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1 lunedì 3 dicembre 2007 Conversazione su: Concorrenza e Aiuti di Stato (parte generale - II) Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 1

2 Assi di conversazione Procedure di concessione Recupero aiuti indebitamente concessi Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 2

3 procedure di concessione Soglia de minimis Aiuti sottoposti a notifica Aiuti esenti da notifica, con obbligo di comunicazione Tipi di aiuti concedibili Ad hoc (singoli) Regimi di aiuto Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 3

4 procedure di notifica L art.88, par.3 del TCE dispone che: Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 2. (fase extragiudiziale procedura infrazione) Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 4

5 procedure di notifica L art.88, par.2 del TCE dispone che: Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 5

6 procedure di notifica La procedura di notifica è disciplinata dal: Regolamento base Regolamento (CE) n.659/99 del 22 marzo 1999, del Consiglio, recante modalità di applicazione dell art. 88 (ex art.93) del trattato CE (pubblicato nella GUCE del 27 marzo 1999, n. L 83); Regolamento di applicazione (in corso di modifica) Regolamento (CE) n.794/2004 del 21 aprile 2004, della Commissione, recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (CE) n.659/99 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell art. 88 (ex art.93) del trattato CE (pubblicato nella GUUE del 30 aprile 2004, n. L 140). Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 6

7 procedure di notifica Lo Stato deve notificare preliminarmente i progetti di nuovi aiuti e le modifiche ai regimi di aiuto esistenti Inoltre, non può dare esecuzione alle misure progettate prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale sul caso Le notifiche concernono sia regimi o programmi di aiuto generali, sia progetti diretti a istituire aiuti a favore di singole imprese (aiuti ad hoc) Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 7

8 procedure di notifica L obbligo di notifica èin capo al livello istituzionale che progetta la concessione dell aiuto, anche se la responsabilità giuridica in caso di inadempienza, e quindi di infrazione delle norme comunitarie, viene esercitata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato La notifica è trasmessa alla Commissione attraverso la Rappresentanza permanente dello Stato presso l UE a Bruxelles La notifica deve essere completa, deve cioè consentire la Commissione di adottare una decisione in merito Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 8

9 procedure di notifica La Commissione, dopo aver ricevuto la notifica: informa lo Stato membro dell avvenuta ricezione se, dopo un esame preliminare, constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione se, dopo un esame preliminare, constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, la dichiara compatibile (cd. decisione di non sollevare obiezioni ) se, dopo un esame preliminare, constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento formale (cd. decisione di avviare il procedimento di indagine formale ) Le decisioni di cui sopra devono essere adottate entro due mesi dalla ricezione della notifica completa; decorso inutilmente tale termine si applica il silenzio assenso; la notifica è ritenuta completa se entro due mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 9

10 procedure di notifica Nel caso la Commissione avvii il procedimento di indagine formale: la decisione di avvio del procedimento: espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista espone i dubbi attinenti la compatibilità dell aiuto con il mercato comune invita lo Stato membro a formula re osservazioni entro un termine stabilito (di norma non superiore a un mese) possono partecipare interessati potenzialmente danneggiati dall aiuto, i quali possono presentare anch essi osservazioni Il procedimento si conclude con una decisione, in linea di massima entro 18 mesi dall avvio del procedimento, che può essere positiva, negativa, condizionale o di non costituzione di aiuto Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 10

11 procedure di notifica Dal 1 gennaio 2006 è in vigore la procedura telematica di notifica Procedura informatica: SANI II Base giuridica: Regolamento CE n.794/2004 (in corso di modifica) Organizzazione e Soggetti responsabili in Italia: User: ogni amministrazione che abbia facoltà di intervento nel procedimento (diversi livelli: lettura, inserimento dati, modifica dati) Local System Administrator (LSA): Ministero per lo sviluppo economico, ha il compito di distribuire le password di accesso e le login, nonché di stabilire i criteri di tale accesso limitato Dr. Antonello Lapalorcia: Tel ; Fax antonello.lapalorcia@attivitaproduttive.gov.it Validator: Rappresentanza permanente presso l UE, fa da tramite fra lo Stato e la Commissione per quanto attiene la procedura di notifica, attestando la validità della stessa Per i formulari può essere utile consultare il sito internet della DG Concorrenza della Commissione europea, all indirizzo internet Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 11

12 procedure di esenzione da notifica Base giuridica: Regolamento CE n. 994/98 del 7 maggio 1998 Strumento normativo: Regolamento del Consiglio Categorie di aiuti di stato orizzontali su cui la Commissione può emanare regolamenti di disciplina Aiuti a favore delle PMI Aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo Aiuti a favore dell ambiente Aiuti a favore dell occupazione e della formazione Aiuti de minimis In generale Per il settore agricoltura e pesca Procedura di controllo Comunicazione alla Commissione del regime o dell aiuto ad hoc, da istituire Periodo di validità , esteso al 30/06/ Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 12

13 procedure in esenzione di notifica L art.89 del TCE dispone che: Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura. Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 13

14 Aiuti di Stato disciplina UE A. Norme di valutazione degli aiuti di Stato esenti da procedura di notifica I. AIUTI DE MINIMIS, GENERALE, esclusi settori agricoltura, pesca e acquacoltura II. AIUTI DE MINIMIS, SETTORE AGRICOLO III. AIUTI DE MINIMIS, ACQUACOLTURA SETTORE PESCA E (proposta regolamento) IV. AIUTI INVESTIMENTI A FINALITA REGIONALE V. GENERALE MULTISETTORIALE, escluso settore agricolo (proposta regolamento) VI. AIUTI A FAVORE DELLE PMI, SETTORE AGRICOLO esclusa trasformazione e commercializzazione prodotti Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 14

15 Aiuti di Stato disciplina UE B. Norme di valutazione degli aiuti di Stato con obiettivi orizzontali I AIUTI ALLA RICERCA E SVILUPPO (nuove proposte ) II AIUTI PER LA TUTELA DELL AMBIENTE (nuove proposte ) III AIUTI PER I CAPITALI DI RISCHIO PMI (nuovi orientamenti ) C. Norme di valutazione degli aiuti nel settore agricolo e della pesca e acquacoltura D. Norme di valutazione degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà E. Norme di valutazione dei servizi di interesse economico generale Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 15

16 Aiuti di Stato disciplina UE F. Norme di valutazione degli aiuti a determinati settori I SERVIZI POSTALI II SERVIZIO PUBBLICO DI RADIODIFFUSIONE III OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE IV ENERGIA V COSTRUZIONE NAVALE VI ACCIAIO G. Norme per la valutazione di certe transazioni e di certi trasferimenti di fondi come aiuti di Stato I APPORTI DI CAPITALI DELLO STATO II TRASFERIMENTI DI FONDI ALLE IMPRESE PUBBLICHE III GARANZIE DELLO STATO IV VENDITE DI TERRENI E FABBRICATI V ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL ESPORTAZIONE VI AIUTI FISCALI Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 16

17 disciplina UE Per ogni ambito normativo sugli Aiuti di Stato vi è specifica disciplina, rinvenibile sia nel sito internet della DG Concorrenza della Commissione europea, agli indirizzi n/aid3.html#c sia nel sito internet del Dipartimento politiche di sviluppo e coesione del Ministero per lo sviluppo economico, all indirizzo Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 17

18 obbligo di recupero Non era previsto nei trattati istitutivi CEE È conseguenza della concessione di aiuti illegali È competenza dello Stato Membro vs. competenza della Commissione Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 18

19 obbligo di recupero PRINCIPI FONDAMENTALI (1) Finalità: ripristinare la situazione esistente prima della concessione dell aiuto Base legale: Art. 14, Regolamento CE di procedura n.659/1999 Caratteristiche principali: Il recupero va effettuato seconde le procedure nazionali, ma l autonomia procedurale degli SM è limitata dalla necessità di un esecuzione immediata ed effettiva (cfr. C-232/05) Il recupero si fa con interessi calcolati su una base composta (Regolamento CE di applicazione n.794/2004) Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 19

20 obbligo di recupero PRINCIPI FONDAMENTALI (2) I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo fatta salva un ordinanza di sospensione della Corte di Giustizia (art. 242 Trattato CE) In caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli SM adottano tutte le misure necessarie [ ] comprese le misure provvisorie Obbligo di leale cooperazione fra Commissione e SM Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 20

21 obbligo di recupero PRINCIPI FONDAMENTALI (3) Il recupero in caso di beneficiari in difficoltà Esecuzione della decisione della Commissione mediante liquidazione o rimborso totale Una situazione finanziaria difficile non costituisce impossibilità di esecuzione Impossibilità assoluta di recupero riconosciuta esclusivamente: Per mancanza di attivi recuperabili Recupero presso i terzi se: Trasferimento del vantaggio Il prezzo pagato per i mezzi di produzione non è il prezzo di mercato Intenzione di eludere l obbligo di recupero Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 21

22 limiti ed eccezioni obbligo di recupero Limiti alla facoltà della Commissione di ordinare il recupero: Principio generale di diritto comunitario Tutela legittimo affidamento Certezza del diritto Termine di prescrizione di 10 anni Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 22

23 Strumenti di prevenzione concessione aiuti illegali e incompatibili Commissione Impossibilità di sanzionare la concessione di aiuti illegali Ingiunzione di sospensione o di recupero Procedimento d infrazione Stati membri Applicabilità diretta art. 88, par. 3 TCE Utilizzo procedure nazionali Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 23

24 recupero aiuti indebitamente concessi PROCEDURE DI AMBITO COMUNITARIO 1) Aiuti definiti illegali 2) Ingiunzione di sospensione o di recupero a titolo provvisorio di aiuti 3) Esame preliminare decisione finale 4) Indagine formale (procedura di infrazione) 5) Decisione Commissione di definizione dell aiuto incompatibile 6) Decisione della Commissione per il recupero degli aiuti illegali e incompatibili 7) Corte di Giustizia a) Sentenza di addebito di responsabilità (ex art. 228, par.1, TCE; procedura in deroga ex artt. 226 e 227 TCE) b) Sentenza di esecuzione con eventuale sanzione pecuniaria forfettaria e penalità (ex art. 228, par.2, TCE) Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 24

25 recupero aiuti indebitamente concessi Fase comunitaria Procedura nazionale 1) Valutazione preliminare alla concessione degli aiuti sulla compatibilità degli stessi con le norme TCE 2) Aiuti definiti illegali e incompatibili: Decisione negativa della Commissione in esito al procedimento di indagine formale 3) Decisione della Commissione per il recupero degli aiuti illegali e incompatibili 4) Corte di Giustizia Sentenza di addebito di responsabilità e/o Sentenza di esecuzione 1) Concessione aiuti Dichiarazione Deggendorf (funzione preventiva) Finanziaria 2007, art. 1, comma ) Procedure preventive nazionali Legge Finanziaria 2007, art. 1, commi da 1213 a 1222 Accordo Stato, Regioni e Autonomie locali 3) Aiuti definiti illegali e incompatibili: Eventuale procedura dal giudice nazionale (aiuti illegali) Esposizione dei ricorrenti, a differenza del procedimento comunitario 4) Procedura nazionale di addebito e rivalsa dello Stato L. Finanz.2007, art.1, c. da 1213 a 1222 Accordo Stato-Regioni-Autonomie locali (in corso di definizione) Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 25

26 pratica di recupero RUOLO COMMISSIONE Decisioni con l indicazione del beneficiario e - se noto - dell importo da recuperare Indicazione dei termini per l esecuzione della decisione Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 26

27 pratica di recupero RUOLO STATI MEMBRI Cooperazione con la Commissione Informazioni sulla procedura di recupero : Individuazione del beneficiario dell aiuto Quantificazione dell importo da recuperare Scelta della procedura di recupero Notifica e esecuzione degli ordini di recupero Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 27

28 pratica di recupero RUOLO STATI MEMBRI Difficoltà incontrate: Imprecisione delle decisioni di recupero Scelta di una procedura inefficace Sospensione dell esecuzione in contraddizione con l art. 242 del Trattato CE Problema di base giuridica Difficoltà nel recupero in caso di regimi di aiuti Discriminazione fra Stati Membri Ragioni politiche Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 28

29 pratica di recupero DIFFICOLTA INCONTRATE IN ITALIA Recupero di aiuti concessi sotto forma di misure fiscali Recupero per regimi di aiuti: ammontare sconosciuto, grande numero di beneficiari Procedura molto lunga Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 29

30 giurisprudenza DEGGENDORF Causa C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf GmbH vs. Commissione delle Comunità europee e Repubblica federale di Germania Sentenza (2 grado) della Corte di Giustizia del 15 maggio 1997 La Commissione, in sede di esame della compatibilità di un aiuto, deve tener conto di tutti gli elementi pertinenti ed in particolare dell effetto cumulativo di un nuovo aiuto e di un aiuto dichiarato incompatibile che non sia ancora stato restituito. La Commissione ha la possibilità di sospendere la concessione dell aiuto compatibile finché non sia stato restituito il precedente aiuto illegittimo e incompatibile Orientamento della Commissione: Condizionamento dell autorizzazione di nuovi aiuti all impegno da parte dello Stato membro interessato di verificare che i destinatari non siano obbligati alla restituzione di aiuti dichiarati incompatibili (cd. Impegno Deggendorf ) Paesi in cui è stato reso operativo l Impegno Deggendorf : Italia e Spagna per quattro regimi di aiuto, Francia, Germania e Belgio per un regime di aiuto Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 30

31 pratica di recupero IMPEGNO DEGGENDORF DELL ITALIA Inserimento di una disposizione Deggendorf nella legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1223) "I destinatari degli aiuti di cui all articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma". Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 31

32 pratica di recupero LE PROCEDURE DI INFRAZIONE AVVIATE CON L ITALIA CR 49/98 : Contratti di formazione-lavoro sentenza della Corte del 1/4/2004 (causa C-99/02) CR 27/99 : Aiuti alle ex-municipalizzate sentenza della Corte del 1/6/2006 (C-207/05) + procedura ex art. 228, par.2, TCE iniziata il 13/12/2006 CR 62/03: Disposizioni urgenti in materia di occupazione (causa C-280/05) CR 57/03 : Tremonti bis CR 8/04: Incentivi fiscali diretti a favore di nuove società quotate in Borsa Scienze delle Finanze Politiche, metodologie, strumenti e pratiche per lo sviluppo locale MF 32

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