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1 Mercoledì 25 Marzo 2015 Anno XLVI N. 9 PARTE PRIMA CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo 2,50. La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica- PARTE PRIMA 3 SOMMARIO LEGGE REGIONALE 18 Marzo 2015 N. 8 Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei). pag. 2
2 Parte I pag 2 LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2015 N. 8 Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei). Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato. la seguente legge regionale: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga Articolo 1 (Modifica all articolo 4 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei)) 1. Alla lettera c) del comma 1 dell articolo 4 della l.r. 17/2014, dopo la parola: chiodini sono inserite le seguenti: (Armillaria mellea). Articolo 2 (Modifica all articolo 6 della l.r. 17/2014) 1. Al comma 1 dell articolo 6 della l.r. 17/2014, le parole: nella stagione primaverile e autunnale sono sostituite dalle seguenti: dalla stagione primaverile a quella autunnale. Articolo 3 (Modifiche all articolo 7 della l.r. 17/2014) 1. La lettera b) del comma 1 dell articolo 7 della l.r. 17/2014, è abrogata. 2. Dopo il comma 2 dell articolo 7 della l.r. 17/2014, è aggiunto il seguente: 2 bis. Per documentati scopi scientifici o didattici la Regione Liguria, attraverso l Ispettorato agrario regionale, rilascia speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo.. Articolo 4 (Modifica all articolo 8 della l.r. 17/2014) 1. Alla fine della lettera d) del comma 4 dell articolo 8 della l.r. 17/2014, è aggiunta la parola: chiuso. Articolo 5 (Modifiche all articolo 9 della l.r. 17/2014) 1. Il comma 3 dell articolo 9 della l.r. 17/2014, è sostituito dal seguente: 3. Al fine di preservare l ecosistema boschivo, i consorzi possono prevedere che le persone autorizzate di cui al comma 2 non esercitino la facoltà di raccogliere funghi per due giorni la settimana.. 2. Alla fine del comma 6 dell articolo 9 della l.r. 17/2014, sono aggiunte le parole: e, in particolare, a perseguire la possibile armonizzazione dei giorni di sospensione della raccolta dei funghi, di cui al comma 3. Articolo 6 (Modifica all articolo 12 della l.r. 17/2014) 1. Il comma 2 dell articolo 12 della l.r. 17/2014, è abrogato.
3 Parte I pag 3 Articolo 7 (Modifica all articolo 14 della l.r. 17/2014) 1. Al comma 1 dell articolo 14 della l.r. 17/2014, le parole: rilasciato dalla Regione, subordinato al superamento di un esame finale al quale sono ammessi i candidati che abbiano frequentato almeno il 75 per cento delle ore previste per il corso di cui all articolo 15 sono sostituite dalle seguenti: e iscritti nel registro dei micologi. Articolo 8 (Modifica all articolo 16 della l.r. 17/2014) 1. La lettera e) del comma 1 dell articolo 16 della l.r. 17/2014, è abrogata. Articolo 9 (Modifiche all articolo 18 della l.r. 17/2014) 1. Il comma 1 dell articolo 18, è sostituito dal seguente: 1. La vendita di funghi freschi e, altresì, dei funghi secchi allo stato sfuso appartenenti alle specie del gruppo edulis e relativo gruppo (porcini) è soggetta alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente nel caso di nuova attività.. 2. Il comma 4 dell articolo 18 della l.r. 17/2014, è sostituito dal seguente: 4. Il titolare dell attività o suo delegato deve essere in possesso dell attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all articolo 17 o dell attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della Sanità 686/ Il comma 5 dell articolo 18 della l.r. 17/2014, è abrogato. 4. Al comma 6 dell articolo 18 della l.r. 17/2014, le parole: dell autorizzazione di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: di adempiere a quanto previsto ai commi 1 e Al comma 7 dell articolo 18 della l.r. 17/2014, le parole: previo rilascio dell autorizzazione di cui al comma 1 e sono sostituite dalla seguente: previa. 6. Il comma 9 dell articolo 18 della l.r. 17/2014, è abrogato. 7. Il comma 10 dell articolo 18 della l.r. 17/2014, è abrogato. Articolo 10 (Modifica all articolo 19 della l.r. 17/2014) 1. Al comma 1 dell articolo 19 della l.r. 17/2014, le parole: sotto il diretto controllo sono sostituite dalle seguenti: a seguito di certificazione. Articolo 11 (Modifiche all articolo 20 della l.r. 17/2014) 1. Al comma 1 dell articolo 20 della l.r. 17/2014, le parole: nell allegato 1 del d.p.r. 376/1995 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituite dalle seguenti: nell articolo 5 e negli allegati I e II del d.p.r. 376/1995 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nella deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 1996, n (Integrazioni ai sensi dell articolo 4, comma 2 del d.p.r. 376/1995 dell elenco delle specie fungini riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale).. Articolo 12 (Modifiche all articolo 21 della l.r. 17/2014) 1. Al comma 1 dell articolo 21 della l.r. 17/2014, dopo la parola: osservanza sono inserite le seguenti: del Capo I. 2. Dopo il comma 1 dell articolo 21 della l.r. 17/2014, è inserito il seguente: 1 bis. Alle Aziende sanitarie locali e agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria addetti al controllo ufficiale ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali è demandata la vigilanza sull osservanza del Capo II della presente legge..
4 Parte I pag 4 Articolo 13 (Modifiche all articolo 22 della l.r. 17/2014) 1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell articolo 22 della l.r. 17/2014, è inserita la seguente: l bis) per la raccolta di funghi senza il possesso del tesserino, di cui all articolo 9, comma 2, e per la raccolta di funghi nei giorni in cui la stessa non è consentita, secondo quanto disposto dall articolo 9, comma 3, da euro 100,00 a euro 300,00;. 2. Al comma 5 dell articolo 22 della l.r. 17/2014, dopo la parola: riscosse sono inserite le seguenti: per le violazioni del Capo I della presente legge e alla fine del medesimo comma sono aggiunte le parole: Per le violazioni del Capo II si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni e integrazioni, e l introito è in favore dell Azienda sanitaria locale competente.. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 18 marzo 2015 IL PRESIDENTE Claudio Burlando NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2015, N. 8 PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell Area del Processo Normativo Ufficio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi originari. 1. DATI RELATIVI ALL ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Antonino Oliveri Valter Giuseppe Ferrando, Antonino Miceli, Franco Bonello, Massimo Donzella, Giuseppe Maggioni, Giancarlo Manti, Sergio Scibilia, Gino Garibaldi, Franco Rocca, in data 4 novembre 2014, dove ha acquisito il numero d ordine 377; b) è stata assegnata alla IV Commissione consiliare ai sensi dell articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 4 novembre 2014; d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 2 marzo 2015; e) è stata esaminata ed approvata a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 10 marzo 2015; f) la legge regionale entra in vigore il 9 aprile 2015.
5 Parte I pag 5 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO Relazione di maggioranza (Consigliere Oliveri A.) Con il presente provvedimento si intende apportare al testo approvato con legge regionale 17/2014, in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei spontanei, una serie di modifiche idonee ad evitare dubbi interpretativi ed attribuzioni di competenza che potrebbero creare difficoltà di tipo operativo. Si propone pertanto di indicare quale periodo di apertura e chiusura della raccolta, dalla primavera all autunno; di stabilire l attribuzione di competenza, per la raccolta di funghi a scopi scientifici e didattici, in capo alla Regione e non ai Comuni; di lasciare maggiore autonomia ai Consorzi valutando la possibilità e non l obbligo, in capo ai Consorzi stessi, di sospendere la raccolta dei funghi per due giorni la settimana riconoscendo, nello stesso tempo, ai Consorzi l autonoma facoltà di regolare l attività di raccolta, vista l importanza che essa riveste per l economia dell entroterra ligure; oltre alle modifiche relative alla conservazione dei funghi destinati alla vendita ed alla applicazione delle relative sanzioni nel caso di raccolta dei funghi non conforme alla vigente normativa. Il testo del provvedimento composto di sette articoli, è stato esaminato dalla IV Commissione consiliare, che lo ha approvato in data 2 marzo 2015 a maggioranza dei componenti. consenso. Auspico che il suddetto provvedimento possa essere approvato con il più ampio Relazione di minoranza (Consigliere Chiesa E.) Durante la discussione in Commissione mi sono astenuto in quanto l ennesima proposta di legge che in poco tempo approda in Consiglio per affrontare le tematiche relative alla raccolta dei funghi necessita di ulteriori modifiche. In modo particolare si ritiene opportuno intervenire affinché sia garantita una somma superiore al 50% dei proventi introitati da Consorzi dalla vendita dei tesserini a favore di interventi atti alla salvaguardia e miglioramento boschivo anche alla luce dell aumento esponenziale del dissesto idrogeologico. Si ritiene inoltre necessario far si che anche le persone non soggette all acquisto del tesserino, vedi proprietari dei terreni, usufruttuari, conduttori ed altri siano muniti dello stesso gratuitamente al fine di agevolare i controllo. Relazione di minoranza (Consigliere Siri A.) La suddetta proposta di legge nasce dalla necessità di introdurre alcune correzioni al testo precedentemente approvato con l intento di migliorarne gli effetti in sede di operatività. Tale intento, però, è assolutamente disatteso in quanto gli ambiti di modifica e di intervento non vanno a toccare gli aspetti più incisivi e più sentiti dalla popolazione residente nelle zone ad oggetto. In tale ambito è cruciale il ruolo dei Sindaci e dei Comuni in quanto enti più vicini al territorio interessato e, perciò, portatori, nonché interpreti, delle reali esigenze. Sarebbe, quindi, da valutare l ipotesi, per i residenti, di abolire il limite dei kg nonché delle giornate di raccolta. Resta lacunosa e poco incisiva la disciplina sui Consorzi tanto da non riuscire a valorizzare quelli che realmente svolgono il ruolo per cui vengono creati.
6 Parte I pag 6 Non si da avvio ad una sorta di cooperazione tra i Comuni; dovrebbero, infatti, essere questi ultimi, raggruppati in ambiti, a decidere le date di raccolta. Infine continua a non essere introdotto il tesserino unico regionale come già avviene in altre regioni. 3. NOTE AGLI ARTICOLI Nota all articolo 1 La legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 è pubblicata nel B.U. 16 luglio 2014, n. 9. Nota all articolo 9 Il decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 è pubblicato nella G.U. 15 gennaio 1997, n. 11. Nota all articolo 11 Il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1995, n. 376 è pubblicato nella G.U. 11 settembre 1995, n Nota all articolo 12 Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165. Nota all articolo 13 La legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 è pubblicata nel B.U. 4 maggio 1983, n. 18.
7 Parte I pag 7 Direttore responsabile: Augusto Pessina Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)
Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n.17 Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei
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