POLIZZA NATANTI A MOTORE Mod. 1941N Ed. 12/2010

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1 INA ASSITALIA S.p.A. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n 289). Società iscritta all Albo Imprese ISVAP n , soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell Azionista unico Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell Albo dei gruppi assicurativi. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA NAVIGAZIONE DEI NATANTI E PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI DANNI MATERIALI POLIZZA NATANTI A MOTORE Mod. 1941N Ed. 12/2010 Il presente Fascicolo Informativo, contenente: la Nota informativa, comprensiva del glossario; le Condizioni di assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Pagina 1 di 2 Copertina

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3 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE POLIZZA NATANTI A MOTORE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI DANNI MATERIALI E DIRETTI AL NATANTE PER L ASSISTENZA AL NATANTE PER LA PROTEZIONE LEGALE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP in allegato al Regolamento n. 35 del 26 Maggio 2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente le condizioni di assicurazione prima di sottoscrivere la polizza. PRESSO I PUNTI VENDITA E NEL SITO INTERNET DELL IMPRESA È POSSIBILE RICHIEDERE IL RILASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO PERSONALIZZATO IN RELAZIONE A QUALSIASI TIPO DI NATANTE, CHE VIENE REDATTO SULLA BASE DI TUTTI GLI ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE PREVISTI DALLA TARIFFA NONCHÉ IN BASE ALLA FORMULA CONTRATTUALE INDICATA DAL RICHIEDENTE TRA LE POSSIBILI OFFERTE DALL IMPRESA. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI La società INA ASSITALIA S.p.A. appartenente al Gruppo Generali e soggetta all attività di direzione e coordinamento dell azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.: a. ha la propria sede legale in Roma (ITALIA) Via Leonida Bissolati, 23 C.A.P ; b. C.F. e iscr. nel Registro delle imprese di Roma n Partita IVA ; c. è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato del 2/12/1927, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/12/1927 n. 289; d. recapito telefonico: fax ; sito Internet: indirizzo di posta elettronica: info@inaassitalia.it. Pagina 1 di 14 Nota Informativa

4 Si rinvia al sito Internet dell Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA L Ammontare del patrimonio netto dell Impresa evidenziato nell ultimo bilancio approvato è pari ad euro ,87, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a euro ,00 e la parte relativa al totale delle riserve a ,87 euro. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,0263 ovvero è il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a migliaia di euro - e l ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente- pari a migliaia di euro. A. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE Sezione Responsabilità Civile verso Terzi RCA Le coperture offerte riguardano i rischi della responsabilità civile per i quali l assicurazione è obbligatoria ai sensi del Titolo X del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre Codice delle Assicurazioni Private Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia all articolo 1 Oggetto dell assicurazione delle Condizioni di assicurazione. Il premio relativo alla garanzia Responsabilità civile della presente polizza è determinato in misura fissa. Avvertenze Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle : Sezione Responsabilità Civile verso Terzi RCA: art.2 Esclusioni e rivalsa. Sono previste rivalse ovvero azioni per il recupero delle somme che l Impresa ha dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia alle Condizioni di Assicurazione: Condizioni generali di assicurazione comuni : articolo 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; articolo 2- Limiti della navigazione Sezione Responsabilità Civile verso Terzi RCA: art. 2 Esclusioni e Rivalsa, art. 3 Modalità per la denuncia dei sinistri. Pagina 2 di 14 Nota Informativa

5 Per i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, l Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto. Per massimale si intende l importo fino a concorrenza del quale l Impresa presta l assicurazione. Si rinvia per aspetti di dettaglio all art. 1 - Sezione Responsabilità Civile verso Terzi RCA. ESEMPIO NUMERICO DI MASSIMALE Massimale per sinistro ,00 Massimale per persona ,00 Massimale per danni a cose e animali ,00 Ammontare del danno a persona Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza E possibile pattuire nel contratto la presenza del tacito rinnovo ; per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di assicurazione, art. 4 Durata del Contratto e alle condizioni previste dalla Clausola OTTO Fedeltà. 3.1 ESTENSIONI DELLA COPERTURA Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate si rinvia: Sezione Responsabilità Civile verso Terzi: Condizioni aggiuntive, Condizioni speciali e Condizioni particolari. 4. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA Per l indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia a quanto descritto nelle all art. 2 Esclusioni e rivalsa Sezione Responsabilità Civile verso Terzi. 5. DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO Avvertenze: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze si rinvia alle Condizioni di assicurazione Comuni, art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio aggravamento del rischio. 6. PREMI Il premio è annuo. Il pagamento del premio deve essere effettuato in contanti presso l Agenzia cui è assegnato il contratto, salva la disponibilità da parte dell intermediario ad accettare ulteriori modalità di pagamento, nel rispetto delle disposizione legislative e regolamentari in vigore. Pagina 3 di 14 Nota Informativa

6 Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall Impresa all Intermediario. Il premio imponibile annuo può essere frazionato in più rate secondo le modalità e i sovra premi previsti dalla tariffa in vigore. Avvertenze Qualora il rischio sia cessato nel corso del contratto, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, art 6 Trasferimento della proprietà dell unità, lettera C) Risoluzione del contratto, art. 8 Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del natante. 7. RECESSO Per i contratti stipulati con tacito rinnovo nella forma prevista dalla clausola OTTO Fedeltà, il contraente può recedere dal contratto con effetto dalla scadenza dell annualità del contratto mediante lettera raccomandata o telefax da inviare almeno 15 giorni prima della scadenza in caso di variazioni tariffarie non superiori al tasso programmato di inflazione (escluse le variazioni derivanti dall applicazione delle regole evolutive). Se invece le condizioni di premio proposte comportano variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione (escluse le variazioni derivanti dall applicazione delle regole evolutive), non sono previsti in capo al Contraente obblighi di comunicazione della disdetta ed il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del 15 giorno successivo alla scadenza o, se entro i predetti quindici giorni è stato stipulato altro contratto per lo stesso rischio, dalla data di decorrenza della nuova copertura. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all art. 4 e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione Comuni e alla clausola OTTO Fedeltà. 8. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. 9. REGIME FISCALE Il premio imponibile è soggetto all imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla Legge nonché al contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Pagina 4 di 14 Nota Informativa

7 B. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 10. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO Si rimanda a quanto previsto all art. 144 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private. Avvertenza: la denuncia del sinistro deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro stesso si è verificato o l Assicurato ne sia venuto a conoscenza così come previsto dall art. 3 - Modalità per la denuncia dei sinistri Sezione Responsabilità Civile verso Terzi RCA. Sul sito internet o contattando l Agenzia indicata in polizza si può conoscere il centro liquidativo di competenza. L Impresa del responsabile civile formula una congrua offerta di risarcimento (o comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare un offerta) entro i seguenti termini: - 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti; - 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato; - 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l Impresa del responsabile civile provvede al pagamento del danno entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. 11. INCIDENTI CON CONTROPARTI ESTERE In caso di incidente avvenuto in Italia e provocato da un natante immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, all'indirizzo UCI - Corso Sempione, MILANO. In caso di incidente avvenuto all estero provocato da un natante immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro. Pagina 5 di 14 Nota Informativa

8 Per gli aspetti di dettaglio si rimanda al sito e a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190 in attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della Responsabilità Civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e dagli artt. 151 e seguenti del D.l.gs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni Private. In caso di sinistro avvenuto con natante non Assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. 12. ACCESSO AGLI ATTI DELL IMPRESA A conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni, il Contraente, l Assicurato nonché il danneggiato hanno diritto di accesso agli atti dell Impresa di assicurazione esercitando il diritto stesso secondo quanto di seguito previsto: - dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta; - in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta: - decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e' stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli; - decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose; - decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso; - decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro. Qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice delle Assicurazioni Private, i termini di cui al comma 1, lettera a) decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. Il diritto può essere esercitato mediante richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purché con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano alla direzione dell Impresa di assicurazione o all ufficio liquidazione sinistri di questa acquisendo relativa ricevuta. Pagina 6 di 14 Nota Informativa

9 Nella richiesta devono essere indicati gli estremi dell atto e si deve fare riferimento all interesse personale e concreto del soggetto interessato che dovrà allegare copia di un documento di riconoscimento; nel caso di delega deve essere allegata copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata. Il diritto di accesso agli atti è disciplinato comunque facendo salvo quanto disposto relativamente all accesso ai singoli dati personali dal Decr. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Privacy). Entro 15 giorni dalla data di ricezione, l Impresa comunica per iscritto al richiedente l atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell accesso ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax le eventuali irregolarità o incompletezza della richiesta. Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni potrà inoltrare reclamo all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. 13. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: INA ASSITALIA SPA - Customer Service - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP Fax: Indirizzo di posta elettronica : reclami.assitalia@inaassitalia.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, oppure trasmesso ai fax o I reclami indirizzati all ISVAP dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Pagina 7 di 14 Nota Informativa

10 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: en.htm). Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. La conclusione del contratto per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile non è subordinata alla sottoscrizione di ulteriori contratti assicurativi o di altra garanzia prestata sempre con lo stesso contratto. 14. SEZIONE GARANZIE ACCESSORIE Sezione Corpi Veicoli Terrestri ALLARME Le coperture offerte riguardano: l assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal natante in conseguenza di incendio, per la regolamentazione delle suddetta copertura si rinvia alla garanzia V - Incendio delle ; l assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal natante in conseguenza di furto e rapina, per la regolamentazione delle suddetta copertura si rinvia alla garanzia VI Furto e Rapina ; le spese sostenute per ognuna delle ipotesi elencate, a seguito del verificarsi di sinistri Incendio o Furto, indennizzabili a termini di polizza: Incendio da eventi sociopolitici (condizione operante 7), Ricorso Terzi da incendio (condizione operante 8), Estensione garanzia alle apparecchiature audiofonovisive (condizione operante 10), Integrative Furto e Rapina (pacchetto garanzie VII). Sezione Corpi Veicoli Terrestri EMERGENZA Le coperture offerte riguardano: i servizi di assistenza stradale ai veicoli e alle persone previsti dal contratto; per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia alle Condizioni di assicurazione sezione EMERGENZA. Sezione Corpi Veicoli Terrestri OTTO SPECIAL Le coperture offerte riguardano le spese sostenute a seguito del verificarsi di sinistri Incendio o Furto o Danni accidentali per ognuna delle ipotesi elencate; Garanzia XII (Spese per Contrassegno, Tassa di Proprietà, Spese di immatricolazione). Pagina 8 di 14 Nota Informativa

11 Sezione Corpi Veicoli Terrestri LEGALE Le coperture offerte riguardano: le spese legali e peritali occorrenti per la tutela dell Assicurato in conseguenza di un fatto involontario originato dalla circolazione del natante Assicurato; per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia alle Condizioni di Assicurazione Sezione LEGALE. Avvertenze Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle : Sezione Corpi Veicoli Terrestri: art. 2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione, art. 2 - ALLARME: Esclusioni comuni per tutte le garanzie ALLARME, art. 2 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio, art.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Furto e Rapina; EMERGENZA: art. 3 Esclusioni specifiche per la garanzia EMERGENZA; LEGALE: art. 2 Esclusioni specifiche per la garanzia LEGALE. In polizza sono previste eventuali franchigie, scoperti e massimali. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle : Sezione Corpi Veicoli Terrestri: art. 4 Scoperto e Franchigia comuni a tutta la sezione, Condizioni SPECIAL, art. 1 Oggetto dell assicurazione LEGALE. Per le garanzie ALLARME, SPECIAL l Impresa determina l ammontare del danno in base al valore commerciale del natante al momento del sinistro con il limite dal valore assicurato indicato in polizza con deduzione della eventuale franchigia o scoperto. Per franchigia si intende la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell Assicurato per ogni sinistro; per scoperto si intende la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell Assicurato per ogni sinistro, con il minimo indicato in polizza. ESEMPIO NUMERICO DI SCOPERTO: Valore commerciale del natante Ammontare del danno Scoperto 10% ( 5.000*10%= 500) con un minimo del 2% valore commerciale( *2%= 600) Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza Pagina 9 di 14 Nota Informativa

12 ESEMPIO NUMERICO DI FRANCHIGIA: Massimale per sinistro Franchigia 250 Ammontare del danno 800 Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza ESTENSIONI DELLA COPERTURA Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate si rinvia: Sezione Corpi Veicoli Terrestri: Condizioni aggiuntive. 15. DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO Avvertenze Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze si rinvia alle Condizioni di assicurazione Comuni, art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio aggravamento del rischio. 16. PREMI Il premio è annuo. Il pagamento del premio deve essere effettuato in contanti presso l Agenzia cui è assegnato il contratto, salva la disponibilità da parte dell intermediario ad accettare ulteriori modalità di pagamento, nel rispetto delle disposizione legislative e regolamentari in vigore. Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall Impresa all Intermediario. Il premio imponibile annuo può essere frazionato in più rate secondo le modalità e i sovra premi previsti dalla tariffa in vigore. 17. RECESSO Qualora il contratto preveda la clausola OTTO Fedeltà, nel caso in cui il premio proposto sia pari o inferiore a quello precedentemente applicato il contratto prevede l obbligo di comunicazione scritta della disdetta, da effettuare mediante raccomandata o telefax, almeno entro 15 giorni dalla scadenza del contratto all indirizzo dell Agenzia di competenza.. In mancanza di disdetta il contratto si rinnova tacitamente alla scadenza per una durata pari ad un anno e così successivamente. Diversamente, in caso di variazione del premio in aumento rispetto al premio precedentemente applicato (escluse le variazioni derivanti dall applicazione delle regole evolutive), non sono previsti a carico del contraente obblighi di comunicazione di disdetta ed il contratto cessa alla scadenza o, se Pagina 10 di 14 Nota Informativa

13 non è stato stipulato altro contratto per lo stesso rischio, al 15 giorno successivo alla scadenza dello stesso. Qualora il contratto non preveda la clausola OTTO Fedeltà non sono previsti a carico del contraente obblighi di comunicazione di disdetta ed il contratto cessa alla scadenza o, se non è stato stipulato altro contratto per lo stesso rischio, al 15 giorno successivo alla scadenza dello stesso. 18. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. 19. REGIME FISCALE Il premio imponibile è soggetto all imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla Legge. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 20. SINISTRI LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO Avvertenza: i sinistri devono essere denunciati per iscritto all Impresa entro tre giorni dalla data di accadimento o da quando l Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per la garanzia EMERGENZA, l Assicurato che abbia necessità di una delle prestazioni previste, dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa di EuropAssistance. Per gli aspetti di dettaglio relativamente alle modalità di denuncia del sinistro si rimanda all art. 3 della Sezione Corpi Veicoli Terrestri Condizioni generali di assicurazione Per gli aspetti di dettaglio relativamente alla liquidazione del danno si rimanda a quanto previsto all art. 6 della Sezione Corpi Veicoli Terrestri ALLARME, all art. 9 Sezione Corpi Veicoli Terrestri LEGALE. Pagina 11 di 14 Nota Informativa

14 21. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: INA ASSITALIA SPA - Customer Service - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP Fax: Indirizzo di posta elettronica : reclami.assitalia@inaassitalia.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, oppure trasmesso ai fax o I reclami indirizzati all ISVAP dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: en.htm). Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Pagina 12 di 14 Nota Informativa

15 GLOSSARIO Accessorio Parte secondaria e/o complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo sotto il profilo della sicurezza o del comfort. Apparecchiature audiofonovisive Accessorio installato sul natante successivamente alla data di acquisto, escluse le dotazioni di serie e gli optional. Assicurato Il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o, per le altre garanzie, nel cui interesse è stipulata la polizza. Attrezzatura ed apparecchiatura particolare Attrezzo, strumento, utensile o macchinario necessario per svolgere un'attività aggiuntiva a quella propria del mezzo. Conducente Persona che si pone alla guida del mezzo. Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. C.V.T. Corpi Veicoli Terrestri (ex garanzie Auto Rischi Diversi). Degrado Deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del mezzo. Franchigia Importo pattuito che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro. Garanzia Singolo rischio coperto dall'assicurazione. Indennizzo o Indennità Somma che l'ina ASSITALIA eroga all'assicurato o al beneficiario in caso di sinistro. Pagina 13 di 14 Nota Informativa

16 Legge Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 Codice delle assicurazioni private e successivi Regolamenti di attuazione. Mezzo Natante a motore identificato in polizza. Optional Accessorio fornito dalla casa costruttrice all atto dell'acquisto, con supplemento al prezzo base. Polizza Documento che prova il contratto di assicurazione. Premio Somma dovuta dal Contraente all'ina ASSITALIA, comprensiva del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte. Risarcimento Somma corrisposta dall'ina ASSITALIA al terzo danneggiato in caso di sinistro. Rischio Probabilità che si verifichi l'evento dannoso. Scoperto Percentuale del danno indennizzabile che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito. Sinistro Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Tariffa Insieme dei premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio. INA ASSITALIA S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Pagina 14 di 14 Nota Informativa

17 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA NATANTI A MOTORE INDICE DEFINIZIONI GENERALI... 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI... 5 Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio... 6 Art. 2 - Limiti della navigazione... 6 Art. 3 - Pagamento del premio... 6 Art. 4 - Durata del contratto... 6 Art. 5 Rinnovo del contratto... 7 Art. 6 - Trasferimento della proprietà dell unità... 7 Art. 7 - Successione nel contratto... 8 Art. 8 - Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del natante... 9 Art. 9 - Oneri fiscali... 9 Art Rinvio alle norme di legge... 9 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI R.C.A CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione Art. 2 - Esclusioni e rivalsa Art. 3- Modalità per la denuncia dei sinistri Art. 4 - Gestione delle vertenze CONDIZIONI AGGIUNTIVE CONDIZIONI SPECIALI CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Garanzie integrative Responsabilità Civile Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e per danni da trasporto non conforme Rinuncia all azione di rivalsa per danni provocati da conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti Pagina 1 di 64

18 CORPI VEICOLI TERRESTRI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Garanzie prestate Art. 2 - Esclusioni Art. 3 - Modalità per la denuncia dei sinistri Art. 4 - Scoperto e franchigia Art. 5 - Risoluzione del contratto ALLARME CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI INCENDIO FURTO E RAPINA CONDIZIONI AGGIUNTIVE INTEGRATIVE FURTO E RAPINA EMERGENZA DEFINIZIONI PARTICOLARI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SPECIAL GARANZIA SPESE PER CONTRASSEGNO, TASSA DI PROPRIETÀ, SPESE DI IMMATRICOLAZIONE LEGALE GARANZIA SPESE LEGALI E PERITALI FAMILY POLIZZA "UNAFAMILY" COMPANY POLIZZA "AZIENDA ARTIGIANA" POLIZZA PICCOLA IMPRESA POLIZZA "AZIENDA COMMERCIALE" CLAUSOLE DI VINCOLO Pagina 2 di 64

19 DEFINIZIONI GENERALI Nel testo che segue si intendono per: Accessorio Parte secondaria e/o complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo sotto il profilo della sicurezza o del comfort. Apparecchiature audiofonovisive Accessorio installato sul veicolo successivamente alla data di acquisto, escluse le dotazioni di serie e gli optional. Assicurato Il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o, per le altre garanzie, nel cui interesse è stipulata la polizza. Attrezzatura ed apparecchiatura particolare Attrezzo, strumento, utensile o macchinario necessario per svolgere un'attività aggiuntiva a quella propria del mezzo. Conducente Persona che si pone alla guida del mezzo. Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. C.V.T. Corpi Veicoli Terrestri (ex garanzie Auto Rischi Diversi). Degrado Deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del mezzo. Franchigia Importo pattuito che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro. Garanzia Singolo rischio coperto dall'assicurazione. Pagina 3 di 64

20 Indennizzo o Indennità Somma che l'ina ASSITALIA eroga all'assicurato o al beneficiario in caso di sinistro. Legge Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 Codice delle assicurazioni private e successivi Regolamenti di attuazione. Optional Accessorio fornito dalla casa costruttrice all atto dell'acquisto, con supplemento al prezzo base. Polizza Documento che prova il contratto di assicurazione. Premio Somma dovuta dal Contraente all'ina ASSITALIA, comprensiva del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte. Risarcimento Somma corrisposta dall'ina ASSITALIA al terzo danneggiato in caso di sinistro. Rischio Probabilità che si verifichi l'evento dannoso. Scoperto Percentuale del danno indennizzabile che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito. Sinistro Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Tariffa Insieme dei premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio. Unità Natante identificato in polizza. Pagina 4 di 64

21 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI Pagina 5 di 64

22 Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e/o dall'assicurato, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'assicurato rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia R.C.A., qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'ina ASSITALIA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 2 - Limiti della navigazione L assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei. Art. 3 - Pagamento del premio Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse dall'ina ASSITALIA che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento può essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto o presso una qualsiasi delle Agenzie Generali Ina Assitalia dislocate sul territorio italiano, le quali sono autorizzate a rilasciare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. Relativamente alle garanzie C.V.T., il premio contrattualmente previsto è interamente dovuto. Art. 4 - Durata del contratto Il contratto, se di durata annua o superiore, cessa di avere ogni effetto alle ore 24 del 15 giorno successivo alla sua naturale scadenza, sempre che non sia stato nel frattempo stipulato un nuovo contratto con altra compagnia per il medesimo rischio - nel qual caso il contratto cesserà dalla data di effetto della nuova copertura - oppure il contratto stesso non Pagina 6 di 64

23 sia stato rinnovato secondo le modalità previste dall art. 5 (Rinnovo del Contratto). Art. 5 Rinnovo del contratto Qualora l INA ASSITALIA proponga variazioni di natura esclusivamente economica, il contratto, se di durata annua o superiore, potrà essere rinnovato alle condizioni che l INA ASSITALIA, almeno 30 giorni prima della naturale scadenza dello stesso, proporrà mediante esposizione, presso l Agenzia o il punto vendita ove il contratto è assegnato; le medesime si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto, attraverso il pagamento del nuovo premio. Art. 6 - Trasferimento della proprietà dell unità Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all INA ASSITALIA l eventuale trasferimento della proprietà dell unità oggetto della copertura assicurativa fornendone idonea documentazione. In tale ipotesi si potrà scegliere tra una delle seguenti tre possibili alternative: A) CESSIONE DEL CONTRATTO Nel caso di trasferimento di proprietà dell unità assicurata che importi la cessione del contratto di assicurazione, l'ina ASSITALIA, previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione rilasciando i nuovi documenti all'acquirente. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi scaduti fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione della stessa unità il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Ferme restando le disposizioni del precedente comma, successivamente alla cessione del contratto sono ammesse sospensioni e variazioni di rischio secondo i termini di cui alla successiva lettera B) del presente articolo. B) TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO SU ALTRA UNITÀ DI PROPRIETÀ DELL ASSICURATO, DEL CONIUGE IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI O DEL COINTESTATARIO AL P.R.A. Nel caso di trasferimento di proprietà dell unità assicurata, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi all unità alienata, chieda che la polizza stipulata per detta unità sia resa valida per altra unità di sua proprietà, del coniuge in regime di comunione di beni o del cointestatario al P.R.A., l'ina ASSITALIA procede all'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere avente scadenza annuale uguale a quella del contratto sostituito e con conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base Pagina 7 di 64

24 della tariffa in vigore al momento della variazione del contratto: la sostituzione interromperà il periodo di osservazione in corso. C) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In caso di trasferimento della proprietà dell unità, quando non si verifichino le ipotesi di cui ai precedenti punti A) e B), il contratto si risolve dal giorno della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno. Relativamente alla garanzia R.C.A., l'ina ASSITALIA restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del premio imponibile annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma e della documentazione attestante l avvenuto trasferimento della proprietà dell unità. Per quanto riguarda, invece, le garanzie C.V.T., poiché il premio contrattualmente previsto è interamente dovuto, non si procederà al rimborso del premio versato e non goduto. Tuttavia, l INA ASSITALIA rinuncia ad esigere eventuali ulteriori rate di premio. A richiesta dell'assicurato è consentito il trasferimento del contratto in corso su altra unità di proprietà di un familiare convivente (genitori, coniuge, figli, convivente more uxorio) alle seguenti condizioni: - la scadenza annuale sarà quella del contratto precedente; - la tariffa applicata sarà quella in vigore al momento della variazione contrattuale; - la sostituzione darà luogo all interruzione del periodo di osservazione in corso sul precedente contratto. IN OGNI CASO: qualora l'alienante non sia in grado di produrre idonea documentazione, farà fede una sua dichiarazione con la quale, agli effetti degli artt e 1893 del Codice Civile, egli attesti sotto la propria responsabilità l'avvenuta vendita dell unità assicurata, assumendo altresì l impegno a trasmettere la documentazione probatoria entro i tre mesi successivi. Art. 7 - Successione nel contratto In caso di decesso del proprietario dell unità assicurata l'ina ASSITALIA, a richiesta dell'erede (il quale dovrà dimostrare documentalmente tale sua qualità) e previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della nuova proprietà dell unità garantita mediante emissione di apposita appendice e rilasciando nuovi documenti a favore dell'erede stesso, sulla base della tariffa in vigore al momento della variazione contrattuale. Nel caso in cui l'assicurato sia una Società di persone, il socio al quale sia stata ceduta la proprietà del mezzo garantito può chiedere, previa restituzione del certificato e del contrassegno, di subentrare nel contratto in corso sulla base Pagina 8 di 64

25 della tariffa in vigore al momento della variazione contrattuale. Tale prescrizione si applica anche nel caso inverso di trasferimento della proprietà dell unità dal socio alla Società di persone. Art. 8 - Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del natante Nel caso di furto dell unità assicurata, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all INA ASSITALIA, fornendo copia della denuncia presentata all Autorità competente; contestualmente, il Contraente è tenuto altresì a riconsegnare, se ancora in suo possesso, il certificato e il contrassegno. Il contratto si risolve a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all Autorità competente e, relativamente alla garanzia R.C.A., l INA ASSITALIA restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del premio imponibile annuo per giorno di garanzia residua. Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il disposto di cui al comma precedente si applica previo incasso della rata di premio in corso alla data del furto. Per quanto riguarda, invece, le garanzie C.V.T., poiché il premio contrattualmente previsto è interamente dovuto, non si procederà al rimborso del premio versato e non goduto. A richiesta dell'assicurato, sono tuttavia consentiti: 1. il TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO IN CORSO SU ALTRA UNITÀ di proprietà dell'assicurato stesso, del coniuge in regime di comunione dei beni o del cointestatario al P.R.A. mediante applicazione dei medesimi criteri previsti dal precedente art. 6 lettera B; 2. TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO IN CORSO SU ALTRA UNITÀ di proprietà di un familiare convivente (genitori, coniuge, figli, convivente more uxorio) mediante applicazione dei medesimi criteri previsti dal precedente art. 6 lettera C). Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di rapina ed appropriazione indebita del veicolo. Art. 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali ed il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Pagina 9 di 64

26 Pagina lasciata intenzionalmente in bianco. Pagina 10 di 64

27 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Pagina 11 di 64

28 R.C.A. Pagina 12 di 64

29 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A MOTORE (garanzia II) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione L'INA ASSITALIA assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento dei danni, da lesioni personali per i quali è obbligatoria la copertura involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in polizza. L assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private. L INA ASSITALIA inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni ove siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. Non è ammessa la sospensione della garanzia in corso di contratto. Art. 2 - Esclusioni e rivalsa L assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; - nel caso di natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/1992, n. 566), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; Pagina 13 di 64

30 - per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; - nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'ina ASSITALIA eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni come previsto dalla citata norma. Art. 3- Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art del Codice Civile). La predetta denuncia deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, l Assicurato potrà incorrere nelle conseguenze di cui all art del Codice Civile. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso contrario l INA ASSITALIA si riserva il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto. Art. 4 - Gestione delle vertenze L INA ASSITALIA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. L INA ASSITALIA non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. Pagina 14 di 64

31 CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide soltanto se espressamente richiamate) NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA (clausola A) L assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI (clausola B) L'INA ASSITALIA assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati, dalla navigazione o giacenza in acqua, del natante a cose ed animali di terzi. L assicurazione è stipulata con una franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza. L INA ASSITALIA conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, quanto disposto dalle Condizioni Aggiuntive C o D che seguono. DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE (clausola C) L INA ASSITALIA assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati, dalla navigazione o giacenza in acqua del natante, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di euro 258,00 per ogni persona danneggiata. Pagina 15 di 64

32 DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI E DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE (clausola D) 1) Danni a cose ed animali di terzi L INA ASSITALIA assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati, dalla navigazione o giacenza in acqua del natante, a cose ed animali di terzi. L assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza. L'INA ASSITALIA conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante. 2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone L'INA ASSITALIA assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati, dalla navigazione o giacenza in acqua del natante, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di euro 258,00 per ogni persona danneggiata. ATTIVITÀ IDROSCIATORIA; TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO (clausola E) L INA ASSITALIA assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino. Pagina 16 di 64

33 CONDIZIONI SPECIALI (valide soltanto se espressamente richiamate) ESTENSIONE DELLA GARANZIA OLTRE I LIMITI DI NAVIGAZIONE (clausola L) A parziale deroga dell art. 2 delle Condizioni Generali Comuni di Assicurazione, l assicurazione vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. LIMITAZIONE DELLA DURATA DEL CONTRATTO E DEROGA AGLI ART. 4 E 5 DELLE CONDIZIONI GENERALI COMUNI DI ASSICURAZIONE (clausola O) Non sono operanti gli articoli 4 e 5 delle Condizioni Generali Comuni di Assicurazione. Non si applica quanto disposto dall art. 1901, secondo comma del Codice Civile, e pertanto l INA ASSITALIA non risponderà dei danni che si verifichino nei quindici giorni successivi dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati. Pagina 17 di 64

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