Quella delle quote latte si configura come una delle gestioni più fallimentari del nostro Paese nei confronti dell Unione europea.

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1 La vicenda delle quote latte Introduzione e sintesi Quella delle quote latte si configura come una delle gestioni più fallimentari del nostro Paese nei confronti dell Unione europea. Il regime delle quote latte ideato e strutturato nell ambito dei negoziati del 1983 per la definizione del mercato unico del latte nasce con una intrinseca debolezza delle posizioni italiane che, con difficoltà, trattano per un quantitativo di produzione lattiero-casearia ben al di sotto della effettiva produzione nazionale. La quota attribuita all Italia è di molto inferiore anche al consumo interno di latte; infatti la produzione copre solo il 57% dei consumi, mentre il restante 43% è sopperito da latte di provenienza estera. Le penalizzazioni per l economia italiana sono molto pesanti, con effetti rilevanti sulla bilancia dei pagamenti e sui consumatori finali, costretti a pagare un prezzo consumo maggiorato dal costo di trasporto. A livello di sistema gli effetti sono ancora più penalizzanti negando lo sviluppo di un settore qualificante per l economia agricola nazionale e riducendo le prospettive occupazionali, soprattutto giovanili, perché la rigidità del regime vincolistico e l entità della quota italiana non consentono di prevedere nuovi insediamenti. Gli effetti più perversi del delta tra la quota assegnata dalla Comunità ed il consumo interno si ravvisano nella penalizzazione a cui vengono sottoposti i prodotti di maggior pregio del nostro comparto agroalimentare. 1 L aumento delle quote attribuite, nel corso degli anni, all Italia da parte dell Unione europea ha solo in parte attenuato la problematica esposta. 2 Sul versante interno si è invece consolidata una volontà politica, che l ultimo governo Lega-Pdl ha tutelato e portato alle estreme conseguenze, incline più a rinviare che ad assumere decisioni definitive e a non risolvere il problema di fondo dell effettivo pagamento, da parte dei produttori in esubero, del prelievo supplementare da loro dovuto. I perduranti comportamenti dilatori riguardo la concreta riscossione dei prelievi a carico dei produttori hanno aggravato sempre più la situazione e radicato nei produttori eccedentari l aspettativa per una qualsivoglia soluzione che riconosca loro il diritto di produrre in eccedenza e ponga a carico della collettività l onere per i prelievi supplementari trattenuti dalla Comunità. 1 Per approfondimenti si veda la Relazione della Commissione governativa di indagine sulle quote latte istituita ai sensi dell art. 7, d.l. 31 gennaio 1997, n. 11, aprile-agosto Corte dei Conti, Relazione sulle Quote latte: la gestione degli interventi di recupero delle somme pagate dallo Stato in luogo degli allevatori per eccesso di produzione, novembre 2012.

2 Infatti il complesso del debito per prelievo supplementare del latte è stato detratto dalla Commissione europea, nel corso degli anni di riferimento, agli anticipi mensili FEOAGA- Garanzia assegnati all'italia in attuazione della Politica agricola comune. La conseguenza finanziaria di tale gestione è un esborso complessivo nei confronti dell'unione europea di oltre 4,4 miliardi di euro, di cui, il recuperato effettivo è trascurabile e non raggiunge i 430 milioni di euro, pari al 9,77%. Il Governo di centrodestra e la Lega ha antiche e precise responsabilità nella gestione delle quote latte perché ha sempre ostacolato la riscossione del debito sulle quote latte e incrementato le possibilità che il recupero del prelievo divenga sempre più a rischio. Tutto ciò è stato ottenuto mediante il rallentamento o lo stallo delle procedure - dovuti anche alle proroghe legislative della rateizzazione con l obiettivo di una probabile traslazione dell'onere finanziario dagli allevatori inadempienti alla generalità dei contribuenti. Addirittura nel 2003 Tremonti bloccò una trattativa fiscale in sede Ecofin per tutelare gli interessi degli allevatori. Che vi sia un interesse particolare e inspiegabile è confermato dalla grave disposizione introdotta con il decreto legge 5/2009 (quella della seconda rateizzazione) che ha determinato una sospensione generalizzata delle procedure di riscossione in atto nell'attesa, durata più di due anni, di una messa a punto della nuova disciplina ivi prevista che attribuisce l'attività della riscossione delle multe sulle quote latte ad Agea e non più ad Equitalia individuando una procedura coattiva diversa dal ruolo. Solo con la legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) la riscossione delle multe è stata di nuovo affidata ad Equitalia con il preciso incarico di riscuotere crediti per oltre 700 milioni di euro. 1. Importo generale dei prelievi supplementari e i costi per lo Stato. Dalla relazione della Corte dei Conti del febbraio emerge che, con riferimento alle tredici campagne lattiero-casearie dal 1995/1996 al 2007/2008, gli esuberi produttivi riscontrati nelle campagne medesime sono costati all Italia 4,4 miliardi di euro. Di tale esborso il recuperato effettivo è trascurabile e, dai dati della Corte dei Conti e della Ragioneria generale dello Stato, non raggiunge i 430 milioni di euro, pari al 9,77%. 4 (tab n. 1. stato della riscossione) 3 Op. cit. 4 Relazione Corte dei Conti novembre 2012, op.cit. e nota n del 21/3/2012 del Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3 Per il periodo precedente la campagna 1995/1996, l onere del prelievo, pari a 1,863 miliardi di euro, si è scaricato interamente sull erario (e quindi sulla collettività), mentre dei rimanenti 2,537 miliardi di euro, già versati dall Italia alla Commissione europea, 2,263 miliardi di euro dovrebbero essere oggetto di procedure di recupero. Pertanto, già quasi 300 milioni risultano irrecuperabili, secondo l AGEA. tab n. 1. stato della riscossione In realtà, come rilevato dal Commissario alle quote latte Paolo Gulinelli, risulterebbero effettivamente esigibili solo 800 milioni di euro. Infatti il 27 novembre 2012, il Commissario alle quote latte in una intervista su Agrapress ha affermato che il prelievo complessivamente richiesto ai produttori in questi quindici anni ammonta a milioni di euro di cui ne sono stati riscossi solo 246 e altri 346 milioni sono in rateizzazione con la legge n. 119/ milioni sono ormai irrecuperabili per fallimento, per incapacità definitiva di versare, per sentenza di annullamento. Restano quindi da riscuotere circa milioni, di cui 700 non sono al momento esigibili a causa di sospensive giurisdizionali mentre 800 sono esigibili. L'Agea conclude Gulinelli - ha intimato il pagamento del prelievo esigibile ai circa produttori coinvolti. 600 di loro deve pagare somme superiori a euro, cioè la gran parte del debito.

4 Se le stime del commissario Gulinelli fossero confermate, ad oggi, la collettività del Paese ha sostenuto il costo delle quote latte per oltre l 80 per cento dell importo complessivo, ossia per 3,6 miliardi di euro. 1.1 Riscossione prelievo rateizzato Prima rateizzazione L. 119/2003 (Alemanno) - L Agea riferisce di richieste pari a aziende per un importo pari a 346 milioni di euro, a fronte di aziende debitrici, per un importo pari a milioni di euro, con una adesione di circa i 2/3 delle aziende e di poco più di 1/3 del prelievo totale. Ad oggi gli introiti della prima rateizzazione sono pari a 201 milioni di euro. Al riguardo si ricorda che tale rateizzazione avviene a seguito di un accordo con la Commissione europea che in via eccezionale ha considerato compatibile con il mercato europeo (ossia non aiuto di Stato) l aiuto concesso dalla Repubblica italiana ai produttori di latte eccedentari sostituendosi ad essi nel pagamento degli importi dovuti all Unione a titolo di prelievo supplementare sul latte e consentendo agli stessi produttori di estinguere il debito mediante pagamenti differiti, senza interessi, scaglionati in massimo 14 anni, mediante rate annuali di pari importo dal 1 gennaio 2004, come risulta dalla decisione del Consiglio del 16 luglio 2003, n. 2003/530/Ce. Tale accordo vide l allora Ministro Tremonti bloccare le trattative in sede di consiglio Ecofin relative all armonizzazione sui risparmi dei cittadini non residenti e la tassazione dei prodotti energetici subordinandone l approvazione al consenso UE ad un condono delle multe da pagare per le quote latte. L Italia di Tremonti subordinava gli interessi generali a quelli di una ristretta minoranza di produttori di latte fuori legge senza alcuna visione strategica su quelle che potevano essere le esigenze competitive del sistema Paese. In più tale concessione ha l immediato effetto di caricare sulle spalle del Paese un debito di euro poiché l articolo 2 paragrafo 1 della citata decisione Ue n. 2003/530/Ce dispone che La concessione dell'aiuto di cui all'articolo 1 è condizionata alla dichiarazione dell'italia al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) dell'importo di EUR, corrisponde al prelievo totale per i periodi di cui all'articolo 1. In pratica la Lega ha curato l interesse di pochi e scaricato sull intera collettività e sulle prospettiva di crescita e sviluppo del comparto primario i costi del beneficio. Infatti il FEAOG ( ora FEASR) finanzia la Politica Agricola Comune e quindi l intero comparto primario.

5 Seconda rateizzazione DL 5/2009, L. 33/2009 (Zaia) Le sottoscrizioni alla seconda rateizzazione sono modeste. Su un importo esigibile dallo Stato di 515 milioni di euro sono stati sottoscritti contratti di rateizzazione per soli 86 milioni di euro. Di tali importi ad oggi sono stati recuperati solo 4 milioni di euro. Tuttavia come meglio si vedrà di seguito, il decreto legge Zaia ha previsto disposizioni di particolare favore nei confronti degli allevatori lavoratori eccedentari. In violazione alla normativa dell Unione europea, inoltre, gli allevatori eccedentari, hanno fruito di due proroghe nei pagamenti del piano di rateizzazione. Il costo del rinvio posto a carico dello Stato 5 è stato calcolato da Agea pari a euro. 1.2 Stato della riscossione del prelievo non rateizzato La Commissione europea ha ripetutamente espresso la propria insoddisfazione nei confronti dell estrema lentezza dei progressi compiuti nella riscossione dei prelievi legati alle quote latte 6 e sostiene che le attuali modalità di recupero dei prelievi andrebbero nettamente migliorate. In assenza di informazioni sufficientemente dettagliate la Commissione dichiara che non è in grado di monitorare correttamente la situazione relativa alla riscossione della parte dei prelievi dovuti dai produttori che non hanno aderito al regime di pagamento rateizzato. L importo è ingente, pari a 1.585,57 milioni di euro. Tuttavia già oltre 175 milioni di euro non sono più esigibili. La tabella seguente (tab. n. 2) ricostruisce il prelievo ancora da riscuotere. 5 L Italia ha proposto alla Commissione che tale costo venisse contabilizzato come aiuto de minimis verso i beneficiari delle proroghe. 6 Commissione europea, Relazione della Commissione al Consiglio relativa alla valutazione della situazione comunicata dall Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 del 27/04/2012.

6 Tab. n. 2: prelievo da riscuotere non rateizzato per tipologia (mln di euro) 2. Le responsabilità della Lega 2.1 Il decreto legge n. 5 del 2009 (L. 33/2009) Con tale decreto approvato a colpi di fiducia e chiudendo ogni possibilità di dibattito in seno al Parlamento, la Lega, che aveva occupato il dicastero agricolo con Zaia, definisce un secondo piano di rateizzazione comprensivo di una quota interessi (e pertanto per la UE non si configura come aiuto di Stato) per somme non inferiori a euro del prelievo supplementare accumulato dal periodo 1995/1996 al periodo 2008/2009.

7 Tale disposizione è stata oggetto di dura critica da parte del Ministero delle politiche agricole, nella nota n 232 del 13 gennaio 2012, in quanto uno dei risultati più evidenti ( ) è stato quello di rallentare la riscossione già avviata dei prelievi, attraverso la sospensione delle riscossioni coattive. In base alla stessa legge, le riscossioni coattive potranno essere riavviate solo con procedure da attivare ex novo in sede giurisdizionale, che comporteranno costi aggiuntivi per l amministrazione e saranno più lente e, probabilmente, inefficaci. In tale contesto, il decreto che il Ministro dell economia e delle finanze dovrebbe emanare entri il 31 dicembre 2011 (in realtà emanato con un anno di ritardo il 12 novembre 2012 ndr.) (..) può rappresentare un apporto positivo solo nella misura in cui riesce a colmare un vuoto normativo (durato quindi oltre due anni! Ndr). Permane, tuttavia, l ambiguità e l inadeguatezza dell attuale normativa, ai fini della puntuale riscossione dei prelievi arretrati. La legge se non risolve nulla dalla parte della riscossione dei debiti, dall altra prevede disposizioni di particolare favore nei confronti degli allevatori eccedentari. Tali disposizioni sono state oggetto di critica della Corte dei conti avendo aperto la partecipazione alle operazioni di restituzione (del prelievo pagato in eccesso derivante dall aumento delle nuove quote lattiere ricevute dalla UE ndr.) di cui in precedenza potevano beneficiare solo i produttori in regola con i pagamenti dei prelievi mensili anche a favore dei produttori non in regola con i pagamenti mensili e che o hanno prodotto più del doppio delle loro quote o non erano titolari di quota: in ambedue i casi, in precdenza, esclusi dal beneficio. 7 La Confederazione delle cooperative italiane, citata dalla Corte dei conti nella sua relazione del novembre 2012 sulla vicenda delle quote latte individua precise responsabilità che si ritiene utile inserire per esteso. La legge 33 con l obiettivo dichiarato risolvere la questione delle quote latte: - ha assegnato agli splafonatori una parte consistente delle nuove quote latte che l Italia ha ricevuto dall Ue (3,88 milioni di quintali su 8 milioni di quintali ricevuti dalla UE) - ha garantito agli splafonatori, nell ambito della compensazione nazionale di fine campagna, la copertura della produzione effettiva 2007/2008, comprendente un volume consistente di produzione extra quota (quasi 3 milioni di quintali); - ha relegato i produttori storicamente rispettosi delle normative in una fascia di compensazione successiva rispetto a quella degli splafonatori con la previsione della riscossione automatica dell intero 7 Sez. cont. Affari comunitari ed internazionali, delib. n. 8/2011, I rapporti finanziari con l Unione europea e l utilizzazione dei fondi comunitari al 31 dicembre 2009.

8 prelievo supplementare in caso di superamento della quota individuale di oltre il 6%, che è da considerare fisiologico. Non si può non sottolineare che i produttori italiani (quelli in regola) sono stati gravemente e doppiamente discriminati dalla nuova riforma, in primis perché non sono stati i destinatari esclusivi delle nuove assegnazioni comunitarie, come avviene per i produttori degli altri 26 paesi europei, in secondo luogo perché sono stati oggetto di misure aggiuntive chiaramente punitive sul fronte della compensazione. Nel nostro Paese la stragrande maggioranza degli allevatori ha rispettato le normative ha speso complessivamente miliardi di vecchie lire per acquistare quote; gli splafonatori invece, costituiti da un nucleo di 650 allevatori irriducibili, debitori di una multa esigibile, di circa 700 milioni di euro, a distanza di più di tre anni e mezzo dalla riforma del 2009, continuano a mantenere le quote ricevute in assegnazione gratuita e a sottrarsi al pagamento delle multe, che era la contropartita per la conservazione delle quote. Questa situazione è stata determinata da una serie di successive proroghe dei termini per il versamento (decisa costantemente con il sistema della fiducia posta dal Governo) sui quali l Unione europea ha attivato una procedura di infrazione. 8 Peraltro, al contrario, la Ragioneria generale dello stato rileva che non è stata data attuazione alla norma di perequazione verso i produttori che si sono messi in regola rispetto a coloro che hanno beneficiato di quote integrative a titolo gratuito Le proroghe Con riferimento alle rateizzazioni accettate dai produttori, l articolo 40-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (L. 122/2010) e l articolo 2, comma 12 duodecies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (L. 10/2011) hanno prorogato la scadenza del versamento della prima rata fissata per il 30 giugno 2010, prima al 31 dicembre 2010 e, poi, al 30 giugno La Commissione sul punto ha, avviato, nei confronti dell Italia una procedura di infrazione per aiuti di Stato in relazione alle rateizzazioni derivanti dalla legge 113/2003. Tale proroga è, infatti, in contrasto con la decisione 2003/530/Ce del Consiglio, ai sensi del quale le rate devono essere versate 8 Nota n del 31 ottobre 2012 della Confereazione cooperative italiane (Confcooperative Fedagri). Relazione Corte dei Conti novembre 2012, op.cit, pag 17 9 Nota n del 2 novembre 2011 del MEF, Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.

9 con cadenza annuale, e configura, quindi un aiuto di Stato nuovo e illegittimo (..) 10 Sotto il profilo economico la Corte dei conti rileva che le proroghe hanno una rilevanza limitata agli interessi connessi al differimento delle rate, le quali, nel loro complesso ammontano a circa 5,2 milioni di euro. Senonchè, proprio la modesta portata dell ennesimo beneficio concesso agli allevatori rende sproporzionata la misura in rapporto ai suoi effetti negativi, comportando questa una serie innumerevole di adempimenti amministrativi giustificativi dell aiuto de minimis nei confronti degli organismi comunitari. 11 Infatti il Ministero dell agricoltura consapevole che la proroga rappresenta un aiuto di Stato ha proposto di imputare l aiuto (..) al regime del de minimis e, pertanto, anche alla luce dell esiguità degli importi interessati ( ) non risultano adottati ulteriori atti formali da parte della Commissione europea. 12 Recentemente, in contrasto con lo spirito della legislazione dell Unione, una ulteriore disposizione normativa (art. 1, c 4, d.l. 2/2/2012, n. 16) è stata interpretata nel senso di procrastinare la riscossione del prelievo dovuto. Secondo il Commissario straordinario per le quote latte la norma sembrerebbe permettere a coloro i quali non abbiano rispettato i termini fissati per la rateizzazione ex lege n. 33/2009 di non incorrere nella sanzione della revoca della quota Commissione europea, Relazione del 27 aprile 2012, op. cit. 11 Relazione Corte dei Conti novembre 2012, op.cit, pag Nota n. 587 del 24 ottobre 2012 del MIPAAF 13 Nota n. cslu/2012/6 del 16 ottobre 2012

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