento di attuazione). 11. Sanzioni disciplinari e pecuniarie. Salva l applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione all entità delle infrazioni stesse. Per l inosservanza delle norme contenute nell articolo 9, primo comma, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall articolo 144, comma 1, del Testo unico emanato ai sensi dell articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n Si applica l articolo 145 del medesimo Testo unico (1). (1) Comma così sostituito ex art. 156, c. 3, d.lgs , n. 385 (T.U. banca). 12. Cancellazione dall elenco dei protesti. All articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi: (Omissis).

7 1521 D.P.R. 3 GIUGNO 1975, N. 290 App Annotazione dei protesti in repertorio speciale. L annotazione dei protesti cambiari sarà fatta da notai in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell archivio notarile distrettuale, prima di essere posto in uso, e non nel repertorio degli atti tra vivi, come previsto nell articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il repertorio speciale di cui al comma precedente sarà tenuto, e le relative annotazioni effettuate, secondo le modalità e forme previste dagli articoli 62 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili (1) (2). (1) Cfr. artt. 7, c. 2, e 10, c. 1, d.p.r , n. 290 (Regolamento di attuazione). (2) Dispone l art. 12, c. 2, l , n. 246 (legge di semplificazione 2005): «2. L indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari». 14. Norme di attuazione. Le norme regolamentari per l attuazione della presente legge saranno emanate entro quattro mesi dalla sua pubblicazione (1). (1) Cfr. d.p.r , n. 290 (Regolamento di attuazione). 15. Disposizione transitoria. Per il tempo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per la nomina a presentatore del notaio e dell ufficiale giudiziario (1) è richiesto, in luogo del titolo previsto al n. 2 del primo comma dell articolo 3, il possesso del diploma di licenza della scuola elementare. (1) Cfr. anche art. 11, d.p.r , n. 290 (Regolamento di attuazione). D.P.R. 3 giugno 1975, n. 290 (G.U , n. 184). Regolamento di attuazione della l. 12 giugno 1973, n. 349, concernente modificazioni alle norme sui protesti cambiari 1. Nomina dei presentatori. Il notaio o l ufficiale giudiziario che intendono avvalersi di uno o più presentatori devono presentare, al presidente della corte di appello o al presidente del tribunale delegato nella

8 App. 18 TITOLI DI CREDITO 1522 circoscrizione dei quali ha sede il rispettivo ufficio, domanda con sottoscrizione e corredata della documentazione o delle dichiarazioni sostitutive di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovanti la sussistenza dei requisiti richiesti dall art. 3 della legge, della dichiarazione sottoscritta dagli aspiranti presentatori di accettazione della nomina e della loro eventuale nomina per gli altri pubblici ufficiali, nonché, qualora sia richiesta la nomina di più presentatori, oltre il secondo, del parere motivato del consiglio notarile o del dirigente dell ufficio giudiziario. La stessa persona può essere nominata presentatore per non più di due pubblici ufficiali, anche di categorie diverse, ciascuno dei quali deve presentare distinta domanda. Sono consentite deroghe, sentiti i pareri delle rispettive categorie di cui all art. 10, secondo comma, della legge, se ritenute necessarie in base al numero medio dei protesti, all effettiva presenza di pubblici ufficiali, anche di categorie diverse, ciascuno dei quali deve presentare distinta domanda. Sono consentite deroghe, sentiti i pareri delle rispettive categorie di cui all art. 10, secondo comma, della legge, se ritenute necessarie in base al numero medio dei protesti, all effettiva presenza di pubblici ufficiali abilitati e ad ogni altro utile elemento. Il presidente della corte di appello o il presidente del tribunale provvedono sulla domanda, in calce alla stessa con decreto la cui pubblicazione è fatta a cura del pubblico ufficiale richiedente, salvo il caso di revoca di ufficio, per il quale provvede il cancelliere competente. Il provvedimento viene portato a conoscenza del presentatore mediante comunicazione dal cancelliere. Le spese relative agli adempimenti di cui al comma precedente sono sostenute in ogni caso dal pubblico ufficiale richiedente. 2. Incompatibilità del presentatore. Il presentatore non può eseguire atti di sua competenza ai quali siano interessati egli stesso, il di lui coniuge o i parenti ed affini in linea retta, in qualunque grado ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusi. 3. Verbale di protesto. I pubblici ufficiali, che si avvalgono del presentatore debbono redigere in ogni caso l atto di protesto nei termini utili per la levata. Nel verbale deve essere inserita l indicazione dell ora nella quale l accesso è stato eseguito qualora l interpellato lo abbia richiesto al presentatore o qualora nel luogo indicato per il pagamento questi non abbia trovato alcuna persona.

9 1523 D.P.R. 3 GIUGNO 1975, N. 290 App Modalità di presentazione di titoli. Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani con attività di vendita al dettaglio, e gli enti che svolgono un attività di vendita al dettaglio devono affiggere all esterno l orario di apertura e di chiusura e l indicazione del giorno o della mezza giornata di riposo settimanale. Qualora dal titolo non risulti la natura dell esercizio ma all esterno dell esercizio sia stata effettuata l affissione di cui al comma precedente, il pubblico ufficiale annota l accesso sul retro della cambiale e provvede alla presentazione del titolo nel giorno immediatamente successivo non festivo. Ai fini della levata del protesto nelle ipotesi di cui ai casi precedenti, il giorno di riposo settimanale anche parziale, è equiparato al giorno festivo. 5. Titolo domiciliato. Nel caso che il debitore si sia avvalso della facoltà di indicare la propria residenza, prevista dall art. 6 della legge, l accesso e l eventuale protesto devono essere eseguiti esclusivamente al domicilio eletto. Qualora la domiciliazione sia stata effettuata presso l agenzia di un istituto di credito sfornita di cassa cambiali, si intende effettuata presso la sede principale dello stesso istituto. 6. Modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali, del versamento delle somme riscosse e di riconsegna dei titoli protestati. Le distinte dei titoli consegnati devono contenere anche la numerazione progressiva dei titoli stessi. Le aziende committenti, all atto della ricezione delle somme riscosse dai pubblici ufficiali, rilasciano elenco con il solo riferimento numerico contenuto nella distinta dei titoli, cui le somme stesse si riferiscono. Analogo elenco deve essere rilasciato per i titoli protestati. Le distinte e gli elenchi indicati nel comma precedente debbono essere conservati dalle aziende e dai pubblici ufficiali per un periodo di anni tre, anche sotto forma di microfilm. Per il ritiro dei titoli, per i versamenti delle somme e per la riconsegna dei titoli protestati, nessun compenso è dovuto ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto. 7. Controllo del consiglio notarile. Ai fini del controllo del servizio dei protesti, il presidente del consiglio notarile può richiedere ai sin-

10 App. 18 TITOLI DI CREDITO 1524 goli notai l elenco degli effetti affidati loro per il protesto dalle aziende di credito in un determinato giorno o, se lo ritiene necessario, in un determinato periodo di tempo. Il presidente del consiglio notarile o un membro del consiglio notarile da lui delegato, hanno la facoltà di effettuare, previa autorizzazione del competente procuratore della Repubblica, salvo l intervento sostitutivo del Ministero, ispezioni straordinarie del repertorio di cui all articolo 13 della legge e di apporvi il visto. 8. Ripartizione delle cambiali e dei titoli di credito equiparati. Nei procedimenti di ripartizione concordata o determinata dei titoli, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari partecipano con un rappresentante per ciascuna categoria eletto fra gli appartenenti alla sede cui si riferisce la ripartizione, i notai partecipano con il presidente del consiglio notarile del distretto e ciascuna azienda di credito partecipa con il dirigente avente potere di rappresentanza o con un suo delegato. Essi sono sentiti dal presidente della corte di appello o dal presidente del tribunale separatamente o congiuntamente, per iscritto o oralmente. La ripartizione concordata o determinata resta in vigore fino a quando non risultino intervenuti elementi nuovi tali da alterarne l equilibrio. Le aziende di credito, quando il pagamento o l accettazione del titolo deve eseguirsi in uno dei comuni non sede di ufficio notarile o giudiziario esercitano, prima della ripartizione dei titoli, la scelta inerente all incarico del protesto fra segretario comunale ed i pubblici ufficiali delle altre categorie e comunicano le loro decisioni all ufficio giudiziario competente a disporre la ripartizione. Le aziende di credito, in tutti i casi di indisponibllità, per qualsiasi ragione, di una delle categorie di pubblici ufficiali, possono incaricare per il protesto le altre categorie disponibili. L assegnazione dei titoli ai singoli soggetti nell ambito della categoria degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari è disciplinata dall art. 48 dell ordinamento 15 dicembre 1959, n Sulle contestazioni decide, sentiti i rappresentanti delle parti, il capo dell ufficio. Il consiglio notarile nel caso in cui non si raggiunga con le aziende di credito o con talune di esse l intesa di cui all ultimo comma dell art. 10 della legge, provvede, per i settori concordati, all approvazione di vincolanti criteri di ripartizione.

11 1525 L. 15 DICEMBRE 1990, N. 386 App Cancellazione dall elenco dei protesti. Il debitore che intende avvalersi della facoltà di cui al primo comma dell art. 12 della legge ma non sia in grado di reperire il portatore del titolo, salvi i diritti inerenti al titolo protestato, può produrre, al fine di ottenere la cancellazione del proprio nominativo dall elenco dei protesti, in luogo del titolo quietanzato, un certificato di un azienda di credito attestante il deposito dell importo del titolo vincolato al portatore. L azienda di credito può svincolare il deposito unicamente al portatore che produca il titolo. 10. Repertorio dei protesti. Versamenti alla Cassa nazionale del notariato. Il repertorio speciale, di cui all art. 13 della legge, non è soggetto al controllo previsto dall art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n Per i versamenti dovuti alla Cassa nazionale del notariato si applicano le norme contenute nell art. 17, ultimo comma, della legge 22 novembre 1954, n Disposizioni transitorie. La nomina a presentatore, conseguita ai sensi dell art. 15 della legge, è titolo idoneo per ottenere successive nomine, anche dopo il periodo previsto dall articolo medesimo. 12. Entrata in vigore. (Omissis). L. 15 dicembre 1990, n. 386 (G.U , n. 296). Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari 1. Emissione di assegno senza autorizzazione. (1) 1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da a Se l importo dell assegno è superiore a ,14 o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n (1) Art. così sostituito ex d.lgs , n. 507 (art. 28) (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio).

12 App. 18 TITOLI DI CREDITO Emissione di assegno senza provvista. (1) 1. Fuori dei casi previsti dall articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a Se l importo dell assegno è superiore a ,14 o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n (1) Art. così sostituito ex d.lgs , n. 507 (art. 29). 3. Clausola penale. 1. Nei casi previsti dall art. 2 il mancato pagamento, anche solo parziale, dell assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata. 2. L assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale. 4. Autorità competente. (1) 1. Per l applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie è competente il prefetto del luogo di pagamento dell assegno. (1) Art. così sostituito ex d.lgs , n. 507 (art. 30). 5. Sanzioni amministrative accessorie. (1) 1. La violazione dell articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell articolo 2, quando l importo dell assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a 2.582, Se l importo dell assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a ,69, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli

13 1527 L. 15 DICEMBRE 1990, N. 386 App e 2 per un importo superiore complessivamente a ,14, accertate con provvedimento esecutivo, l emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie: a) interdizione dall esercizio di un attività professionale o imprenditoriale; b) interdizione dall esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. (1) Art. così sostituito ex d.lgs , n. 507 (art. 31). 5bis. Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie. (1) 1. L interdizione dall esercizio di un attività professionale o imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto della capacità di esercitare una professione, industria o un commercio, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell autorità. 2. L interdizione dall esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese importa l incapacità del soggetto di esercitare l ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell imprenditore. 3. L incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. 4. Le sanzioni amministrative accessorie previste dai commi 1, 2 e 3 non possono avere una durata inferiore a due mesi, né superiore a due anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non può avere una durata inferiore a due anni, né superiore a cinque anni. 5. Il prefetto, nel determinare il numero e la durata delle sanzioni amministrative accessorie da applicare, tiene conto della gravità dell illecito e dell importo dell assegno o degli assegni emessi. (1) Art. inserito ex d.lgs , n. 507 (art. 31). 6. Rilascio di assegni e responsabilità del dipendente dell istituto trattario. (Omissis) (1). (1) Modifica il r.d , n (Assegno).

14 App. 18 TITOLI DI CREDITO Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie. (1) 1. Ferma restando l applicabilità delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2, chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all articolo 5 ed al comma 2 del presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La condanna per il reato di cui al comma 1 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni, né superiore a cinque anni. (1) Art. così sostituito ex d.lgs , n. 507 (art. 32). 8. Pagamento dell assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione. (1) 1. Nei casi previsti dall articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. 2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente. 3. La prova dell avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell importo dovuto. 4. Il procedimento per l applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1. (1) Art. così sostituito ex d.lgs , n. 507 (art. 33). 8bis. Procedimento per l applicazione delle sanzioni amministrative. (1) 1. Nei casi previsti dall articolo 1, se viene levato il protesto o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il prefetto viene direttamente informato dal trattario.

15 1529 L. 15 DICEMBRE 1990, N. 386 App Nei casi previsti dall articolo 2, il trattario dà comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente; il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato il pagamento dell assegno nel termine previsto dall articolo 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto dall articolo 8, informa direttamente il prefetto territorialmente competente. 3. Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell informativa il prefetto notifica all interessato gli estremi della violazione a norma dell articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n Se l interessato risiede all estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni. 4. L interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi e documenti. 5. Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. 6. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili. (1) Art. inserito ex d.lgs , n. 507 (art. 33). 9. Revoca delle autorizzazioni. (1) 1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell archivio previsto dall articolo 10bis. 2. L iscrizione è effettuata: a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo; b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall articolo 9bis, comma L iscrizione nell archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall iscrizione del nominativo nell archivio.

16 App. 18 TITOLI DI CREDITO La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l iscrizione nell archivio, anche se emessi nei limiti della provvista. (1) L originario art. 9 è stato sostituito dagli attuali 9, 9bis e 9ter, ex d.lgs , n. 507 (art. 34), decorsi 150 giorni dall entrata in vigore del regolamento di cui all art. 36, c. 2, d.lgs. cit., emanato con d.m , n. 458 (G.U , n. 3). 9bis. Preavviso di revoca. (1) 1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell archivio di cui all articolo 10bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati. 2. La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell articolo 9ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento. 3. Anche in deroga a quanto stabilito dall articolo 9, comma 2, lettera b), l iscrizione del nominativo del traente nell archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. 4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto. 5. Se la comunicazione non è effettuata entro il termine indicato nel comma 2, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di ,14 per ogni assegno. (1) V. nota (1) sub art. 9. 9ter. Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni. (1) 1. All atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall articolo 9bis.

17 1531 L. 15 DICEMBRE 1990, N. 386 App Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente alla banca o all ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento. (1) V. nota (1) sub art Responsabilità solidale del trattario. (1) 1. Il trattario che omette o ritarda l iscrizione nell archivio di cui all articolo 10bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell archivio, è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di ,14 per ogni assegno. (1) Art. così sostituito ex d.lgs , n. 507 (art. 35), decorsi 150 giorni dall entrata in vigore del regolamento di cui all art. 36, c. 2, d.lgs. cit., emanato con d.m , n. 458 (G.U , n. 3). 10bis. Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari. (1) 1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, è istituito presso la Banca d Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati: a) generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista; b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell autorizzazione; c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria; d) generalità del soggetto al quale è stata revocata l autorizzazione all utilizzo di carte di pagamento; e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata l autorizzazione all utilizzo; f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.

18 App. 18 TITOLI DI CREDITO La Banca d Italia, quale titolare del trattamento dei dati, può avvalersi di un ente esterno per la gestione dell archivio, secondo quanto previsto dall articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (2). 3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute nell archivio per le finalità previste dalla presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento. L autorità giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute nell archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni. (1) Art. inserito ex d.lgs , n. 507 (art. 36). Cfr. d.m , n. 458 (G.U , n. 3). (2) Cfr. reg. Banca d Italia (G.U , n. 27) per il funzionamento dell archivio informatizzato; provv. Banca d Italia (G.U , n. 68) e provv. Banca d Italia (G.U , n. 124) per la concessione del servizio di gestione ai sensi del presente articolo. 11. Disposizioni transitorie. 1. Non si procede per i reati previsti dall articolo 2, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, se l imputato effettua, entro novanta giorni dalla data suddetta, il pagamento dell assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente, nei modi indicati nel secondo periodo del comma 1 dell articolo 8. La prova dell avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell azienda di credito comprovante l effettuazione del deposito vincolato (1). 2. I procedimenti penali relativi ai reati indicati nel comma 1 sono sospesi per il periodo di novanta giorni decorrente dalla data di entata in vigore della presente legge. (1) La Corte cost., con sent , n. 407, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui prevede che «la prova dell avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell azienda di credito comprovante l effettuazione del deposito vincolato».

19 1533 L. 13 GENNAIO 1994, N. 43 App Disposizioni abrogate. 1. Sono abrogati gli articoli 116 e 116bis delle disposizioni approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni. È altresì abrogato il secondo comma dell articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n L. 13 gennaio 1994, n. 43 (G.U , n. 15). Disciplina delle cambiali finanziarie Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione (1). 2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili esclusivamente con la clausola «senza garanzia» o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di «cambiale finanziaria» inserita nel contesto del titolo, gli altri elementi specificati all articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nonché l indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti. 3. L emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo. (1) Cfr. art. 5 (Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta) delib. CICR , n (Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche) in G.U , n Nella parte I della tariffa di cui all allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, all articolo 6, numero 4 degli atti soggetti ad imposta, dopo le parole: «non superiore a 12 mesi», sono inserite le seguenti: «, nonché cambiali finanziarie». 2. Ai fini dell imposta sul valore aggiunto le operazioni relative alle cambiali finanziarie di cui all articolo 1 sono assoggettate al regime previsto per i prestiti obbligazionari.

20 App. 18 [3] (1). TITOLI DI CREDITO 1534 (1) Art. abrogato ex d.lgs , n. 461 (art. 16, lett. m)) a decorrere dall Le cambiali finanziarie sono considerate valori mobiliari per qualsiasi finalità prevista dall ordinamento L Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) emana disposizioni che fissano i limiti e le condizioni per il rilascio, da parte di imprese di assicurazione, di eventuali garanzie a fronte dell emissione di cambiali finanziarie. D.M. 9 agosto 2000, n. 316 (G.U , n. 256). Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell articolo 3bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n Definizioni. 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per «legge n. 77 del 1955», la legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, dalla legge 12 giugno 1973, n. 349, e dal decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480; b) per «legge n. 108 del 1996», la legge 7 marzo 1996, n. 108; c) per «Ministro dell industria», il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato; d) per «camere di commercio», le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; e) per «pubblici ufficiali abilitati», i notai, gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i segretari comunali, abilitati alla levata dei protesti a norma dell articolo 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonché le stanze di compensazione che emettono le dichiarazioni previste dall articolo 45, primo comma, n. 3 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736; f) per «protesti levati», i protesti per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché le dichiarazioni indicate nella lettera e);

21 1535 D.M. 9 AGOSTO 2000, N. 316 App. 18 g) per «rifiuti di pagamento», le dichiarazioni di rifiuto di pagamento di cambiali e di vaglia cambiari effettuate a norma dell articolo 72 del regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669; h) per «notizie dei protesti», i dati relativi ai protesti levati ed ai rifiuti di pagamento; i) per «pubblicazione ufficiale dell elenco dei protesti», la pubblicazione prevista dall articolo 1, primo comma, della legge n. 77 del 1955; l) per «registro informatico», il registro delle notizie dei protesti tenuto con tecniche informatiche. 2. Registro informatico. 1. Le camere di commercio provvedono alla pubblicazione ufficiale dell elenco dei protesti mediante il registro informatico, secondo le norme del presente regolamento. 2. Il progetto informatico del registro è compatibile con la rete unitaria della pubblica amministrazione e con gli atti di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n Responsabile del procedimento. 1. Ciascuna camera di commercio determina l unità organizzativa preposta al registro informatico e individua il responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre 1996, n Il titolare dell unità organizzativa preposta al registro informatico svolge i compiti demandati alla camera di commercio dal presente regolamento ed è responsabile della corretta e tempestiva pubblicazione delle notizie dei protesti secondo le disposizioni del capo II della legge 7 agosto 1990, n Codice dei pubblici ufficiali abilitati. 1. Le camere di commercio, ciascuna per la circoscrizione territoriale di competenza, attribuiscono, anche su richiesta dell interessato, ai pubblici ufficiali abilitati un codice identificativo alfanumerico. Per le stanze di compensazione valgono come codice i dati identificativi comunicati dalla Banca d Italia. 2. Il codice alfanumerico è composto, in sequenza, dalla sigla della provincia, da una lettera indicante la qualifica del pubblico ufficiale abilitato, tra quelle previste all articolo 1, comma 1, lettera e), e da un numero d ordine nell ambito della qualifica stessa. 3. Il codice identificativo è comunicato senza ritardo al pubblico ufficiale abilitato mediante lettera raccomandata.

22 App. 18 TITOLI DI CREDITO Le camere di commercio pubblicano semestralmente, anche mediante affissione all albo camerale, i nominativi dei pubblici ufficiali abilitati nella circoscrizione territoriale di competenza. 5. Elenco dei protesti. 1. I pubblici ufficiali abilitati redigono, su supporto cartaceo o informatico, l elenco dei protesti da essi levati dal primo giorno al giorno 15 e dal giorno 16 all ultimo giorno di ciascun mese. Allo stesso modo provvedono i procuratori dell ufficio del registro per i rifiuti di pagamento da essi registrati. 2. Gli elenchi sono redatti in base ad apposito modello, approvato dal Ministro dell industria (1). 3. L elenco è sottoscritto, anche mediante apposizione di firma digitale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dal pubblico ufficiale abilitato e reca il codice identificativo dello stesso ovvero, se tale codice non è stato ancora attribuito, il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio e la qualifica. 4. L elenco indica, altresì, per ciascun protesto levato o rifiuto di pagamento: a) il numero progressivo all interno dell elenco; b) la data e il luogo della levata o della registrazione; c) il nome e il domicilio del richiedente il pagamento, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso; d) il nome e il domicilio del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso; e) il codice fiscale del soggetto indicato dalla lettera d) o, in mancanza: e1) se si tratta di persona fisica, la data e il luogo di nascita; e2) se si tratta di società soggetta a registrazione, l ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta e il numero di iscrizione; f) la natura del titolo di credito; g) la data di scadenza, se si tratta di cambiale o di vaglia cambiario; h) la valuta, tramite indicazione del relativo codice; i) l ammontare della somma dovuta, con indicazione, se in valuta estera, del controvalore in lire italiane o in euro alla data del protesto o della registrazione; l) i motivi del rifiuto di pagamento, tramite indicazione del relativo codice (2).

Legge 12 giugno 1973, n. 349 Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari

Legge 12 giugno 1973, n. 349 Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari Legge 12 giugno 1973, n. 349 Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1973 n. 165) art. 1. Pubblici ufficiali abilitati

Dettagli

Legge 15 dicembre 1990, n. 386: Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari modificata dal D.lgs n. 507.

Legge 15 dicembre 1990, n. 386: Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari modificata dal D.lgs n. 507. Legge 15 dicembre 1990, n. 386: Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari modificata dal D.lgs. 30-12-1999 n. 507. Articolo 1. (Emissione di assegno senza autorizzazione). 1. Chiunque emette

Dettagli

L. 12 giugno 1973, n. 349 (1) Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1/a) (1/circ)

L. 12 giugno 1973, n. 349 (1) Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1/a) (1/circ) L. 12 giugno 1973, n. 349 (1) Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1/a) (1/circ) 1. Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto. Il protesto di cambiali

Dettagli

Page 1 of 5 Archivio selezionato: Legislazione nazionale Legge - 12/06/1973, n. 349 - Gazzetta Uff. 30/06/1973, n.165 TESTO VIGENTE EPIGRAFE Legge 12 giugno 1973, n. 349 (in Gazz. Uff., 30 giugno, n. 165).

Dettagli

TITOLO IV - L. 16 FEBBRAIO 1913, N AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 (ANTIRICICLAGGIO)

TITOLO IV - L. 16 FEBBRAIO 1913, N AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 (ANTIRICICLAGGIO) 2 TITOLO IV - L. 16 FEBBRAIO 1913, N. 89 1 AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 (ANTIRICICLAGGIO) 2 SEZIONE V - BANCA E FINANZA 2 2 TITOLO IV - L. 16 FEBBRAIO 1913, N. 89 3 1 - D.Lgs. 21 novembre

Dettagli

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI

Dettagli

www.ufficialigiudiziari.net

www.ufficialigiudiziari.net www.ufficialigiudiziari.net L 12/06/1973 n.349 - Vigente alla G.U. 15/03/2005 n. 61 ASSEGNI E CAMBIALI NOTARIATO Legge 12 giugno 1973, n. 349 (in Gazz. Uff., 30 giugno, n. 165). - Modificazioni alle norme

Dettagli

LA CENTRALE D ALLARME INTERBANCARIA (C.A.I.) Forse non tutti conoscono l esistenza della Centrale d allarme interbancaria.

LA CENTRALE D ALLARME INTERBANCARIA (C.A.I.) Forse non tutti conoscono l esistenza della Centrale d allarme interbancaria. Periodico plurisettimanale Area: TAX & LAW 3 settembre 2004 LA CENTRALE D ALLARME INTERBANCARIA (C.A.I.) Forse non tutti conoscono l esistenza della Centrale d allarme interbancaria. Si tratta, in sintesi,

Dettagli

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI (Approvato con D.C.C. n 21 in data 27/09/2010) INDICE Articolo

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI COMUNE DI BIENTINA Provincia di Pisa PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI Sommario Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie

Dettagli

Città di Cinisello Balsamo

Città di Cinisello Balsamo Città di Cinisello Balsamo Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali Approvato con Delibera

Dettagli

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 65 / 06.10.2003 Articolo 1 Oggetto del regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Comune di Cerveteri (Provincia di Roma) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 16 novembre

Dettagli

C.A.I. (Centrale Allarme Interbancaria): disciplina sanzionatoria e obblighi del trattario

C.A.I. (Centrale Allarme Interbancaria): disciplina sanzionatoria e obblighi del trattario C.A.I. (Centrale Allarme Interbancaria): disciplina sanzionatoria e obblighi del trattario Autore: Orecchia Nicola In: Diritto civile e commerciale A. disciplina sanzionatoria degli assegni bancari La

Dettagli

(2) L'art. 3-bis, D.L. 18 settembre 1995, n. 381, ha abrogato il comma 2 dell'art. 1 e l'art. 2 della presente legge.

(2) L'art. 3-bis, D.L. 18 settembre 1995, n. 381, ha abrogato il comma 2 dell'art. 1 e l'art. 2 della presente legge. L. 12 febbraio 1955, n. 77 (1). Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1955, n. 66. 1. Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari

Dettagli

PROTESTI 12 febbraio 1955, n. Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari

PROTESTI 12 febbraio 1955, n. Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari Protesti 1. L. 12 febbraio 1955, n. 77. Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari ( 1 ) (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 1955). ( 1 ) Si veda il D.M. 9 agosto 2000, n. 316, recante regolamento

Dettagli

Come sapere se ho un assegno protestato

Come sapere se ho un assegno protestato Come sapere se ho un assegno protestato L assegno bancario è pagabile a vista e può essere presentato per il pagamento nel termine di 8 giorni, se il titolo è pagabile nello stesso Comune in cui l assegno

Dettagli

AVVISO PUBBLICO PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI GESTORI DELLE CRISI TENUTO DALL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

AVVISO PUBBLICO PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI GESTORI DELLE CRISI TENUTO DALL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AVVISO PUBBLICO PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI GESTORI DELLE CRISI TENUTO DALL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA. (Approvato

Dettagli

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. COMUNE DI NERVIANO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE 1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato

Dettagli

SANZIONI REGISTRO IMPRESE

SANZIONI REGISTRO IMPRESE SANZIONI REGISTRO IMPRESE Quando si applicano: Le sanzioni del Registro delle Imprese vengono applicate in caso di: domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle Imprese oltre il termine previsto

Dettagli

IL PROTESTO CAMBIARIO

IL PROTESTO CAMBIARIO CAPITOLO PRIMO LA CAMBIALE 1. I titoli di credito 1 2. La cambiale 2 2.1 Definizione 2 2.2 Requisiti di forma della cambiale 3 2.3 Cambiale in bianco 5 2.4 Forma scritta 6 2.5 Cancellazioni o correzioni

Dettagli

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

COMUNE DI SANT ILARIO D ENZA (Provincia di Reggio Emilia)

COMUNE DI SANT ILARIO D ENZA (Provincia di Reggio Emilia) COMUNE DI SANT ILARIO D ENZA (Provincia di Reggio Emilia) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 65 del 27 novembre 2003 In vigore

Dettagli

COMUNE DI CASTRIGNANO DE GRECI Provincia di Lecce

COMUNE DI CASTRIGNANO DE GRECI Provincia di Lecce Provincia di Lecce REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (ex art. 14 d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33) approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 71 del 09/07/2013 I N D I C

Dettagli

Disposizioni per la gestione del Registro informatico dei protesti REGOLAMENTO. Parte I Elenchi dei protesti

Disposizioni per la gestione del Registro informatico dei protesti REGOLAMENTO. Parte I Elenchi dei protesti CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PALERMO Disposizioni per la gestione del Registro informatico dei protesti REGOLAMENTO Parte I Elenchi dei protesti Art. 1 Trasmissione degli elenchi

Dettagli

TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona

TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con D.C.C. n. 17 del 30.09.2003-1 - Articolo

Dettagli

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio

Dettagli

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino COMUNE DI VAIE Provincia di Torino REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI. Delib. C.C. n. 50 del 30.11.2004 REGOLAMENTO SULLA

Dettagli

COMUNE DI ROANA. Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI ROANA. Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI ROANA Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21/03/2003 INDICE SOMMARIO Art. 1 - Oggetto

Dettagli

Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre

Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80

Dettagli

Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari Legge 15 dicembre 1990, n. 386, come modificata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari Art. 1. Emissione di assegno senza autorizzazione

Dettagli

Città di Giugliano in Campania

Città di Giugliano in Campania Città di Giugliano in Campania Provincia di Napoli SETTORE SERVIZI FINANZIARI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI Approvato

Dettagli

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con deliberazione di C.C. n. del 14 Maggio 2011

Dettagli

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI GESTORI DELLE CRISI PER L ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI GESTORI DELLE CRISI PER L ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI GESTORI DELLE CRISI PER L ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA. (Approvato con

Dettagli

Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003

Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003 REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003 Art.

Dettagli

DELIBERA N. 118/13/CSP

DELIBERA N. 118/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA 6 C SRL (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE SUPERFLUO ) - VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 10, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS

Dettagli

www.sanzioniamministrative.it

www.sanzioniamministrative.it SanzioniAmministrative. it Normativa Legge 15 dicembre 1990, n. 386 "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari" (Come Aggiornata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507) Art. 1. Emissione

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI GALLIATE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI Approvato con Deliberazione Consiliare n 4 del 05/02/2004

Dettagli

N.B.: non rappresenta una pubblicazione, ne una testata giornalistica, ma un documento di lavoro del Centro Studi

N.B.: non rappresenta una pubblicazione, ne una testata giornalistica, ma un documento di lavoro del Centro Studi QUADERNINEWS Approfondimenti schematici tecnico-giuridici Normative, Regole, Giurisprudenza, N.B.: non rappresenta una pubblicazione, ne una testata giornalistica, ma un documento di lavoro del Centro

Dettagli

LEGGE 18 agosto 2000, n. 235

LEGGE 18 agosto 2000, n. 235 LEGGE 18 agosto 2000, n. 235 Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

Camera di Commercio I.A.A. di Verona

Camera di Commercio I.A.A. di Verona Camera di Commercio I.A.A. di Verona REGOLAMENTO SULL APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 235/2000, PER LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI ED ANNOTAZIONE. Art. 1 Le presenti disposizioni disciplinano

Dettagli

Comune di Avigliana. Provincia di Torino

Comune di Avigliana. Provincia di Torino Comune di Avigliana Provincia di Torino Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione

Dettagli

Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato

Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI Servizio Centrale delle Camere di Commercio Ufficio B4 Prot. 505844 Roma 30 aprile 2001

Dettagli

REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI

REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI 23 febbraio 2010 Registro informatico dei Protesti 1 REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI 23 febbraio 2010 Registro informatico dei Protesti 2 PROTESTO: Constatazione solenne, effettuata da un pubblico ufficiale

Dettagli

REGOLAMENTO SULLE MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

REGOLAMENTO SULLE MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO COMUNE DI GIARDINELLO PROVINCIA DI PALERMO REGOLAMENTO SULLE MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (L.R. 7 del 02/08/2002 art.20 e s.m.i.) Allegato alla Delibera Consiliare

Dettagli

%* +*, * -( +. - *(+* (,)) '-* / 0 *1+ ) *3341 * * *1*51-1*5)) 1* 1 - (/ * *)* *), ) '1)) 1411)) ) '))),) ' ) () ) ')( '1)) ' 1) (1 ) 1)/

%* +*, * -( +. - *(+* (,)) '-* / 0 *1+ ) *3341 * * *1*51-1*5)) 1* 1 - (/ * *)* *), ) '1)) 1411)) ) '))),) ' ) () ) ')( '1)) ' 1) (1 ) 1)/ !"#$"$!% & '() %* +*, * -( +. - *(+* (,)) '-* / 0 *1+ ) ( * 2 *3341 * * *1*51-1*5)) 1* 1 - (/ *3341 141*)* *), ) '1)) 1411)) ) '))),) ' ) () ) ')( '1)) ' 1) (1 ) 1)/ *3* 341 141(),*(*1)( (+(41 (),*11 ()*

Dettagli

Regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative

Regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative Regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative 1 INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie Art.

Dettagli

COMUNE DI SEMINARA Provincia di Reggio Calabria

COMUNE DI SEMINARA Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento... 1 Art. 2 - Definizioni... 2 Art. 3 - Applicazione

Dettagli

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 luglio 2012 Individuazione delle modalita di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralita. (12 08730) (GU n. 185 del

Dettagli

La legge sul processo lungo

La legge sul processo lungo La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli

Dettagli

COMUNE DI SILVI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

COMUNE DI SILVI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO COMUNE DI SILVI (Provincia di Teramo) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 31/01/2017 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA

Dettagli

COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI

COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI REGOLAMENTO Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Dettagli

PROGETTO DI LEGGE RESPONSABILITÀ DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione)

PROGETTO DI LEGGE RESPONSABILITÀ DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione) PROGETTO DI LEGGE RESPONSABILITÀ DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA Titolo I Disposizioni generali Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Nei casi previsti dalla presente legge, la persona giuridica è responsabile

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione

Dettagli

COMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI INDICE ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 - APPLICAZIONE

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché

Dettagli

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991; Decreto legislativo, 23 luglio 1991. n. 240 Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della

Dettagli

DECORATO AL VALOR MILITARE VIA GENERALE GIARDINO, 1 (provincia di Vicenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

DECORATO AL VALOR MILITARE VIA GENERALE GIARDINO, 1 (provincia di Vicenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DECORATO AL VALOR MILITARE VIA GENERALE GIARDINO, 1 (provincia di Vicenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo

Dettagli

Deposito per l iscrizione dell atto costitutivo di società cooperativa (2523 c.c.)

Deposito per l iscrizione dell atto costitutivo di società cooperativa (2523 c.c.) Deposito per l iscrizione dell atto costitutivo di società cooperativa (2523 c.c.) SOGGETTI OBBLIGATI: il notaio che ha ricevuto l atto costitutivo (atto pubblico) 20 giorni. Se il notaio o gli amministratori

Dettagli

PROVINCIA DI PIACENZA

PROVINCIA DI PIACENZA PROVINCIA DI PIACENZA REGOLAMENTO DELL IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) Approvato con atto C.P.

Dettagli

PROVVEDIMENTO N DEL 9 MARZO 2007 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO N DEL 9 MARZO 2007 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO N. 2509 DEL 9 MARZO 2007 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA SPETTANTI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 246, COMMA 3 E 280, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, AI COMMISSARI

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE NORME SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE NORME SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE. REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE NORME SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE. ART.1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento ha per

Dettagli

Approvato con deliberazione consiliare n. 47/

Approvato con deliberazione consiliare n. 47/ Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali e dei Responsabili di Servizio con contenuto precettivo. Approvato con deliberazione

Dettagli

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE Prot. n. 2017/64188 Modalità di esercizio dell opzione di cui all articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, da parte dei lavoratori dipendenti, prorogata dall articolo 3,

Dettagli

PROVVEDIMENTO N. 58 DEL 14 MARZO 2017

PROVVEDIMENTO N. 58 DEL 14 MARZO 2017 PROVVEDIMENTO N. 58 DEL 14 MARZO 2017 PROVVEDIMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Dettagli

PAGAMENTO IMMEDIATO DEL BIGLIETTO CON TARIFFA DI BIGLIETTO A BORDO OLTRE ALLA MULTA DI SE PAGATA ENTRO 15 GIORNI DALL ACCERTAMENTO,

PAGAMENTO IMMEDIATO DEL BIGLIETTO CON TARIFFA DI BIGLIETTO A BORDO OLTRE ALLA MULTA DI SE PAGATA ENTRO 15 GIORNI DALL ACCERTAMENTO, PAGAMENTO IMMEDIATO DEL BIGLIETTO CON TARIFFA DI BIGLIETTO A BORDO OLTRE ALLA MULTA DI SE PAGATA ENTRO 15 GIORNI DALL ACCERTAMENTO, SE PAGATA OLTRE IL 15 ED ENTRO IL 60 GIORNO PAGAMENTO IMMEDIATO DEL BIGLIETTO

Dettagli

AGENZIA DEL TERRITORIO

AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL TERRITORIO Provvedimento 25 maggio 2007 Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione prevista dall articolo 13, comma 8-septies,

Dettagli

COMUNE DI CITTA DELLA PIEVE (PG) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

COMUNE DI CITTA DELLA PIEVE (PG) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE COMUNE DI CITTA DELLA PIEVE (PG) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE Approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/01/2017

Dettagli

art. 1 oggetto e finalità

art. 1 oggetto e finalità Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di

Dettagli

Ordinanza esame Dottore Commercialista

Ordinanza esame Dottore Commercialista Ordinanza esame Dottore Commercialista 09/03/2017 Pubblicato il DM 136 dell 8.3.2017 per le sessioni di esame da Dottore Commercialista ed Esperto Contabile Ordinanza Ministeriale 8 marzo 2017 n. 136 Esami

Dettagli

provinciale Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993

provinciale Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993 Legge 25 marzo 1993, n. 81 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27

Dettagli

Stato civile e anagrafe

Stato civile e anagrafe Legge n.1228 del 24 dicembre 1954 Stato civile e anagrafe Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2004 n. 20 Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (in Gazz. Uff., 12 gennaio, n. 8). - Ordinamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA E PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO E DEGLI ALTRI SOGGETTI

REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA E PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO E DEGLI ALTRI SOGGETTI REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA E PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO E DEGLI ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI Approvato con delibera C.C. n. 15/92268/2012 del

Dettagli

OGGETTO: Domanda di ammissione all esame di stato per l abilitazione alla libera Professione di Geometra sessione 2017.

OGGETTO: Domanda di ammissione all esame di stato per l abilitazione alla libera Professione di Geometra sessione 2017. Marca da bollo da EURO 16,00 AUTOCERTIFICAZIONE RACCOMANDATA A.R. O PEC collegio.arezzo@geopec.it Al Dirigente Scolastico dell Istituto Tecnico per Geometri Buonarroti - Fossombroni di AREZZO O CONSEGNATA

Dettagli

DISCIPLINA DELLE CANCELLAZIONI DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI DI CAMBIALI TRATTE ACCETTATE, VAGLIA CAMBIARI E ASSEGNI. Art. 1 Principi generali

DISCIPLINA DELLE CANCELLAZIONI DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI DI CAMBIALI TRATTE ACCETTATE, VAGLIA CAMBIARI E ASSEGNI. Art. 1 Principi generali Allegato A alla determinazione dirigenziale n. 059 del 28/06/2017 DISCIPLINA DELLE CANCELLAZIONI DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI DI CAMBIALI TRATTE ACCETTATE, VAGLIA CAMBIARI E ASSEGNI Art. 1 Principi

Dettagli

REGOLAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

REGOLAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (Del. C.P.: 89/98, 21/99) ART. 1 PRINCIPI GENERALI 1. In attuazione del disposto dell art.56 del D.Lgs.15/12/1997 n.446 è istituita l imposta provinciale

Dettagli

Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob

Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19158 del 29 maggio 2015 Applicabile

Dettagli

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 24/02/2014

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 24/02/2014 Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 24/02/2014 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio

Dettagli

Regolamento per l'applicazione della nuova normativa in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti

Regolamento per l'applicazione della nuova normativa in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti Regolamento per l'applicazione della nuova normativa in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti (Legge n. 235/2000 e successive modificazioni) Approvato con Delibera di Giunta n. 105 del 19/12/2007

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI FISCALI UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI FISCALI (art. 6-ter, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193) Approvato

Dettagli

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria REGOLAMENTO N.3 IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI STABILITI DALLA LEGGE N. CXXVII DEL 30 DICEMBRE 2010 CONCERNENTE LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI DI CUI AL D.L. 193 DEL 22/10/2016 CONVERTITO NELLA L. 225 dell 1/12/2016

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI DI CUI AL D.L. 193 DEL 22/10/2016 CONVERTITO NELLA L. 225 dell 1/12/2016 C I T T A D I B AG H E R I A Provincia di Palermo --------ooooo------- REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI DI CUI AL D.L. 193 DEL 22/10/2016 CONVERTITO NELLA L. 225 dell 1/12/2016

Dettagli

Regolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE.

Regolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE. Regolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE. Approvato con delibera di C.C. n. 26 del 28-04-2005 ART. 1 Oggetto del

Dettagli

N. I / 2 / / 03 protocollo

N. I / 2 / / 03 protocollo N. I / 2 / 29272 / 03 protocollo Direzione Centrale Gestione Tributi Approvazione del modello di dichiarazione, con le relative istruzioni, per l integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la

Dettagli

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE. (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 17/C.C. DEL 26 APRILE 2004) Art.

Dettagli

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali COMUNE DI CIS PROVINCIA DI TRENTO Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali Approvato con deliberazione del Consiglio

Dettagli

Allegato B a Delibera G.C. n. 121 del 10/10/2011

Allegato B a Delibera G.C. n. 121 del 10/10/2011 Allegato B a Delibera G.C. n. 121 del 10/10/2011 REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI ATTI DEPOSITATI PRESSO LA CASA COMUNALE ED AGLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI Approvato

Dettagli

Comune di MIGLIANICO (CH)

Comune di MIGLIANICO (CH) Comune di MIGLIANICO (CH) www.miglianico.gov.it Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale Approvato

Dettagli

IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE

IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE Art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace (in vigore fino all esercizio della delega di cui all art.

Dettagli

(G.U. n. 241 del 15 ottobre 2012 )

(G.U. n. 241 del 15 ottobre 2012 ) Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 9 agosto 2012 Attuazione dell articolo 26 del decreto-legge n. 83/2012 recante «Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie delle

Dettagli

Source: (page consulted on the 19 th of Jan 2010)

Source:  (page consulted on the 19 th of Jan 2010) Source: http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2001/10/72504.shtml (page consulted on the 19 th of Jan 2010) Legge 2 maggio 1974, n. 195 (in Gazz. Uff., 25 maggio, n. 135). Contributo dello Stato

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO (Approvato con delibera consiglio comunale n. 42 del 30/11/2015 ) (Modificato con delibera consiglio comunale n. 28 del 08/07/2017) ARTICOLO 1

Dettagli

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa D.L. 26-09-1978 n. 576 convertito, con modificazioni, nella L. 24-11-1978 n. 738 (G.U. 28 settembre 1978, n. 272; G.U. 25 novembre 1978, n. 330) Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA COMO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA COMO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA COMO R E G O L A M E N T O Per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti Art. 1 La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Dettagli

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 16 febbraio 2011. Modifiche al regolamento sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie relative al «Codice media e sport». (Deliberazione n.

Dettagli

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Disposizioni di principio e ambito di applicazione)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Disposizioni di principio e ambito di applicazione) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Disposizioni di principio e ambito di applicazione) 1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI ED ANNOTAZIONE IN APPLICAZIONE L. 235/2000

REGOLAMENTO PER LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI ED ANNOTAZIONE IN APPLICAZIONE L. 235/2000 REGOLAMENTO PER LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI ED ANNOTAZIONE IN APPLICAZIONE L. 235/2000 (approvato con Delibera Giunta camerale n. 308/2001) Le leggi n. 77/1955, n. 108/1996 e

Dettagli

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici.

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici. Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici. Art. 1... 2 Ambito di applicazione... 2 Art. 2... 2 Obblighi per gli amministratori... 2 Art.

Dettagli