REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

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1 COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (PROVINCIA DI FROSINONE) Medaglia d argento al Merito Civile REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 1

2 INDICE SISTEMATICO Art. 1 - Istituzione della tassa. 3 Art. 2 - Ambito e scopo del regolamento 3 Art. 3 - Zone territoriali servite. 3 Art. 4 - Presupposto della tassa. 4 Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo. 4 Art. 6 - Esclusioni dalla tassa 4 Art. 7 - Commisurazione della tassa 6 Art. 8 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio 7 Art. 9 - Classi di contribuenza.. 8 Art Esenzioni... 8 Art Riduzioni. 9 Art Tassa giornaliera di smaltimento.. 10 Art Denunce.. 10 Art Decorrenza della tassa. 11 An Mezzi di controllo 12 Art Controlli e accertamenti. 12 Art Poteri del Comune e Autotutela 13 Art Sanzioni. 13 Art Riscossione e contenzioso Art Disposizioni in materia di sgravi-rimborsi e interessi 14 Art Funzionario Responsabile.. 14 Art Compenso incentivante al personale addetto.. 15 Art Utilizzazione del fondo. 15 Art Disposizioni finali 15 Art Pubblicità del regolamento Art Casi non previsti dal presente regolamento.. 16 Art Rinvio dinamico Art Tutela dei dati personali

3 ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA 1 - Per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, ordinari ed ingombranti, provenienti da locali ed aree in uso esclusivo, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e del presente Regolamento. 2 - E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del Decreto Legislativo sopra richiamato, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 3 - Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e al Regolamento comunale del servizio di Nettezza Urbana, da adottarsi, previsto nell'art. 59 del D. Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni. ART. 2 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 1 - Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs , n. 507 e successive modificazioni, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, di cui al precedente art. 1. In particolare, determina la classificazione delle categorie (ed eventuali sottocategorie) dei locali e delle aree scoperte in base al loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe. 2 - Agli effetti del presente Regolamento, per "Tassa" e per "Decreto" s'intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni. ART. 3 ZONE TERRITORIALI SERVITE 1.Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall apposito Regolamento adottato ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.). 3

4 ART. 4 PRESUPPOSTO DELLA TASSA 1.Il presupposto per l'applicazione della tassa è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone di cui al precedente articolo La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa. 3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario ed occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario. ART. 5 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO 1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa ai sensi del precedente art.5, ovvero occupano o detengono in via esclusiva parti comuni del condominio. 2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto. 3. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale, anche se posta in altro comune. 4.In caso di locazione temporanea di durata inferiore a 12 mesi di alloggio ammobiliato l'obbligo di corrispondere la tassa è a carico del proprietario dell'alloggio. ART. 6 ESCLUSIONI DALLA TASSA 1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. 2.Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana; soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza; 4

5 b) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell art del Codice Civile con l eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco; c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce); e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. 3.Sono altresì esclusi dalla tassa: f) i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l obbligo dell ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri; g) i locali e le aree per le quali l esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti. 4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano. di regola. rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. 5.Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate. si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte. ed a condizione che l interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi. 5

6 (*) ATTIVITA DETASSAZIONE % Falegnamerie 40 Autocarrozzerie 30 Autofficine per riparazione veicoli 30 Gommisti 30 Autofficine per elettrauto 30 Distributori di carburante 40 Rosticcerie 20 Pasticcerie 20 Lavanderie 30 Verniciatura 30 Galvanotecnici 30 Fonderie 30 Fabbri lavorazione ferramenta 30 (*) Elenco puramente esemplificativo. ART. 7 COMMISURAZIONE DELLA TASSA 1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie, con riguardo alla destinazione d'uso dei locali ed aree medesimi, e quindi alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti. 2.La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale, ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi o se l'uso degli stessi e delle loro aree è temporaneamente sospeso. 3.Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata per tale attività è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata per la relativa quota 4.La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. 6

7 ART. 8 APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.la tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. 2.Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori in tale zona la tassa è dovuta: h) in misura pari al 30 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 300 metri. 3. Le condizioni previste al comma 4 dell art. 59 del D.Lgs. 507/1993. al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta. debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa. 4. Per quanto riguarda l elenco dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani si rinvia all elenco predisposto dal Decreto Ministeriale 25 maggio Il comma 184 dispone, inoltre, che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli art. 18, comma 2, lettera d), e 57, comma à, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione, dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa. 6. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva. 7

8 ART. 9 CLASSI DI CONTRIBUENZA Soppressi con delibera C.C. n 12/2008- commi 1 e 2 - a) Casa appartamenti ad uso abitazione. 0,98 al mq. b) Stabilimenti industriali e edifici, locali destinati a negozio o botteghe ad uso commerciale o artigiane, a pubbliche rimesse e depositi di bagagli banchi di vendita scoperti. 1,47 al mq. c) Locali destinati ad uffici pubblici o privati-studi professionali e simili. 1,95 al mq. d) Locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, bar e caffè. 2,44 al mq. e) Alberghi, collegi, convitti, seminterrati, casa di cura e simili. 1,47 al mq. f) Istituti pubblici di ricovero aventi scopi di assistenza. 0,11 al mq. 3) Le superfici scoperte operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell ambito dello svolgimento di una attività produttiva, e quelle accessorie e pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria sono tassabili per intero. Tariffe a mq variate dal 01/01/2010 con delibera del Commissario Prefettizio n. 16 del 24/02/2010 ART. 10 (integrato con delib. C.C. n. 27 del 27/06/1997) ESENZIONI (*) 1.Sono esenti dalla tassa: a) i locali e le aree di cui ai punti 2) e 3) dell art. 62 del D.Lgs. n b) I fabbricati rurali adibiti ad abitazione siti in zone agricole e tutte le aree coperte (tettoie annessi agricoli e simili) di esclusiva pertinenza dell abitazione utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività sia in pensione; c) Gli indigenti iscritti nell apposito elenco deliberato dalla Giunta comunale aventi un reddito familiare non superiore a ,28 annue; d) Eventuali altri locali anche adibiti ad abitazione ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l esenzione; in tal caso essi sono oggetti di valutazione da parte del Comune sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici. 3) Le superfici scoperte operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell ambito dello svolgimento di una attività produttiva, e quelle accessorie e pertinenziali di altre aree soggette ad imposizioni tributaria sono tassabili per intero. (*) Nota: il Comune può determinare casi di riduzione o di esenzione dalla tassa secondo quanto previsto dall an. 67 commi I e 3 del D.Lgs. 507/193 che recitano: 1) Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all art. n. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all art.66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione ed. in via eccezionale. di esenzioni. 2) Le esenzioni e le riduzioni di cui al comrna I sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa la relativa 8

9 copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all esercizio cui si riferisce l iscrizione predetta. ART. 10 BIS- soppresso con delibera di C.C. n. 11 del 14/06/2012 ART. 11 RIDUZIONI 1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto annotata nel caso di: a) abitazioni con unico occupante: 20%; b)locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l esercizio dell attività svolta:30%; c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l abitazione di residenza e l abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 20%; d)abitazioni con impianti di compostaggio, assegnati previa richiesta, ed usati correttamente : 15%; 2. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. L onere di provare il diritto all esenzione o alla riduzione della tassa spetta sempre al contribuente che ne abbia fatto richiesta. 3. le riduzioni hanno effetto a decorrere dall anno successivo a quello di presentazione della relativa istanza. ART. 12 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO 3.La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell importo percentuale del 100%. 4. L obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed pubbliche e con il modulo di versamento di cui all art. 50 del D.Lgs. 507/1993; 5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. 9 aree direttamente al

10 In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all atto dell accertamento dell occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori. 6. Per l accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili. ART. 13 DENUNCE 1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all inizio dell occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. 2. E temporaneo l uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente. 3. E fatto obbligo all amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei condominio e del centro commerciale integrato. 4. La denuncia deve contenere: a) l indicazione del codice fiscale; b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza; c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali; d) l ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l uso cui sono destinati; e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree; f) la provenienza; g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale. 5. L ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. ART. 14 DECORRENZA DELLA TASSA 10

11 1. La tassa ai sensi dell art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 2. L obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l utenza. 3. La cessazione nel corso dell anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale. dà diritto all abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se tassa sia stata assolta dall utente subentrante. 5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. ART. 15 MEZZI DI CONTROLLO 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall art. 76 del Decreto Legislativo stesso. ART. 16 (adeguamento L. Finanziaria 2007) CONTROLLI E ACCERTAMENTI 1. Il Comune, tramite il Settore Tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge. 2. L'ufficio tributi dispone controlli tramite i vigili urbani relativamente ai locali ed aree occupati dichiarati nella denuncia originaria o integrativa. L'attività di cui al comma 1 è svolta sulla base di un programma annuale, redatto dal funzionario responsabile del tributo e 11

12 approvato dalla Giunta, con il quale vengono stabilite le categorie di locali da controllare nel corso dell'anno, con riguardo alla superficie utilizzata e al reale uso dei locali ed aree, in aggiunta all'esame delle denunce presentate ed agli adempimenti connessi. 3. Gli avvisi d accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art. 60 del DPR , n. 600,oppure a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 4. Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovuta unicamente a modifiche apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente avviso d accertamento. 5. Gli avvisi d accertamento d'ufficio, per omessa denuncia, devono essere emessi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. Gli avvisi di accertamento in rettifica, per incompleta o infedele denuncia, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello, se precedente, di inizio dell'utenza devono essere emessi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o sarebbero dovuti essere effettuati. 8. L'attività d accertamento e di controllo, ove non possa essere effettuata con personale comunale, può essere esercitata mediante convenzioni stipulate con soggetti privati o pubblici, come previsto dall'art. 71, comma 4, del Decreto. ART. 17- POTERI DEL COMUNE ED AUTOTUTELA 1. fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 16, il Comune oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del Decreto può richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o d affitto dei locali ed aree. 2. I dipendenti dell'ufficio comunale tributi, compresi anche gli straordinari, ai sensi dell'art. 73, comma 2, possono essere autorizzati ad accedere agli immobili oggetto d accertamento. Nessuna autorizzazione specifica è richiesta per gli appartenenti al Corpo di polizia municipale. 3. Qualora il funzionario responsabile di cui all'art. del presente Regolamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a modificarlo previa comunicazione all'interessato. 4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche gli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici. 12

13 ART. 18 SANZIONI (adeguamento L. Finanziaria 2007) 1. Per le violazioni che determinano una sanzione amministrativa tributaria devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa. ART. 19 RISCOSSIONE E CONTENZIOSO 1. La riscossione della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall art.. 71 e dell art.. 72 del D.Lgs. 507/ Il contenzioso, fino all insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n è disciplinato alla stregua dell art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni. ART. 20 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SGRAVI -RIMBORSI E INTERESSI (adeguamento L. Finanziaria 2007) 1. Gli sgravi e i rimborsi del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto sono disposti alle condizioni dell art. l, comma 164, della legge 296/2006- finanziaria 2007 devono essere richiesti dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l Ente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell istanza. 2. Ai sensi dell art. 1. comma 165 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano gli interessi nella misura di 2,5 punti percentuali in più rispetto al tasso d interesse legale vigente nel tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno della data dell eseguito versamento. 13

14 ART. 21 FUNZIONARIO RESPONSABILE La Giunta comunale designa un funzionario responsabile della tassa la quale, oltre a svolgere le funzioni e i poteri di cui all art. 74 del Decreto, rappresenta il Comune, direttamente o tramite delegato, nelle sedi del contenzioso tributario. ART. 22 COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1 lettera p-) 1. In relazione al disposto dell art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, è istituito nel Comune di Piedimonte S. Germano, finalizzato al potenziamento dell Ufficio tributario comunale, un fondo speciale. 2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l accantonamento del delle riscossioni della TARSU comprese le sanzioni e gli interessi, sul recupero effettuato dall Ufficio Tributi. ART. 23 UTILIZZAZIONE DEL FONDO 1. Le somme di cui al precedente art. 23, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali: a) Per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell arredamento dell Ufficio Tributi, nella misura del ; b) Per l attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale dell Ufficio Tributi del Comune nella misura del ; 2. La Giunta Comunale è competente ad esplicitare un apposito regolamento, con le modalità di attribuzione del compenso incentivante al personale addetto. ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio dell anno 2007 e rimarrà affisso all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 2. Il presente Regolamento verrà trasmesso entro 30 giorni al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale ai sensi della Circolare n. 241/E. 3. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. 14

15 ART. 25 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO 1. Copia del presente Regolamento, a norma dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento. ART. 26 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione: a) le leggi nazionali e regionali; b) i Regolamenti nazionali, regionali e comunali. ART. 27 RINVIO DINAMICO 1. Le norme del presente Regolamento s intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra indicata. ART. 28 TUTELA DEI DATI PERSONALI 1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, per il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e, successive modifiche e integrazioni. 15

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