COMUNE DI UMBERTIDE. (Provincia di Perugia) REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

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1 COMUNE DI UMBERTIDE (Provincia di Perugia) REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ***************** Deliberazione Consiglio Comunale n.24 del 09 Maggio Modificato con delibera Consiglio Comunale n.6 del 29/02/1996

2 CAPO l - NORME GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1.Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo Il del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, modificato dall'art.1 del D. Lgs. 28/12/1993 n.566, nel territorio del Comune di Umbertide, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni. ART. 2 CLASSE DEL COMUNE 1. Il Comune di Umbertide, con popolazione residente compresa tra e abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe IV^. ART. 3 OGGETTO DELLA TASSA 1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune. 2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione. 3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica 4.Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale. ART. 4 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE 1.Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee. 2.Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti, sono permanenti. 3.Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

3 ART. 5 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI 1.La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio. ART. 6 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE IN CATEGORIE 1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie: I categoria - Zona centrale II categoria - Zona di espansione III categoria - Zona periferica 2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato al presente regolamento. ART. 7 RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA 1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure: (1) cat. II 50% cat. III 70%

4 CAPO II - TARIFFE - ESENZIONI ART. 8 TARIFFE 1.Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come risultano dall'allegato prospetto riepilogativo. 2.Ad esse vanno applicate le maggiorazioni e riduzioni previste dalla normativa in materia e dal presente Regolamento. ART. 9 TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI 1.Le tariffe per le occupazioni permanenti si distinguono in: A - occupazioni di suolo pubblico ordinario B - occupazioni con passo carrabile, per le quali è prevista una tassazione diversa nel caso in cui questi siano inutilizzabili e di fatto non utilizzati, qualora siano di accesso ai distributori di carburante C - divieto di sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali. 1 bis. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurato sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale". 2.La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata con la tariffa specifica. 3.L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è realizzato e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso. 4.Il soggetto è tenuto a comunicare all'ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento. 5.Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa. 6.Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione è da considerare definito. 7.Le occupazioni permanenti di sottosuolo e sovra suolo si suddividono in: D - occupazioni di sottosuolo e sovra suolo ordinario E - occupazioni di sotto suolo e sovra suolo di strade comunali

5 8.E' in facoltà del Comune richiedere un contributo una tantum a coloro che usufruiscono dell'impianto, per la copertura delle spese, definito di volta in volta con atto deliberativo di Giunta Municipale. G - occupazioni con tende e simili 9.Tariffa apposita è prevista in caso di: H - occupazione di suolo e sottosuolo con impianti di distribuzione di carburanti ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. n.507/93 I - occupazione con distributori automatici di tabacchi ART. 10 TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE 1.Le tariffe per le occupazioni temporanee si distinguono in: M - occupazioni di suolo pubblico N - occupazioni di sotto suolo e sopra suolo O - occupazione di sotto suolo e sopra suolo con condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi P - occupazioni con tende e simili. 2.Le tariffe per le occupazioni temporanee vengono rapportate a ore. ART. 11 RIDUZIONI SPECIFICHE 1.Le tariffe di cui al precedente articolo sono ridotte: - del 50% per le occupazioni di durata superiore ai 14 giorni; - del 50% per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio su aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; - dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive; - del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo di cui al precedente articolo. ART. 12 RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA 1.Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50%.

6 ART. 13 RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE 1.Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 per cento allorché : - la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente; - il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente; - il soggetto sottoscriva il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione. ART. 14 AREE DESTINATE A PARCHEGGIO 1.Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata per le occupazioni temporanee di suolo pubblico (lett. M) diminuita per tutte le categorie del 10%. 2.L'individuzione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio. 3.Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa. ART. 15 AUMENTO DI TARIFFE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI 1.Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa Š aumentata del 10 per cento. ART. 16 RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 1.La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura: del 50 per cento sino a 100 mq del 25 per cento oltre i 100 mq del 10 per cento oltre i mq

7 ART. 17 RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE 1.Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza Š calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento. ART. 18 ESENZIONI 1.Sono esenti dalla tassa: a)le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b)le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; c)le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; d)le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima; f)le occupazioni di aree cimiteriali; g)gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap. 2.L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati. 2 bis. Sono esonerati dal pagamento della tassa coloro i quali promuovano manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area interessata non ecceda i 10 metri quadrati; per iniziative a carattere politico si intendono quelle organizzate da formazioni politiche riconosciute a livello nazionale o locale.

8 ART. 19 OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE 1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva. ART. 20 OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA 1. Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare. 1 bis. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare; per medesima area di riferimento si deve intendere quella parte di superficie che per le obbiettive condizioni cui è destinato si trovi ad avere carattere uniforme. ART. 21 OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI 1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del D. Lgs. n.507/93 e del relativo regolamento comunale.

9 CAPO III - DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI ART. 22 LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE 1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione, previo atto deliberativo di Giunta Municipale, su richiesta in bollo dell'interessato da presentarsi all'ufficio tecnico competente contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprasuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta. 2.Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 4 (quattro) mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 2 (due) mesi. 3.Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente. 4.Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa. 5.Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto ai sensi dell'articolo 23 del presente regolamento. 6.Le concessioni sono rilasciate: - senza pregiudizio dei diritti di terzi; - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione; - con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche. 7. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio. 8.Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti. 9.Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo

10 tariffa, al primo richiedente; nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte. ART. 23 CONTENUTO DEL CONTRATTO 1.Il contratto di cui al precedente articolo dovrà prevedere fra l'altro: a)limitare l'occupazione allo spazio assegnato; b)non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza; c)custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla amministrazione; d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi; e)evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo; f)eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato; g)versare all'epoca stabilita la tassa relativa; h)risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori; i)disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti; l)osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione. 2.Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli. ART. 24 NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI 1.Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve

11 osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione: a)non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione; b)evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità; c)evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità; d)evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi; e)collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario. 2.L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso. 3.E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino. ART. 25 DEPOSITO CAUZIONALE 1.Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, la Giunta Municipale potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. ART. 26 REVOCA DELLA CONCESSIONE 1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. 2.La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

12 3.Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione. 4.Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale. 5.Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi. 6. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata. ART. 27 REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE 1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente. ART. 28 L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE 1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare. 2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo, a cura dell'ufficio Polizia del Comune. 3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi intralcio alla circolazione stradale. ART. 29 DECADENZA DELLE CONCESSIONI 1.Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.

13 2.Il concessionario incorre altresì nella decadenza: a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli; b)qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione. 3.Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 27. ART. 30 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI 1.E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 1 comma del precedente articolo Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. 3.Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento. ART. 31 OCCUPAZIONI D'URGENZA 1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione. 2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli. 3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria. 4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa. ART. 32 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 1.La revoca dell'autorizzazione avviene:

14 - per inadempienza del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto; - per sopraggiunte esigenze pubbliche. 2.La revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi. ART. 33 OCCUPAZIONI ABUSIVE 1.Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta. 2.Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art.823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

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