VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N.105
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1 P R O V I N C I A D I T O R I N O C I T T À D I S U S A C o p i a VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N.105 OGGETTO: Regolamento comunale di Polizia Mortuaria. Indirizzi interpretativi della Giunta Comunale per la gestione dei servizi cimiteriali. L anno duemilasette addì ventuno del mese di novembre alle ore diciassette e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: Cognome e me Presente 1. PLANO Sandro - Sindaco Sì 2. BELTRAME Luigi Antonio - Vice Sindaco Sì 3. MONTABONE Giorgio - Assessore 4. FONTANA Mario Domenico - Assessore Sì 5. FONZO Antonia Josefina - Assessore Sì 6. SICILIANO Eugenio - Assessore 7. GIANOLI Edoardo - Assessore Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 3 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale SIGOT Dr. Livio.
2 LA GIUNTA COMUNALE Richiamata la deliberazione di C.C. n. 16 del con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria; Richiamati: - l Ordinanza sindacale n. 96 del che regola l esumazione ordinaria del campo comune 2B; - la Deliberazione di G.C. n. 92 del avente ad oggetto: Direttiva per affrontare i fabbisogni di sepolture anni Provvedimenti di revoca di concessioni ai sensi dell art. 27 comma 6 del Regolamento comunale di polizia mortuaria ; - la Determinazione del responsabile del servizio n. 25 del avente ad oggetto: Esumazione ordinaria delle aree trentennali perimetrali scadute ; - la Determinazione del responsabile del servizio n. 28 del avente ad oggetto: Revoca concessioni cellette ossario perpetue ; Ricordato che la Giunta comunale con la deliberazione di cui sopra ha stabilito di sopperire al fabbisogno di sepolture per il periodo 2008/2009 (n ) con i seguenti interventi: 1. l esumazione ordinaria del campo 2B il cui numero delle fosse ammonta a 68; 2. l esumazione ordinaria delle aree individuali trentennali perimetrali scadute il cui numero ammonta a 61; 3. revoca, per grave insufficienza del cimitero, delle concessioni perpetue relative alle cellette ossario quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma (82 unità); 4. l estumulazione delle cellette ossario di cui al punto precedente, fatta salva la facoltà di rinnovo di 50 anni; Precisato che le operazioni di attuazione della suddetta direttiva si devono svolgere tra il mese di gennaio e il mese di aprile 2008; Visto che si sono rivolti all Ufficio di Stato Civile numerosi famigliari interessati alla raccolta dei resti ossei (in cellette ossario, in loculi, trentennali, in tombe di famiglia o in altri cimiteri) e che l Ufficio si è trovato a dover affrontare, ex novo, delle fattispecie non sempre riconducibili ad una regolamentazione astratta quale quella del Regolamento comunale vigente; Dato atto che, nello specifico, il Responsabile dell Area Servizi alle Persone e alle Imprese, al quale è stata affidata la responsabilità dei Servizi Cimiteriali dal 1 ottobre 2007, concluso il progetto di informatizzazione, ha sollevato dubbi rispetto l applicazione di alcuni articoli del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e alla prassi amministrativa invalsa fino ad ora, rilevandone incongruenze e difficoltà di interpretazione: le difficoltà nascono, in particolare, dall interpretazione, in maniera sistematica, degli artt. 16 Ammissione al cimitero 27, comma 4 e 7 Disposizioni generali sulle sepolture private 30 Disciplina del diritto d uso delle sepolture private del vigente Regolamento; Ricordato che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 78 del 15/11/2004, a pochi mesi dall entrata in vigore del nuovo regolamento, aveva già dato una lettura e interpretazione sistematica agli articoli di cui sopra; Preso atto dall esame dei casi concreti affrontati nel periodo di vigenza del Regolamento comunale (dal agosto 2004 ad oggi), che le difficoltà sopraevidenziate hanno dato luogo a diverse soluzioni che non trovano una chiara e diretta rispondenza nella disciplina del Regolamento comunale ma che cercano invece di rispondere alle esigenze dell utenza. Tale situazione a regime andrà risolta con l approvazione di un nuovo Regolamento; Dato altresì atto che il Regolamento comunale agli artt. 22 e 23 stabilisce la gratuità del servizio di esumazione ed estumulazione ordinaria, introducendo un regime diverso da quanto stabilito dall art. 7 bis della Legge , n. 26, che stabilisce la regola generale dell onerosità delle predette operazioni salvo i casi definiti sociali; Considerato che, dal punto di vista normativo: - la materia della Polizia Mortuaria, dopo la riforma costituzionale del titolo V effettuata con L. Cost. 3/2001, non è più competenza esclusiva dello Stato, ma materia di legislazione concorrente di competenza delle Regioni (materia di sanità pubblica); - la Regione, in attesa dell approvazione di un nuovo regolamento regionale in sostituzione di quello nazionale, ha approvato la Deliberazione di G.R. n del con la quale ha sospeso temporaneamente l applicazione di alcune norme regolamentari statali; - la potestà regolamentare dei Comuni ha assunto rilievo costituzionale I Comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite pertanto nelle funzioni ad esso attribuite il regolamento comunale è fonte autonoma rispetto anche alla legge nazionale e statale che non possono invadere tale spazio e cioè avere un contenuto di dettaglio riservato al potere regolamentare (nuovo art. 117, comma 6 della Costituzione); - per altro verso, se non si volesse utilizzare tale più ampio spazio di competenza, rimarrebbe comunque la estesa potestà regolamentare riconosciuta al Comune in materia di entrate proprie e tributi, ai sensi dell art. 52 della legge 446/1997; nella materia dei servizi a domanda, tra cui potrebbe rientrare il servizio di esumazione e estumulazione, lo stesso TUEL 267/2000 stabilisce che l articolazione delle tariffe è
3 rimessa alla autonomia comunale e che solo gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie hanno un obbligo di copertura minima, globale, del costo di tali servizi; - quindi il Regolamento comunale adottato nel 2004, con riferimento allo specifico punto in esame (gratuità delle operazioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie) ha espressamente inteso disporre la gratuità delle operazioni medesime, rispetto alla normativa statale del 2001 (normativa peraltro anteriore alla riforma costituzionale del titolo V); Ricordato che è intenzione dell Amministrazione comunale, in occasione dell ampliamento del cimitero, procedere al rifacimento del suddetto regolamento, procedura che non può essere utilmente effettuata in tempi brevissimi e senza pregiudicare gli interessi dei famigliari dei defunti, anche per l iter procedurale da osservare con la partecipazione della ASL di competenza; Ritenuto necessario fornire all organo gestionale, al fine di affrontare la situazione eccezionale dei prossimi mesi e nel preminente interesse pubblico di non creare disservizi e ritardi alla particolare utenza, nel rispetto del principio di parità di trattamento, delle direttive scritte condivise (tra apparato politico e tecnico rispetto alla ratio delle norme) che tengano conto anche della prassi amministrativa fino ad ora seguita; Considerato che la presente deliberazione, nell ambito della proposta operativa, ha ottenuto, ai sensi dell art. 49, 1 comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario comunale e del responsabile del servizio, come risulta dall allegato foglio; Dato atto che la Giunta Comunale agisce in virtù di competenza propria ai sensi dell art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano; DELIBERA 1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 2. di approvare la seguente Direttiva per il competente servizio comunale, Area Servizi alle Persone e alle imprese, che ha natura di interpretazione sistematica e condivisa di alcuni articoli del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria vigente, da applicarsi in occasione degli interventi stabiliti con deliberazione di G.C. n. 92 del e in attesa dell adozione del nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria : a. le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria stabilite con deliberazione di G.C. n. 92 del sono a titolo gratuito come stabilito dagli artt. 22 e 23 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria. Inoltre dalla lettura comparata degli articoli suddetti con la tabella dei diritti fissi per i servizi cimiteriali (Allegato B) del Regolamento e tenuto conto della prassi seguita si può legittimamente ritenere che la suddetta gratuità è riferita alla fattispecie di esumazione e estumulazioni ordinarie, disposte per iniziativa dell amministrazione comunale. Al contrario, le operazioni sono soggette al pagamento della tariffa stabilita (e perciò è stata prevista nella tabella) se viene fatta su richiesta e iniziativa dei famigliari; sempre in questo ambito, in continuità con la prassi seguita e allo scopo di non creare disparità di trattamento, la medesima tariffa viene applicata alle esumazioni ordinarie richieste su iniziativa dei famigliari. b. l art. 16 del vigente regolamento di polizia mortuaria è riferito alla possibilità di accedere legittimamente al cimitero per le salme, i resti, le ceneri di persone non residenti a Susa nei modi seguenti: i. in fossa comune decennale o attraverso l acquisto di una sepoltura privata individuale nei casi previsti dalla lettera a), c) e d); ii. in una sepoltura privata individuale o di famiglia in base ad una concessione già esistente, se ne hanno titolo ai sensi dell art. 30 che regola la definizione di famiglia (lettera e); iii. qualora non ricorrano le condizioni di cui sopra, se un famigliare residente da almeno due anni stipuli una concessione per sepoltura privata a favore del defunto non residente (lettura sistematica degli art. 16, comma e), 27, comma 4 e 30, comma 2); Una lettura diversa renderebbe inapplicabile l art. 16 e inefficace l istituzione della tariffa per i non residenti indicata nella tabella A del Regolamento. c. Conservazione dei resti ossei in seguito alle operazione di esumazione/estumulazione:
4 i. i familiari possono richiedere la conservazione dei resti ossei derivanti dalle operazioni di esumazione del Campo Comune e delle aree trentennali, in celletta ossario o in sepoltura privata (area individuali trentennali, loculi, tombe di famiglia) ai sensi degli artt. 24, comma 4 e 19 comma 5 del vigente regolamento comunale; ii. la collocazione all interno di una sepoltura privata (area individuali trentennali, loculi, tombe di famiglia) è subordinata: iii. al pagamento del relativo diritto fisso previsto dalla tabella B allegata al Regolamento come modificata dalle successive deliberazioni di G.C. (es apertura tomba per deposito resti ecc.); iv. alla verifica dell art. 30, comma 2 del Regolamento comunale per quanto riguarda la definizione di famigliari; d. la collocazione all interno di una celletta ossario è subordinata: i. al rilascio di una concessione di durata cinquantennale; ii. al pagamento della tariffa per l acquisto della celletta ossario in vigore al momento della stipulazione della concessione senza l applicazione dell aumento del 100% stabilito per i non residenti (Allegato A del Regolamento). Tale conclusione risulta coerente con il fatto che trattasi di resti ossei derivanti da esumazioni di salme e/o resti già sepolti e accolti nel cimitero di Susa. Trova, al contrario applicazione l aumento di cui sopra solo in presenza di resti ossei provenienti da altri cimiteri; iii. per le stesse ragioni non trova applicazione l art. 16 del vigente regolamento comunale per quanto riguarda il diritto di ammissione al cimitero; iv. al pagamento dei costi di tumulazione in celletta ossario in vigore al momento della stipulazione della concessione (allegato B del regolamento); v. la concessione per cellette ossario può avere come concessionario qualsiasi famigliare anche non residente. e. L'assegnazione di cellette ossario disponibili avviene seguendo le seguenti modalità: i. per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità l'ordine di presentazione della domanda di concessione; ii. è consentito ai famigliari la scelta dell arcata (G, H, I, 1, 2, 3), fatta salva la disponibilità di cellette e tenuto conto del regime tariffario prescelto. La facoltà di scelta pare opportuna in quanto ciascuna arcata ha una numerazione progressiva indipendente. Il medesimo criterio si applica per le concessioni di loculi; per i trentennali rilevano il regime tariffario prescelto e l ordine progressivo delle sepolture iii. disponibili; fino all esumazione dei resti ossei è possibile una mera prenotazione della celletta, la stipulazione della concessione con i relativi pagamenti avviene solo in presenza dei resti ai sensi dell art. 27, comma 7 del vigente regolamento. Qualora la salma non sia mineralizzata la concessione non potrà essere stipulata. f. Revoca delle concessione perpetue per cellette ossario: i. Adottato il provvedimento di revoca delle concessioni di cellette, si procederà alla estumulazione dei resti salvo il rinnovo per anni 50 previo rilascio di una concessione di durata cinquantennale; g. Il Rinnovo è sottoposto in particolare ai seguenti adempimenti: i. al pagamento della tariffa per l acquisto della celletta ossario in vigore al momento della stipulazione della concessione senza l applicazione dell aumento del 100% stabilito per i non residenti (Allegato A del Regolamento). Tale conclusione risulta coerente con il fatto che trattasi di resti ossei già sepolti e accolti nel cimitero di Susa. ii. la concessione per cellette ossario può avere come concessionario qualsiasi famigliare anche non residente. 3. di dare atto che la presente direttiva sostituisce qualsiasi altra direttiva propria, di natura dirigenziale o prassi interpretativa in contrasto con la medesima, fatte salve le aspettative già consolidatesi presso gli utenti in base ad atti precedenti (annotazioni di prenotazione sui registri, e simili) tenuto conto degli aspetti morali e umanitari insiti nella materia funeraria; 4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con un distinta votazione in forma palese che da esito unanime favorevole. F:\DOC 2\Gruppi di lavoro\delibere\istruttoria giunta\testi anno 2007\demografici\delibera indirizzi g.c. per gestione servizi cimiteriali nella fase transitoria.doc
5 Letto, confermato e sottoscritto Il Presidente F.to:PLANO Sandro Il Segretario Comunale Capo F.to:SIGOT Dr. Livio CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Responsabile di Area attesta che la presente deliberazione viene affissa all albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal Registro Pubblicazioni n..., come prescritto dall art.124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 Susa, F.to: Grazia Pent Il sottoscritto Responsabile di Area, visti gli atti d ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall art.125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e messa a disposizione dei Signori Consiglieri Comunali nel locale loro assegnato all interno del palazzo comunale ai sensi del vigente statuto comunale. Alla Prefettura di Torino ai sensi dell art.135 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Susa, F.to:Grazia Pent DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA. Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3 comma, decreto legislativo 267/2000) Grazia Pent E'copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Susa, Il Responsabile dell'area Amministrativa
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