Cassazione Penale, Sez. 4, 09 giugno 2011, n Limiti all'obbligo di cooperazione dei datori di lavoro nel contratto di appalto
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1 1 di 5 26/09/ Cassazione Penale, Sez. 4, 09 giugno 2011, n Limiti all'obbligo di cooperazione dei datori di lavoro nel contratto di appalto Mercoledì 06 Luglio :07 Cassazione Penale, Sez. 4, 09 giugno 2011, n Limiti all'obbligo di cooperazione dei datori di lavoro nel contratto di appalto Appalto e Contratto d opera Committente Prevenzione Incendio Responsabilità del legale rappresentante di una ditta di costruzioni, che aveva ricevuto in appalto l'esecuzione dei lavori, per un incendio sviluppatosi nel pacchetto di coibentazione della copertura di un fabbricato. La responsabilità dell'imputato è stata affermata dal primo giudice sostenendo che l'utilizzo da parte di suoi operai di fiamme libere nelle vicinanze di una struttura notoriamente infiammabile quale il tetto era certamente ascrivibile ad una colposa carenza di informazione, direzione e sorveglianza. Nel corso del giudizio di appello è stato altresì accertato che le opere in questione erano state subappaltate alla ditta G.; l'incendio era scaturito da un'operazione assolutamente anomala posta in essere dal titolare della ditta subappaltante che vedendo un tubo che non si inseriva bene nella traccia, aveva cercato di scaldarlo con un cannello per renderlo più malleabile ed inserirlo nella traccia, così che alcune scintille avevano raggiunto il tetto. All'esito del giudizio, la Corte territoriale, pur prendendo atto che i lavori dai quali era scaturito l'incendio erano stati subappaltati, ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato. Ricorso in Cassazione - La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trento. La Corte afferma infatti come, dalla diversità delle sentenze di primo e secondo grado, risulti evidente il salto logico commesso dalla Corte di appello, denunciato dal ricorrente, giacchè il giudicante sembra avere addebitato apoditticamente all'appaltatore un evento pur imprevedibile e sostanzialmente inevitabile, in contrasto con le regole in tema di nesso causale (art. 41 c.p., comma 2). Nel riesaminare la vicenda, continua il Collegio, i giudici di appello dovranno tener conto del
2 2 di 5 26/09/ principio consolidato di questa Corte secondo il quale "deve essere esclusa la sussistenza di profili di responsabilità del committente nel contratto di appalto per inosservanze alle misure di prevenzione che non attengano ai rischi comuni dei lavoratori dipendenti del committente stesso e dell'appaltatore, ma riguardino i soli dipendenti dell'appaltatore, giacchè l'obbligo di cooperazione posto a carico dei datori di lavoro al fine di predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, poichè la cooperazione, se così la si intendesse, si risolverebbe in un'inammissibile "ingerenza" del committente nell'attività propria dell'appaltatore al punto di stravolgere completamente la figura dell'appalto". "Ciò, perchè il rapporto tra committente e appaltatore va apprezzato tenendo conto dell'indicazione legislativa secondo cui "i datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto" (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, comma 2, lett. a); e cfr., ora, D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 2, lett. a), di guisa che l'obbligo della cooperazione tra committente ed appaltatore è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante/committente sia su quelli dell'appaltatore. In altri termini, la cooperazione deve ritenersi doverosa per eliminare o ridurre i "rischi comuni" ai lavoratori delle due parti, mentre, per il resto, ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendosene la relativa responsabilità." REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo G. Presidente Dott. ROMIS Vincenzo Consigliere Dott. MAISANO Giulio Consigliere Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: Sentenza sul ricorso proposto da: 1) Z.R., N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 311/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del 29/09/2010; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Giuseppina che ha concluso per il rigetto del
3 3 di 5 26/09/ ricorso. Fatto In data 3 settembre 2007 nel pacchetto di coibentazione della copertura di un fabbricato sito in (OMISSIS) si sviluppava un incendio che si propagava a circa un quarto della superficie del sottotetto della palazzina. La Corte di appello di Trento con la sentenza in epigrafe ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto colpevole del delitto di incendio colposo Z. R., nella qualità di legale rappresentante della Costruzioni Z.R s.r.l., che aveva ricevuto in appalto l'esecuzione dei lavori. Allo Z. è stato contestato quale profilo di colpa quello di non avere adottato le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi relativamente ai lavori di collegamento delle tubature in plastica agli sfiati nelle immediate vicinanze della coibentazione in fibre di legno della copertura, così che l'utilizzo del bruciatore a poche decine di centimetri dalle strutture lignee determinava l'innesco dell'incendio. Il Tribunale ha affermato che la fase della lavorazione interessata dall'incendio fosse quella di chiusura delle tracce al fine di predisporre i locali per la successiva intonacatura, per la quale non era necessario l'utilizzo di un cannello a fiamma libera ed ha, pertanto, assolto con la formula per non aver commesso il fatto il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, sul rilievo che il piano di sicurezza non deve spingersi fino al punto di prendere in considerazione modalità lavorative del tutto anomale, quali quelle sopra descritte. La responsabilità dello Z. è stata invece affermata dal primo giudice sostenendo che l'utilizzo da parte di suoi operai di fiamme libere nelle vicinanze di una struttura notoriamente infiammabile quale il tetto era certamente ascrivibile ad una colposa carenza di informazione, direzione e sorveglianza. Nel corso del giudizio di appello è stato altresì accertato che: le opere in questione erano state subappaltate alla ditta G.; l'incendio era scaturito da un'operazione assolutamente anomala posta in essere dal titolare della ditta subappaltante che vedendo un tubo che non si inseriva bene nella traccia, aveva cercato di scaldarlo con un cannello per renderlo più malleabile ed inserirlo nella traccia, così che alcune scintille avevano raggiunto il tetto. All'esito del giudizio, la Corte territoriale, pur prendendo atto che i lavori dai quali era scaturito l'incendio erano stati subappaltati, ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, la condotta del subappaltatore non era da qualificare anomala ma di uso del tutto normale tale da rendere prevedibile la presenza di una fiamma libera in un cantiere in cui si doveva effettuare l'operazione di inserimento dei tubi all'interno di tracce. Ne conseguiva, pertanto, la responsabilità del committente per non aver vigilato affinchè non fosse usato tale mezzo o comunque fossero previste le opportune cautele, considerato che si trattava di opere che si inserivano nella normale esecuzione del contratto di appalto, non specialistiche e prive di specifica autonomia, nel cantiere. Propone ricorso per Cassazione, tramite difensore, Z. R. deducendo tre motivi. Con i primi due, strettamente connessi, evidenzia l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 e la
4 4 di 5 26/09/ manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità. Si sostiene l'erronea applicazione dei principi, pure correttamente affermati dalla Corte di merito, in tema di corresponsabilità del committente, trattandosi di lavori che non si stavano eseguendo in presenza di situazioni di fatto pericolose (la società Z.R Costruzioni aveva costruito la scatola dell'edificio ed aveva subappaltato i lavori minori, tra cui quelli di carpenteria) e non era riconducibile allo Z. la colpa di non aver verificato l'idoneità tecnica del subappaltatore, che operava in piena autonomia. Nè era emersa alcuna prova di ingerenza dell'appaltatore nell'attività subappaltata mentre era indiscutibile che l'incendio si era verificato non per carenze organizzative del cantiere ma a causa del comportamento anomalo del subappaltatore (scaldare con il fuoco un tubo che non rimaneva all'interno della traccia). Si sostiene l'apoditticità dell'affermazione della Corte territoriale secondo la quale il G. non avesse predisposto il POS. Con il terzo motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione che l'utilizzo di fiamme per inserire tubazioni in plastica all'interno di tracce sia un comportamento prevedibile e non anomalo. Tanto anomalo - si evidenzia - che inizialmente i vigili del fuoco e la pubblica accusa avevano affermato che l'utilizzo del fuoco si era reso necessario non già per inserire i tubi nelle tracce bensì per collegare le tubature di plastica fra di loro. La conclusione della Corte territoriale non teneva conto del fatto che scaldare un tubo per inserirlo nella traccia è un comportamento sconsiderato che può portare alla rottura dello stesso, e che tale operazione prevede, secondo le regole di esperienza, l'utilizzo di martello e scalpello, soprattutto tenuto conto che il tubo raffreddandosi tenderà a riespandersi ed eserciterà una spinta contro il muro nel frattempo chiuso. Diritto I motivi di impugnazione, articolati sotto più profili, vertono sulla ritenuta erroneità, sotto il profilo della illogicità, dell'affermato giudizio di responsabilità. Le doglianze sono fondate. Va preliminarmente evidenziato, nell'apprezzamento della logicità, coerenza e completezza della motivazione della sentenza impugnata, che questa non può essere tout court integrata con quella di primo grado, giacchè su alcuni profili della condotta colposa addebitata all'imputato si è espressamente discostata dalle determinazioni assunte dal primo giudice. Ciò, in particolare, laddove ha ritenuto di ravvisare la colpa dell'imputato nell'omessa predisposizione delle misure di sicurezza e vigilanza affinchè fosse garantita la sicurezza del cantiere, così consentendo al subappaltatore di porre in essere una procedura pericolosa. Il giudice di primo grado aveva invece ricondotto la responsabilità dello Z. ad una colposa carenza di informazione, sorveglianza e direzione dei lavori, sostenendo che l'utilizzo da parte degli operai, da lui dipendenti, di fiamme libere nelle vicinanze di una struttura notoriamente infiammabile quale il tetto, era certamente riconducibile alla condotta colposa del datore di lavoro. Altro profilo di diversità tra le due sentenze è la qualificazione dell'operazione posta in essere dal sub appaltatore come abnorme e, pertanto, imprevedibile, secondo il primo giudice, o di uso, corrente, e, quindi, prevedibile, come sostenuto dalla Corte territoriale. Ciò detto, risulta, in questa prospettiva, illogica e contraddittoria la decisione allorquando ritiene la prevedibilità delle modalità operative adottate per l'inserimento dei tubi all'interno delle tracce senza accertare se la condotta, quantomeno imprudente, del subappaltatore si sia verificata in un settore di attività rispetto al quale non poteva fondarsi l'obbligo di cooperazione tra il committente e l'appaltatore (così qualificati i rapporti tra le due ditte) venendo in evidenza rischi specifici dei soli lavoratori dipendenti
5 5 di 5 26/09/ dell'appaltatore. Ciò soprattutto tenuto conto che la tesi difensiva del ricorrente si fonda sull'assoluta marginalità delle opere appaltate (lavori di carpenteria da eseguirsi in un immobile già terminato). In questa prospettiva, risulta evidente il salto logico commesso dalla Corte di appello, denunciato dal ricorrente, giacchè il giudicante sembra avere addebitato apoditticamente all'appaltatore un evento pur imprevedibile e sostanzialmente inevitabile, in contrasto con le regole in tema di nesso causale (art. 41 c.p., comma 2). Nel riesaminare la vicenda i giudici di appello dovranno tener conto del principio consolidato di questa Corte secondo il quale deve essere esclusa la sussistenza di profili di responsabilità del committente nel contratto di appalto per inosservanze alle misure di prevenzione che non attengano ai rischi comuni dei lavoratori dipendenti del committente stesso e dell'appaltatore, ma riguardino i soli dipendenti dell'appaltatore, giacchè l'obbligo di cooperazione posto a carico dei datori di lavoro al fine di predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, poichè la cooperazione, se così la si intendesse, si risolverebbe in un'inammissibile "ingerenza" del committente nell'attività propria dell'appaltatore al punto di stravolgere completamente la figura dell'appalto (v. Sezione 4, 21 maggio 2009, parte civile Valles ed altro in proc. Controne ed altro, rv ). Ciò, perchè il rapporto tra committente e appaltatore va apprezzato tenendo conto dell'indicazione legislativa secondo cui "i datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto" (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, comma 2, lett. a); e cfr., ora, D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 2, lett. a), di guisa che l'obbligo della cooperazione tra committente ed appaltatore è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante/committente sia su quelli dell'appaltatore. In altri termini, la cooperazione deve ritenersi doverosa per eliminare o ridurre i "rischi comuni" ai lavoratori delle due parti, mentre, per il resto, ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendosene la relativa responsabilità. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte territoriale competente, che si atterrà ai principi sopra indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trento per nuovo esame.
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