Convenzione tra l Ente Unione Novarese 2000 e l Associazione Canile Rifugio Paquito nel seguito Associazione
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1 Convenzione tra l Ente Unione Novarese 2000 e l Associazione Canile Rifugio Paquito nel seguito Associazione L anno 2017 il giorno del mese di alle ore L Unione Novarese 2000 con sede in Caltignaga in Via Roma, 16 C.F nella persona del Responsabile del Servizio di Polizia Locale Commissario Renato ZANELLATO nato ad Oleggio il in qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale ed amministrativa CF. ZNL RNT 57H01 G019G domiciliato per la carica presso la sede dell Unione Novarese 2000 la sig.ra Paola Gaboli, nella sua qualità di Presidente dell associazione Canile Rifugio Paquito, fondata con atto notaio Bottaio di Milano, Rep /9654 e successive modifiche avente sede in Fontaneto d Agogna Via Amendola n 48, CF P.IVA legale rappresentante della stessa, nata a Ghemme (NO) il 22 Aprile 1952, stipulano la seguente convenzione avente per oggetto: tra e cattura dei cani vaganti sul proprio territorio e relativi adempimenti per il periodo di osservazione sanitaria dei cani catturati ricovero, mantenimento e cura dei cani rinvenuti e catturati sul proprio territorio La presente convenzione disciplina i servizi di cui sopra mediante gli articoli seguenti e precisamente: servizio di cattura dei cani randagi e relativa osservazione sanitaria: ARTT. 1,2. servizio di ricovero e cura dei cani randagi catturati: ARTT costi, durata, modalità: ARTT Pagina 1 di 7
2 ART. 1 L Associazione garantisce il servizio di cattura dei cani vaganti sul territorio dell Unione Novarese 2000 che comprende i Comuni di Caltignaga, Briona e Fara Novarese su segnalazione di Polizia Locale, Carabinieri, Polizia Stradale e altri organi competenti; la segnalazione deve contenere gli elementi necessari per reperire il luogo di avvistamento e il cane deve essere fermo e sotto controllo fino all arrivo dell operatore dell Associazione. ART. 2 L Associazione garantisce l espletamento del servizio di osservazione sanitaria dei cani catturati che ha la durata massima di 10 giorni e comprende: - verifica immediata delle condizioni di salute del cane e, qualora le condizioni del cane fossero critiche (es. incidenti stradali, grave disidratazione o deperimento), immediata visita veterinaria presso Clinica convenzionata; - lettura del microchip (se presente) da parte del Veterinario ASL competente e ricerca del proprietario attraverso l accesso alla banca dati regionale (Anagrafe Canina Piemonte); - restituzione del cane al legittimo proprietario previa redazione di documentazione necessaria e previo pagamento, da parte del proprietario stesso, di una somma pari a 85,00 per ogni cane catturato; - applicazione di microchip (se assente) da parte del Veterinario ASL competente e osservazione fino al 10 giorno per escludere la presenza dei sintomi delle rabbia; - profilassi base (vaccinazione, eliminazione parassiti interni ed esterni) a cura del canile; - vaccinazione antirabbica a cura e discrezione del Servizio Sanitario ASL di competenza; - trasferimento alla sezione di Rifugio dopo 10 giorni in caso di mancata rivendicazione di proprietà del cane o impossibilità a reperirne il proprietario. ART. 3 L Associazione garantisce l erogazione del servizio di ricovero e mantenimento dei randagi in ottemperanza alla ordinanza ministeriale del (ordinanza Martini) e alla Legge regionale n. 27 del 04 novembre 2009, che disciplinano le garanzie di benessere animale dentro e fuori le strutture di ricovero. ART. 4 All atto del ritiro del cane l Associazione redigerà una scheda corredata da fotografia con una descrizione del cane. L originale della scheda sottoscritta dall incaricato dell Associazione e presa in carico dell animale sarà custodito dall Associazione che dietro richiesta scritta ne potrà trasmettere copia all Unione Novarese ART. 5 Ogni cane rinvenuto sul territorio dei tre Comuni e non reclamato durante il periodo di osservazione sanitaria, sia esso già iscritto all anagrafe canina all atto di cattura o Pagina 2 di 7
3 successivamente identificato mediante l applicazione di microchip a cura del Veterinario ASL, verrà riconsegnato al legittimo proprietario a cura del personale del canile se reclamato entro 60 gg dalla data di cattura; in questo caso l Associazione si riserva di verificare preventivamente le condizioni di detenzione e, in caso venissero riscontrate problematiche di malgoverno, provvederà alla segnalazione al Comune interessato e alle autorità di competenza in ottemperanza delle Leggi vigenti in materia di benessere animale e di lotta al randagismo. Il proprietario, provvedendo al ritiro dell animale, corrisponderà le spese inerenti la cattura e la retta giornaliera per l intero periodo effettivo di ricovero, nonché le spese di profilassi, cure mediche ed eventuali interventi chirurgici prestati perché necessari alla salute del cane su indicazione del veterinario. L importo per la cattura del cane da corrispondere da parte del privato proprietario del cane riconsegnato sarà di 85,00. L importo della retta giornaliera da corrispondere da parte del privato proprietario del cane riconsegnato sarà di 5,00 per ogni giorno trascorso in struttura a titolo di rimborso spese mantenimento e cura; l importo delle spese mediche, chirurgiche e profilattiche da rimborsare sarà pari alle fatture del veterinario e dei medicinali usati, oltre alle spese per eventuale sterilizzazione. ART. 6 Ogni cane rinvenuto sul territorio dei tre Comuni, sia esso già iscritto all anagrafe canina all atto di cattura o successivamente identificato mediante l applicazione di microchip a cura del Veterinario ASL, di cui non venga rivendicata la proprietà durante il periodo di osservazione sanitaria, resterà a disposizione del proprietario per 60gg. dalla data di cattura (vedi ART. 5), scaduti i quali l Associazione avrà la disponibilità del cane e potrà decidere autonomamente sulla destinazione dello stesso collocandolo in adozione presso terzi che, a suo giudizio insindacabile, diano sicure garanzie di buon trattamento, nel rispetto delle vigenti leggi a tutela degli animali. L Associazione si riserva il diritto di verificare il trattamento usato sul cane collocato presso terzi e di revocare l adozione/preaffido se non lo ritenesse idoneo per la salute psicofisica del cane, previo parere dei propri professionisti (medici veterinari, educatori cinofili). Nel caso di modifiche di carattere ambientale, di salute o familiari del soggetto adottante, l Associazione potrà autorizzare la restituzione del cane adottato. Collocando cani presso privati, l Associazione potrà accettare spontanee offerte di denaro che saranno utilizzate per il mantenimento e la cura degli animali ospitati presso il ricovero, secondo le finalità istituzionali dell Associazione. ART. 7 L Associazione potrà ospitare cani di cittadini residenti nei Comuni che vogliano dimetterne la proprietà. L accoglienza del cane è subordinata all autorizzazione del comune convenzionato di residenza del proprietario ed all impegno scritto del proprietario a corrispondere all Associazione una quota di 5,00 per ogni giorno trascorso in struttura a titolo di rimborso spese mantenimento e cura oltre ad eventuali spese di profilassi, cure Pagina 3 di 7
4 mediche o chirurgiche necessarie a parere del veterinario ed eventuale sterilizzazione. L Associazione potrà a suo insindacabile giudizio, non accettare il rapporto con il proprietario. Al ricevimento avvenuto del cane, l Associazione opererà come da ART. 4 ART. 8 L Associazione garantirà assistenza sanitaria a favore degli animali, a qualunque titolo ospitati, praticando sia in proprio sia con servizio veterinario, profilassi e cure prescritte dalle disposizioni in vigore sotto le direttive del servizio Veterinario dell ASL competente. Nel caso di un cane ospitato di sesso femminile, l Associazione, allo scopo di controllare la popolazione canina, anche secondo la direttiva della Legge 281/91 farà praticare la sterilizzazione da medico veterinario. Lo stesso trattamento sarà riservato ai cani femmina identificati con tatuaggio o microchip per i quali non sia stato possibile risalire al proprietario, oppure nel caso in cui il proprietario non ne abbia rivendicato la proprietà entro il periodo di osservazione sanitaria. Il Comune, previa richiesta documentata dall Associazione, rimborserà all Associazione stessa le spese di sterilizzazione in base alla fattura del veterinario. L Associazione provvederà a proprie spese a: I - vaccinazione/richiami vaccinali annuali; - profilassi filaria e relativa diagnostica (test); - profilassi parassiti interni ed esterni (vermi, zecche, pulci, altro); - terapie a lungo termine (farmaci di supporto e alimentazione specifica adeguata); - terapie riabilitative fisiche e comportamentali per garantire il benessere dell animale durante la permanenza nella struttura e per favorirne l adozione; - smaltimento spoglie. ART. 9 L Unione Novarese 2000, previa richiesta documentata dall Associazione, le corrisponderà il rimborso delle spese mediche o chirurgiche che si fossero rese necessarie, sia per cani consegnati feriti o ammalati, sia nel caso in cui detti interventi si rendessero necessari nei periodi successivi al ricovero. La decisione di cura o intervento è di competenza del Veterinario dell Associazione. L Unione Novarese 2000 provvederà al pagamento delle spese mediche di cui sopra direttamente all Associazione previa verifica della parcella trasmessa dal Veterinario che ha avuto in cura il cane. Pagina 4 di 7
5 ART. 10 L Associazione non potrà cedere a terzi in adozione o riconsegnare al proprietario alcun cane se non identificato con regolare tatuaggio e/o microchip, iscritto all anagrafe e sottoposto alla profilassi di legge, come da documento che accompagnerà l animale. ART. 11 L Associazione eroga il servizio di training riabilitativo dei randagi. Il servizio è diretto ai comuni ed ha lo scopo di favorire il recupero comportamentale dei vaganti catturati e ricoverati presso la struttura. L Associazione garantisce lo svolgimento di attività sui cani custoditi volte a migliorare la comunicazione dell animale, facilitare il giusto approccio alle novità, incrementare la pro-socialità, bilanciare il controllo delle iniziative, riequilibrare le motivazioni per far sì che ogni elemento possa esprimere le proprie potenzialità e incrementare così le possibilità di essere dato in affidamento. Grazie a questo servizio l Unione Novarese 2000 vedrà incrementate le possibilità di adozione dei randagi catturati sul proprio territorio da parte dei privati e contemporaneamente vedrà minimizzati i rientri. ART. 12 L Associazione eroga il servizio di consulenza post adozione. Il servizio è rivolto ai privati cittadini che prendono in affido un cane custodito presso il rifugio dell Associazione. In questo caso l Associazione offre il servizio di consulenza sul comportamento, educazione e gestione in ambiente domestico a coloro che ne facessero richiesta entro il primo mese dall adozione. Il servizio, svolto da personale qualificato, costituisce un incentivo per il privato a rivolgersi a personale esperto per la gestione di piccole problematiche prima che queste diventino insostenibili e potenziale causa di abbandono o rientro in canile. Il Comune potrà pubblicizzare il servizio ai propri cittadini al fine di contribuire alle campagne di affido dei propri randagi. I cittadini adottanti, all occorrenza, contatteranno direttamente l Associazione per organizzare gli appuntamenti. L Associazione compirà ogni ragionevole sforzo per contribuire alla riuscita dell adozione, fatto salvo quanto già esposto nel precedente ART. 5. ART. 13 Pagina 5 di 7
6 C O S T I SERVIZIO DI CATTURA ED OSSERVAZIONE SANITARIA L Unione Novarese 2000 corrisponderà all Associazione la quota annuale forfettaria di 1.300,00 fino ad un massimo di 15 interventi a seguito di regolare segnalazione degli organi competenti Ogni intervento/cattura a seguito di regolare segnalazione degli organi competenti oltre 15 avrà un costo di 85,00 cadauno. I 15 interventi sono riferiti ai soli cani i quali non si è reso possibile identificare il legittimo proprietario/detentore. SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI CATTURATI L Unione Novarese 2000 dovrà corrispondere all' Associazione: - L importo forfettario annuale di 0,80 per abitante, calcolato moltiplicando 0,80 x il numero di abitanti residenti al 31 dicembre di ogni anno, fino ad un massimo di 12 cani presenti in struttura senza conteggiare la permanenza di cani di proprietà. - L importo di 1,00 giornaliero per ogni cane presente in struttura oltre a 12, per tutto il periodo di ricovero. Il numero di 12 è sempre riferito alla cattura annuale. Il pagamento dell importo verrà richiesto dall Associazione con scadenze trimestrali mediante l invio di regolare fattura; per maggiore trasparenza, la fattura sarà accompagnata ad un documento riassumente la movimentazione dei cani relativa alla fattura stessa. Gli importi di cui l'artt. 8 e 9 verranno richiesti dall Associazione corredati da regolare documentazione. Gli importi suddetti sono al netto IVA. Gli importi dovuti dovranno essere saldati vista fattura. In mancanza di pagamento alla data di scadenza (60 giorni dalla data di fattura) l Associazione, previa messa in mora, maggiorerà gli importi richiesti degli interessi di legge, calcolati dal termine di scadenza alla data dell effettivo pagamento. Nel caso di mancato pagamento, l Associazione si riserva la facoltà, previo avviso anche via mail, di sospendere il ricevimento dei cani avviati al suo rifugio dal comune messo in mora fino all estinzione del proprio credito dandone avviso ASL competente. Pagina 6 di 7
7 L Unione Novarese 2000 si impegna a corrispondere gli importi relativi al servizio di custodia e mantenimento anche dopo la scadenza della convenzione, se presso la struttura dell Associazione in tal momento risulteranno presenti cani dai Comuni stessi inviati: l importo sarà commisurato al periodo di permanenza dei cani oltre la scadenza. ART. 14 La durata della presente convenzione è fissata sino al ART. 15 La presente convenzione verrà stipulata come scrittura privata. Nessun onere fiscale di bolli o d altro tipo potrà essere posto a carico dell Associazione per la stipulazione della presente convenzione se non prevista da norma di legge o preventivamente concordata tra le parti. L eventuale registrazione della presente convenzione viene prevista solo per il caso d uso. La sottoposizione della stessa al bollo, se prevista dalla legge relativa, sarà al 50% a carico di ognuna delle parti. per l Unione Novarese 2000 Per l Associazione Canile Rifugio Paquito Pagina 7 di 7
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