VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE. adunanza straordinaria di l^ convocazione - seduta pubblica

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1 COMUNE DI AGNONE (Provincia di Isernia) DELIBERAZIONE NR.38 Trasmessa alco.re.co. in data 19 OTT col protocollo nr VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE adunanza straordinaria di l^ convocazione - seduta pubblica OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'alienazione dei beni comunali... L'anno duemila, addì sedici del mese di ottobre alle ore 17,30 e segg. nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e con appositi avvisi regolarmente notificati, venne oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano presenti: Presenti Assenti 1)-Avv. MARCOVECCHIO Francesco 2)-Dr. SAMMARTINO Armando

2 3)-Dr. DI PASQUO Domenico 4)-Sig. MITRI Felice 5)-Sig. CHIANTESE Amedeo 6)-Avv. SCARANO Pasquale 7)-Sig.AMICONE Roberto 8)-Sig. MARCOVECCHIO Giuseppe assente 9)-lng. GIORDANO Giancarlo 10)-Dr. DE SIMONE Pasquale 11 )-Sig. ZARLENGA Clemente 12)-Sig. ORLANDO Ascenso 13)-Dr. PAOLANTONIO Franco 14)-Sig. LABBATE Giovanni assente 15)-Sig. PATRIARCA Antonino 1G)-Dr. MARINELLI Italo 17)-Dr. ANTONELLI Luigi TOTALI 15 2 Partecipa il Segretario Generale Dr. Michele MOLLICHELLI il quale provvede anche alla redazione del verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Avv.. Francesco MARCOVECCHIO - sindaco- assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per!a trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al nr.7 dell'ordine del Giorno. DATO ATTO che è rientrato il consigliere DI PASQUO Domenico ed ha lasciato la seduta il

3 consigliere LABBATE Giovanni (presenti nr.15). IL CONSIGLIO COMUNALE Su relazione-proposta dell' Assessore al Patrimonio Dr. Armando SAMMARTINO; RICHIAMATO l'art. 12 -comma 2- della legge nr.127/1997 che, al fine di favorire la semplificazione ed alla maggiore libertà nelle procedure di alienazione, stabilisce che i Comuni possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare, anche in deroga alle norme di cui alla legge nr.783/1908 e successive modificazioni ed al Regolamento approvato con regio decreto 454/1909 e successive modificazione nonché alle norme sulla contabilità generale degli Enti Locali; RITENUTO che la nuova disciplina introdotta dalla legge porta a considerare il patrimonio non più in una visione statica, quale mero complesso di beni dell'ente di cui deve essere assicurata la conservazione, ma in alla visione dinamica, quale strumento strategico della gestione finanziaria, cioè come complesso delle risorse che l'ente deve saper utilizzare e valorizzare in maniera ottimale, per il perseguimento delle proprie finalità di erogazione di servizi e di promozione economica, sociale e culturale; CONSIDERATO che i temi della gestione, acquisizione e dismissione dei beni immobili da parte degli Enti Locali sono da alcuni anni di viva attualità e si inseriscono nell'ottica della razionalizzazione e gestione pubblica, della privatizzazione e di una nuova qualità dei rapporti tra pubblico e privato; ATTESO che il complesso delle norme che, fin dalla emanazione della legge nr.142/1990, ha delineato un nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali ed fin connotato l'intera gestione e, quindi anche quella del patrimonio immobiliare con i criteri dell'efficienza e dell'economicità -art39 del Decreto Legislativo nr.77/1995; RILEVATO che già con delibera consiliare nr.35 del fu approvato, apposito

4 regolamento sulle procedure contrattuali riguardanti il patrimonio del Comune ai fini di consentire '1a deroga alle norme in vigore in tema di alienazione di beni immobili; VISTO lo schema di nuovo Regolamento per l'alienazione dei beni immobili, così come licenziato favorevolmente dalla I^ Commissione Consiliare nella seduta del ; RITENUTO di dover procedere all approvazione del Regolamento di che trattasi; DATO ATTO che sulla proposta agli atti sono regolarmente stati acquisiti i pareri positivo di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria della spesa, resi rispettivamente dai Responsabili del 3 o e del 20 Settore; Con voti favorevoli 14 ed astenuto l (ORLANDO Ascenso), espressi palesemente per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti. Regione Molise COMITATO DI CONTROLLO SEZIONE SPECIALE PER GLI ATTI DEI COMUNI ISERNIA Prot. N. 1622/1 La sezione di Controllo sugli atti dei Comuni Nella seduta del

5 - Esaminato l atto deliberativo n.38 adottato dal Consiglio del Comune di Agnone nella seduta del , qui pervenuto il , avente ad oggetto: Approvazione Regolamento per l alienazione dei beni comunali ; - contestato che, con l atto all esame, il Consiglio ha, fra l altro, deliberato che il nuovo Regolamento approvato dovrà sostituire quello approvato con delibera consiliare n.35 del ; - considerato che quest ultima delibera è stata annullata nella seduta del , con ordinanza n.744 e, con essa, il Regolamento approvato; - rilevato, pertanto, che il nuovo Regolamento non può sostituire il precedente non esistente dal punto di vista giuridico a seguito del suo annullamento; - ritenuto, quindi, l atto de quo illegittimo parzialmente; - visti gli artt. 126 e seguenti del Testo unico n. 267; ANNULLA Parzialmente per illegittimità la deliberazione n. 38 adottata dal consiglio del Comune di Agnone nella seduta del , limitatamente all ultima parte de dispositivo e precisamente la frase con precisazione che dalla sua entrata in vigore lo stesso sostituirà il Regolamento approvato con delibera consiliare n.35 del Seguono le firme: P. C. C. IL SEGRETARIO (Dott. Pietro CARUGNO) Isernia, 13 DIC DELIBERA 1)- Di APPROVARE l unito Regolamento Comunale per l Alienazione dei Beni Culturali

6 che si compone di nr.21 articoli. Comune Di Agnone (PROVINCIA DI ISERNIA) REGOLAMENTO per l'alienazione dei BENI IMMOBILI COMUNALI ai sensi dell'art.12 della legge 15 maggio 1997, nr.127 Approvato con delibera consiliare Nr. 38 del 11 6 OTT.2000 REGOLAMENTO per l'alienazione di BENI IMMOBILI COMUNALI ai sensi dell'art.12 della legge 15 maggio 1997, nr.127

7 ART.1 Programmazione alienazioni 1. Con la delibera di approvazione del bilancio di previsione il Comune programma le alienazioni che intende avviare nel corso dell'esercizio finanziario. L'esperimento delle gare viene effettuato nell'arco dei successivi 1 2 mesi. 2. Tale deliberazione vale come atto fondamentale programmatorio ai sensi dell'art.32, 2 comma, lett.m) della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ciascuno dei beni compreso nell'elenco dei beni da eliminare sia accompagnato da apposita stima, ai sensi del successivo articolo. In caso contrario si fa riferimento a quanto stabilisce il comma 4 del successivo articolo 3. Il Consiglio Comunale può comunque stabilire di procedere alle alienazioni non ricomprese nel bilancio di previsione in corso di esercizio. 4. In caso di immobili acquisiti al patrimonio comunale e trasferiti successivamente con leggi speciali, il Consiglio Comunale, in deroga al regolamento, può stabilire procedure e valutazioni specifiche. ART.2 Valutazione 1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura del!' ufficio comunale, mediante perizia di stima giurata. Ai fini della stima è possibile conferire apposito incarico a professionista esterno. 2. Il valore stimato costituisce la base per la successiva gara. 3. In sede di programmazione annuale i beni immobili da vendere possono essere valutati secondo quanto risulta dall' inventario dei beni comunali qualora non si riesca ad effettuare la valutazione ai sensi del articolo. 4. In tal caso ciascuna vendita deve essere preceduta da apposita deliberazione consiliare ai sensi dell'art.32, com ma 2 lett.m} della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, che indice la gara pubblica.

8 ART.3 Provenienza dei beni 1. Possono essere alienati soltanto i beni che siano nell'effettiva disponibilità del Comune. 2. Possono essere alienati anche i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione, invenzione ed altre cause. ART.4 Forme di gara l. Ai sensi dell' art.12 della legge 197/97 sono assicurati, per la scelta del contraente, criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte 2. I contraenti vengono individuati mediante: a) asta pubblica, col sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportato nel bando, da esprimere con offerte segrete, in busta chiusa e sigillata; b) licitazione privata, con il medesimo sistema di cui sopra. ART.5 Indizione l. La gara viene indetta con deliberazione di Giunta Comunale, qualora vi sia a monte la de1iberazi,one consiliare di programmazione di cui all'art. 1 del regolamento. Detta deliberazione deve possedere i requisiti di cui all'art.56 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

9 2. In particolare la delibera individua il bene come previsto dal precedente articolo e approva il bando di gara. 3. Nel caso di licitazione privata, con successivo provvedimento, il responsabile stabilisce quali soggetti ammettere e approva lo lettera di invito a presentare offerte. ART.6 Pubblicità 1. Sono garantite adeguate forme di pubblicità alle gare ai sensi dell' art.12 della legge 127/ Le aste e le licitazioni sono pubblicate: a) all' Albo pretorio qualora si tratti di alienazioni di beni di valore inferiore a ; b) all' Albo pretorio e per estratto su un quotidiano a diffusione regionale per alienazioni di valore compreso tra e ; c) all' Albo pretorio, per estratto su un quotidiano a diffusione regionale e sul Bollettino Ufficiale Regionale per le alienazioni di beni il cui valore sia superiore a ART.7 Bando l. Il bando di gara deve contenere come requisiti minimi, i seguenti:. i beni da vendere, lo loro situazione e provenienza;. il prezzo estimativo a base di gara ed i termini per il pagamento;. i diritti e i pesi inerenti al fondo;. l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procede alla gara -nel caso della licitazione privata questa indicazione dovrà essere inserita nella lettera di invito-;

10 . il luogo e Il ufficio presso il quale si effettuano le gare;. l'ufficio presso il quale sono visionabili gli atti di gara;. l'ammontare della cauzione;. il metodo di gara;. l'indicazione che si farà luogo ad aggiudicazione quand'anche si presenti un solo offerente, la cui offerta sia almeno uguale al prezzo a base di gara;. eventuali garanzie bancarie per attestare la situazione economico-finanziaria degli offerenti;. per le persone giuridiche, l'iscrizione presso il Registro delle imprese;. in caso di società, lo composizione degli organi e di chi possiede lo rappresentanza legale;.la possibilità di ammettere offerte per procura anche per persona da nominare. Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura. privata autenticata. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate;. le modalità di presentazione dell'offerta, se esclusivamente a mezzo posta o anche tramite corriere o brevi manu, con ricevuta dell'ufficio del Comune;. le modalità di compilazione dei documenti, dichiarazioni e attestazioni, delle offerte e le modalità di imbustamento e sigillatura;. l'indicazione, delle cause che comportano l'esclusione dalla gara;. l'indicazione. che il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego, stesso non giunga a destinazione in tempo utile;. l'indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt.120 e segg.della legge 689/81 ;. nel caso di società l'indicazione espressa che può essere contenuta nel certificato di iscrizione del Registro delle Imprese, che negli ultimi 5 anni la ditta,non è stata

11 ,sottoposta, a,fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata;. il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. ART.8 Asta pubblica 1. L'asta deve svolgersi non prima del 310 giorno successivo alla pubblicazione del bando. 2. Le offerte debbono obbligatoriamente pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 14,00 del giorno antecedente a quello in cui avverrà l'apertura delle buste. ART.9 Licitazione privata 1. Qualora il Comune ricorra a questo procedimento nel bando viene fissato il termine per la ricezione delle domande di invito. Detto termine è fissato in giorni 15 dalla data di pubblicazione. Le domande devono obbligatoriamente pervenire al protocollo generale entro le ore 14,00 del 150 giorno.

12 2. Il responsabile del procedimento stabilisce con propria determinazione quali soggetti ammettere, ai sensi del regolamento e del ba6do, entro 5 giorni dallo scadere del termine di cui al comma precedente. 3. Entro 5 giorni dall'approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi vengono inviate le lettere d invito a presentare l'offerta. 4. L'offerta deve essere presentata entro 10 giorni dalla data di spedizione ed acquisita al protocollo generale del Comune obbligatoriamente, a pena di esclusione, entro le ore 14,00 del l 0 giorno. ART.10 Urgenza 1. In caso d'urgenza tutti i termini previsti dal regolamento sono abbreviabili sino alla metà. 2. Il provvedimento col quale si indice la gara deve motivare espressamente le ragioni d'urgenza. ART.ll Svolgimento delle gare l. Le gare si svolgono presso i locali del Comune specificati nel bando e/o nella lettera d'invito; alla presenza della commissione di gara. 2. Le gare sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni ' ART.12

13 Offerta 1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni, effetto giuridico obbligatorio nei confronti del- Comune, consegue all'aggiudicazione definitiva. L'offerta presentata è vincolante per il periodo di 90 giorni, salvo diverso periodo indicato nel bando. 2. Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte. 3. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite nel bando, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 4. L'aumento deve essere indicato in misura percentuale sull'importo a base di gara, espressa in cifre ed in, lettere. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo espresso in lettere e quello espresso in cifre é valida l'indicazione più conveniente.per il Comune. ART.13 Commissione di gara l. Per la commissione di gara valgono le norme generali del regolamento dei contratti.

14 ART. 14 Verbale di aggiudicazione l. Dello svolgimento l'esito delle gare viene redatto apposito verbale sotto la direzione del. 2. Il verbale riporta l'ora, il giorno, il mese, l anno ed il luogo in cui si é dato corso all apertura delle buste, il nominativo e la carica dei componenti la commissione, il numero delle offerte pervenute, i nominativi degli intervenuti alla gara, la graduatoria delle offerte e l aggiudicazione provvisoria. 3. Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene, pertanto, con la stipulazione del successivo contratto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva 4. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante lo diserzione della gara. ART.15 Contratto 1. La vendita viene perfezionata con contratto, con le formalità e modalità previste dal codice civile. 2. Di norma il contratto viene rogato in forma pubblica amministrativa dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.17, comma 68 lett.b) della legge 127/97. In tal caso l'acquirente è tenuto a versare al Segretario Comunale gli importi delle imposte di registro, ipotecarie e catastali ed i diritti di cui all' allegato D della legge 604/62, prima della stipulazione del contratto. 3. Qualora lo controparte lo richieda il rogito può essere effettuato da un notaio scelto dalla stessa controparte, ma in tal caso ad essa fanno carico le relative spese. 4. In ogni caso la vendita viene stipulata a corpo e non a misura.

15 ART.16 Invim 1. Le alienazioni dei beni immobili comunali sono esenti dall imposta comunale sugli incrementi di valore degli immobili ai sensi dell art.2, comma2, del D.L , nr.599, convertito nella legge , nr.5. ART.17 Garanzia 1. Il Comune garantisce l evizione all acquirente e la piena titolarità e libertà dei diritti venduti, dichiarando la sussistenza o meno di pesi o formalità pregiudizievoli. 2.La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti utili e onerosi, dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. ART. 18 Prezzo 1. L'acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara o della trattativa diretta, non oltre la stipulazione del contratto. 2. In mancanza il Comune tratterrà la cauzione versata e porrà a carico del mancato acquirente i costi di eventuali nuove gare, anche rivalendosi su crediti eventualmente vantati da questi nei confronti dell amministrazione, ferme restando tutte le azioni in tema di responsabilità contrattuale. ART.19

16 Gare esperite l. Gli esiti delle gare sono pubblicati con le medesime formalità della pubblicazione degli estratti del bando di gara. 2. L'avviso di gara esperita descrive il numero delle offerte presentate, l'aggiudicatario, l'aumento percentuale ed il prezzo contrattuale. ART.20 Pubblicità del regolamento l. Copia del regolamento, a norma dell' art.22 della legge , nr.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. ART.21 Entrata in vigore 1. Il regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale di controllo, in conformità a quanto previsto dall' art.1 7, Gomma 33, della legge nr.127 e dopo lo 2^pubblicazione per 15 giorni all' Albo Pretorio del Comune.

17 I^ PUBBLICAZIONE Il Regolamento, è stato pubblicato, all Albo,Pretorio Comunale, per la durata di giorni 15 consecutivi, dal al, ai sensi dell'art.47, l comma, della legge 8 giugno 1990 nr.142 ed art.98 dello Statuto. Agnone, lì IL SEGRETARIO GENERALE II^ PUBBLICAZIONE Il Regolamento, adottato con delibera del Consiglio Comunale nr.38 del 16 OTT vistato dal CO.RE.CO. con decisione nr. del è stato ripubblicato all' Albo Pretorio Comunale per la durata di giorni 15 consecutivi dal al,ai sensi dell'art.98 dello Statuto. Agnone, lì IL SEGRETARIO GENERALE

18 ENTRATA IN VIGORE Il Regolamento è entrato in vigore il giorno IL SINDACO GENERALE IL SEGRETARIO

19 Letto, confermato e sottoscritto ai sensi dell'art,26 -comma 1 - dello Statuto, IL PRESIDENTE GENERALE F.to Francesco MARCOVECCHIO MOLLICHELLI IL SEGRETARIO F,to Dr. Michele CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico io Segretario Generale che copia della deliberazione viene affissa all' Albo Pretorio Comunale il giorno 19. OTT per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, controfirmato dal messo comunale. IL MESSO COMUNALE F GENERALE F.to Antonio MASTRONARDIF MOLLICHELLI IL SEGRETARIO F.to Dr. Michele Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo, Dalla Residenza Municipale, addì 1 9 O TT GENERALE IL SEGRETARIO

20 ESECUTIVITA' Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suddetta delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art _ comma- del D. L.vo , nr.267. Dalla Residenza Municipale, addì IL SEGRETARIO GENERALE

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