Esame in Commissione II. all interno: - nota introduttiva - normativa di riferimento

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1 PROGETTO DI LEGGE 68 <<Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale>> di iniziativa dei consiglieri De Mattia, Franz, Narduzzi, Piccin, Picco, Razzini Esame in Commissione II all interno: - nota introduttiva - normativa di riferimento settembre 2009

2 Servizio per l assistenza giuridico-legislativa in materia di attività economico produttive e di territorio e ambiente PROGETTO DI LEGGE 68 <<Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale>> di iniziativa dei consiglieri De Mattia, Franz, Narduzzi, Piccin, Picco, Razzini Esame in Commissione II

3 Riproduzione e diffusione ad uso interno. I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA. E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

4 SOMMARIO NOTA INTRODUTTIVA 2 I contenuti della proposta di legge 2 Un approfondimento sui mercati degli agricoltori o farmer markets 4 Osservazioni sulla proposta di legge 6 NORMATIVA STATALE 8 Decreto ministeriale 20 novembre Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli 8 Decreto legislativo 18 maggio 2001, n Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (art. 4) 12 NORMATIVA REGIONALE 13 REGIONE CALABRIA 13 Legge regionale 14 agosto 2008, n Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali. - Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2008, n. 16, suppl. straord. 18 agosto 2008, n REGIONE LAZIO 18 Legge regionale 16 aprile 2009, n Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale. Pubblicata nel B.U. Lazio 21 aprile 2009, n REGIONE MARCHE 21 Legge regionale 7 luglio 2009, n Norme a sostegno del consumo dei prodotti di origine regionale. Pubblicata nel B.U. Marche 16 luglio 2009, n REGIONE PUGLIA 24 Legge regionale 19 dicembre 2008, n Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali. - Pubblicata nel B.U. Puglia 23 dicembre 2008, n REGIONE PIEMONTE 28 Legge regionale 23 maggio 2008, n Legge finanziaria per l'anno (art. 11) 28 REGIONE VENETO 29 Legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 - Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale. - Pubblicata nel B.U. Veneto 29 luglio 2008, n

5 NOTA INTRODUTTIVA I contenuti della proposta di legge La proposta di legge n. 68 si propone di sostenere i bisogni degli agricoltori e dei consumatori sia mediante la commercializzazione ed il consumo delle produzioni agricole provenienti dalle aziende ubicate sul territorio regionale sia favorendo una maggiore trasparenza dei prezzi ed un adeguata informazione sul luogo di origine e sulle specificità dei prodotti. Come si legge dalla relazione alla proposta di legge, la ragione del provvedimento è fondata sulla volontà di sostenere l agricoltura locale con ripercussioni favorevoli anche sul fronte ambientale con la diminuzione del traffico sulle strade e con conseguente calo dei consumi energetici e delle emissioni di gas inquinanti. Entrando nel dettaglio, la proposta di legge prevede innanzitutto degli interventi volti a valorizzare ed a promuovere l utilizzo dei prodotti agricoli della Regione Friuli Venezia Giulia. L articolo 2 prevede, infatti, una specifica disciplina relativa all utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva affidati ad enti pubblici. In particolare viene previsto che tali servizi debbano garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine regionale, in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua. Parallelamente negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, l utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale in misura superiore di quella prevista per i servizi di ristorazione collettiva affidati ad enti pubblici viene previsto quale titolo preferenziale per l aggiudicazione. Anche lo scopo di favorire un riavvicinamento del consumatore finale al produttore agricolo rappresenta una delle politiche ritenute più efficaci da questa proposta di legge per incrementare la quota di valore aggiunto che può essere acquisita dal produttore e, nel contempo, per diminuire i costi sostenuti dal consumatore per l acquisto di generi alimentari prodotti localmente e caratterizzati dalla certezza dell origine e da una particolare freschezza. In tal senso l articolo 3 della proposta di legge prevede che l Amministrazione regionale sia autorizzata a concedere aiuti fino al 100 per cento dei costi da sostenere per l organizzazione e l allestimento di mercati periodici dei produttori, singoli e associati, in cui vengano venduti direttamente ed esclusivamente prodotti agricoli, anche trasformati, derivanti da coltivazioni e allevamenti effettuati dai venditori nelle proprie aziende agricole situate nella regione Friuli Venezia Giulia. Si tratta, nello specifico, dei c.d <<farmer markets>>, realtà già presenti di fatto nella nostra Regione e che ora verrebbe, per alcuni aspetti, regolamentata dalla norma in esame: i beneficiari dei contributi previsti sono i Comuni della regione, singoli o associati, che mettono a disposizione dei produttori le aree su cui si svolgono i mercati, mentre l Ersa viene individuata quale soggetto competente per la concessione e l erogazione dei contributi previsti. Viene demandato ad un regolamento di attuazione la definizione delle tipologie degli interventi ammissibili a finanziamento, i criteri 2

6 e le modalità di concessione degli aiuti, nonché i criteri cui attenersi per l organizzazione dei mercati, con particolare riferimento alla calendarizzazione degli stessi. Un altra modalità di riavvicinare il consumatore finale al produttore agricolo viene attuata attraverso una regolamentazione degli spacci aziendali, ossia dei locali delle imprese agricole adibiti alla vendita diretta dei prodotti. In tal senso l articolo 4 della proposta di legge prevede che la Regione si attivi per promuovere la vendita diretta da parte delle aziende agricole, site sul territorio regionale, in appositi locali aziendali, delle produzioni ottenute per almeno l 80 per cento in azienda. All Ersa è demandato il compito di tenere un elenco regionale delle aziende agricole che abbiano attivato tale servizio di vendita diretta. Anche in questo caso è prevista l emanazione di un regolamento volto a dettagliare le modalità di funzionamento degli spacci aziendali, anche attraverso forme collaborative fra aziende e gli standard qualitativi dei prodotti venduti. Si giunge a questo punto a proporre delle misure volte a promuovere concretamente i prodotti di origine regionale. L articolo 5 prevede, infatti, che alle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli di origine regionale, venga assegnato sulla base di specifica documentazione - un apposito contrassegno regionale le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono demandate al apposita delibera della Giunta regionale. In tal modo esse verranno inserite in un apposito circuito regionale di promozione veicolato nell ambito delle attività promozionali della Regione, il cui coordinamento viene affidato all Ersa cui spetterà anche il compito di provvedere all assegnazione del contrassegno e di vigilare sul suo corretto utilizzo. L articolo 6 prevede, invece, di promuovere la vendita di prodotti locali all interno delle grandi e medie strutture commerciali presenti in regione che attualmente favoriscono la vendita di prodotti esteri, prevedendo che all interno delle strutture stesse siano allestiti appositi ed esclusivi spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli regionali. Il testo della proposta di legge si conclude con le disposizioni finanziarie (articolo 7) e soprattutto con la previsione del parere comunitario di compatibilità per le disposizioni che incidono sulla disciplina degli aiuti di stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (articolo 8). Si precisa, infatti, che i contributi previsti nel provvedimento sono suscettibili di rientrare nella nozione di aiuto di stato (artt. 87 e 88 del Trattato CE) e pertanto debbono essere soggetti all apposita procedura prevista al riguardo dalla normativa comunitaria. 3

7 Un approfondimento sui mercati degli agricoltori o farmer markets I mercati degli agricoltori o farmer markets sono una realtà venutasi a delineare inizialmente nella pratica con la volontà di perseguire una molteplicità di obiettivi. Essi, infatti, sono volti a favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori agricoli e consumatori, a calmierare i prezzi di prodotti agricoli tramite accorciamento della filiera, ad incentivare il consumo di prodotti a km 0 e dei prodotti di stagione, ad incentivare un consumo consapevole da parte dei consumatori e a garantire l origine e la qualità dei prodotti agricoli. La possibilità di effettuare la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli risulta legislativamente prevista per la prima volta dall articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tuttora in vigore, avente come oggetto: Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Secondo tale articolo gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Tale normativa viene, pertanto, a disciplinare l esercizio dell attività di vendita da parte dell impresa agricola, organizzata anche in forma societaria. Infatti tale norma consente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, purché iscritti nel Registro delle Imprese, in deroga alla disciplina ordinaria del commercio, di porre in vendita al dettaglio i propri prodotti agricoli. La vendita può riguardare anche prodotti derivati, ovvero quelli ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, provenienti dal ciclo produttivo dell impresa, nonché i prodotti acquistati da terzi, purché questi ultimi appartengano allo stesso comparto agronomico dell azienda agricola del venditore. Nell ambito della vendita diretta, inoltre, i prodotti acquistati da terzi, rientranti nel medesimo comparto agronomico, non dovranno essere prevalenti rispetto a quelli ottenuti dall attività agricola dell azienda, anche a seguito di manipolazione o trasformazione. Se dalla vendita di prodotti acquistati da terzi ne dovesse derivare un guadagno maggiore di quello ottenuto dalla cessione di prodotti propri dell azienda, la vendita dei prodotti acquistati da terzi sarà soggetta alla disciplina del commercio. Infine, si consideri che, a prescindere dal criterio della prevalenza innanzi individuato, quando i ricavi derivati dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda superi, nell anno solare precedente, i 4 milioni di euro ad essi si applicherà, comunque, la disciplina del commercio. Per completezza, si evidenzia che l attività di vendita diretta non può essere esercitata dagli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e dalle persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all inizio dell esercizio dell attività 1. L istituzione specifica dei mercati degli agricoltori è stata, successivamente, prevista dall articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha previsto che al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a 1 Tratto dal sito del ministero dell agricoltura. 4

8 vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia. A dare seguito a tale previsione sono, pertanto, intervenute le disposizioni del decreto ministeriale 20 novembre 2007 (Attuazione dell articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli). L articolo 1 dello stesso definisce le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli ed individua i Comuni quali enti preposti ad istituire ed autorizzare i mercati degli agricoltori. Tali mercati possono, peraltro, essere costituiti su iniziativa dei Comuni o su richiesta degli imprenditori singoli o delle loro associazioni. Il decreto prevede, poi, tutta una serie di incombenze in capo ai Comuni ai quali spetta, innanzitutto redigere un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi, avendo, altresì, cura di dare comunicazione agli assessorati regionali competenti dell istituzione dei vari mercati. I Comuni devono, altresì, accertare il rispetto dei regolamenti comunali in materia, il rispetto del disciplinare di mercato redatto dal Comune stesso, potendo disporre la revoca o la sospensione dell autorizzazione di vendita ai singoli produttori all interno del mercato nel caso di mancato rispetto delle disposizioni loro prescritte. Le Regioni, sempre a norma delle disposizioni del decreto ministeriale, debbono recepire le comunicazioni e le cessazioni istituzioni dei mercati di vendita diretta e possono promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita. L articolo 2 del decreto ministeriale viene, invece, ad individuare i soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta. Si tratta di imprenditori agricoli di cui risulti l iscrizione nel registro delle imprese, la cui azienda agricola sia ubicata nella Regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti. Sono, inoltre, ammesse alla vendita le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro Consorzi se utilizzano prevalentemente i prodotti dei loro soci. Il decreto ministeriale indica anche quali sono i prodotti che possono essere posti in vendita. Si tratta, nello specifico, dei prodotti agricoli ottenuti nell ambito territoriale della Regione nel rispetto del limite di prevalenza del 50 percento, anche se ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione. Non è ammessa la vendita tal quale di prodotti acquistati sul mercato, ma deve intervenire attività di manipolazione o trasformazione. 5

9 Osservazioni sulla proposta di legge Il testo della proposta di legge ripropone i contenuti della normativa recentemente approvata da altre Regioni 2 in materia di prodotti agricoli di origine regionale. Al riguardo, tuttavia, si ritiene innanzitutto necessario segnalare eventuali problematiche che potrebbero emergere dall applicazione delle disposizioni di cui all articolo 2. Come già spiegato nei paragrafi precedenti tale norma prevede che i servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici debbano garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine regionale e che negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisca titolo preferenziale per l aggiudicazione l utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale in misura superiore ad una determinata percentuale. La norma, così come formulata, potrebbe essere valutata in contrasto con il principio di tutela della concorrenza, nonché con la normativa vigente in materia di appalti pubblici per la parte in cui è suscettibile di creare una discriminazione tra soggetti partecipanti alle gare. Le norme poste dalla legge in via generale e astratta dovrebbero consentire all amministrazione aggiudicatrice di effettuare, di volta in volta, un bilanciamento tra diverse esigenze e cioè tra il miglior rapporto qualità/prezzo e l imparzialità nelle procedure di appalto. Per completezza si rammenta che la Regione Emilia Romagna non ha dato corso ad un progetto di legge di iniziativa popolare (n. 1458), contenente una disposizione analoga, anche sulla base di queste considerazioni 3 D altro canto appare opportuno sottolineare che la analoga normativa adottata dalle altre Regioni non è stata oggetto di impugnativa da parte del Governo ed è ora in vigore. Un eventuale contenzioso potrebbe eventualmente esservi nella fase applicativa delle procedure d appalto ovvero con procedura d infrazione da parte della Comunità Europea. Dubbi di legittimità sussistono, poi, con riferimento alle disposizioni di cui all articolo 6. La disposizione prevede che nelle strutture di vendita al dettaglio di generi alimentari di media struttura e di grande struttura siano previsti appositi ed esclusivi spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli regionali. Non si comprende, innanzitutto, se si tratti di una facoltà o di un obbligo e, comunque, qualora si trattasse di un obbligo, non è prevista alcuna sanzione in caso di inadempimento. Pertanto la norma, così come formulata, rischia di restare inapplicata. La norma, inoltre, parrebbe anche contrastare con le norme comunitarie sotto il profilo della concorrenza: se la norma viene interpretata come obbligatoria, infatti, impone un onere anche economico in capo alle sole strutture della nostra regione, mettendole di fatto su un piano di disparità con gli altri operatori economici, essendo costrette ad individuare appositi ed esclusivi spazi per la vendita di tali prodotti. 2 Si vedano le singole leggi regionali allegate al presente dossier. 3 Ma anche in ragione di altre considerazioni, in quanto la proposta di legge di iniziativa popolare conteneva anche norme in materia di edilizia, antinquinamento, vendite sottocosto, censurate sotto altri profili. 6

10 Anche in questo caso, per completezza, si segnala che anche la Regione Veneto ha in vigore un identica disposizione (Cfr. art. 5 della legge regionale 7/2008). Sul versante terminologico e su quello della completezza della disciplina, infine, il testo potrebbe essere migliorato con riferimento al comma 3 dell articolo 4 (Spacci aziendali), dove le parole <<entro centoottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge>> dovrebbero essere sostituite facendo riferimento alla data entrata in vigore della legge. 7

11 NORMATIVA STATALE Decreto ministeriale 20 novembre Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonchè le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia; Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; Considerato che risulta opportuno promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli nell'esercizio dell'attività di vendita diretta possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione; Ritenuto che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il riconoscimento dei mercati ai quali hanno accesso imprese agricole operanti nell'ambito territoriale ove siano istituiti detti mercati e/o imprese agricole associate a quelle operanti nell'ambito territoriale nel quale siano istituiti detti mercati e che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa nell'esercizio dell'attività di vendita; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 1 agosto 2007, prot. n. 178/CSR; Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 15 novembre 2007, nel corso della quale i comuni, attraverso l'a.n.c.i., hanno richiesto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di provvedere alla realizzazione di tutte le attività di supporto e assistenza tecnica ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate; Decreta: 8

12 1. Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. 1. In attuazione dell'art. 1 comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definite le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente decreto. Le richieste di autorizzazione complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, si intendono accolte. 3. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonchè su aree di proprietà privata. 4. I comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita. 2. Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta. 1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni: a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti; b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art del codice civile; c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonchè dal personale dipendente di ciascuna impresa. 9

13 3. Nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. 3. Disciplina amministrativa dei mercati agricoli di vendita diretta. 1. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di vendita diretta di prodotti agricoli, gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita nell'ambito dei mercati agricoli di vendita diretta devono ottemperare a quanto prescritto dall'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dall'art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, non è assoggettato alla disciplina sul commercio. 3. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del comune nel cui ambito territoriale ha sede. Il comune accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonchè delle disposizioni di cui al presente decreto e del disciplinare di mercato di cui all'art. 4, comma 3, e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione. 4. Modalità di vendita dei prodotti agricoli. 1. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie richiamate al comma 3, dell'art All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. 3. I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi e ne danno comunicazione agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. 4. I comuni favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - attraverso forme di collaborazione 10

14 con l'a.n.c.i. - provvede alla realizzazione di tutte le attività di supporto e assistenza tecnica ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate. 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, effettua un monitoraggio annuale dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli autorizzati e delle attività in essi svolte. 6. L'attuazione del presente decreto non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'esercizio delle relative funzioni è operato nell'ambito delle vigenti disponibilità di bilancio. Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 11

15 Decreto legislativo 18 maggio 2001, n Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (art. 4) Art. 4 Esercizio dell'attività di vendita 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'àmbito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività (5). 3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. 4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. 6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del

16 8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del NORMATIVA REGIONALE REGIONE CALABRIA Legge regionale 14 agosto 2008, n Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali. - Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2008, n. 16, suppl. straord. 18 agosto 2008, n. 1. Art. 1 Finalità 1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale e assicurando un adeguata informazione ai consumatori sull origine e le specificità di tali prodotti. 2. A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi per: a) favorire l incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale da parte della distribuzione; b) assicurare un adeguata informazione ai consumatori sull origine e le specificità dei prodotti agricoli regionali; c) vietare la somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, nel rispetto del principio di precauzione di cui all articolo 7 del Reg. (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio del 2002; d) sostenere l acquisto di prodotti agricoli regionali da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell ambito del territorio regionale; e) favorire l incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali da parte degli imprenditori agricoli; f) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore; 13

17 g) incentivare l impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti. 3. All attuazione della presente legge provvedendo la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, nonché gli enti strumentali regionali. Art. 2 Divieto di somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati 1. In attuazione di quanto previsto dall articolo 1, comma 2, lett. c) della presente legge, è fatto divieto ai soggetti gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di somministrare cibi e bevande contenenti organismi geneticamente modificati nonché alimenti ottenuti da animali nutriti con mangimi contenenti organismi geneticamente modificati. 2. La violazione del divieto di cui al precedente comma è considerata grave inadempimento ai sensi dell articolo 1455 del codice civile e comporta la risoluzione del contratto di appalto del servizio di ristorazione. Art. 3 Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva pubblica. 1. I gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica devono garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli regionali in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua. 2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l aggiudicazione l utilizzazione di prodotti agricoli regionali in misura superiore alla percentuale di cui al precedente comma. 3. L utilizzazione di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso l impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi. 4. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 comporta la risoluzione di fatto del contratto. Art. 4 Promozione dei prodotti agricoli regionali. 14

18 1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori. 2. La Regione, anche in deroga alle norme vigenti, può concludere contratti di sponsorizzazione con le imprese esercenti attività di ristorazione o di ospitalità aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale che, nell ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli regionali. 3. L approvvigionamento dei prodotti di cui al comma precedente nella percentuale ivi indicata deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare la indicazione della origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati. 4. Alle imprese di cui al presente articolo viene inoltre assegnato, al fine di pubblicizzare l utilizzo dei prodotti agricoli regionali, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera di Giunta regionale. Art. 5 Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. 1. Il presente articolo disciplina l esercizio della vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che adempiano agli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. 2. La vendita al dettaglio di cui al comma 1 ha ad oggetto prodotti agricoli, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti in misura prevalente dalle aziende condotte o coltivate dai soggetti ivi indicati. 3. I prodotti posti in vendita si considerano provenienti prevalentemente da un azienda agricola quando, avuto riguardo ad un medesimo comparto agronomico, i prodotti acquisiti da terzi siano quantitativamente inferiori. Se la vendita diretta ha ad oggetto prodotti riferibili a comparti agronomici differenti, si ha prevalenza dei beni provenienti dall azienda del soggetto interessato qualora i beni stessi abbiano un valore superiore a quelli acquisiti da terzi. 4. L esercizio dell attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soggetti di cui al comma 3 deve essere preceduto da una dichiarazione di inizio attività secondo la disciplina di cui all articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni. 5. La vendita diretta effettuata su superfici all aperto nell ambito dell azienda agricola o di altre aree private di cui agli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nonché la vendita 15

19 esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è soggetta alla dichiarazione di cui al precedente comma. 6. Ai soggetti di cui al comma 5, che esercitano la vendita diretta nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge, non si applica la disciplina in materia di commercio, fatta salva l osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Art. 6 Compito dei Comuni. 1. I Comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi su aree pubbliche destinate all esercizio del commercio al dettaglio. 2. Nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono riservati ulteriori posteggi agli imprenditori agricoli che vendono prodotti agricoli ad un prezzo inferiore almeno del 10 per cento rispetto alla media dei prezzi praticati per lo stesso prodotto in ambito comunale, come rilevati trimestralmente dall Ufficio statistico comunale e dalla polizia amministrativa locale. 3. Al fine di favorire l acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un adeguata informazione ai consumatori sull origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i Comuni, nell ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione di farmer markets da parte degli imprenditori agricoli, di cui al precedente art. 5 comma Entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge i Comuni, nei limiti delle proprie competenze, adottano le deliberazioni di modifica dei regolamenti di funzionamento e di organizzazione dei propri piani per il commercio affinché nei mercati stessi sia consentita la vendita diretta dei prodotti agricoli nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Art. 7 Attività di controllo e sanzioni. 1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge. 2. Per l esercizio delle attività di cui al precedente comma, le Amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l istituzione nell ambito degli stessi organi di appositi gruppi di intervento. 3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali 1 agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti 16

20 ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale. Art. 8 Disposizioni finali e abrogazione. 1. Gli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che non presentano la dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, possono esercitare la vendita diretta previa autorizzazione del Comune nel quale intendano effettuarla. 2. Decorsi trenta giorni dall inoltro dell istanza di autorizzazione di cui al comma precedente la medesima si intende accolta e l attività di vendita può essere esercitata, nel territorio del Comune cui l istanza stessa è indirizzata, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. 3. Sono abrogate tutte le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge. 4. L attuazione della presente legge è affidata al Dipartimento Agricoltura. Art. 9 Parere comunitario di compatibilità. 1. Gli effetti della presente legge sono subordinati all acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 17

21 REGIONE LAZIO Legge regionale 16 aprile 2009, n Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale. Pubblicata nel B.U. Lazio 21 aprile 2009, n. 15. Art. 1 Finalità. 1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della produzione agricola regionale e contribuire al contenimento dei costi ambientali legati al trasporto delle merci, interviene per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione: a) incentiva l'utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali nei servizi di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici; b) promuove l'utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali da parte delle imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita al pubblico; c) organizza e promuove campagne di informazione sui prodotti delle aziende agricole regionali. Art. 2 Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici. 1. I servizi di ristorazione collettiva offerti direttamente o tramite affidamento dalla Regione, dagli enti locali e dai rispettivi enti pubblici dipendenti nonché dagli istituti scolastici e prescolastici pubblici e dalle strutture sanitarie pubbliche devono garantire che nella preparazione dei pasti sia utilizzata una percentuale di prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio regionale non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua. 2. Negli appalti pubblici di servizi o di fornitura di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione di cui al comma 1 costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo di prodotti agricoli provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale in misura superiore alla percentuale di cui al comma Al fine di favorire l'informazione degli utenti, i gestori dei servizi di cui al presente articolo sono tenuti ad esporre, in modo adeguato, le informazioni sulla provenienza regionale dei prodotti agricoli utilizzati nella preparazione dei pasti somministrati. 4. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 18

22 Art. 3 Promozione dei prodotti agricoli regionali nella somministrazione e vendita al pubblico. 1. Alle imprese esercenti attività di somministrazione o di vendita al pubblico di alimenti e bevande operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale, viene concesso, al fine di pubblicizzarne l'attività, l'uso di un apposito logo regionale. 2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione dell'origine, la natura, la quantità e la qualità dei prodotti acquistati. 3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito promozionale regionale, da realizzare nell'ambito delle iniziative e degli eventi promozionali della Regione per la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali. 4. La Regione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, definisce: a) il contenuto e le caratteristiche del logo di cui al comma 1 e le relative modalità di rilascio, di utilizzo e di revoca; b) le modalità di realizzazione del circuito regionale promozionale di cui al comma 3. Art. 4 Iniziative regionali. 1. La Regione, nell'ambito degli interventi di valorizzazione dei prodotti agricoli regionali, organizza e promuove campagne di carattere divulgativo e promozionale dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale e, in particolare: a) assicura un'adeguata informazione ai consumatori sulla provenienza e le caratteristiche di tali prodotti; b) informa sui vantaggi dell'acquisto dei prodotti medesimi, in termini di freschezza e qualità nonché di minor impatto ambientale, determinato dalla riduzione degli imballaggi e dei costi di trasporto. Art. 5 Compatibilità con la normativa comunitaria. 1. Al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, gli effetti della presente legge sono subordinati alla condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n, 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo 1999 e 19

23 decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione stessa, esplicita o implicita. 20

24 REGIONE MARCHE Legge regionale 7 luglio 2009, n Norme a sostegno del consumo dei prodotti di origine regionale. Pubblicata nel B.U. Marche 16 luglio 2009, n. 68. Art. 1 Finalità. 1. La Regione promuove la valorizzazione della filiera corta dei prodotti agroalimentari marchigiani, favorendo il loro consumo e commercializzazione ed assicurando un adeguata informazione ai consumatori sull origine e le specificità di tali prodotti. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione: a) favorisce l utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva pubblica; b) promuove l utilizzo dei prodotti agricoli regionali nella somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande; c) favorisce la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali e promuove una migliore conoscenza della qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori. Art. 2 Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva pubblica. 1. La Regione, per le finalità di cui all articolo 1, comma 2, lettera a), concede contributi ai soggetti pubblici che garantiscono, nei servizi di ristorazione collettiva, l utilizzo dei prodotti agricoli regionali in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua. 2. Nei bandi di gara relativi agli appalti pubblici dei servizi o di fornitura di prodotti alimentari ed agro-alimentari destinati alla ristorazione collettiva possono essere previste forme di premialità nel caso di utilizzazione di prodotti agricoli regionali in misura superiore alla percentuale di cui al comma I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono tenuti, al fine di favorire l informazione agli utenti, ad esporre, in modo adeguato, le informazioni sulla provenienza regionale dei prodotti agricoli utilizzati nella preparazione dei pasti somministrati. 4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, previo parere della competente commissione assembleare. 21

25 Art. 3 Promozione dei prodotti agricoli regionali nella somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande. 1. Alle imprese che esercitano attività di somministrazione o vendita al pubblico di alimenti e bevande operanti nel territorio regionale che, nell ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell anno, si approvvigionano per almeno il 50 per cento, in termini di valore, di prodotti provenienti dalle aziende agricole regionali viene concesso, al fine di pubblicizzare la loro attività, l uso di un apposito logo regionale. 2. L approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l indicazione dell origine, la natura, la quantità e la qualità dei prodotti acquistati. 3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito promozionale regionale, da realizzare nell ambito delle iniziative e degli eventi promozionali della Regione per la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali. 4. La Giunta regionale con apposito atto deliberativo stabilisce: a) le caratteristiche del logo di cui al comma 1 e le relative modalità di rilascio, di utilizzo e di revoca; b) le modalità di realizzazione del circuito promozionale regionale di cui al comma 3. Art. 4 Promozione dei prodotti agricoli regionali. 1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale attiva un apposito sito web costantemente aggiornato, ove sono riportati: a) l elenco degli imprenditori agricoli regionali che effettuano la vendita diretta, anche di prodotti manipolati e trasformati; b) l elenco delle imprese di trasformazione di prodotti agro-alimentari che utilizzano almeno il 50 per cento delle materie prime prodotte nella regione Marche; c) l elenco dei Comuni che mettono a disposizione spazi riservati all esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2007 (Attuazione dell articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui 22

26 mercati riservati all esercizio della vendita diretta da parte di imprenditori agricoli), nonché la localizzazione degli spazi, orari e giorni di attività, posti disponibili; d) l elenco dei beneficiari dei contributi di cui all articolo 2; e) l elenco delle imprese di cui all articolo La Giunta regionale, nell ambito degli interventi di valorizzazione dei prodotti agricoli regionali, organizza e promuove campagne di carattere divulgativo e promozionale dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio. Art. 5 Autorizzazione particolare. 1. Previo adeguamento delle norme ed indirizzi per il settore del commercio, i Comuni potranno autorizzare la realizzazione di punti vendita, gestiti da imprese agricole singole o associate, nei quali, le produzioni alimentari, per almeno il 70 per cento, dovranno provenire direttamente da aziende agricole marchigiane, mentre la restante quota, da aziende agricole italiane. Art. 6 Disposizioni finanziarie. 1. Per l attuazione della presente legge, l entità della spesa è autorizzata a decorrere dall anno 2010 con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. 2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge sono iscritte nella seguente UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio per l anno 2010 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale. 23

27 REGIONE PUGLIA Legge regionale 19 dicembre 2008, n Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali. - Pubblicata nel B.U. Puglia 23 dicembre 2008, n Art. 1 Finalità. 1. La Regione Puglia, nell esercizio delle proprie funzioni amministrative, promuove la valorizzazione e l utilizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo la commercializzazione e l uso dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel proprio territorio, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un adeguata informazione ai consumatori sull origine e le specificità di tali prodotti. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione interviene per: a) incentivare l impiego, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti; b) sostenere l incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali da parte degli imprenditori agricoli; c) favorire l acquisto di prodotti agricoli di origine regionale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell ambito del territorio regionale; d) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione e etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati, attraverso idonea attività di controllo, anche con l utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore; e) favorire l incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale da parte della distribuzione. 3. All attuazione della presente legge provvedono la regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze. Art. 2 Utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici. 1. I servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine regionale in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua. 24

28 2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione pubblica, l utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1 costituisce titolo preferenziale per l aggiudicazione. Sono fatti salvi i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza. 3. L utilizzazione di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva, affidati da enti pubblici, deve risultare espressamente attraverso l impiego di idonei strumenti d informazione ai destinatari dei servizi. Art. 3 Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. 1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli pugliesi, ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche. I comuni sono autorizzati all istituzione di nuovi posteggi, fino al raggiungimento di tale percentuale. 2. Al fine di favorire l acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un adeguata informazione ai consumatori sull origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di punti per la vendita diretta dei prodotti dell azienda e di mercati dei prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli. Art. 4 Promozione dei prodotti agricoli di origine regionale. 1. La regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori. 2. Ai fini di cui al comma 1: a) alle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico e operanti nel territorio regionale che, nell ambito degli approvvigionamenti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell anno, acquistano per almeno il 30 per cento, in termini di valore, prodotti agricoli di origine regionale, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l attività e l uso di detti prodotti, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono stabilite con apposita delibera adottata dalla Giunta regionale; 25

29 b) l approvvigionamento dei prodotti di cui alla lettera a), nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto, che devono riportare l indicazione dell origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati; c) le imprese di cui alla lettera a) sono inserite in un apposito circuito regionale, per un ritorno d immagine, nell ambito delle attività promozionali della Regione Puglia. La Giunta regionale, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve approvare il regolamento di utilizzo del marchio e il programma di valorizzazione del circuito. Art. 5 Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli di origine regionale. 1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), in deroga a quanto previsto dall articolo 1, comma 2, lettera d), a esclusione degli esercizi di vicinato, sono previsti appositi ed esclusivi spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli regionali. 2. Per le strutture di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, l obbligo decorre dal 1 gennaio Art. 6 Attività di controllo e sanzioni. 1. La regione, le province e i comuni, nell ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge. 2. Per l esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l istituzione nell ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento. 3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1 agosto 2005 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi), la regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale. Art. 7 Norma finanziaria. 1. La presente normativa non comporta oneri finanziari a carico del bilancio autonomo della regione. 26

30 Art. 8 Parere comunitario di compatibilità. 1. Gli effetti della presente legge sono subordinati all acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE. 27

31 REGIONE PIEMONTE Legge regionale 23 maggio 2008, n Legge finanziaria per l'anno (art. 11) Art. 11 Aiuti alla filiera corta 1. La Regione incentiva gli interventi a favore della filiera corta come attività volta a sviluppare il rapporto diretto fra consumatore e produttore. 2. La Regione considera prioritari gli interventi posti in essere da enti locali singoli od associati a favore dello sviluppo di mercati o spazi di vendita diretta su aree pubbliche o private, a cui hanno accesso imprenditori agricoli operanti nell'ambito territoriale ove sono istituite le aree di vendita. 3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio provvedimento stabilisce un piano di iniziative a favore della filiera corta individuando beneficiari, attività, modalità attuative e condizioni di accesso ai finanziamenti. 4. La Regione si riserva di estendere gli interventi a favore della filiera corta anche ad imprenditori agricoli singoli od associati. 5. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, previsto in euro 1 milione per l'anno finanziario 2008 e per ciascuno degli anni successivi fino al 2010, si fa fronte con le disponibilità della UPB DA11032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale

32 REGIONE VENETO Legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 - Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale. - Pubblicata nel B.U. Veneto 29 luglio 2008, n. 62. Art. 1 Finalità. 1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un adeguata informazione ai consumatori sull origine e le specificità di tali prodotti. 2. A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi per: a) incentivare l impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti; b) favorire l incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali da parte degli imprenditori agricoli; c) sostenere l acquisto di prodotti agricoli di origine regionale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell ambito del territorio regionale; d) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore; e) favorire l incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale da parte della distribuzione. 3. All attuazione della presente legge provvedono la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, nonché gli enti strumentali regionali. Art. 2 Utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici. 1. I servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine regionale in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua. 29

33 2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l aggiudicazione, l utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1. Sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza. 3. L utilizzazione di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi. Art. 3 Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. 1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli veneti, ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche. I comuni, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", sono autorizzati all istituzione di nuovi posteggi, fino al raggiungimento di tale percentuale. 2. Al fine di favorire l acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un adeguata informazione ai consumatori sull origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di farmer markets e di mercati dei prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10. Art. 4 Promozione dei prodotti agricoli di origine regionale. 1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori. 2. Alle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico ed operanti nel territorio regionale che, nell ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli di origine regionale, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l attività, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera della Giunta regionale. 3. L approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l indicazione dell origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati. 30

34 4. Le imprese di cui al comma 2 saranno inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell ambito delle attività promozionali della Regione Veneto. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge produrrà il regolamento di utilizzo del marchio e il programma di valorizzazione del circuito, comprendente anche sgravi fiscali e specifici contributi. Art. 5 Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli di origine regionale. 1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norma di programmazione per l insediamento di attività commerciali nel Veneto" ad esclusione degli esercizi di vicinato, sono previsti appositi ed esclusivi spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli regionali. 2. Per le strutture di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, l obbligo decorre dal 1 gennaio Art. 6 Attività di controllo e sanzioni. 1. La Regione, le province ed i comuni, nell ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge. 2. Per l esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l istituzione nell ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento. 3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 1 agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale. Art. 7 Parere comunitario di compatibilità. 1. Gli effetti della presente legge sono subordinati all acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 31

35 32

36 A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa piazza Oberdan, Trieste tel fax Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, piazza Oberdan, Trieste

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