REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA SEZIONE 7. riunita con l'intervento dei Signori:

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA SEZIONE 7 riunita con l'intervento dei Signori: DI MATTEI BERNARDO Presidente TEPPATI LODOVICO Relatore SERRA CARACCIOLO EVA GIOIA Giudice ha emesso la seguente SENTENZA sull'appello n. 1077/13 depositato il 04/09/2013 avverso la sentenza n. 52/13/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA proposto dal ricorrente: (omissis) (omissis) (omissis) difeso da: (omissis) (omissis) (omissis) Atti impugnati: AVVISO DI LIQUIDAZIONE REGISTRO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2 Appello RGA N. 1077/13 avverso la Sentenza N. 52/13/13 della CTP di Genova, sez. n. 13, depositata il 18/02/2013. Appello proposto da: Fondazione (omissis). Controparte: Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Uff. Controlli di Genova. Oggetto della Sentenza: avviso di liquidazione n. RE99 AVLIIRSA 2011 ORA00001 Registro. Con la citata sentenza veniva stabilito: "la Commissione respinge il ricorso proposto dalla Fondazione (omissis) avverso l'avviso di liquidazione in epigrafe; condanna la predetta Fondazione a rifondere controparte delle spese relative al presente procedimento che liquida in complessive. 400,00 oltre accessori di legge". Fatto: con l'atto impositivo in epigrafe, l'agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Genova, ai sensi dell'art. 41 del DPR n. 600/73, ha accertato un'imposta sulle donazioni pari ad ,00, con applicazione delle previste sanzione ed interessi, nei confronti della Fondazione (omissis). L'avviso di liquidazione trae origine da una verifica fiscale effettuata dai funzionari della Direzione Regionale della Liguria, conclusasi col P.V.C. redatto in data 15/04/2010. La verifica ha riguardato la Fondazione (omissis), la società operativa di questa Fondazione, denominata (omissis) s.r.l. ed anche la società di architettura denominata (omissis) s.r.l.. Ad esito di tali indagini è stato contestato alla Fondazione di avere indebitamente fruito dell'esenzione di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 346/1990 sulle donazioni ricevute da terzi, stante l'asserita assenza di autonomia patrimoniale e il perseguimento di scopi estranei a quelli previsti dalla citata normativa. La Fondazione (omissis) presenta appello con istanza di trattazione orale e di sospensione cautelare della riscossione, con le motivazioni di seguito enunciate, al cui dettaglio si fa rinvio all'atto di appello. - Premessa: la motivazione della sentenza impugnata è strutturata attraverso l'individuazione di taluni elementi e circostanze, non soltanto pacifici ma evidentemente ininfluenti allo scopo di acclarare se la Fondazione (omissis) abbia o meno posto in essere un comportamento "abusivo" (lett. da a ad f, pagg. 3 e 4). Va evidenziato come i fatti e le circostanze cui la CTP si richiama non hanno alcuna idoneità dimostrativa dell'esistenza di assume che la scelta di far svolgere attività commerciali a una società commerciale (la (omissis) s.r.l.), costituisce di per se stesso un uso distorto della forma societaria. Ciò appare talmente paradossale ed erroneo da lasciare veramente perplessi. - Di seguito ai punti 2 e 3 vengono ampiamente esposti gli elementi qualificanti un comportamento "abusivo" nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di

3 Cassazione. - Al punto 4 viene trattata l'applicazione al caso di specie dei corollari tratti dagli insegnamenti della giurisprudenza. La CTP considera che la costituzione della (omissis) e l'attribuzione a questa dello svolgimento di attività commerciali costituisce un uso distorto dello strumento societario, ma rimangono imperscrutabili le ragioni di un siffatto convincimento, atteso che neppure un cenno è dato leggere in motivazione sul punto. - I punti 5, 6, vertono sull'esistenza di un risparmio d'imposta. - Al punto 7 sono esposte le attività della Fondazione (omissis) e si richiama la documentazione allegata all'atto di appello. - Infine al punto 8 viene richiesta la sospensione della riscossione delle sanzioni pecuniarie, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, dietro presentazione da parte della Fondazione di idonea garanzia. Chiede: - che l'on.le CTR, previa sospensione della riscossione dell'imposta e della sanzione pecuniaria irrogata, giusta cartella n. (omissis) notificata il 17/07/2013 in totale riforma della gravata sentenza, voglia ritenere e dichiarare nullo e quindi annullare l'avviso di liquidazione impugnato in prima cura. - Con vittoria di spese e onorari e con espressa richiesta affinché la trattazione del presente appello avvenga in pubblica udienza. In data 10/01/2014, l'appellante presenta una memoria per l'udienza odierna, nella quale evidenzia che l'agenzia nelle Controdeduzioni in appello sostiene che il risparmio fiscale indebitamente conseguito sarebbe costituito dall'avere la (omissis) non la Fondazione beneficiato di una detrazione IVA sull'acquisto e sulla ristrutturazione dell'immobile di (omissis). Si evidenzia che nel presente processo non si è mai parlato di IVA asseritamente indetraibile ma dei presupposti legittimanti la fruizione delle agevolazioni in tema di imposta sulle donazioni. Si tratta di un clamoroso autogol da parte dell'agenzia, atteso che la Fondazione non ha mai detratto alcunché ai fini IVA e quindi risulta di tutta evidenzia che nessun risparmio d'imposta IVA ha conseguito. Vengono così a cadere i presupposti per configurare una fattispecie di abuso del diritto. L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova, presenta le controdeduzioni di seguito riassunte, con rinvio agli atti per il dettaglio. - L'Ufficio condividendo i rilievi dei verbalizzanti, ritiene che la Fondazione abbia concretamente operato alla stregua di ente non commerciale che svolge attività commerciale a mezzo di società interposta. - Le operazioni di controllo hanno fatto infatti emergere che:

4 - lo scopo previsto dallo Statuto non è stato integralmente perseguito né attuato; - la Fondazione è priva di autonomia patrimoniale; nello svolgimento dell'attività è venuto meno il nesso scopo-patrimonio che caratterizza l'istituto giuridico della Fondazione; - è stato realizzato un abuso della forma giuridica. - Si rileva che l'architettura giuridica posta in essere dalla Fondazione ha consentito: - di detrarre l'iva afferente la ristrutturazione dell'immobile di Via (omissis); - di non procedere alla dovuta presentazione della dichiarazione dei redditi; - in relazione all'imposta di donazione, ovvero all'oggetto specifico del presente atto impositivo, di fruire dell'esenzione dell'imposta sulle donazioni prevista dall'art. 3 del D.Lgs. n. 346/1990. Chiede: - Di rigettare integralmente l'atto di appello presentato dalla contribuente e di confermare pienamente l'atto impositivo evidenziato in epigrafe. - Con condanna della parte alle spese del Primo e del Secondo grado di giudizio. MOTIVI DELLA SENTENZA: la Commissione, analizzati gli atti, sentite le parti in pubblica udienza, motiva il giudizio sulla base di quanto di seguito esposto: - non accoglie la tesi con la quale l'ufficio sostiene che la Fondazione abbia di fatto operato alla stregua di ente non commerciale che svolga attività commerciale a mezzo di società interposta e che pertanto la stessa debba essere riqualificata come ente non commerciale e che quindi non possa fruire dell'esenzione dell'imposta sulle donazioni previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 346/1990. Ritiene che la Fondazione e la società (omissis) S.r.l. abbiano agito in modo trasparente e corretto mediante la separazione dell'attività commerciale da quella istituzionale. Tale comportamento trova ragione apprezzabile nel fine di semplificare e rendere trasparente la gestione mettendo al riparo dai rischi d'impresa la Fondazione stessa, in quanto la (omissis) S.r.l. risponderà con i suoi beni e non con quelli della Fondazione (art c.c.); - rileva che nel caso di specie non siamo in presenza di comportamenti che possano rientrare nella fattispecie dell'abuso del diritto o quanto meno di elusione fiscale. Mancano i presupposti per poter rilevare un comportamento finalizzato al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali ottenuti con l'uso distorto di strumenti giuridici allo scopo di ottenere un risparmio fiscale in difetto di altre ragioni economicamente apprezzabili che invece sono presenti e che hanno giustificato l'operazione; - evidenzia che l'ufficio insiste sul fatto che la Fondazione avrebbe potuto operare e

5 compiere le stesse operazioni commerciali fatte dalla (omissis) S.r.l. attraverso una contabilità separata tenuta nell'ambito della Fondazione e con ciò non avrebbe fatto abuso. Su tale punto la Commissione evidenzia che se il contribuente fa comunque uso di strumenti che l'ordinamento gli mette a disposizione non può essere considerato un uso distorto. Non si può assumere che nelle partecipazioni totalitarie la controllata sia un soggetto fittiziamente interposto, visto che il legislatore nel prevedere anche le società unipersonali, avrebbe legittimato, in tali casi, la simulazione; - considera inoltre che dal punto di vista fiscale, per quanto riguarda l'imposizione diretta, la scelta fatta dalla Fondazione è più svantaggiosa, infatti gli utili prodotti dalla (omissis) affluiscono come dividendi alla Fondazione, scontando la relativa imposizione che non si sarebbe manifestata ove gli utili derivanti dall'attività commerciale si fossero generati direttamente in capo alla Fondazione. - La richiesta di sospensione delle sanzioni pecuniarie, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, viene superata dal fatto che l'appello è stato oggetto di giudizio nell'odierna udienza. La Commissione, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello della Fondazione (omissis). Vista la particolarità della materia trattata, considera che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese fra le parti per entrambi i gradi del giudizio, ai sensi del primo comma dell'art. 15 del D.Lgs. n.546/92 e secondo comma dell'art. 92 del CPC. P.Q.M. Accoglie l'appello del contribuente. Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio. Genova, 22/01/2014.

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